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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 121 del 24 dicembre 2015


Materia: Emigrazione ed immigrazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1839 del 09 dicembre 2015

Sperimentazione di nuovi sistemi di accoglienza in strutture residenziali in semiautonomia per i minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 ai 17 anni.

Note per la trasparenza

La Giunta regionale dispone l'avvio di una sperimentazione di una diversa forma di accoglienza in condizioni di semiautonomia, presso strutture residenziali denominate "Gruppi Appartamento", per i minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 17 anni di età.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio- sanitarie e sociali", individua le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio- sanitari e sociali.

In particolare, l'articolo 14 "Autorizzazione all'erogazione e all'esercizio di attività sociali da parte di soggetti pubblici e privati" della L.R. 22/2002, affida alla Giunta regionale il compito di definire, ad integrazione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente, nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previo parere della Conferenza regionale per la programmazione sanitaria e socio- sanitaria, di cui all'articolo 133 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

Con D.G.R. n. 2473/2004, la Giunta regionale ha così inteso dare attuazione a quanto disposto dalla citata Legge regionale n. 22/2002, proponendo la sperimentazione di standard qualitativi per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie e sanitarie.

Detta sperimentazione è stata approvata con D.G.R. n. 3855/2004.

Con D.G.R. n. 84/2007, la Giunta regionale, recepito il parere della Conferenza Permanente per la Programmazione Sociosanitaria, ha approvato gli standard definitivi relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione del Veneto, in sostituzione degli standard qualitativi sperimentali previsti dalla Deliberazione n. 2473/2004; la Giunta regionale ha così recepito ed integrato i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e ha definito i criteri per l'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, sociali e socio- sanitari della Regione.

In particolare, l'Allegato A alla D.G.R. n. 84/2007, prevede requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, di elevato standard qualitativo per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità educative per minori, deputate a erogare un servizio educativo - assistenziale finalizzato all'accoglienza temporanea del minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito.

Dette comunità educative sono strutturate per offrire protezione ed accoglienza a minori, anche giovanissimi, con alle spalle spesso un vissuto fatto di violenze, abusi, abbandono, degrado familiare, in situazioni di forte disagio e sofferenza psico- fisica, quindi con una autonomia e una capacità di socializzazione ridotta.

Tutte le norme riguardanti i diritti dei minori (diritto alla protezione, all'istruzione, alla salute, alla partecipazione, ecc...) si applicano ovviamente anche ai minori stranieri non accompagnati, ai quali deve essere garantita l'accoglienza in un ambiente adeguato, ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della D.G.R. n. 84/2007, e nei confronti dei quali devono essere attivate tutte le azioni necessarie all' integrazione sociale.

Per minore straniero non accompagnato, ai sensi dell'articolo 1°, comma 2°, del D.P.C.M. n. 535/1999, si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Negli ultimi anni, e in particolare nell'anno in corso, il problema dell'accoglienza dei msna ha assunto un'importanza via via maggiore, in quanto il numero di minori stranieri non accompagnati presenti in Italia è aumentato considerevolmente, superando anche la capacità ricettivi delle strutture deputate all'accoglienza; secondo alcuni recenti dati forniti dal Ministero degli Interni, infatti, a fine 2012, i minori presenti in Italia erano 5.821 mentre a dicembre 2014 hanno superato le 10.000 unità, registrando una crescita di oltre il 66%

Il numero ha continuato a crescere, tant'è che l'incremento del numero di msna accolti al 30 aprile del 2015, rispetto al medesimo periodo del 2014, è superiore di quasi 2.000 unità.

In Veneto, alla data del 30/04/2015, i msna erano 176 accolti in 23 strutture di accoglienza .

L'andamento attuale dei flussi migratori, destinato a non fermarsi ma al contrario ad aumentare, porta a far pensare ad un continuo aumento anche del numero di minori non accompagnati, con conseguenti criticità per quanto riguarda la ricerca di adeguati luoghi di accoglienza degli stessi.

L'analisi delle distribuzioni per età dei msna presenti, registra una forte concentrazione di minori nella fascia di età fra 16 e 17 anni (81,9%sul totale) con una significativa accentuazione dei minori diciassettenni, per lo più di sesso maschile.

L'esperienza maturata dai Servizi Sociali di molti Enti Locali, in prima linea nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dimostra come in capo ai msna, di età media più elevata rispetto ai minori italiani accolti, vi siano caratteristiche di elevata maturazione psicofisica, con un vissuto personale e familiare connotato da esperienze di autonomia totale e in contesti di vita estremi e per nulla tutelanti.

Questi ragazzi presentano per lo più una notevole spinta all'autonomia e soffrono meno, rispetto ai minori italiani, di disagi psico- fisici e di ridotta autonomia relazionale, soprattutto in considerazione del fatto che, nella maggioranza dei casi, non provengono da situazioni familiari degradate, ma semplicemente si trovano sul territorio nazionale, fisicamente lontani dal proprio nucleo familiare.

Si tratta di giovani che in un breve periodo di tempo devono necessariamente raggiungere obiettivi di autonomia personale, relazionale, economica, alloggiativa ed acquisire un bagaglio formativo e/o professionale tale da consentire loro, al raggiungimento della maggiore età, di poter trasformare il loro permesso di soggiorno per minore età in un nuovo permesso per motivi formativi, di lavoro subordinato o di accesso al lavoro. Necessitano di conseguenza di azioni specifiche e di formule di accoglienza residenziale maggiormente rispondenti alle effettive necessità evolutive e di integrazione.

D'altra parte, gli elevati standard qualitativi previsti dalla Regione per l'accoglienza dei minori, sono dettati dalla necessità di affrontare situazioni particolarmente problematiche vuoi per il contesto familiare di provenienza vuoi per le particolari condizioni dei minori stessi che si trovano in condizioni di fragilità e debolezza psichica, oltre che per accogliere minori che per la fascia di età richiedono attenzioni e cura assidue e costanti.

Le peculiari caratteristiche evidenziate in capo ai minori stranieri non accompagnati appartenenti a questa più elevata fascia d'età ed in possesso di una significativa capacità di autogestione, rende opportuna la sperimentazione di modelli di accoglienza in strutture residenziali in semiautonomia, che consentano ai giovani quindi di vivere la loro quotidianità in maniera autogestita, seppur non ancora totalmente.

Tali modelli di accoglienza, riservati a quei giovani ultraquindicenni che durante il primo periodo di pronta accoglienza abbiano evidenziato competenze e capacità auto gestionali compatibili e nei confronti dei quali siano escluse quindi forme di vulnerabilità che consiglierebbero interventi specializzati o forme di affidamento più tradizionali, consentirebbero ai ragazzi di effettuare un percorso finalizzato alla consapevole e completa gestione della propria vita

Con il presente provvedimento, si propone quindi l'approvazione della sperimentazione di nuovi modelli di accoglienza, in strutture residenziali in semiautonomia, denominate "Gruppi Appartamento", secondo le direttive contenute nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad integrazione degli standard previsti nell'Allegato A della D.G.R. n. 84/2007, dei minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età che va dai 16 ai 18 anni non compiuti e che possiedano capacità auto gestionali adeguate. Tale sperimentazione potrà consentire di elaborare un modello di accoglienza adeguato alle particolari caratteristiche dei minori adolescenti, per i quali non esistano problematiche particolari, al fine di accompagnarli in un processo di maturazione e di acquisizione di autonomia tali di consentire loro di vivere in prima persona la propria vita quotidiana.

La sperimentazione avrà la durata di un anno, decorso il quale verranno verificati i risultati e le eventuali criticità, in modo da poter addivenire alla definizione di un modello standard per i minori appartenenti alla citata fascia di età, che risultino, all'esito degli accertamenti effettuati nel primo periodo di accoglienza, privi di problematiche di tipo psico-fisico ed in possesso di sufficiente ed autonomia gestionale. Trattandosi come detto di una fase ancora sperimentale, nell'attesa di un'eventuale standardizzazione del modello, si ritiene di riservare la possibilità di partecipare alla sperimentazione stessa agli /organismi già in possesso dell'autorizzazione all'accoglienza dei minori e del relativo accreditamento.

Inoltre, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con circolare n.8855 del 25/7/2014, in ragione del notevole afflusso di minori stranieri non accompagnati che caratterizza l'attuale periodo ed al fine di poter far fronte alle correlate necessità di accoglienza, si ritiene di autorizzare, in via temporanea, fino al cessare dell'emergenza e comunque per un periodo non superiore a due anni, l'aumento fino al 25% delle potenzialità di accoglienza delle strutture/comunità destinate ai minori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 241/1990;

VISTA la L.R. 11/2001, art. 133;

VISTA la L.R. 22/2002;

VISTA la DGR n. 2473/2004;

VISTA la DGR n. 3855/2004

VISTA la DGR 84/2007;

VISTA la circolare n. 8855 del 25/7/2014

VISTA la Legge 176/1991;

VISTO il D.M. 12 novembre 2014;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.     di ritenere le premesse parte integrante del presente deliberato;

2.     di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la sperimentazione di nuovi modelli di accoglienza, riservati ai minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 anni ai 17 anni, in strutture residenziali in semiautonomia, denominate "Gruppi Appartamento", secondo le direttive di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad integrazione degli standard previsti nell'Allegato A della D.G.R. n. 84/2007;

3.     di stabilire che la sperimentazione avrà la durata di un anno, decorso il quale verrà verificata, sulla base di relazioni sull'attività svolta e sui risultati ottenuti da redigersi da parte degli enti/soggetti aderenti alla sperimentazione, la bontà del modello sperimentato in modo da poter addivenire alla definizione di un modello standard per i minori appartenenti alla citata fascia di età, che risultino, all'esito degli accertamenti effettuati nel primo periodo di accoglienza, privi di problematiche di tipo psico-fisico ed in possesso di sufficiente autonomia gestionale;

4.     di autorizzare in via temporanea, fino al cessare dell'emergenza migratoria in atto e comunque per un periodo non superiore ai due anni dalla data di intervenuta esecutività del presente provvedimento; l'aumento fino al 25% delle potenzialità di accoglienza delle strutture/comunità destinate ai minori;

5.     di demandare l'attuazione del presente provvedimento al Direttore della Sezione Flussi Migratori;

6.     di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7.     di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1839_AllegatoA_313314.pdf

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