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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 116 del 31 dicembre 2013


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2284 del 10 dicembre 2013

Individuazione ambiti territoriali per la costituzione delle Unioni montane. Ambiti territoriali Baldo e Lessinia. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", articolo 3. D.g.r. n. 771/2013.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione vengono individuati, sulla base delle proposte presentate dai comuni montani e pedemontani appartenenti alla Comunità montana del Baldo e della Lessinia, gli ambiti territoriali ottimali per la costituzione, ai sensi della l.r. 40/2012, delle corrispondenti Unione montane.

L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

In particolare, l'art. 3 della legge sopra citata ha individuato nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", la "dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali; a tale scopo l'articolo 7 della legge individua, nella sua fase di prima applicazione, un procedimento che delinea la costituzione, sulla base di passaggi procedurali "obbligati", di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla l.r. 19/92.

La legge definisce tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ed in particolare:

  • la possibilità per un comune - montano o parzialmente montano - di aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito (articolo 3 comma 4);
  • la facoltà per i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2);
  • la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati (articolo 3, comma 5).

Con particolare riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 3 comma 5 della l.r. 40/2012 stabiliva che l'ambito territoriale delle unioni montane venisse rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

Tali procedure, opportunamente adeguate ai contenuti e alle finalità della l.r. 40/2012, hanno comportato la necessità per la Giunta regionale di promuovere un procedimento di concertazione con i comuni montani e pedemontani del Veneto, finalizzato a verificare e a valutare le eventuali proposte di rideterminazione e di modifica territoriale.

Pertanto, con d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.

Con la medesima deliberazione si stabiliva che, sulla base delle proposte pervenute nei termini fissati, la Giunta regionale approvasse un Piano di riordino territoriale, - sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 - con cui procedere alla eventuale rimodulazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane rispetto a quelli previsti dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012.

I risultati del procedimento di concertazione, sulla base delle deliberazioni consiliari e delle ulteriori comunicazioni ufficialmente ricevute da parte dei comuni montani e pedemontani interessati, e dell'istruttoria tecnica svolta dalla competente struttura regionale, sono stati tradotti in un primo atto deliberativo, la d.g.r. 771/2012, con il quale la Giunta ha provveduto ad approvare un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, onde consentire la costituzione delle stesse ai sensi della l.r. 40/2012.

In particolare, con la sopra citata d.g.r. 771/2012, si è provveduto a stabilre che, con successivi atti della Giunta regionale si sarebbe provveduto a completare - con riferimento al territorio montano e pedemontano non interessato dal primo stralcio del Piano di riordino - l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai fini della costituzione delle corrispondenti Unioni montane di cui alla l.r. 40/2012, in relazione alla necessità di consentire ai comuni territorialmente interessati di concertare le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate alle Unioni montane stesse.

Ora, per quanto riguarda gli ambiti territoriali - afferenti la zona montana e pedemontana della provincia di Verona - "Comunità montana del Baldo" e "Comunità montana della Lessinia", sono state esperite opportune attività di concertazione fra gli enti locali coinvolti, anche con il ruolo di mediazione e indirizzo della Regione attraverso incontri e riunioni; da tali attività emergono proposte organizzative che appaiono idonee a soddisfare le esigenze e le finalità della legge regionale e che portano sostanzialmente a confermare quale ambito ottimale per la costituzione delle Unioni montane gli ambiti predefiniti dall'art. 3 della l.r. 40/2012 .

1) Ambito CM del Baldo

Numero dei comuni

9

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

1

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

2

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

6

 

Con d.g.r. 771/2013 (1° stralcio Piano di riordino) non erano state assunte determinazioni in ordine all'individuazione di uno o più ambiti omogenei chiaramente delimitati per la costituzione di Unioni montane in quanto, a seguito delle comunicazioni formalmente ricevute a quella data da parte dei Comuni dell'ambito CM del Baldo, non era emerso un orientamento univoco sulle scelte della futura organizzazione territoriale.

Ciò era in particolare dovuto alla richiesta formale di rimodulazione territoriale, avanzata dal comune di Brenzone, per la creazione di una Unione montana fra i comuni di Malcesine, Torri del Benaco e San Zeno di montagna, alla quale non aveva però fatto seguito una formalizzazione da parte degli altri comuni coinvolti, i quali, con proprie delibere consiliari hanno invece optato, contestualmente alla nomina dei consiglieri ai sensi della l.r. 40/2012, per il mantenimento dell'ambito originario.

Anche gli altri comuni dell'ambito CM Baldo hanno quindi provveduto con proprie deliberazioni consiliari, alla nomina dei consiglieri, optando per il mantenimento dell'ambito territoriale originario; infine lo stesso Comune di Brenzone da ultimo ha approvato con propria deliberazione consiliare l'adesione all'ambito del Baldo, provvedendo contestualmente alla nomina dei consiglieri dell'Unione.

Pertanto, alla luce del nuovo quadro che si è andato delineando, con le decisioni formalmente assunte dai Comuni interessati, si ritiene di prendere atto della conferma integrale della zona omogenea "Baldo" di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" quale ambito territoriale ottimale ai fini della costituzione della corrispondente Unione montana ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della l.r. 40/2012.

2) Ambito CM Lessinia

Descrizione sintetica dell' ambito CM della Lessinia

Numero dei comuni

18

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

4

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

4

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

10

 

La numerosità e l'articolata composizione dei comuni inclusi nell'ambito hanno determinato una oggettiva difficoltà nell'esprimere in tempi brevi un chiaro orientamento in merito alla organizzazione territoriale dell'ambito stesso, con riferimento agli adempimenti previsti per la l.r. 40/2012.

Nella fase di concertazione con la Regione (conclusasi nei primi mesi del 2013) le deliberazioni assunte e comunicate da una parte dei comuni dell'ambito Lessinia avevano fatto emergere situazioni diversificate, frutto della eterogeneità delle situazioni geomorfologiche e amministrative di tale territorio.

E' in tal senso che andavano inquadrate le proposte di individuazione di ambiti diversi, successivamente non formalizzate con deliberazioni consiliari, quali quelle proposte dai Comuni della Val d'Illasi (Badia Calavena, Selva di Progno e Tregnago) e della Val d'Alpone (Vestenanova e San Giovanni Ilarione con l'inclusione anche di Roncà, non facente attualmente parte del territorio della Comunità montana).

Ciò, unitamente a comunicazioni in ordine alla volontà di recesso di alcuni importanti comuni ricompresi nella Comunità montana, quali Grezzana e Sant' Ambrogio Valpolicella, determinava - al termine del periodo di concertazione - un quadro in cui apparivano convivere, in maniera apparentemente contraddittoria, sia tendenze alla frammentazione e alla destrutturazione del precedente ambito, sia fattori di coesione, in primis la gestione del Parco della Lessinia, posta in capo, ai sensi della l.r. 12/90, alla Comunità montana della Lessinia.

Pertanto, la d.g.r. 771/2013 (1° stralcio Piano di riordino) aveva previsto che per l'individuazione dell' ambito o degli ambiti territoriali ottimali ai fini della costituzione di una o più Unioni montane di cui alla l.r. 40/2012, si sarebbe provveduto con successive deliberazioni, in relazione alla necessità di consentire ai comuni territorialmente interessati - nella fattispecie quelli della Lessinia - di concertare le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate all' Unione montana.

Successivamente alla d.g.r. 771/2013 sono state avviate, - in particolare su iniziativa della Comunità montana della Lessinia - iniziative di proposta e raccordo per la identificazione di una soluzione organizzativa fra i comuni interessati, che ha portato ad una prima formalizzazione con deliberazione n. 13 assunta dalla Comunità montana della Lessinia nella seduta del 29 luglio 2013.

Tale proposta, nel richiamare quali criteri orientativi la necessità di evitare una frammentazione gestionale del territorio e non mettere a rischio la gestione unitaria del Parco, stabiliva le seguenti conclusioni:

  • approvazione dell'ambito territoriale ottimale dell'Unione montana della Lessinia quale ambito coincidente con l'attuale territorio della C.M. Lessinia (fatto salvo l'eventuale recesso di Sant'Ambrogio di Valpolicella);
  • invito ai comuni appartenenti alla Comunità montana della Lessinia a porre in essere gli adempimenti previsti dalla lr. 40/2012 e dalle successive deliberazioni esplicative regionali (nomina dei rappresentanti del consiglio dell'Unione montana).

Nel contempo, tuttavia, con deliberazioni assunte nel periodo compreso fra il 26 e il 31 luglio 2013 dai rispettivi consigli comunali, i Comuni di Badia Calavena, Boscochiesanuova, Erbezzo e Selva di Progno hanno trasmesso alla Regione del Veneto (protocollo del 2 agosto 2013) una proposta di rideterminazione dell'ambito territoriale della Lessinia ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l.r. 40/2012, che prevede:

  • la costituzione, sull'ambito territoriale di sopra citati quattro comuni, della nuova Unione montana dell'Alta Lessinia;
  • la gestione attraverso la stessa dell'esercizio, anche obbligatorio, delle funzioni e dei servizi comunali;
  • l'indicazione di tale unione quale ente gestore del Parco naturale Regionale della Lessinia, garantendo la partecipazione e la rappresentanza degli enti locali nel cui territorio il Parco insiste; ciò in considerazione che il 74% del territorio del parco risulta compreso nei quattro comuni di cui sopra.

Infine, con nota n. 4215 del 6 novembre 2013, la Comunità montana della Lessinia ha provveduto a comunicare alla Giunta regionale l'approvazione formale dell'ambito territoriale ottimale della Lessinia - identificandolo con l'ambito di cui alla l.r. 19/92 - da parte di 13 comuni, provvedendo a trasmettere le relative deliberazioni consiliari con cui gli stessi Comuni aderiscono formalmente al procedimento di costituzione dell'Unione montana derivante dalla trasformazione della Comunità montana della Lessinia.

Tutto ciò premesso, in merito alle proposte complessivamente formulate dai Comuni pedemontani e montani della Lessinia, si ritiene di formulare le seguenti valutazioni.

Si ritiene che, in tale fase, non sia opportuno procedere ad una rideterminazione - mediante piano di riordino di cui all'art. 3 comma 5 della l.r. 40/2012 - dell'ambito individuato come dimensione territoriale ottimale dall'art. 3 commi 1 e 2 della stessa legge.

Ciò in quanto si ritiene che, in questo contesto e alla luce della situazione territoriale e dei vincoli di natura normativa, la gestione associata di funzioni e servizi, a livello territoriale complessivo, sia meglio garantita attraverso la combinazione di:

  • un contenitore unitario, all'interno del quale possano essere meglio gestiti la regia e la pianificazione di ambito locale delle funzioni associate e insieme la gestione complessiva delle funzioni specificamente "montane" già in capo alla Comunità montana della Lessinia, con particolare riguardo alla gestione del Parco regionale;
  • un sistema, così come consentito dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 40/2012, in grado di avviare e testare, su ambiti locali o vallivi di dimensione più contenuta, mediante lo strumento della convenzione, la gestione associata dei servizi (es. sottoambiti vallivi, in grado di implementare al meglio le articolate caratteristiche geomorfologiche e infrastrutturali dell'ambito complessivo Lessinia).

E' necessario prendere atto in questa fase che non sono maturate proposte in grado di fotografare integralmente le diverse specificità dell'ambito Lessinia e fornire una soluzione organica in grado di dare una risposta puntuale - attraverso una serie di ipotesi associative di ambito locale/vallivo - e completa nello stesso tempo, ovvero riguardante tutti i comuni che, per dimensioni demografiche (popolazione inferiore a 3.000 abitanti), sono sottoposti all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della normativa statale e regionale; si tratta, nella fattispecie, di 10 comuni su 18 che, assieme a Boscochiesanuova, Grezzana e San Giovanni Ilarione, rappresentano la totalità dei comuni interamente montani della Lessinia.

Del resto la stessa proposta di costituzione dell'ambito da parte dei 4 Comuni di Badia Calavena, Boscochiesanuova, Erbezzo e Selva di Progno non appare avere delle caratteristiche di omogeneità dell'ambito stesso tali da garantire a priori un valore aggiunto nella gestione associata dei servizi e nell'ottimizzazione dei loro costi, ricomprendendo aree con caratteristiche geomorfologiche differenziate e non ottimali sul piano dei collegamenti infrastrutturali (includendo sia comuni inclusi nella valle d'Illasi sia comuni della zona dell'altipiano); inoltre i fattori di omogeneizzazione che vengono posti a base della proposta (distanza dalla città di Verona, patrimonio culturale cimbro, struttura economica basata prevalentemente sull'agricoltura, l'artigianato e il turismo, aree di "confine" con altre provincie autonome, appartenenza all'Azienda USS n. 20, ecc) non appaiono in realtà esclusivi dell'ambito proposto, ma condivisi con diversi altri comuni dell'ambito della Comunità montana Lessinia.

Inoltre non appare possibile identificare nella Unione proposta - come richiesto dai sopra citati comuni - il soggetto destinatario delle competenze di gestione del Parco regionale della Lessinia attribuite attualmente alla Comunità montana Lessinia ai sensi della l.r. 12/1991, e che riguardano la totalità dei comuni del Parco, oltre a comuni esterni al Parco; tale ipotesi infatti - ancorchè i comuni richiedenti, in termini di superficie territoriale, coprano una porzione significativa del Parco, - confligge con la l.r. 12/1990 istitutiva del Parco che attribuisce alla Comunità montana, ai sensi dell'art. 12 ("Soggetto gestore"), il ruolo di soggetto gestore e non consentirebbe pertanto di ripartire tale ruolo su più soggetti

In tal senso, quindi, la proposta, avallata formalmente da 13 comuni su 17, di mantenere quale ambito ottimale per la costituzione dell'Unione montana l'ambito già individuato dall'art. 3 della l.r. 40/2012 - ferma restando la facoltà di recesso dalla Comunità montana esercitata dal Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, che attesta così la non volontà di tale comune di partecipare al processo di costituzione dell'Unione montana - oltre che maggiormente significativa sul piano numerico (esprimendo la volontà di comuni che rappresentano l'87% della popolazione montana e il 70% della superficie montana della Lessinia), appare quella maggiormente in grado di rappresentare in modo integrale la complessità dell'ambito, proponendone una regia unica, nonché quella in grado di poter governare un'opzione strategica per l'intero ambito, quale la gestione del Parco, fatte salve le future diverse ipotesi di "governance" che potranno essere concertate fra la Regione, l'Unione montana e i comuni interessati.

Tutto ciò premesso, e sulla base delle considerazioni e delle motivazioni sopra esposte, si propone quindi di individuare, sulla base delle disposizioni fissate con d.g.r. 771/2013, con riferimento alle proposte presentate dai comuni montani e pedemontani appartenenti alle Comunità montane del Baldo e della Lessinia, gli ambiti territoriali ottimali per la costituzione, ai sensi della l.r. 40/2012, della corrispondente Unione montana.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane"

Vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

VISTA la d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;

VISTE le deliberazioni trasmesse dai comuni montani e pedemontani interessati ed effettuata la relativa istruttoria da parte della competente struttura regionale;

VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (art. 7 comma 1)";

VISTA la d.g.r. 771/2012, con la quale la è stato approvato un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, onde consentire la costituzione delle stesse ai sensi della l.r. 40/2012;

VISTE le ulteriori deliberazioni trasmesse alla Giunta regionale da parte dei comuni montani e pedemontani degli ambiti territoriali della Comunità montana del Baldo e della Lessinia;

CONSIDERATO che, per le motivazioni e le considerazioni esposte nella relazione, gli ambiti di cui l'art. 3, comma 1 e 2 della legge regionale l.r. 28 settembre 2012, n. 40 risultano confermati quali ambiti omogenei per la costituzione delle relative unioni montane, fatto salvo il caso di recesso dei Comuni sopra i 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, e di conseguenza non appare necessario procedere a Piano di riordino, secondo le procedure di cui all'art. 3 comma 5 della legge sopra citata;

delibera

  1. Di individuare - per le motivazioni esposte nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione - sulla base delle disposizioni fissate con d.g.r. 771/2013, in relazione alle proposte presentate dai comuni montani e pedemontani appartenenti alla Comunità montana del Baldo, il territorio costituito dai comuni di Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna e Torri del Benaco quale ambito territoriale ottimale per la costituzione, ai sensi della l.r. 40/2012, della corrispondente Unione montana.
  2. Di individuare, - per le motivazioni esposte nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione - sulla base delle disposizioni fissate con d.g.r. 771/2013, in relazione alle proposte presentate dai comuni montani e pedemontani appartenenti alla Comunità montana della Lessinia, il territorio costituito dai seguenti Comuni: Badia Calavena, Boscochiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese e Vestenanova quale ambito territoriale ottimale per la costituzione - ai sensi della l.r. 40/2012 - della corrispondente Unione montana.
  3. Di prendere atto del recesso dalla Comunità montana Lessinia - ai sensi dell'art. 7 comma 2 della l.r. 40/2012 - del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, avvenuto con deliberazione n. 6 del 13 febbraio 2013.
  4. Di non accogliere, per i motivi esposti nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, la proposta di rideterminazione territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l.r. 40/2012 presentata dai comuni di, Badia Calavena, Boscochiesanuova ed Erbezzo, Selva di Progno, ai fini della costituzione dell'ambito territoriale e della relativa Unione montana "Alta Lessinia".
  5. Di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione - di cui costituisce parte sostanziale ed integrante -, concernente la cartografia ed i parametri demografici degli ambiti territoriali Baldo e Lessinia.
  6. Di confermare, ai fini dell'avvio del procedimento di costituzione delle Unioni montane corrispondenti agli ambiti territoriali individuati, le disposizioni procedurali approvate con d.g.r. 771/2013.
  7. Di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della l.r. 40/2012, le Unioni montane costituite sugli ambiti individuati con la presente deliberazione succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente Comunità montana della Lessinia, continuando ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi che le comunità montane medesime svolgevano alla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  9. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2284_AllegatoA_264128.pdf

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