Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 10 dicembre 2013
autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. I.P.A.B. Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata di Montagnana (PD).
L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9.9.1999, all'art. 45, comma 1, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza possano "...utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile" e successivamente con provvedimento della Giunta Regionale n. 757 del 11.3.2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'autorizzazione regionale alla alienazione.
Di seguito, con DGR n. 2307 del 9.8.2005, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28.2.2006.
In virtù di tali provvedimenti, l'Ipab Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata di Montagnana (PD), con nota prot. n. 3730 dell'8 ottobre 2013, presentava istanza di alienazione dell'immobile di proprietà dell'ente denominato "Ex Scardin" sito in Montagnana, il quale era stato acquistato con l'intento di ristrutturarlo e adibirlo a nuova casa di riposo. In seguito però, come descritto nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 7 ottobre 2013, è stato deciso, attraverso un accordo di programma concluso, nel 1999, con la Regione Veneto, l'Azienda ULSS 17 ed il Comune di Montagnana, di ristrutturare l'ex Ospedale di Montagnana, destinandone una parte a sede della casa di riposo. Di conseguenza anche l'Ipab ha contribuito, e contribuisce tutt'ora, alle spese di ristrutturazione attraverso fondi propri, contributi, mutuo chirografario e la citata richiesta alienazione. Con integrazione, prot. n. 3884 del 22 ottobre 2013, sono pervenuti il parere del Collegio dei revisori dei conti e copia dell'aggiornamento della perizia di stima al 18 ottobre 2013, di euro 400.000,00, a firma dell'ing. Alfieri e asseverata.
Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, la Commissione tecnica si era riunita nella seduta del 5 novembre 2013 e, pur condividendo la necessità di agire per ovviare allo stato di abbandono e deterioramento del fabbricato oggetto della possibile autorizzazione, ha invitato a risolvere la questione in merito alla proprietà dei beni oggetto della ristrutturazione, per i quali l'ipab partecipa alla spesa pur non essendone proprietario, bensì titolare del comodato d'uso in quanto ente gestore.
Conseguentemente, l'Ipab Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata di Montagnana (PD) ha prodotto la documentazione attestante l'impegno, da parte dell'A. Ulss 17, del Comune di Montagnana e dell'Ipab stessa, teso a risolvere la questione della proprietà dell'immobile in fase di ristrutturazione, anche in attuazione del predetto Accordo di Programma. Esaminati i nuovi documenti, la Commissione tecnica esprime parere favorevole.
Il relatore, quindi, propone di prendere atto delle risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della seduta sopra indicata, che vengono per completezza riportate in estratto nell'Allegato A, parte integrante della presente delibera, e di approvare l'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1. di approvare l'alienazione patrimoniale richiesta dall'Ipab Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata di Montagnana (PD), come indicato nell'Allegato A;
2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Torna indietro