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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 21 dicembre 2010


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2893 del 30 novembre 2010

Richiedente: Ditta Archeo S.r.l. con sede in Chiuppano (VI) - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 997,92 kWp nel Comune di Chiuppano (VI), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico costituito da 4.536 moduli fotovoltaici in silicio cristallino per la produzione di energia elettrica della potenza 997,92 Kwp nel Comune di Chiuppano VI ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione n. 453 del 2.03.2010.

Con nota del 07.06.2010 acquisita al protocollo al n. 314030/57.00 del 07.06.2010, la Ditta ARCHEO S.r.l. con sede in Chiuppano (VI), ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 997,92 kWp, sito nel Comune di Chiuppano, località Rozzolla. L' attuale destinazione d' uso dell' area interessata dal progetto è ZTO C1s, oggetto di PIRUEA approvato con DGRV n. 1144 del 18.04.2003, non comprende il campo fotovoltaico. E' necessario pertanto prevedere per questa zona la realizzazione di tale impianto, mediante variante urbanistica alle NTA rendendo così l' impianto conforme al PRGC.

L'area interessata dall'intervento è situata su terreno censito al Catasto terreni Fg. 3 mappali nn. 17, 61, 62, 668, 672, 673, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 693, 695, 696, 698, 699.

L'impianto fotovoltaico è costituito da pannelli posti su struttura in acciaio infissa a terra e composto da 4.536 moduli fotovoltaici in silicio cristallino, aventi potenza pari a 230 Wp cadauno per complessivi 997,92 kWp, per una superficie occupata dall'impianto pari a 7.700 mq su 24.800 mq.. L' altezza massima è di 1,50 ml, l'angolo di pendenza verticale è di 34° rispetto all' orizzonte.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova cabina utente di trasformazione di 2,44x9,09x2,59H mt. e dispone già della cabina consegna utente e della cabina ENEL.

L'impianto sarà connesso alla rete ENEL in MT a 20 kV mediante collegamento dell'elettrodotto interrato con la cabina ENEL esistente in cui è già presente la linea pubblica realizzata con le opere di urbanizzazione previste dal PIRUEA. Dal momento che tali opere sono già state realizzate, Enel non necessita di autorizzazione all'esercizio della linea nell'ambito del procedimento unico in oggetto; verrà infatti realizzato nella cabina esistente uno scomparto in MT, come confermato da Enel con nota prot. n. 6637777 del 5/7/2010. Conseguentemente l'impianto non necessita di nulla-osta del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs.387/03 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. e i.

In data 5 luglio 2010 si è svolta le Conferenza di Servizi istruttoria, convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente; a seguito dell'esame degli elaborati di progetto, sono state formulate osservazioni e chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti tecnici, tra i quali le caratteristiche tecniche di cavi e trasformatori, la valutazione delle DPA per le cabine e la dichiarazione di permanenza inferiore alle 4 ore/giorno all'interno delle DPA, nonché l'eventualità che i lavori di realizzazione dell'impianto possano comportare ulteriori interventi sulle scarpate.

Contestualmente la conferenza ha fornito indicazioni relativamente a:

  • l'inserimento del locale per gli apparati elettrici all'interno dell'edificio ex Cotonificio;
  • il riposizionamento di 3 o 4 file di pannelli, togliendole dall'angolo ad est, per consentire adeguate mitigazioni a partire da tale angolo su tutto il fronte di via Rossi;
  • la realizzazione di qualche macchia verde, soprattutto sul lato verso il Ceod e verso l'edificio lungo strada a ovest.
  • la realizzazione di l'illuminazione sulla facciata storica degli edifici dell'ex Cotonificio che verranno conservati e restaurati, al fine valorizzarne la testimonianza storica.

In tal sede è stata altresì acquisita la relazione istruttoria tecnica n. 59/urb/2010 del 20.7.2010 del Comitato appositamente costituito presso la Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi che ne comunica la conformità a quanto previsto nella DGRV n. 3173 del 10.10.2010.

La Ditta Archeo S.r.l. ha inviato le integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi e quindi il 4 agosto 2010 si è tenuta la prima seduta della conferenza decisoria. Essendo però pervenuto il parere negativo prot. n. 19699 del 30/7/2010 della Soprintendenza per i BB.AA. e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, su proposta dell'amministrazione comunale di Chiuppano i lavori della conferenza sono stati sospesi al fine di verificare la possibilità di proporre delle modifiche progettuali idonee a superare i motivi ostativi al rilascio di un parere favorevole da parte della Soprintendenza stessa. Il contesto individuato per la collocazione dei pannelli fotovoltaici, infatti propone l'inserimento dell'impianto all'interno del perimetro dell'insediamento industriale dismesso costituito dal cotonificio Rossi in fregio al torrente Astico.

Con nota del 30.9.2010 prot. n. 6585, ma pervenuta alla Regione del Veneto il 4.10.2010, il Comune di Chiuppano ha chiesto il rinvio della ripresa dei lavori della conferenza decisoria, previsti proprio per il 4 ottobre 2010. Tale conferenza è andata deserta.

Con nota successiva nota dell'11 ottobre 2010 (prot. regionale n. 532738 del 12.10.2010) e nota del 20.10.2010 (prot. regionale n. 559546 del 26.10.2010) Archeo S.r.l. ha trasmesso i nuovi elaborati di progetto dell'impianto fotovoltaico, sottoposti al parere della Commissione Edilizia Integrata comunale il 24.9.2010 ed aggiornati a seguito delle osservazioni e prescrizioni della stessa.

Nel corso del procedimento quindi sono stati acquisiti i pareri necessari al rilascio del provvedimento unico e in data 2.11.2010 si sono conclusi i lavori la conferenza di servizi decisoria, che ha fatto proprie le osservazioni, le prescrizioni e le raccomandazioni formulate dai soggetti ed enti partecipanti:

  • Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza - Parere favorevole prot. n. 27822 del 25.10.2010, con le prescrizioni di cui alla nota del Comune di Chiuppano prot. n. 6832 del 7.10.2010 (Allegato A1);
  • Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - Parere favorevole prot. 10866 del 23.7.2010, con prescrizioni (Allegato A2);
  • Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Nulla osta prot. n. 15249 del 08.09.2010 (Allegato A3);
  • Unità di progetto Energia - nota prot. 416982 del 2.8.2010 (Allegato A4);
  • Arpav Dipartimento provinciale di Vicenza - prot. 95313 del 3.8.2010, con prescrizioni (Allegato A5).

In particolare, nell'ambito di tale conferenza essendo pervenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso sopra citato sono stati superati i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica ed in merito al parere Arpav prot. 95313 del 3.8.2010 sono state effettuate le necessarie precisazioni relative agli impianti di illuminazione dell'ambito ove l'impianto viene ubicato.

Gli Enti presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, che hanno modificato il progetto originario con particolare riferimento agli interventi di tutela e valorizzazione degli edifici dell'ex-cotonificio Rossi, hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 dlgs 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'Allegato A comprendente tutte le prescrizioni indicate dagli Enti e strutture succitati, per quanto di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la L.R. n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTA la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

VISTO il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la propria DGR n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

VISTA la propria DGR n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la L.R. n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

PRESO ATTO dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 5.7.2010 (Allegato A6), il 4.8.2010 (Allegato A7), il 04.10.2010 e 02.11.2010 (Allegato A8);

PRESO ATTO della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse;

delibera

1. di autorizzare la Ditta Archeo S.r.l. con sede in Chiuppano (VI) alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 997,92 kWpnel Comune di Chiuppano, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come previsto dagli elaborati del progetto elencati all'Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all'Allegato Aal presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, compreso l'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della DGR n. 453 del 02.03.2010;

2. di dare atto che il presente provvedimento finale costituisce variante alle NTA del PRGC vigente e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, compresa l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i;

3. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell'Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'AllegatoA nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010;

4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;

5. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Ditta Archeo S.r.l..


(seguono allegati)

2893_AllegatoA1_229062.pdf
2893_AllegatoA2_229062.pdf
2893_AllegatoA3_229062.pdf
2893_AllegatoA4_229062.pdf
2893_AllegatoA5_229062.pdf
2893_AllegatoA6_229062.pdf
2893_AllegatoA7_229062.pdf
2893_AllegatoA8_229062.pdf
2893_AllegatoA_229062.pdf
2893_AllegatoB_229062.pdf

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