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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 29 dicembre 2009


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3909 del 15 dicembre 2009

Modifica del "Programma per lo sviluppo e l'incremento del potenziale produttivo nel settore della carne bovina" approvato con DGR 878 del 7 aprile 2009.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con DGR 878 del 7 aprile 2009 ha approvato il "Programma per lo sviluppo e l'incremento del potenziale produttivo nel settore della carne bovina" con cui veniva accordata una priorità all'accesso ai programmi comunitari regionali e nazionali alle aziende per le quali i titoli assegnati ai sensi del Regolamento 1782/03 sono stati ripartitati nelle percentuali previste dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81

Il programma approvato con la succitata delibera è stato trasmesso, con nota protocollo n. 221.931 del 23 aprile 2009 al Ministero delle Politiche Agroalimentari e Forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per una valutazione di conformità alla normativa comunitaria.

Con nota protocollo ACIU 2009.1347 del 16 ottobre 2009 dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, è stato comunicato l'esito dell'esame congiunto operato dai Servizi della Commissione e dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. In particolare con questa nota vengono individuati alcuni aspetti, del Programma, che devono essere necessariamente ridefiniti, al fine di rendere lo stesso in linea con la normativa Comunitaria. Con la presente deliberazione si intende pertanto formalizzare il recepimento delle indicazioni scaturite dall'esame dei Servizi della Commissione.

A tal fine, si ritiene necessario riproporre le motivazioni a sostegno della necessità di predisporre un programma regionale, a favore delle aziende che hanno subito la ripartizione dei titoli, derivati dalla consistenza di stalla gestita con contratto di soccida nel periodo 2000 - 2002, già oggetto della DGR n° 878 del 7 aprile 2009, e successivamente affrontare le necessarie modifiche da apportare.

Nella ricerca di una soddisfacente redditività dell'impresa agricolo-zootecnica, la ridefinizione dei modelli produttivi, si è attuata con la costruzione di sistemi di allevamento in grado di permettere il contenimento dei costi di produzione, attraverso l'aumento del capitale agrario investito. La concentrazione della produzione e l'intensificazione del capitale investito per superficie, non ha comunque permesso di raggiungere i risultati produttivi di realtà, in cui i sistemi di allevamento sono meno intensivi e caratterizzati da un costo inferiore per capo prodotto. Per quanto il processo di intensificazione della produzione abbia permesso il raggiungimento di un ottimo grado di efficienza, il gap che ancora impedisce di competere appieno con i sistemi produttivi di altri paesi, sembra inevitabilmente da ricondurre alle ridotte dimensioni aziendali, insufficienti a raggiungere quei risultati, in termini di costo per capo prodotto, tipici dei sistemi di produzione della carne concorrenti a quello della nostra regione. La ridotta dimensione strutturale comporta una certa sensibilità alle dinamiche reddituali delle strutture produttive, che si ripercuote negativamente sull'intero territorio in cui le aziende operano.

Negli ultimi anni, inoltre, anche in seguito alle epizoozie che hanno colpito le diverse produzioni del comparto, e segnatamente quello bovino e avicolo, è stato avviato un intenso processo di rinnovamento delle filiere finalizzato soprattutto al miglioramento degli standard qualitativi delle produzioni dal punto di vista igienico-sanitario e alla valorizzazione intrinseca del prodotto che hanno sensibilmente impegnato tutte le componenti della filiera o distretto.

Si sono introdotti specifici processi di tracciabilità/rintracciabilità finalizzati al riconoscimento anche di elementi di tipicità, il vitello da latte e il vitellone veneto. Nonostante i progressi realizzati in questi anni, sotto il profilo qualitativo, il comparto denota alcune criticità oltre a quelle individuabili nella struttura produttiva e al ricambio generazionale degli imprenditori, all'organizzazione dell'offerta e al rispetto dei vincoli ambientali. Quest'ultimi sono legati in particolare alla concentrazione territoriale degli allevamenti in alcune aree (Verona, Vicenza, Treviso e Padova), dove sono presenti alcune situazioni di squilibrio ambientale rispetto ai più stringenti vincoli normativi in tema di tutela e salvaguardia del territorio (direttiva nitrati) che inducono nelle aziende forti costi di adeguamento che talvolta risultano molto onerosi per i produttori.

In sintesi le debolezze specifiche degli allevamenti da carne bovina possono essere così elencate:

  • difficoltà di approvvigionamento e conseguente aumento del costo dei ristalli destinati alla produzione del vitellone che provengono per la maggior parte dall'estero;
  • aumento dei costi per l'approvvigionamento dei vitelli sul mercato europeo;
  • incremento dei costi delle materie prime, in particolare dei cereali anche in previsione di un loro utilizzo a fini energetici, ma anche dei sottoprodotti come quelli della barbabietola a seguito delle politiche comunitarie nel settore dello zucchero;
  • carenze organizzative e strutturali sia nel settore della trasformazione, le cui aziende  non raggiungono spesso i livelli necessari per sfruttare le economie di scala, l'accesso al credito e la dotazione degli strumenti dell'ICT;
  • frammentazione dell'offerta con conseguente difficoltà a confrontarsi, in maniera stabile e continuativa, con le strategie oligopolistiche ed internazionali delle grandi e medie catene distributive;
  • diminuzioni del prezzi al consumo legati agli aumenti delle importazioni nel mercato europeo di carne e bovini, a seguito degli accordi internazionali, che lasciano poche possibilità ai produttori di ottenere, in rapporto all'aumento dei costi, margini remunerativi;
  • costi di adeguamento alla direttiva nitrati.

Dal quadro sommariamente delineato emergono le difficoltà in cui, le aziende del comparto della produzione di carne bovina si trovano a operare e permette contemporaneamente di individuare le sfide sempre più impegnative che le aziende devono affrontare, per la definizione e l'implementazione di sistemi produttivi efficienti e adeguati alle normative ambientali.

Per comprendere complessivamente l'effetto di tale situazione congiunturale, nel più ampio contesto socio economico del territorio, devono essere necessariamente considerate anche le conseguenze negative che si originano sulle componenti del "distretto" o della filiera a monte ed a valle della produzione primaria quando quest'ultima viene interessata da fenomeni che, se non adeguatamente contrastati, possono determinare la chiusura di tali attività primarie.

In questo contesto l'Amministrazione regionale deve essere in grado di proporre adeguati strumenti di intervento che siano funzionali al sostegno dello sviluppo e di aiuto alle stesse aziende nel contrastare l'avversa situazione congiunturale ed in tal senso si esplica l'intervento regionale attuato con le previsioni programmatorie specifiche per il settore della carne bovina definite:

  • nel Programma di Sviluppo Rurale approvato con DGR n. 3560 del 13 novembre 2007 -Approvazione del "Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013"
  • nel "Programma straordinario per l'applicazione della direttiva nitrati" previsto nella legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (LR 27 febbraio 2008, n. 1 art. 108) ed approvato con DGR n. 1151 del 26 maggio 2008 "Approvazione del programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati in Veneto (lr n. 1/2008 art. 108)".

In particolare con DGR n. 199 del 12 febbraio 2008 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura termini del primo bando generale di presentazione delle domande. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici" sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per i Progetti Integrati di Filiera (PIF) anche nel settore della carne bovina.

Con il "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati in Veneto" approvato, ai sensi dell'art. 108 della LR 27 febbraio 2008, n. 1, con DGR 1151 del 26 maggio 2008 vengono, invece, previste azioni rivolte all'adeguamento delle strutture di allevamento, all'introduzione di pratiche e tecnologie pulite, alla produzione di energia da reflui zootecnici e al decongestionamento delle aree a più alta densità zootecnica.

La programmazione regionale quindi individua interventi, misure e azioni per accompagnare le aziende del comparto della produzione di carne bovina nell'evoluzione verso sistemi di produzione più efficienti e compatibili con le norme ambientali, contribuendo ad alleggerire il peso finanziario che gli investimenti e gli adeguamenti comportano. In questo modo le aziende trovano nella programmazione un supporto allo sviluppo e alla definizione della necessaria capacità reddituale che permetta loro di continuare a operare sul mercato.

Del resto la capacità reddituale delle aziende, in parte quindi anche sostenuta dalla programmazione regionale, viene integrata con risorse di origine comunitaria attraverso l'erogazione dei cosiddetti premi PAC. Attualmente tali integrazioni dirette al reddito previste dal regolamento comunitario 29 settembre 2003 n° 1782, non sono legate al tipo di produzione attuato in azienda ma definite da titoli all'aiuto calcolati in base alla media aritmetica dei premi ottenuti dall'azienda in un certo periodo di riferimento, generalmente individuato tra il 2000 ed il 2002.

In questo contesto caratterizzato da particolari condizioni, che solo se contrastate da adeguata capacità reddituale delle aziende, è possibile l'effettivo mantenimento e collocazione sul mercato delle stesse, si inserisce la situazione delle aziende che nel periodo di riferimento rappresentato dagli anni 2000, 2001 e 2002, erano interessate da contratti di soccida.

Tale tipologia contrattuale rappresenta una forma spinta d'integrazione, tra gli operatori della filiera, di gestione dell'attività di allevamento in cui i fattori produttivi vengono apportati da due soggetti distinti ed in cui alcuni imprenditori del settore primario hanno trovato una forma di gestione della propria attività aziendale in grado di soddisfare per uno o più cicli produttivi nel corso dell'annata agraria, le particolari situazioni di mercato.

Più precisamente nelle realtà aziendali interessate da questa formula contrattuale nel periodo di riferimento, la modalità di calcolo dell'entità dei titoli, derivanti dai premi per l'abbattimento è stata definita all'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Più precisamente tale norma prevede la suddivisione dei diritti all'aiuto, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, derivanti dai premi macellazione di animali gestiti con contratti associativi di soccida, per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.

La Giunta Regionale quindi al fine di ridurre l'effetto economico riconducibile alla ripartizione dei titoli nelle percentuali indicate dalla norma sopra riportata con deliberazione 7 aprile 2009 n° 878, ha approvato il "Programma per lo sviluppo e l'incremento del potenziale produttivo nel settore della carne bovina".

Come già detto tale Programma, trasmesso al Ministero delle Politiche Agroalimentari e Forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), è stato oggetto di una verifica congiunta da parte dei Servizi della Commissione e di AGEA, il cui esito è stato comunicato con nota protocollo ACIU 2009.1347 del 16 ottobre 2009, dal quale sono emersi alcuni aspetti che devono essere necessariamente ridefiniti, al fine di rendere lo stesso programma, in linea con la normativa Comunitaria.

Più in dettaglio, viene rilevata, dai Servizi della Commissione:

  • la necessità di utilizzare, per l'individuazione della consistenza di stalla a cui ricondurre il criterio di ammissibilità al programma, un anno di riferimento già concluso in modo che i potenziali beneficiari non siano incentivati ad incrementare la consistenza di stalla, per il solo ottenimento dei benefici previsti dal programma alterando quindi il raggiungimento dell'obbiettivo prefisso dallo stesso programma, consistente nel mantenimento dell'attività agricola;
  • realizzare un'analisi comparativa sul rischio di abbandono dell'attività agricola che confermi la parità di trattamento tra gli agricoltori e l'assenza di distorsione di mercato e della concorrenza.

A questo proposito si ricorda che il programma precedentemente approvato indicava l'anno 2009 quale anno di riferimento su cui valutare la consistenza di stalla e pertanto visto quanto scaturito dall'esame svolto dai Servizi della Commissione ed AGEA, ora diventa necessario individuare un anno diverso, al fine di adeguare il requisito di ammissione al Programma, alle indicazioni esplicitate con la nota del 16 ottobre 2009.

Per quanto l'anno di riferimento, precedentemente specificato nel 2009, debba essere modificato, deve comunque essere previsto, nella riformulazione del requisito per l'ammissione al programma, un indispensabile nesso al mantenimento dell'attività zootecnica da verificare al 31/12/2009, al fine di concedere l'ammissione al programma alle aziende ancora attive nella produzione zootecnica in quella data.

Pertanto nella riformulazione del requisito e quindi dell'anno di riferimento dovrà essere preso in considerazione un periodo tra il 2009 e il 2005, anno in cui è stato introdotto il Pagamento unico attraverso la presentazione della domanda unica ai sensi del regolamento 1782/03. Più precisamente la riformulazione del requisito di accesso deve prevedere l'accertamento all'attualità dell'attività zootecnica e l'individuazione di un anno, compreso tra il 2006 e il 2008, in cui deve essere valutato il mantenimento dell'attività zootecnica rispetto alla situazione che, di fatto con la suddivisione dei titoli derivati dai premi alla macellazione, ha determinato la diversità di trattamento economico tra attività comparabili da un punto di vista dimensionale.

Da considerare inoltre che l'individuazione dell'anno di riferimento, avviene in un momento in cui le domande di adesione al Programma approvato con DGR 878 del 7 aprile 2009, sono già state sottoscritte dalle aziende interessate. Pertanto diventa necessario prevedere un percorso obbiettivo, che permetta l'ottenimento di elaborazioni da utilizzare per la scelta dell'anno di riferimento, che sarà considerato nella fase dell'istruttoria per verificare l'ammissibilità delle aziende che hanno già sottoscritto l'impegno al programma approvato con DGR n° 878 del 7 aprile 2009, che intendono beneficiare di quanto previsto dal Programma, nella versione ora modificata.

Relativamente alla metodologia da seguire, per individuare l'anno di riferimento da utilizzare, si ritiene debbano essere definiti, innanzitutto, la base dati da elaborare, nonché l'obbiettivo che l'Amministrazione deve perseguire, nella individuazione dell'anno di riferimento, e consistente nella massimizzazione degli effetti del Programma.

La base dati, su cui procedere per la definizione dell'anno di riferimento, è quella fornita dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, con nota prot. 562001 del 4 dicembre 2009 e costituita dai dati relativi alle aziende che hanno aderito al Programma approvato con DGR 878 del 7 aprile 2009, con le relative consistenze di stalla registrate per queste aziende nel periodo 2006 - 2008, nonché la consistenza di stalla del bestiame gestito in soccida nel periodo 2000 - 2002.

Si ritiene, infatti, che per dare corretta attuazione al Programma debba essere presa in considerazione e valutata, nelle elaborazioni di supporto, la consistenza della mandria gestita in soccida nel periodo 2000 - 2002 dalla quale sono originati i titoli da soccida, e dalla quale deriva ora, la minore dotazione in titoli delle aziende sottoposte alla ripartizione, rispetto alle aziende per le quali tale ripartizione non è avvenuta e che presentavano una consistenza stalla a quella paragonabile.

L'Amministrazione deve quindi, attraverso l'utilizzo della base dati su individuata, determinare un anno di riferimento, rispetto al quale verificare il mantenimento della consistenza di stalla gestita in soccida nel periodo di riferimento 2000 - 2002 e che consenta la massimizzazione dell'effetto dell'obiettivo del Programma, individuato nel mantenimento dell'attività zootecnica nelle aziende sottoposte alla ripartizione dei titoli, anche se questa ridefinizione dell'anno di riferimento può comportare l'esclusione di aziende che hanno già sottoscritto l'impegno di adesione al programma approvato con DGR n° 878 del 7 aprile 2009.

Intendendo intervenire nei confronti delle aziende, alle quali, non sono state totalmente riconosciute le produzioni del periodo di riferimento, in quanto soggette alle percentuali di ripartizione previste dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, attraverso l'effetto derivato dall'aiuto previsto dagli strumenti programmatori regionali e ritenuto necessario, per quanto detto, ricorrere ad una ridefinizione del programma approvato con precedente deliberazione di Giunta regionale, del 7 aprile 2009 n° 878, al fine di renderlo conforme alle indicazioni emerse dall'esame congiunto dei Servizi della Commissione e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, si propone l'approvazione delle modifiche al "Programma per lo sviluppo e l'incremento del potenziale produttivo nel settore della carne bovina" approvato con DGR 878 del 7 aprile 2009, comprensivo dei relativi allegati 1 e 2, con cui viene rispettivamente:

  • individuato l'anno di riferimento per la definizione del criterio di ammissibilità al "Programma per lo sviluppo e l'incremento del potenziale produttivo nel settore della carne bovina" ;
  • dimostrata, con un'analisi economica, la parità di trattamento tra gli agricoltori, l'assenza di distorsioni del mercato e della concorrenza e l'esistenza del rischio di abbandono dall'attività agricola nelle aziende sottoposte alla ripartizione dei titoli derivanti dai premi alla macellazione provenienti dal bestiame gestito con contratto di soccida nel periodo 2000 - 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782 del 29 settembre 2003;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 73 del 19 gennaio 2009;

VISTO l'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

VISTO la legge Regione Veneto n. 40 del 12 dicembre 2003;

VISTO la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO la DGR n. 3560 del 13 novembre 2007 - Approvazione del "Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013";

VISTO la DGR n. 1151 del 26 maggio 2008 "Approvazione del programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati in Veneto (lr n. 1/2008 art. 108)";

VISTO l'articolo 108 "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati in Veneto" della legge 27 febbraio 2008 n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";

VISTO la nota della Direzione Produzioni Agroalimentari protocollo 221.931 del 23 aprile 2009 con cui viene trasmesso al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la DGR 878 del 7 aprile 2009;

VISTO la nota dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura protocollo ACIU 2009.1347 del 16 ottobre 2009;

VISTO la legge regionale 9 novembre 2001 n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura";

VISTO il Decreto di avocazione del Segretario Regionale al Settore Primario n. 2 del 18/03/2009;

RITENUTO di approvare il "Programma per lo sviluppo e l'incremento del potenziale produttivo nel settore della carne bovina", comprensivo degli allegati A1 e A2, riportato nell'allegato A al presente provvedimento;]

delibera

  1. di approvare, il "Programma per lo sviluppo e l'incremento del potenziale produttivo nel settore della carne bovina", comprensivo dell'Allegato A1 e dell'Allegato A2, riportato nell'Allegato A della presente deliberazione, con cui, relativamente alle aziende sottoposte alle percentuali di ripartizione previste all'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, viene:
    • accordata una priorità nell'accesso ai programmi di intervento comunitari e regionali attuati dalla Regione Veneto;
    • definita la dimensione produttiva delle aziende rispetto all'anno 2006 a cui accordare una priorità nell'accesso ai programmi di intervento comunitari e regionali attuati dalla Regione Veneto;
    • data motivazione adeguata a sostegno della necessità di accordare tale priorità alle aziende in ordine al rischio di abbandono dell'attività agricola e nel rispetto delle condizioni di concorrenza e di parità di trattamento tra gli agricoltori.
  2. di incaricare l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA -, della gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti discendenti dall'attuazione del presente provvedimento;
  3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura per i conseguenti adempimenti.


(seguono allegati)

3909_AllegatoA1_220900.pdf
3909_AllegatoA2_220900.pdf
3909_AllegatoA_220900.pdf

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