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Materia: Consiglio regionale
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 17 del 05 marzo 2026
Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione della Social media policy del Consiglio regionale del Veneto.
La legge 7 giugno 2000, n. 150 detta, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la l. n. 150/2000 stabilisce che le attività di informazione e comunicazione siano finalizzate:
A tale scopo, il Consiglio regionale del Veneto è presente nei principali social media (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin) che sono allo stesso tempo parte integrante della comunicazione pubblica, strumenti di comunicazione istituzionale orientati a garantire informazione pubblica verificabile, accessibile e contestualizzata sull’attività consiliare, nonché strumenti atti a rendere più efficace la conoscenza e a migliorare le relazioni tra Amministrazione e cittadini. Tali canali non sono destinati alla comunicazione di parte né alla promozione personale o elettorale: i contenuti sono improntati a neutralità, imparzialità e pluralismo istituzionale. I social media, infatti, consentono una forma di comunicazione bi-direzionale con le persone: da una parte, fornisce loro, in modo completo, puntuale e tempestivo, tutte le informazioni ritenute d’interesse; dall’altra, consente all’Istituzione di rilevare, con facilità e in tempo reale, i bisogni, le esigenze, il gradimento dei cittadini verso i servizi e le informazioni diffuse, eventuali suggerimenti e proposte degli utenti per migliorare il lavoro dell’Amministrazione e l’erogazione dei servizi pubblici. Il tutto, nell’ottica della massima trasparenza e condivisione, anche al fine di consentire la più ampia partecipazione dei cittadini alle attività dell’Ente. Tra la comunicazione istituzionale di competenza del Consiglio regionale del Veneto rientrano anche le attività del Corecom, del Garante dei diritti della persona e dell’Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali. Rientra altresì nella comunicazione istituzionale favorire la conoscenza e la diffusione delle informazioni di servizio, legate a gravi emergenze che investono le competenze della Protezione civile, di diretto interesse per la cittadinanza.
La comunicazione istituzionale viene assicurata dall’Ufficio stampa e comunicazione del Consiglio regionale del Veneto e, in particolare, dai giornalisti professionisti e pubblicisti presenti in organico, sotto il coordinamento del responsabile dell’Ufficio stampa e comunicazione, in osservanza di quanto stabilito dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 “Ordinamento della professione di giornalista” che, all’articolo 2 ‘Diritti e doveri’, sancisce come ‘sia diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede’.
La comunicazione attraverso i social media richiede, peraltro, l’approvazione della Social media policy (traducibile con politiche o comportamenti nell’uso dei social media) relativa all’attività d’informazione e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale del Veneto, a carattere generale, sulla scia di quanto indicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale: la social Media Policy, oltre a illustrare agli utenti le regole di comportamento da tenere, indica anche quali contenuti e quali modalità di relazione ci si deve aspettare di trovare sui canali social del Consiglio stesso.
Va però rilevato che da diverso tempo vi sono dei commenti rivolti ai comunicati dei consiglieri regionali con contenuti offensivi e volgari che non solo offendono la persona del consigliere, ma anche l’istituzione. Si evidenzia altresì l’opportunità di prevedere, a tutela della comunicazione istituzionale, criteri e limitazioni dei commenti anche su specifiche tipologie di contenuti, ove necessario per prevenire distorsioni del confronto pubblico e condotte riconducibili, anche potenzialmente, agli estremi della diffamazione.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
- vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69 “Ordinamento della professione di giornalista”;
- viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 23 del 18 marzo 2025, e n. 43 del 17 giugno 2025;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
Allegati (omissis)
(Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 23 del 18 marzo 2025 e n. 43 del 17 giugno 2025 sono pubblicate rispettivamente nei Bollettini Ufficiali n. 48 del 15 aprile 2025 e n. 93 del 15 luglio 2025, ndr)
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