Svincolo prodotto oggetto di stoccaggio atto ad essere designato con la denominazione Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco proveniente dalla vendemmia 2025 di cui al DDR n 181/2025. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTO la legge n. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
VISTO il DDR n. 181 del 27 agosto 2025 con cui, ai sensi dell'art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, è stata attivata la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti idonei alla rivendicazione della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco provenienti dalla vendemmia 2025;
ACQUISITA la nota prot. regionale n. 435266 del 24 luglio 2026 con cui il Consorzio tutela vini Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco (nel seguito Consorzio) ha chiesto lo svincolo del prodotto attualmente stoccato ai sensi del DDR n. 181/2025 destinandolo per il 50% alla Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco e riclassificandolo per il 50% alla Doc Prosecco;
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare la relazione tecnico economica a supporto della richiesta in cui è descritto il quadro tecnico economico congiunturale che giustifica la destinazione a Docg di una quota dimezzata del potenziale stoccato;
VISTO il DDR n. 16416 del 28 luglio 2026 ad oggetto "Gestione produzione Doc Prosecco vendemmia 2026. Attingimento straordinario temporaneo, stoccaggio, destinazione esuberi di campagna, definizione resa massima di trasformazione. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3 e comma 4. " in via di pubblicazione, ed in particolare il punto 5. del decretato;
CONSIDERATO pertanto necessario procedere allo stoccaggio come Doc Prosecco, per le riclassificazioni da altra DO a Doc Prosecco, richieste successivamente la data ultima di presentazione della dichiarazione di produzione per la vendemmia di pertinenza (per la vendemmia 2025 la data ultima per la presentazione della dichiarazione di produzione è il 12 gennaio 2026);
VISTA la DGR n. 547/2012 recante disposizioni integrative in materia di sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco di cui alla DGR n. 1155/2011 ed in particolare il punto del deliberato che esclude, per le produzioni di varietà Glera realizzate a partire dalla campagna 2011/2012 ed idonee alla produzione della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco, la possibilità di classificazione/riclassificazione alla Doc Prosecco;
ACQUISITA la nota prot. regionale n. 438022 del 27 luglio 2026 con cui il Consorzio di tutela Prosecco Doc accoglie la richiesta di riclassificazione a Doc Prosecco nella tipologia stoccaggio, compresa la produzione ottenuta da vigneti realizzati a partire dalla campagna viticola 2011-2012, considerata l'impossibilità di distinguerle sulla base della documentazione ufficiale di cantina e con questo permettendo, per il prodotto della vendemmia 2025, il superamento della disposizione di cui al punto 1 della DGR n. 547/2012;
CONSIDERATO che, in attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003, spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, il presente atto;
VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2026 n. 551 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;