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Bur n. 69 del 01 giugno 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 130 del 20 aprile 2026

Acquevenete S.p.A. - Impianto di depurazione acque reflue urbane di Monselice. Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica (DDR) n. 28 del 02/03/2023 ss.mm.ii. Approvazione aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) - " Allegato E 11.1 rev.05" e modifica modalità di valutazione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso per i composti PFAS.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) "Allegato E 11.1 rev.05" e si modificano le modalità di valutazione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso per i composti PFAS in attuazione della prescrizione 8.4 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 28 del 02/03/2023.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica (di seguito DDR) n. 28 del 02/03/2023 recante ad oggetto: “acquevenete S.p.A. - Impianto di depurazione acque reflue urbane di Monselice. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018), relativo all’istanza denominata “Impianto di trattamento, ai fini dello smaltimento, di rifiuti liquidi non pericolosi e impianto di depurazione delle acque reflue urbane via del Borgo, Comune di Monselice (PD). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e istanza di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”. Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività individuata al punto 5.3 a) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.”

VISTO il successivo DDR n. 229 del 24/07/2024 di “Presa d’atto del collaudo funzionale ex art. 43 della L.R. n. 33/1985 dell’impianto di depurazione acque reflue urbane di Monselice nella nuova configurazione. Presa d’atto adempimento prescrizione di cui al punto 3 del dispositivo del DDR 28/2023”.

DATO ATTO che nel parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA n. 194 del 09.11.2022, relativamente alla sospensione temporanea di rifiuti contenenti PFAS dichiarata dal proponente, veniva rinviata in sede di rilascio dell’AIA l’individuazione delle modalità di monitoraggio dei rifiuti in ingresso con riferimento alle sostanze PFAS e di una specifica procedura per la caratterizzazione degli stessi, comprensiva delle istruzioni operative in caso di rilevazione di PFAS;

CONSIDERATO che il punto 8.4 del soprarichiamato DDR n 28/2023 recita testualmente “è sospeso il ritiro di rifiuti contenenti PFAS secondo le procedure/ istruzioni operative individuate nel PMC/ PGO. La sospensione potrà essere revocata a seguito della predisposizione di idonei sistemi di trattamento, preventivamente sottoposti alla valutazione dell’Autorità Competente; con cadenza semestrale dalla notifica del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare una relazione sugli esiti delle prove condotte per individuare il sistema di abbattimento idoneo per tali compost [leggi composti]”;

VISTA la nota prot. n. 14572/25 del 07/10/2025, acquisita al prot. reg n. 536966 del 07/10/2025, con cui acquevenete S.p.A. (di seguito Ditta) ha richiesto la modifica della procedura di omologazione del rifiuto denominata: “Istruzione Operativa (IO) 22.8 - Valutazione delle richieste di conferimento e riferita al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) - revisione del 15.02.2023”.

VISTI gli esiti del Tavolo Tecnico del 11/12/2025 tra Regione del Veneto e A.R.P.A.V. per la definizione di indicazioni applicative in materia di rifiuti “contenenti PFAS”, in ingresso alle installazioni regionali di gestione rifiuti, come riportati nella nota prot. regionale n. 681092 del 18/12/2025.

DATO ATTO che nell’ambito del suddetto Tavolo è stata evidenziata la necessità:

  • relativamente ai rifiuti in ingresso, di definire in modo chiaro i limiti per le installazioni che intendono gestire i rifiuti liquidi originariamente definiti “senza PFAS”, ma coerentemente con quanto fino ad oggi imposto a livello ambientale, anche superando il concetto secondo il quale l’assenza di una sostanza corrisponde ad una concentrazione "inferiore al limite di rilevabilità. Tutto ciò proprio alla luce della constatata diffusione delle sostanze PFAS legata all’attività antropica.
  • dell’aggiornamento del panel analitico delle sostanze PFAS richiesto ad oggi nei monitoraggi e nei controlli, coniugandolo con la semplificazione, prescrittiva ma non analitica, che vede nel parametro “somma di PFAS” il corollario della tutela ambientale, così come desumibile dalle indicazioni del decreto legislativo sulle acque potabili” D.lgs. n. 18/2023 e dal suo aggiornamento (D.lgs. n. 102/2025) in fase di entrare in vigore.

RILEVATO inoltre, che nel medesimo Tavolo si è convenuto che “per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane autorizzati con AIA regionale, che dichiarano di accettare solo rifiuti senza PFAS, i limiti in ingresso sui rifiuti liquidi conferiti sono:

  • somma di PFAS (24 PFAS del d.lgs. 18/2023) <100 ng/l
  • solo PFOS < 30 ng/l

PRESO ATTO che A.R.P.A.V. con nota prot. n. 111252/2025 del 22/12/2025, acquisita al prot. reg n. 690141 del 23/12/2025, in merito alla richiesta avanzata, oltre a richiamare le risultanze del suddetto Tavolo Tecnico, ha comunicato che, in ragione del contesto in cui si inserisce il concetto di “assenza di PFAS”, ritiene che “la prescrizione n. 8.3 [leggi 8.4] dell’AIA vigente vada accertata mediante il confronto di quanto rilevato nei Rapporti di Prova dei rifiuti in ingresso con le seguenti concentrazioni:

  • somma di PFAS (24 PFAS del d.lgs. 18/2023) <100 ng/l
  • PFOS < 30 ng/l

VISTA la nota prot. reg. n. 13120 del 13/01/2026 con cui il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, alla luce di quanto sopra, ha comunicato che la modifica della procedura di omologazione del rifiuto denominata: “Istruzione Operativa (IO) 22.8” rende necessaria l’approvazione di un nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) e contestualmente richiesto alla Ditta di trasmettere il documento aggiornato secondo le indicazioni ivi esplicitate.

VISTA la nota successiva nota prot. reg. n. 142562 del 02/03/2026 con cui il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato ha chiesto alla Ditta di procedere alla trasmissione della documentazione richiesta con la succitata nota.

VISTA la nota prot. n. 4721/26 del 17/03/2026, acquisita al prot. reg n. 169569 del 17/03/2026, con cui la Ditta ha trasmesso:

  • il PMC revisionato denominato “Allegato E 11.1 rev.05”;
  • l’attestazione dell’assolvimento degli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii..

PRESO ATTO che A.R.P.A.V., con propria nota prot. n. 32144/2026 del 14/04/2026, acquisita al prot. reg. n. 221390 del 15/04/2026, ha espresso, ai sensi del punto 11.1 del decreto 28/2023, parere favorevole alle modifiche apportate al PMC-rev.5, precisando che “la tab. 1.1.2.c deve essere integrata con l’inserimento del parametro C6O4 e con 4:2-FTS” e che, nelle more di una successiva revisione del PMC, la citata nota sia allegata a tale documento.

PRESO ATTO che la Provincia di Padova, non ha avanzato nei termini assegnati con la succitata nota prot. reg. n. 142562 del 02/03/2026, e comunque fino ad oggi, considerazioni in merito.

DATO ATTO che la Ditta, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii., con la sopra richiamata nota prot. n. 4721/26 del 17/03/2026, acquisita al prot. reg n. 169569 del 17/03/2026, ha trasmesso la dichiarazione relativa al numero identificativo e alla data di emissione di n. 1 marca da bollo da utilizzare per il rilascio del provvedimento di cui all’oggetto, segnatamente: n. 01250416921606 del 14/01/2026.

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra richiamato:

  • di stabilire che la prescrizione n. 8.4 di cui al DDR n. 28/2023 deve essere accertata mediante il confronto di quanto rilevato nei Rapporti di Prova dei rifiuti in ingresso con le seguenti concentrazioni:
    • somma di PFAS (24 PFAS del d.lgs. 18/2023) <100 ng/l
    • PFOS < 30 ng/l;
  • di approvare la versione aggiornata del PMC denominato “Allegato E 11.1 rev.05” trasmesso dalla Ditta con prot. n. 4721/26 del 17/03/2026, acquisita al prot. reg n. 169569 del 17/03/2026 con la precisazione che la tab. 1.1.2.c sia integrata con l’inserimento dei parametri C6O4 e 4:2-FTS”;
  • di stabilire che, nelle more di una successiva revisione del PMC, la nota dell’A.R.P.A.V. prot. n. 32144/2026 del 14/04/2026 sia allegata al PMC “Allegato E 11.1 rev.05”;
  • di trasmettere alla Ditta la succitata nota di A.R.P.A.V. contestualmente alla trasmissione del presente provvedimento.

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED) come modificata dalla Direttiva 2024/1785/UE.

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii..

VISTO il Decreto Legislativo 23/02/2023 n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”, come modificato dal D.Lgs. n. 102/2025 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

VISTA la Legge Regionale 16/04/1985 n. 33 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regionale 21/01/2000 n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regionale 27/05/2024 n. 12 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.

VISTO il Regolamento Regionale attuativo in materia di AIA n. 1 del 09/01/2025.

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 242 del 09/02/2010 e n. 863 del 15/05/2012 in materia di Piano di Monitoraggio e Controllo.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 11/01/2018, come modificata dalla successiva Delibera n. 421 del 09/04/2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.

decreta

  1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di stabilire che la prescrizione n. 8.4 di cui al DDR n. 28/2023 deve essere accertata mediante il confronto di quanto rilevato nei Rapporti di Prova dei i rifiuti in ingresso con le seguenti concentrazioni:
  • Somma di PFAS (24 PFAS del d.lgs. 18/2023) <100 ng/l
  • solo PFOS < 30 ng/l
  1. Di approvare la versione aggiornata del PMC denominato “Allegato E 11.1 rev.05” trasmesso dalla Ditta con nota prot. n. 4721/26 del 17/03/2026, acquisita al prot. reg. n. 169569 del 17/03/2026, con la precisazione che la tab. 1.1.2.c sia integrata con l’inserimento dei parametri C6O4 e 4:2-FTS.
  2. Di stabilire che, nelle more di una successiva revisione del PMC, la nota dell’A.R.P.A.V. prot. n. 32144/2026 del 14/04/2026 sia allegata al PMC “Allegato E 11.1 rev.05”.
  3. Di trasmettere alla Ditta la nota di A.R.P.A.V. di cui al precedente punto contestualmente alla trasmissione del presente provvedimento.
  4. Di lasciare invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale impartite con il DDR n. 28 del 02/03/2023 e ss.mm.ii. per quanto non in contrasto con quanto contenuto nel presente provvedimento.
  5. Di incaricare la U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque dell’esecuzione del presente atto.
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta acquevenete S.p.A., alla Provincia di Padova, all’A.R.P.A.V., al Consiglio di Bacino “Bacchiglione” e al Comune di Monselice.
  7. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Paolo Giandon

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