Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 149 del 19 novembre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 316 del 29 ottobre 2024

ROM PLASTICA s.r.l. Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152/2006 e art. 30 l.r. n. 3/2000, di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero di rifiuti costituiti da reti per l'allevamento di mitili in Comune di Chioggia (VE), via Vecchia Romea n. 76.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la ROM PLASTICA s.r.l. alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero al di rifiuti costituiti da reti per l'allevamento di mitili mediante macinazione, lavaggio, asciugatura, con cessazione di qualifica di rifiuto del materiale in polipropilene, da reimpiegare nella produzione di reti.

Il Direttore

VISTA l’istanza presentata dalla ROM PLASTICA s.r.l. acquisita al prot. reg. n. 327841 e 328520 del 05/07/2024 per l realizzazione di un impianto di sperimentazione e ricerca ai sensi dell’art. 211 del d. lgs. n. 152/2006 finalizzato al recupero di rifiuti costituiti da reti per l’allevamento di mitili;

CONSIDERATO che la competenza all’autorizzazione ed esercizio dell’attività di sperimentazione e ricerca è in capo alla Regione ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 3/2000 e che la stessa è regolamentata all’art. 30 della medesima legge regionale;

CONSIDERATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 365848 del 22/07/2024, con cui contestualmente si è indetta la Conferenza di Servizi e si è convocata la prima riunione per il giorno 27/08/2024;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 27/08/2024, trasmesso con nota prot. reg. n. 446203 del 05/09/2024;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in riscontro alle richieste della Conferenza di Servizi, acquisita al prot. reg. n. 487525 del 23/09/2024 e 501051 del 01/10/2024;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 18/10/2024 convocata con nota prot. reg. n. 508873 del 04/10/2024, trasmesso con nota prot. reg. n. 552793 del 28/10/2024;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente previa acquisizione del parere ARPAV obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi ha ritenuto, in analogia a quanto previsto per gli impianti mobili, di derogare ai vincoli relativi alla distanza dalle abitazioni di cui al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui alla d.g.r. n. 988/2022 in caso di localizzazione in zona agricola, in quanto l’autorizzazione ha carattere temporaneo e finalità di valorizzazione del rifiuto non pericoloso proveniente dall’allevamento di mitili, che rappresenta un aspetto rilevante per l’economia dei luoghi;

CONSIDERATO che l’attività sperimentale rientra in un progetto LIFE la cui scadenza è prevista a settembre 2025;

RITENUTO pertanto di definire il termine della sperimentazione a settembre 2025, fatte salve eventuali proroghe su motivata istanza della Ditta;

VISTA la trasmissione da parte della Ditta del contratto di locazione aggiornato, acquisito al prot. reg. n. 541726 del 21/10/2024;

VISTO il parere ARPAV 95957/2024 acquisito al prot. reg. n. 546718 del 23/10/2024 trasmesso in conoscenza anche alla Ditta;

CONSIDERATO che lo scopo della sperimentazione consiste nell’ottimizzazione dei parametri di processo volti al recupero del materiale in polipropilene ottenuto dalla macinazione, lavaggio, asciugatura delle reti impiegate per l’allevamento dei mitili, posto che gli aspetti connessi a tempi e modalità di frantumazione (legati alla macchina), granulometria di alimentazione (5 mm), tipologia di soluzione (acqua) risultano già definiti e finalizzati;

VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. La ROM PLASTICA s.r.l., con sede legale a Chioggia (VE) via Padre E. Venturini 122, CF/P.IVA 02620760278, è autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento del rifiuto costituito da reti per l’allevamento di mitili presso il sito di Chioggia (VE), via Vecchia Romea 76.

3. Per la messa in esercizio dell’impianto la Ditta dovrà presentare, alla Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Chioggia e ARPAV la seguente documentazione:

3.1. dichiarazione di fine lavori;

3.2. comunicazione della data di avvio dell’attività sperimentale;

3.3. documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie di cui alla d.g.r. n. 2721/2014 a favore della Città Metropolitana di Venezia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

3.4. comunicazione del nominativo del Tecnico Responsabile dell’impianto, corredata di curriculum vitae e dichiarazione di accettazione dell’incarico.

4. La presente autorizzazione ha durata fino al 30 settembre 2025, fatte salve eventuali proroghe su motivata istanza della Ditta.

Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate

5. La Ditta è autorizzata a trattare esclusivamente rifiuti di cui al codice EER 020104 costituiti da reti in polipropilene provenienti dall’allevamento di mitili con massimo 10% in massa di residuo organico adeso e frammenti di gusci.

6. Le operazioni autorizzate sono:

6.1. stoccaggio di rifiuti [R13] funzionale alle successive operazioni di trattamento;

6.2. stoccaggio [R13] di rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti;

6.3. recupero del materiale in polipropilene [R3] conforme alla UNIPLAST UNI 10667-3, mediante operazioni di macinazione, lavaggio con acqua dolce, asciugatura delle reti provenienti dall’allevamento di mitili.

7. Qualora il materiale esitante dalla sperimentazione non rispetti i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto esso deve essere gestito come rifiuto prodotto e può essere mantenuto in stoccaggio R13 per un periodo massimo di un anno; in tali casi al rifiuto in uscita dalla sperimentazione può essere attribuito il medesimo codice EER del rifiuto in ingresso (020104), fermo restando l’obbligo di garantirne la tracciabilità nel sistema delle registrazioni e l’identificazione fisica in impianto in relazione allo stato di rifiuto esitante dalla sperimentazione; il cambio di filiera può essere concesso dall’autorità competente su richiesta motivata della Ditta.

Quantitativi autorizzati

8. Presso l’installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e capacità di trattamento:

8.1. quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso [R13]: 4 Mg;

8.2. quantità massima stoccabile di rifiuti prodotti dall’attività di sperimentazione [R13]: 2 Mg;

8.3. capacità giornaliera massima di lavorazione [R3]: 0,3 Mg/giorno.

Layout dell’impianto

9. Il layout dell’impianto è identificato nella planimetria acquisita al prot. reg. n. 501051 del 01/10/2024.

Attività sperimentale e definizione EOW

10. La finalità della sperimentazione consiste nella ottimizzazione dei parametri di processo dell’attività di recupero del materiale in polipropilene conforme alla UNIPLAST UNI 10667-3, ottenuto dalla macinazione, lavaggio, asciugatura delle reti impiegate per l’allevamento di mitili, con valutazione dei seguenti aspetti: rapporto liquido/solido; cicli di utilizzo dell’acqua di lavaggio; durata del ciclo di lavaggio; caratterizzazione dei rifiuti liquidi e solidi prodotti; correlazione dei parametri del trattamento rispetto alle caratteristiche del polimero trattato e delle nuove retine con esso prodotte; consumo energetico.

11. L’impiego dell’EoW costituito da materiale in polipropilene conforme alla UNIPLAST UNI 10667-3 è limitato esclusivamente alla produzione di reti per l’allevamento di mitili presso un impianto terzo di titolarità di ROM PLASTICA s.r.l. con successiva cessione gratuita agli utilizzatori.

12. Deve essere garantita la tracciabilità dei lotti di EoW utilizzati per la produzione di reti presso altro sito produttivo di titolarità della ROM PLASTICA s.r.l., al fine di correlare le prestazioni delle reti ottenute con le caratteristiche oggetto di controllo e regolazione nel trattamento.

13. Prima della produzione del primo lotto, la Ditta è tenuta a presentare a Regione del Veneto, ARPAV, Città metropolitana di Venezia, Comune di Chioggia, una versione aggiornata del Protocollo sperimentale, che preveda l’indicazione della frequenza e delle modalità di registrazione di tutte le analisi e/o valutazioni previste (ad es. spettrofotometria, spettrometria, termogravimetria, curve stress-strain), con precisazione delle analisi/valutazioni effettuate nell’ambito dell’attività dell’impianto sperimentale e di quelle effettuate presso l’impianto terzo di produzione delle reti; andranno inoltre eliminati i riferimenti ai monitoraggi propri dell’impiego di soluzioni diverse dall’acqua dolce (sonde multi parametriche).

14. È escluso l’impiego di acqua ossigenata, additivi e qualunque soluzione diversa dall’acqua dolce nel processo di recupero.

15. Con riferimento alla cessazione di qualifica di rifiuto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni definite nel parere ARPAV 95957/2024 e, in particolare:

15.1. Criterio dettagliato a)

Il codice EER 020104 deve rispettare il punto 6.1 del DM 05/02/98 e deve presentare al massimo il 10% in peso di biomassa adesa.

15.2. Criterio dettagliato b)

L’attività di recupero dei rifiuti a matrice di polipropilene consiste in operazioni di asportazione delle sostanze estranee (bisso e bioclasti) mediante frantumazione meccanica, lavaggio con acqua dolce ed asciugatura in modo da ottenere polipropilene macinato di retine di dimensione di 5mm circa con caratteristiche conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667-3;

15.3. Criterio dettagliato c)

Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.1.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1; l’EoW deve avere caratteristiche tecniche e merceologiche conformi a quanto stabilito dalle Norme UNIPLAST-UNI 10667-3; la ditta farà riferimento al prospetto 2 della UNIPLAST-UNI 10667-3, dichiarando inoltre di rispettare le seguenti ulteriori caratteristiche:

Norma di riferimento

Uso specifico

Prospetto di riferimento

UNIPLAST UNI 10667-3

Requisiti del PP per estrusione

Contenuto in PP

Maggiore del 99%

Temperatura di estrusione

230 oC

Resistenza a trazione

Non inferiore al 90% dello stesso prodotto con materiale vergine

Colore

Diverse tonalità di beige sono accettabili

Dimensioni del macinato

  1. mm
 

La dimensione massima del lotto chiuso è pari a 400 kg.

15.4. Criterio dettagliato d)

Prima della produzione del primo lotto di EoW la Ditta è tenuta ad integrare il piano di gestione con tutte le procedure minime richieste dal parere ARPAV 95957/2024, comprese:

- procedura per la gestione e stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell’EoW;

- procedura per la qualifica e l’addestramento del personale addetto all’accettazione e movimentazione dei rifiuti;

- gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.

15.5. Criterio dettagliato e)

Per ciascun lotto la ditta verifica la rispondenza ai requisiti previsti dalla specifica Norma UNIPLAST-UNI 10667-3, oltre che a quelli indicati nella tabella soprariportata ed emette apposita Dichiarazione di Conformità che dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- ragione sociale del produttore;

- indicazione della tipologia della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto;

- uso specifico previsto per la sostanza che cessa la qualifica di rifiuto;

- indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione;

- riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari ove previsti.

Prima della produzione del primo lotto, la ditta dovrà presentare il modello di Dichiarazione di Conformità contenente le informazioni minime sopra riportare.

Comunicazioni agli Enti e reportistica

16. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a presentare a Regione del Veneto, Città metropolitana di Venezia, Comune di Chioggia ed ARPAV una relazione conclusiva che illustri i risultati dell’attività sperimentale eseguita ai sensi del documento Protocollo sperimentale; la relazione dovrà essere accompagnata dai rapporti di prova delle analisi effettuate.

Ulteriori prescrizioni

17. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile; la cartellonistica deve indicare i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER).

18. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere separate e dotate di base in calcestruzzo e tettoia protettiva.

19. È ammesso il deposito in prossimità del container di trattamento dei quantitativi di rifiuti oggetto di lavorazione giornaliera; al termine della giornata lavorativa l’area in prossimità del container dovrà risultare libera da residui di lavorazione e da eventuali rifiuti non lavorati.

20. La Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi.

21. L’attività deve essere condotta in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse e odori molesti.

22. Alla conclusione delle attività di sperimentazione si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area.

23. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 365848 del 22/07/2024.

24. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

25. Il presente provvedimento è notificato a ROM PLASTICA s.r.l. e comunicato Città metropolitana di Venezia, Comune di Chioggia, ARPAV.

26. Il presente provvedimento assume efficacia dalla notifica di cui al punto precedente.

27. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

28. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/2006 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

29. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

Torna indietro