Home » Dettaglio Immagine » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 211 del 03 luglio 2024
Ronda Engineering S.B. S.r.l. Impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con la tecnologia del "plasma al microonde", installato nel sito di via Vegri, 69 a Zanè (VI). Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 30 della L. R. n. 3 del 2000, DDDATE n. 25 del 30.01.2024. Variante all'Autorizzazione a seguito di istanza di integrazione al progetto.
Con il presente provvedimento si autorizza la modifica impiantistica del progetto dell'impianto di sperimentazione e ricerca, autorizzato ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 30 della L. R. n. 3 del 2000 con DDDATE n. 25 del 30.01.2024, per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con la tecnologia del "plasma al microonde", installato nel sito di via Vegri, 69 a Zanè (VI).
Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto DDDATE n. 25 del 30.01.2024, trasmesso con prot. reg. n. 54461 del 01.02.2024, di Autorizzazione dell’impianto di sperimentazione e ricerca, ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 30 della L.R. n. 3/2000, ubicato in via Vegri, 69 a Zanè (VI);
PRESO ATTO che con nota del 10.05.2024, assunta al prot. reg n. 229690 del 13.05.2024, Ronda Engineering S.B. S.r.l. ha presentato istanza di variante all’impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con la tecnologia del “plasma al microonde”;
CONSIDERATO che la Ditta dichiara che tale necessità è emersa, prima dell’ultimazione della realizzazione del prototipo, per integrare una serie di accorgimenti impiantistici integrativi rispetto al progetto autorizzato, rivolti a migliorare le rese termiche del sistema e, pertanto, ad ottimizzare i rendimenti energetici;
CONSIDERATO che le modifiche sono presentate:
CONSIDERATO inoltre che viene richiesta la possibilità di revisionare l’elenco dei codici ERR da testare nell’impianto sperimentale, aggiungendo anche il codice EER 191004 “Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03” proveniente dalle operazioni di frantumazione dei veicoli fuori uso per massimizzare il recupero/riuso delle diverse componenti;
ACCERTATO che la nuova proposta impiantistica non comporta variazioni dei quantitativi dei rifiuti trattati.
CONSIDERATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 234530 del 15.05.2024 con cui si è indetta la Conferenza di Servizi contestualmente convocata per il giorno 04.06.2024;
VISTI gli esiti della riunione della Conferenza di Servizi del 04.06.2024 di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 291372 del 17.06.2024 e, in particolare, che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in ordine alla modifica dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione;
RILEVATO che la Ditta ha trasmesso l’aggiornamento della planimetria dell’installazione, acquisita al prot. reg. n. 320230 del 02.07.2024;
PRECISATO che l’avvio dell’impianto rimane subordinato all’adempimento di quanto richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza con prot. 32123 del 20.12.2023 (prot. reg. n. 683625 del 27.12.2023);
RITENUTO, viste le modifiche proposte, di sostituire completamente le prescrizioni contenute nel DDDATE n. 25 del 30.01.2024 con quelle contenute nel presente decreto;
RITENUTO che sulla base della documentazione presentata e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 12.12.2023 vi siano i presupposti per rilasciare alla Ronda Engineering S.B. S.r.l. la modifica dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto sperimentale;
PRESO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con prot. reg. n. 234530 del 15.05.2024;
decreta
1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. Le prescrizioni contenute nel DDDATE n. 25 del 30.01.2024 di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 30 della L. R. n. 3 del 2000, sono integralmente sostituite da quelle riportate ai punti successivi del presente decreto;
3. La ditta RONDA ENGINEERING S.B. S.r.l., con sede legale in via Vegri, 83– Zanè (VI), C.F./P.IVA 02510300243 è autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con tecnologia “plasma al microonde”, installato nel sito di via Vegri, 69 a Zanè (VI), censito catastalmente dal Foglio 20 dai m. n. 405 sub 12 graffato al m.n. 137 sub 6 C.F. e dal m. n. 136 C.T.
4. La sperimentazione dovrà durare complessivamente non più di 2 (due) anni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivate proroghe.
5. Per la messa in esercizio dell’impianto la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Zanè e ARPAV la seguente documentazione:
a) dichiarazione di fine lavori;
b) comunicazione della data di avvio dell’attività sperimentale;
c) documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Vicenza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
d) comunicazione del nominativo del Tecnico Responsabile dell’impianto (con presa d’atto formale);
e) documentazione attestante l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al DPR 151/2011.
Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate
6. La Ditta potrà trattare presso l’installazione le tipologie di rifiuto riportate di seguito in tabella; sono altresì ammessi allo stoccaggio i rifiuti prodotti dalla Ditta nell’attività di gestione rifiuti;
Tabella 1
CER
Descrizione
020104
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
030307
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030310
Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
030311
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli in cui alla voce 030310
040108
Rifiuto di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
040109
Rifiuti proveniente dalle operazione di confezionamento e finitura
040222
Rifiuti da fibre tessili lavorate
150102
Imballaggi in plastica
150105
Imballaggi in materiali compositi (1)
160103
Pneumatici fuori uso
160306
Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05
170203
Plastica
190801
Residui di vagliatura dal processo di trattamento acque reflue
190805
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190812
Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811*
190814
Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 1908013*
191004
Fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
191204
Plastica e Gomma (2)
191207
Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*
191210
Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
191212
Altri rifiuti(compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*
200108
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
(1) vetroresina (2) derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti
7. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di gestione rifiuti (con rifermento all’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. 152/2006):
7.1. stoccaggio di rifiuti [R13] funzionale alle successive operazioni di trattamento;
7.2. stoccaggio [D15-R13] di rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti;
7.3. recupero energetico [R1] con produzione di energia attraverso l’impiego di un motore endotermico cogenerativo a ciclo otto e/o caldaia alimentati a syngas proveniente da pirogassificazione di rifiuti non pericolosi.
8. Ove dallo sconfezionamento dei rifiuti, nell’ambito funzionale all’operazione R1, derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la Ditta è tenuta a gestire tali scarti come rifiuti; qualora detti imballaggi risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali la Ditta è autorizzata alla cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione.
Quantitativi autorizzati
9. Presso l’installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e la relativa capacità di trattamento:
9.1. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [R13] di cui al punto 7.1: 5 Mg;
9.2. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [D15-R13] di cui al punto 7.2: 4,8 Mg;
Tabella 2
Tipologia
Stoccaggio [Mg]
Rifiuti in ingresso
5
Rifiuti prodotti
Ceneri pesanti, scorie da pirogassificazione
1,5
Corpuscolato in uscita dai filtri ceramici (ceneri leggere)
0,3
Reflui da condensazione dell’essiccatore
2
TOTALE
8,8
9.3. potenzialità massima di trattamento [R1] di rifiuti non pericolosi di cui al punto 7.3: 1,2 Mg/giorno;
Conferimento di rifiuti
10. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
10.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto accompagnata da certificazione analitica così come definita al punto 10.5; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l’omologa deve essere riferita ad ogni singola partita di rifiuto sottoposta alla campagna;
10.2. qualora i rifiuti in ingresso siano costituiti da miscele prodotte presso impianti terzi deve essere indicata nell’omologa la percentuale di composizione dei singoli CER e devono essere allegate le informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche di ciascun CER costituente la miscela;
10.3. qualora i rifiuti in ingresso abbiano assunto un CER del capitolo 19 a seguito di pretrattamento meccanico presso impianti terzi, diverso dalla miscelazione, nell’omologa deve essere dichiarato il trattamento effettuato (es. triturazione) e il CER di origine del rifiuto;
10.4. qualora il rifiuto 191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 sia costituito da sovvallo del trattamento del rifiuto urbano, è ammesso solo se accompagnato da analisi merceologica e dalle informazioni relative alla provenienza, incluse le modalità gestionali del bacino/Comune di provenienza (sistema di raccolta), allegate all’omologa;
10.5. i rifiuti in ingresso di cui al punto 6 dovranno tutti essere accompagnati da analisi di caratterizzazione con ricerca dei parametri riportati nel Protocollo sperimentale rev. 00 del 10.05.2024 al punto 2.2 (tabelle 5 e 6);
10.6. all’atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa.
Trattamento di recupero R1
11. Nell’attività di sperimentazione la ditta dovrà rispettare, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente provvedimento, i contenuti del documento Protocollo sperimentale rev. 00 del 10.05.2024 e quanto descritto nella Relazione tecnico-descrittiva Rev. rev. 00 del 10.05.2024 (prot. reg. n. 229690 del 13.05.2024).
12. Il trattamento prevede: eventuale essiccamento termico (qualora il rifiuto abbia un’umidità superiore al 30%) con produzione di una frazione liquida da gestire come rifiuto, trattamento di pirolisi e gassificazione con produzione di una frazione solida carboniosa sotto forma di ceneri da gestire come rifiuto e trattamento di purificazione del syngas attraverso estrazione di micro-polveri e cracking selettivo al plasma finalizzato al suo avvio a combustione nel sistema di cogenerazione o nel gruppo termico; qualora venga effettuato l’ essiccamento termico, si dovrà procedere ad eseguire le analisi sull’acqua condensata e sul rifiuto essiccato riportate nel Protocollo sperimentale rev. 00 del 10.05.2024 al punto 2.3 (tabelle 7 e 8).
13. Il trattamento deve avvenire per singole campagne e l'impianto deve essere dedicato in via esclusiva ad un’unica campagna per l’intero arco temporale di durata della stessa; ogni campagna è condotta su una sola tipologia di rifiuto identificata da: unico CER, unico produttore, unico sito di produzione e costanza delle caratteristiche chimico-fisiche, accompagnata da specifica omologa secondo quanto riportato al punto 10 del presente provvedimento; ogni campagna è suddivisa in una prima parte finalizzata al settaggio delle condizioni ottimali di rendimento e in una seconda parte finalizzata alla realizzazione di tre serie di campionamenti su tutte le matrici individuate nel Protocollo sperimentale rev. 00 del 10.05.2024, come precisato ai punti 14.4 e 14.5.
14. L’attività sperimentale prevede nel dettaglio lo sviluppo delle seguenti fasi:
Attività preliminari
14.1. alimentazione dell’impianto con tre diverse tipologie di biomasse combustibili non rifiuto consentite ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 con prelievo alla posizione n. 33 del Protocollo di tre campioni di syngas per ciascuna tipologia di biomassa dopo depurazione ai fini dell’analisi sui parametri di cui alla Tabella 3 (punto 15.2.1);
14.2. alimentazione del motore endotermico ciclo otto con gas naturale con prelievo alla posizione n. 37 del Protocollo di tre campioni delle emissioni ai fini dell’analisi sui parametri di cui alla Tabella 4 (punto 15.3.1);
14.3. alimentazione del gruppo termico con gas naturale con prelievo alla posizione n. 27 del Protocollo di tre campioni delle emissioni ai fini dell’analisi sui parametri di cui alla Tabella 4 (punto 15.3.1);
Esecuzione delle singole campagne
14.4. prima fase: alimentazione dell’impianto per 6-8 ore/giorno per una settimana su massimo cinque giorni lavorativi da lunedì a venerdì; durante la marcia le varie sezioni dell’impianto sono monitorate con analizzatori in continuo per settare le apparecchiature alle condizioni ottimali di rendimento (il FTIR deve consentire in tempo reale il monitoraggio dei seguenti parametri: CH4, H2, CO, CO2, O2, N2, PCI);
14.5. seconda fase: alimentazione dell’impianto per 8-12 ore/giorno per una settimana su cinque giorni lavorativi da lunedì a venerdì effettuando in tre giorni diversi tre serie di campionamenti su tutte le matrici individuate nel Protocollo sperimentale rev. 00 del 10.05.2024 associate alle condizioni di marcia registrate dal sistema di telecontrollo al fine di elaborare anche il bilancio di massa e il bilancio energetico del sistema; i campionamenti alle posizioni n. 33 (syngas purificato), n. 37 (emissioni del motore endotermico) e n. 27 (emissioni gruppo termico) del Protocollo sperimentale rev. 00 del 10.05.2024 sono funzionali alle verifiche di cui ai punti 15.2 e 15.3;
15. Ogni singola campagna è finalizzata a verificare l’esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 237-quater, comma 2, lettera a); la verifica deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
15.1. la verifica deve accertare entrambi i requisiti di cui all’art. 237-quater, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, ossia:
a) i gas prodotti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima della loro combustione nel motore endotermico;
b) i gas prodotti sono purificati in misura tale da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;
15.2. la verifica del requisito di cui alla lettera a) del punto 15.1 dovrà essere svolta confrontando il syngas prodotto dalla pirogassificazione di rifiuti con un syngas prodotto dalla pirogassificazione di combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006; le analisi sul syngas per la verifica del requisito sono eseguite a valle di tutti i sistemi di filtrazione:
15.2.1. i parametri da analizzare sono stabiliti nella seguente tabella:
Tabella 3
Parametri da analizzare sul syngas
Ossigeno
Metano
Anidride Carbonica
Azoto
Idrogeno
Ossido di carbonio
Ammoniaca (*)
Solfuro di Idrogeno (*)
Materiale particellare (*)
Acido Cloridrico (*)
Temperatura
Vapore Acqueo
Potere Calorifico Superiore
Potere Calorifico Inferiore
Cadmio (*)
Tallio (*)
Mercurio (*)
Antimonio (*)
Piombo (*)
Cromo (*)
Cobalto (*)
Rame (*)
Manganese (*)
Nichel (*)
Vanadio (*)
Idrocarburi alogenati (*)
Acido Fluoridrico (*)
TAR (*)
Benzene (*)
PFAS (solo se rilevati nei rifiuti in ingresso)
15.2.2. i valori relativi al syngas prodotto da rifiuti dovranno essere confrontati con i valori relativi al syngas prodotto da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006; per l’esito positivo del confronto devono essere verificate entrambe le seguenti condizioni:
15.2.2.1. per i parametri contrassegnati in tabella al punto 15.2.1 con il simbolo (*) i valori riscontrati sul syngas da rifiuti devono risultare inferiori o uguali ai valori riscontrati sul syngas da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
15.2.2.2. per gli altri parametri in tabella al punto 15.2.1 i valori riscontrati sul syngas da rifiuti devono rientrare in un range compatibile con il corretto funzionamento del motore endotermico e definito dai valori minimi e massimi riscontrati nelle analisi sul syngas prodotto da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
15.2.3. il campionamento del syngas, sia quello prodotto da rifiuti sia quello prodotto da combustibili non rifiuto, deve essere effettuato per entrambi a valle di tutte le sezioni di purificazione (punto 33 della tabella 2 del protocollo sperimentale);
15.2.4. qualora il syngas prodotto non consenta il corretto funzionamento del motore endotermico dovrà essere avviato direttamente in torcia;
15.2.5. i range di accettabilità per l’esito positivo della verifica del requisito di cui al punto 15.1 lettera a) sul syngas ottenuto da rifiuti in relazione ai valori riscontrati sul syngas ottenuto da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 sono così determinati:
15.3. la verifica del requisito di cui alla lettera b) del punto 15.1 dovrà essere svolta analizzando le emissioni prodotte dal motore endotermico e dal gruppo termico alimentati dal syngas ottenuto da rifiuti confrontandole con quelle prodotte, nel medesimo punto di campionamento, dalla combustione di gas naturale nello stesso motore endotermico e gruppo termico;
15.3.1. i parametri da analizzare nel confronto della prova di combustione del syngas e della prova di combustione del gas naturale sono riportati nella seguente tabella:
Tabella 4
Parametri prova di combustione
Ossidi di Azoto (NOx)
Ossidi di Zolfo (SOx)
Ossidi di Carbonio (CO)
Ammoniaca (NH3)
HCl
TOC (misurato con FID in continuo)
Materiale Particellare
Mercurio
HF
Diossine e Furani (PCDD+PCDF)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Zinco
Tallio
Cadmio
Antimonio
Arsenico
Piombo
Cromo
Cobalto
Rame
Manganese
Nichel
Vanadio
PCB-DL
Sostanze Odorigene
15.3.2. ai fini della positiva conclusione della verifica del requisito di cui alla lettera b) del punto 15.1 per la combustione del syngas nel motore endotermico:
15.3.2.1. per i parametri NOX,, SOx, CO, Polveri, i valori rilevati in tutte e tre le analisi sulle emissioni dovranno essere inferiori o uguali a quelli individuati dal d.lgs. n. 152/2006, Parte V, Allegato 1, Parte III, punto 3 per nuovi motori fissi alimentati a gas naturale, ossia NOx 95 mg/Nmc, CO 240 mg/Nmc, SOx 15 mg/Nmc, Polveri 50 mg/Nmc;
15.2.3.2. per gli altri parametri inquinanti, i valori rilevati in tutte e tre le analisi sulle emissioni derivanti dalla combustione del syngas ai sensi del punto 14.5, dovranno essere inferiori o uguali al valore massimo riscontrato nelle analisi condotte sulle emissioni derivanti dalla combustione del gas naturale ai sensi del punto 14.2 per il motore endotermico;
15.3.3. ai fini della positiva conclusione della verifica del requisito di cui alla lettera b) del punto 15.1 per la combustione del syngas nel gruppo termico:
15.3.3.1. per i parametri NOX,, SOx, Polveri, i valori rilevati in tutte e tre le analisi sulle emissioni dovranno essere inferiori o uguali a quelli individuati dal d.lgs. n. 152/2006, Parte V, Allegato 1, Parte III, punto 1.3 per nuovi impianti di combustione alimentati a gas naturale, ossia NOx 100 mg/Nmc, SOx 35 mg/Nmc, Polveri 5 mg/Nmc;
15.3.3.2. per gli altri parametri inquinanti, i valori rilevati in tutte e tre le analisi sulle emissioni derivanti dalla combustione del syngas ai sensi del punto 14.5, dovranno essere inferiori o uguali al valore massimo riscontrato nelle analisi condotte sulle emissioni derivanti dalla combustione del gas naturale ai sensi del punto 14.2 per il gruppo termico;
15.4. dovranno essere valutati analiticamente le seguenti componenti con riferimento al Protocollo sperimentale rev. 00 del 10.05.2024:
Tabella 5
Componenti da analizzare
Riferimento al Protocollo Sperimentale
Capitolo
Tabella
Omologa rifiuto in ingresso
2.2
Eluato su rifiuto in ingresso
6
Acqua condensata di evaporazione da essiccamento
2.3
7
Rifiuto solido essiccato
8
Syngas in uscita dai sistemi di depurazione (filtro ceramico, plasma + spry-dry+filtrazione)
2.4
9
gas di combustione del gruppo termico alimentato a metano per il riscaldamento del ricircolo del syn-gas grezzo
2.5
10
Ceneri/char dal fondo del reattore di piro-gassificazione
2.6
11
Eluato ceneri/char dal fondo del reattore di prirogassificazione
12
Ceneri estratte dal filtro ceramico
2.7
13
eluato delle ceneri estratte dal filtro ceramico
14
Syngas uscita raffreddamento e filtrazione su carbone attivo/ grafene
2.8
15
Gas di combustione del gruppo termico
2.9
16
Gas di scarico del sistema di cogenerazione
2.10
17
16. L’esito negativo della verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, riferito anche ad uno solo dei parametri da verificare secondo quanto previsto al precedente punto 15 e relativi sottopunti deve essere rendicontato nella reportistica di cui ai punti 18 e 19; la Ditta valuta l’opportunità di prevedere l’installazione di componenti integrative alle diverse sezioni di purificazione del syngas o delle emissioni per ricondursi al rispetto dei requisiti di esclusione di cui all’art. 237-quater del d.lgs. n. 152/2006; in tal caso le integrazioni impiantistiche dovranno essere comunicate agli Enti e la verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 dovrà essere ripetuta dopo l’installazione delle componenti integrative;
17. Sui rifiuti prodotti dal trattamento la Ditta è tenuta ad effettuare le analisi di caratterizzazione al fine del loro corretto smaltimento/recupero.
Comunicazioni agli Enti e reportistica
18. La Ditta, a partire dalla data di avvio dell’impianto, è tenuta a trasmettere con cadenza trimestrale una relazione tecnica a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Zanè, Azienda ULSS 7 Pedemontana ed ARPAV che illustri i risultati dell’attività sperimentale eseguita ai sensi del documento “Protocollo sperimentale rev. 00 del 10.05.2024” e di quanto indicato nel presente provvedimento; la relazione dovrà essere accompagnata dai rapporti di prova delle analisi effettuate.
19. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a predisporre una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell’impianto, alla prestazione ambientale del processo e ai rifiuti esitanti da comunicare a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Zanè, Azienda ULSS 7 Pedemontana ed ARPAV.
20. Nella reportistica di cui ai punti precedenti deve essere specificata la tipologia dei combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 utilizzati nelle prove di pirogassificazione per il confronto tra syngas, e provenienza del gas naturale utilizzato per il confronto sulle condizioni emissive.
Emissioni in atmosfera
21. Si autorizzano le emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006, dei seguenti punti, nel rispetto delle successive prescrizioni:
Tabella 6
Finalità
Identificativo
Emissione gas scarico sistema di cogenerazione
E1
Torcia per il syngas fuori standard
E2
Emissione gruppo termico
E4
21.1. per l’emissione del gas scarico del sistema di cogenerazione e del gruppo termico di cui alle posizioni n. 37 e 27 del Protocollo (E1 ed E4), in luogo dei VLE valgono le prescrizioni articolate al punto 15.3 del presente provvedimento e relativi sottopunti;
21.2. Le emissioni in atmosfera devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
21.2.1. i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d’inquinante e posizione degli stessi);
21.2.2. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto della loro progettazione/collaudo.
22. Si prende atto della presenza di un punto di emissione (E3) relativo al gruppo termico alimentato a metano di riscaldo ricircolo syngas di potenza inferiore ad 1 MW (rif. Art. 8 c. 10-bis del d.lgs. 152/06);
Gestione acque meteoriche
23. Nelle aree esterne al capannone in cui sarà posizionato l’impianto di sperimentazione potranno essere eseguite solo operazioni di movimentazione dei big-bags chiusi dal container esterno di stoccaggio all’impianto all’interno del capannone.
24. Le cisterne di raccolta delle acque di processo devono rimanere chiuse e contenute in una vasca di contenimento;
25. Si prende atto che le aree esterne sono già predisposte con idonee pendenze in grado di garantire la corretta funzionalità della rete di raccolta delle acque meteoriche verso i pozzetti dedicati collegati alla pubblica fognatura; deve essere eseguita idonea attività di manutenzione/pulizia della rete di raccolta al fine di garantirne il corretto funzionamento.
Prescrizioni generali per lo stoccaggio
26. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
26.1. l’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere chiaramente identificata mediante cartellonistica ben visibile, la cartellonistica deve indicare i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER);
26.2. le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere separate;
26.3. lo stoccaggio dei rifiuti solidi, in attesa di essere alimentati all’impianto pilota, deve avvenire in big-bags o in contenitori equivalenti posizionati all’interno del container posto sulla platea in cemento esternamente all’area di sperimentazione; i rifiuti solidi dovranno sempre essere protetti dagli agenti atmosferici;
26.4. lo stoccaggio dei rifiuti liquidi prodotti deve avvenire all’interno di una vasca di contenimento in appositi contenitori a tenuta; i rifiuti liquidi dovranno sempre essere protetti dagli agenti atmosferici;
26.5. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
26.6. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.
Ulteriori prescrizioni
27. La Ditta deve rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
27.1. deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'installazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione e devono essere compilati gli appositi registri di cui all’art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
27.2. in ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
27.3. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione;
27.4. l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
27.5. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di convogliamento delle acque;
27.6. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio;
27.7. dovrà essere garantita l’affidabilità dei sistemi di sicurezza e controllo installati in impianto;
27.8. alla conclusione delle attività di sperimentazione tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area.
28. Forma parte integrante del presente provvedimento i seguenti Allegati:
Allegato A: layout impiantistico;
29. Resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014; l’avvio dei conferimenti di rifiuti è subordinato alla accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Vicenza.
30. L’autorità competente si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
31. Il presente provvedimento deve essere notificato alla Ronda Engineering S.B. S.r.l. e comunicato a Provincia di Vicenza, Comune di Zanè e ARPAV.
32. Si dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
33. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con prot. reg. n. 234530 del 15.05.2024;
34. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/2006 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
35. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
Torna indietro