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Bur n. 17 del 02 febbraio 2024


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 12 del 24 gennaio 2024

Approvazione del nuovo modello regionale, da presentare tramite SUAP alla Regione, per la comunicazione sia di chiusura definitiva/temporanea di sede fisica principale/secondaria di agenzia di viaggio, sia di chiusura definitiva/temporanea di agenzia di viaggio operante solo in modalità on line. L.R. n. 11/2013, art. 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019. Revoca del DDR n. 173 del 14 agosto 2019 e del DDR n. 174 del 14 agosto 2019.

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modello regionale, da presentare, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive alla Regione, per la comunicazione sia di chiusura definitiva/temporanea di sede fisica principale/secondaria di agenzia di viaggio, sia di chiusura definitiva/temporanea di agenzia di viaggio operante solo in modalità on line. Si revocano i precedenti modelli di comunicazione di chiusura contenuti nei Decreti della Direzione Turismo n. 173/2019 e n. 174/2019.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- gli articoli 37 e seguenti della L.R. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplinano le agenzie di viaggio e turismo;

- l’art. 38 della L.R. n.11/2013 prevede un modello regionale per la presentazione alla Giunta regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’apertura della sede principale di agenzia di viaggio;

 - l’art. 39 della L.R. n.11/2013, al comma 1, prevede che il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo comunica alla Giunta regionale:

a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea dell’agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio e turismo per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare;

- l’art. 39 della L.R. n. 11/2013, al comma 2, prevede che la chiusura definitiva dell’agenzia di viaggio e turismo deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla Giunta regionale e al comune.

- la DGR n. 768 del 4.6.2019 pubblicata nel BUR n. 65 del 18.6.2019 ha approvato, ai sensi dell’art.38 della L.R. n. 11/2013, sia le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli altri organizzatori di viaggi, sia le direttive disciplinanti la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi delle agenzie nei confronti degli enti pubblici;

- la pubblicazione della citata DGR nel BUR ha abrogato gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R. n. 33/2002, ai sensi dell’articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R.n.11/2013;

- la DGR n. 768/2019 ha incaricato il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con proprio Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della citata DGR, in conformità a quanto da essa previsto e dalle leggi vigenti, i modelli regionali di comunicazioni di chiusura definitiva/temporanea della sede secondaria per le agenzie di viaggio operanti nel Veneto;

DATO ATTO CHE

- con DGR n. 571 del 4 maggio 2021: “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.” è stata istituita la nuova U.O. Presidi turistici territoriali, che cura, tra l'altro, la gestione territoriale delle competenze turistiche in materia di agenzie viaggi;

- la nuova U.O. Presidi turistici territoriali, sostituisce le precedenti Unità organizzative Veneto orientale e Veneto occidentale della Direzione regionale Turismo;

- il Direttore della Direzione Turismo ha approvato il decreto n.173 del 14 agosto 2019, con oggetto:

"Approvazione del modello regionale, da presentare tramite SUAP alla Regione, per comunicazione di chiusura definitiva/temporanea di sede principale di agenzia di viaggio";

- il Direttore della Direzione Turismo ha approvato il decreto n.174 del 14 agosto 2019, con oggetto:

"Approvazione del modello regionale, da presentare tramite SUAP alla Regione, per comunicazione di chiusura definitiva/temporanea di sede secondaria di agenzia di viaggio. L.R. n. 11/2013, art. 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019";

CONSIDERATO CHE

- la lettera c) del comma 4 dell'articolo 37 della L.R. n. 11/2013, che stabilisce i requisiti necessari per aprire una agenzia di viaggio, è stata modificata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 2023, n. 22, aggiungendo la facoltà per l’agenzia di viaggio di operare esclusivamente in modalità on line, con la seguente disposizione:

"un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede principale o secondaria, qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line";

- a seguito dell’entrata in vigore del citato art.1 della L.R.n.22/2023, il Direttore della Direzione Turismo ha approvato, una nuova modulistica per consentire l’apertura delle agenzie di viaggio operanti esclusivamente in modalità on line, e precisamente:

- il decreto n. 273 del 13 settembre 2023, con oggetto:

"Approvazione del modello regionale da presentare tramite SUAP alla Regione per la richiesta di prenotazione di denominazione per apertura di agenzia di viaggio che opera esclusivamente in modalità on line. L.R. n. 11/2013, articoli 37 e 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019";

- il decreto n. 286 del 25 settembre 2023, con oggetto:

"Modello regionale di SCIA di agenzia di viaggio e turismo operante solo in modalità on line. L.R. n. 11/2013 e s.m.i, art. 37 e 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019. DGR n. 1172/2020, DGR n.571/2021; DGR n.403/2023";

RITENUTO OPPORTUNO

- revocare i citati Decreti del Direttore della Direzione Turismo del 2019, perchè i rispettivi allegati contengono modelli di comunicazione definiva e temporanea di agenzia di viaggio non più aggiornati alle novità normative o non più adeguati alle esigenze di semplificazione, in particolare per i seguenti motivi :

- il Decreto n. 173 del 14 agosto 2019 non prevede il caso di comunicazione di chiusura definitiva/temporanea di agenzia di viaggio operante solo in modalità on line con sede legale nel Veneto e dotata di sito web;

- il Decreto n. 174 del 14 agosto 2019 prevede un autonomo modello di comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede secondaria di agenzia di viaggio, che, al fine di semplificazione e di economicità dei procedimenti, può invece essere inserito come sezione del modello di comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede principale dell’agenzia di viaggio;

- approvare, nell'Allegato A al presente provvedimento, un nuovo modello regionale di comunicazione di chiusura definitiva/temporanea di agenzia di viaggio, che prevede, per motivi di semplificazione e coordinamento amministrativo, le seguenti due opzioni:

a) agenzia di viaggio con sede principale/secondaria con sede fisica operante nel Veneto;

b) agenzia di viaggio operante solo in modalità on line con sede legale nel Veneto e dotata di sito web;

CONSIDERATO CHE

- il contenuto del modello regionale della citata comunicazione di agenzia di viaggio deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell’attività amministrativa; sia gli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013; sia le relative disposizioni attuative contenute nella DGR n. 768/2019; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali, sia le disposizioni in materia di requisiti morali previste dal D.lgs. n. 59/2010 per le attività commerciali, nonché quelle previste dal D.lgs. n.159/2011 in materia di antimafia; sia le disposizioni previste dall’art.47 del D.lgs. n. 79/2011 in materia di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio;

- la citata comunicazione dell’agenzia di viaggio, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del DPR n. 160/2010, è presentata dal titolare, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), alla Regione e, sempre tramite lo stesso SUAP, comunicata al Comune nel cui territorio ha sede secondaria l’agenzia, per l’esercizio della funzione di vigilanza sulla suddetta agenzia, ai sensi del comma 6 dell’art. 49 della L.R. n. 11/2013;

RITENUTO NECESSARIO

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR);

- confermare, per il principio di tutela del legittimo affidamento, la validità formale delle comunicazioni di chiusura definitiva/temporanea di agenzia di viaggio con sede fisica operante nel Veneto, presentate, prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, in conformità ai modelli allegati ai citati Decreti revocati;

- approvare nell’Allegato A al presente provvedimento, il nuovo modello regionale per la comunicazione sia di chiusura definitiva/temporanea di sede principale/secondaria di agenzia di viaggio con sede fisica sia di chiusura definitiva/temporanea di agenzia di viaggio operante solo in modalità on line;

- disporre che il titolare dell’agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di comunicazione debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto sia al Comune nel cui territorio ha sede l’agenzia all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it ;

- inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale 
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori ;

- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/;

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;

VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.n. 241/1990; il D.lgs. n. 59/2010, il D.lgs. n. 79/2011; il D.lgs. n. 159/2011; il DPR n.160/2010; la L.R. n.33/2002; la L.R. n. 54/2012; la L.R. n. 11/2013; la L.R. n. 22/2023; la DGR n. 768/2019; la DGR n.571/2021; i DDR della Direzione regionale Turismo n. 173/2019; n. 174/2019; n. 273/2023; n. 286/2023

decreta

  1. di revocare, per i motivi citati in premessa, i propri Decreti n. 173 del 14 agosto 2019 e n. 174 del 14 agosto 2019;
     
  2. di disporre che l'efficacia della revoca dei citati Decreti n. 173/2019 e n. 174/2019 decorrano dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
     
  3. di approvare, per i motivi e nei casi indicati in premessa, nell’Allegato A al presente provvedimento, il nuovo modello regionale per la comunicazione sia di chiusura definitiva/temporanea di sede fisica principale/secondaria di agenzia di viaggio, sia di chiusura definitiva/temporanea di agenzia di viaggio operante solo in modalità on line;
     
  4. di disporre, per i motivi citati in premessa, che il titolare dell’agenzia di viaggio con sede fisica operativa principale/secondaria, in un Comune del Veneto, trasmetta il citato modello regionale di comunicazione debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it sia al Comune nel cui territorio ha sede fisica l’agenzia;
     
  5. di disporre, per i motivi citati in premessa, che il titolare dell’agenzia di viaggio operante solo in modalità on line, con sede legale in un Comune del Veneto, trasmetta il citato modello regionale di comunicazione debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it sia al Comune nel cui territorio ha sede legale l’agenzia;
     
  6. di inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale 
    https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori;
     
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/
     
  8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  9. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.

Mauro Giovanni Viti

(seguono allegati)

12_Allegato_A_DDR_12_24-01-2024_521651.pdf

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