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Bur n. 125 del 22 settembre 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 164 del 04 settembre 2023

Ditta ECO ERIDANIA S.p.A. Installazione di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105, ed ubicazione installazione a Cadoneghe (PD) in via Thomas Edison 24. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate al Punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

Il Direttore

Provvedimenti amministrativi di riferimento

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 212 del 21.12.2016, con cui si approva il progetto per la realizzazione di un’installazione di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sottoposto a procedura di VIA e AIA;

VISTO il DDATST n. 40 del 4 giugno 2018 con cui è stata rilasciata alla ECO ERIDANIA S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in via Thomas Edison 24, Cadoneghe (PD);

VISTO il DDDA n. 107 del 03.05.2019 di modifica dell’Autorizzazione con integrazione CER a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale;

VISTO il riscontro del 20.11.2020 (prot. reg. n. 496211) a comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, con aggiornamento del Layout impiantistico.

Iter procedura art. 29-octies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che il comma 3, lettera a) dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 dispone il riesame sull’installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;

VISTA la comunicazione di avvio del riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, trasmesso con nota prot. reg. n. 0271588 del 16.06.2022;

VISTA la documentazione inviata dalla Ditta in data 14.12.2022 e acquisita al prot. reg. n. 575674;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. n. 241/1990, trasmessa con nota prot. reg. n. 0014069 del 10.01.2023;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa è stata pubblicata e resa disponibile a tutti i soggetti interessati sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio (https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/impianti-gestione-rifiuti);

VISTA la nota prot. reg. n. 0142700 del 14.03.2023, con la quale è stata convocata per il 14.04.2023 la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990;

VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 14.04.2023, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 0235591 del 03.05.2023;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota n. 345532 del 27.06.2023 in riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, nella seconda seduta del 01.08.2023, convocata con nota n. 0368041 del 07.07.2023, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 447228 in data 21.08.2023, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la trasmissione da parte della Ditta del PMC e del Layout impiantistico assunta al prot. reg. n. 413893 del 02.08.2023;

RITENUTO con il presente provvedimento:

  • di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi nella seduta del 01.08.2023;
  • di rilasciare alla Ditta ECO ERIDANIA S.p.A., (sede legale in Via Pian Masino 103/105, ad Arenzano (GE) l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata;

RILEVATO che la Società proponente risulta certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015;

VISTA le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;

VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTA la DGRV n. 21 dell’11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

decreta

1.  Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2.  Si prende atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, espresse nella seduta dell’01.08.2023.

3.  Si rilascia alla ditta Ditta ECO ERIDANIA S.p.A., con sede legale in Via Pian Masino 103/105, ad Arenzano (GE), C.F./P.IVA 03033240106, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’installazione sita in via Thomas Edison 24, Cadoneghe (PD), catastalmente censita al foglio 1, mapp. 60 sub 1 del Comune di Cadoneghe (PD), per le attività individuate al punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

4.  L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:

4.1  in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;

4.2  il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

4.3  il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.

5.  La presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

5.1   autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

5.2  autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

6.  entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia di Padova le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. n. 2721/2014 per l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione.

7.  Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

7.1 Allegato A: Prescrizioni e Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

7.1.1 Allegato A1: Elenco CER e operazioni autorizzate;

7.1.2 Allegato A2: Planimetria delle aree di gestione rifiuti e rete scarichi.

8.  La Ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in Allegato A al presente provvedimento.

9.  Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 0014069 del 10.01.2023.

10.  Il presente provvedimento è notificato alla Ditta ECO ERIDANIA S.p.A. e comunicato al Comune di Cadoneghe, alla Provincia di Padova e ad ARPAV.

11.  Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.

12.  Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

13.  Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

14.  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

164_Allegato_A0_DDR_164_04-09-2023_512610.pdf
164_Allegato_A1_DDR_164_04-09-2023_512610.pdf
164_Allegato_A2_DDR_164_04-09-2023_512610.pdf

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