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Bur n. 122 del 15 settembre 2023


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 70 del 01 settembre 2023

Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma della presenza di Popillia japonica Newman.

Note per la trasparenza

Il presente atto approva la delimitazione della zona cuscinetto ricadente nel territorio della Regione Veneto e relativa all’area delimitata per la presenza di Popillia japonica in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il Direttore

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE)n.228/2013, UE n. 652/2014, UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e abroga le Direttive 69/464 CEE, 74/647 CEE, 93/85 CEE, 98/57 CE, 2000/29 CE, 2006/91 CE, e 2007/33 CE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/ CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che all'art. 6 stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

Visto in particolare l’articolo 6, comma 3, lettera g) del D.lgs. n. 19/2021, che assegna ai servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione europea;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Popillia japonica Newman e a misure per l’eradicazione e il contenimento dell’organismo nocivo in questione all’interno di determinate aree delimitate nel territorio dell’Unione;

Visto il Decreto 22 gennaio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali «Misure d’emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana»;

Visto il Decreto dirigenziale del Servizio Fitosanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 478 del 25 agosto 2023 “Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma ufficiale della presenza di Popillia japonica Newman nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l’applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza al fine dell’eradicazione”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 07 aprile 2023 “Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa di fascia A "Fitosanitario", incardinata presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria nell'ambito dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport” con cui è stato assegnato l’incarico, al direttore dell’U.O. Fitosanitario dott. Lucio Della Bianca;

Considerato il Decreto n. 478 del 25 agosto 2023 “Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma ufficiale della presenza di Popillia japonica Newman nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l’applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza al fine dell’eradicazione” con il quale viene definita la zona infestata per la presenza di Popillia japonica in Friuli Venezia Giulia e che tale delimitazione è strettamente connessa al territorio della Regione Veneto, essendo interessato dalla zona cuscinetto;

Considerato l’esito delle attività di indagine nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che hanno confermato la presenza dell’organismo nocivo Popillia japonica Newman in una porzione del territorio di Lignano Sabbiadoro, confinante con la Regione del Veneto (notifica Europhyt No. 2260);

Considerati i risultati delle indagini relative all’attività di sorveglianza del territorio, effettuate dall’U.O. Fitosanitario, che non hanno riscontrato la presenza di Popillia japonica in provincia di Venezia;

Considerato che Popillia japonica è riportata nell’elenco degli organismi nocivi prioritari per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato particolarmente grave e in particolar modo può impattare negativamente sul settore agrario, il comparto vivaistico nonché sul verde urbano, sulle aree naturali e forestali della regione;

Ritenuta necessaria l’adozione di specifiche misure per prevenire l’insediamento e contrastare la diffusione della Popillia japonica nel territorio regionale e la definizione delle aree demarcate sulla base di quanto previsto dall’ art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 e dall’art. 31 comma 3 del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021;

Vista la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

decreta

  1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di istituire, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023, una zona cuscinetto all’interno del comune di San Michele al Tagliamento, in continuità con la limitrofa zona individuata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e corrispondente ad un’area di almeno 5 km oltre i confini della zona infestata. Tale area ricomprende parte del territorio regionale come indicato nell’allegato A, composto di n. 01 pagina, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  1. di rendere obbligatoria, all’interno dell’area delimitata, l’applicazione delle misure previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 per l’eradicazione di Popillia japonica Newman;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
  1. di trasmettere il presente decreto al Servizio fitosanitario centrale al fine di sottoporlo all’esame del Comitato Fitosanitario Nazionale per l’espressione di eventuali pareri di competenza
  1. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Lucio Della Bianca

(seguono allegati)

70_Allegato_DDR_70_01-09-2023_511269.pdf

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