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Bur n. 159 del 30 dicembre 2022


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 105 del 20 dicembre 2022

Fonti di Posina S.p.a., con sede legale in Via Montagna, 2 36010 Posina (VI), P.IVA e C.F. 00503010241. Gara per l'assegnazione della Concessione di risorsa idrominerale denominata "Lissa" - Numero di archivio 27. Comune di localizzazione: Posina (VI). Domanda di procedimento di rinnovo di concessione (ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016). Codice progetto: 75/2021. Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo della Concessione di risorsa idrominerale denominata "Lissa" (Numero di archivio 27), a seguito di procedura ad evidenza pubblica (D.D.R. n. 412 del 29/06/2021, pubblicato sul BUR n. 90 del 09/07/2021) esistente in Comune di Posina (VI), presentata dalla società Fonti di Posina S.p.a. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Fonti di Posina S.p.a., acquisita agli atti in data 01/12/2021;
- comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e contestuale avvio del procedimento, con nota in data 29/12/2021;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 22/12/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- esito favorevole al rilascio del rinnovo della Concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento denominata "Lissa", espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 07/12/2022;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA in data, approvate nella medesima seduta.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016.”;

PRESO ATTO che, con D.D.R. n. 412 del 29/06/2021, pubblicato sul BUR n. 90 del 09/07/2021, sono state indette le procedure di evidenza pubblica per il conferimento della concessiona mineraria di acqua minerale per imbottigliamento denominata “LISSA” in Comune di Posina (VI);

PRESO ATTO che, alla scadenza per la presentazione delle domande, stabilita in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul BUR, è pervenuta solo l’istanza da parte della ditta Fonti di Posina S.p.a. (C.F. 00503010241), con sede legale a Posina (VI) in Via Montagna n. 2, corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare di gara;

PRESO ATTO che, con nota n. 507178 del 04/11/2021 è stato avviato il procedimento per l’assegnazione della concessione “Lissa” in Comune di Posina (VI), comunicando che il conferimento della concessione è subordinato alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 4/2016 e che occorreva acquisire la compatibilità ambientale prevista ai sensi dell’art. 13 della L.R. 4/2016, secondo le modalità stabilita dalle DD.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 e n. 1979/2016, per la procedura per rinnovi di autorizzazione/concessione senza nuove opere;

CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 103 del D.L. 18/2020 relativo allo stato emergenziale da Covid-19, convertito con legge n. 27/2020 e modificato con DD.L. n. 2/2021, n 52/2021, n. 105/2021 e n. 221/2021 la concessione ha mantenuto la validità fino al 30/06/2022 e che con D.D.R. n. 216 del 17/06/2022 la scadenza è stata differita al il 31/12/2022 al fine di consentire il completamento delle procedure di V.I.A.;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di concessione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Fonti di Posina S.p.a..e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo regionale n. 564613 in data 01/12/2021;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati alla lettera u), nell'Allegato III^, alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota in data 29/12/2021 – protocollo 606915, con la quale l’Unità Organizzativa V.I.A. ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ( http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 75/2021) e il contestuale avvio del procedimento;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo della concessione di risorsa idrominerale denominata “LISSA” (Numero di archivio 27), esistente, sita in Comune di Posina (VI);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 22/12/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato:

  • le attività che coinvolgono la gestione della concessione consistono sostanzialmente nel prelievo della risorsa idrica sotterranea, mediante n. 2 (due) opere di captazione delle fonti denominate Lissa e Beber Doppio;
  • le acque sono convogliate allo stabilimento di imbottigliamento in a Posina mediante tubazioni esistenti;
  • non sono previsti manufatti ulteriori rispetto ai preesistenti e gli unici interventi previsti sono costituiti dai controlli sulla qualità delle acque, sulla funzionalità delle opere di captazione e di trasporto della risorsa e dagli interventi di manutenzione ordinaria delle zone di protezione delle opere di captazione e della viabilità;

PRESO ATTO che non sono previste, modifiche o incrementi del quantitativo di acqua prelevata dalle singole captazioni che per la fonte “Lissa” è caratterizzata da una portata media annua totale pari a 1950 l/min (32,50 l/s) e per la fonte “Beber Doppio” è caratterizzata da una portata media annua pari a 780 l/min (13,00 l/s);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357/1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014.”;

CONSIDERATO che la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto;

PRESO ATTO delle conclusioni della Relazione Istruttoria Tecnica n. 291/2022 del 02/12/2022 trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV con nota in data 06/12/2022 – protocollo regionale 563335;

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita con l’ausilio del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 07/12/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione:

esaminata la relazione tecnica predisposta dal Proponente;

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto che dalla concessione mineraria “Lissa” scaturisce l’acqua minerale naturale “Lissa” da n. 2 (due) sorgenti denominate “Lissa” e “Beber-Doppio”, attualmente utilizzate per alimentare lo stabilimento d’imbottigliamento che si trova in prossimità dell’abitato di Posina e si posiziona rispettivamente a 3 km e 4.5 km dalle sorgenti Lissa e Beber-Doppio, attraverso le esistenti condotte e che, sotto l’aspetto operativo gli unici interventi che coinvolgono l’area delle concessioni sono i controlli sulle opere di captazione e gli interventi di manutenzione ordinaria delle zone di protezione delle opere di captazione e della viabilità;

considerato che:

- nella Concessione mineraria in essere denominata “Lissa”, nell’ambito della quale sono presenti n. 2 (due) sorgenti denominate “Lissa” e“Beber-Doppio”, le cui acque compongono la miscela dell’acqua minerale naturale “Lissa”

- non sono previste opere di qualsivoglia natura all’interno della concessione;

- l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

- il Proponente non ha rilevato la necessità di adottare misure di mitigazione, in quanto ha ritenuto gli impatti sull’ambiente a carattere trascurabile;

- allo stato attuale non risultano esposti per malfunzionamenti delle opere di presa;

considerato che, il rinnovo della Concessione “Lissa”, non comporta alcun intervento di trasformazione territoriale e tutti gli interventi in programma o che saranno inseriti nella futura programmazione, che avranno per oggetto lavori non riconducibili alla normale coltivazione della concessione, saranno soggetti a specifiche valutazioni degli eventuali effetti sull’ambiente, come parte integrante delle istanze di autorizzazioni regionali, urbanistiche, forestali, paesaggistiche, ecc.;

considerato che non sono previste, modifiche o incrementi del quantitativo di acqua prelevata dai singoli pozzi attivi. La sorgente Lissa è caratterizzata da una portata media totale pari a 32.5 l/s con portate massime di circa 52.2 l/s e minime pari a 23.5 l/s. La sorgente Beber-Doppio è caratterizzata da una portata media pari a circa 13 l/s;

preso atto che, le principali misure per la protezione della qualità della risorsa consistono nella definizione della zona di tutela assoluta dei pozzi e della zona di rispetto;

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

preso atto che non sono previsti immissione o emungimento di risorse idriche superficiali; 

preso atto che non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

considerato che, dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal Proponente;

preso atto delle modifiche intervenute al D.Lgs. n. 152/2006 con D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 37/07/2021 n. 108 e del parere del Ministero della Transizione Ecologia n. 123775 del 11/11/2021;

considerato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto delle conclusioni della Relazione Istruttoria Tecnica n. 291/2022 del 02/12/2022 trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV con nota in data 06/12/2022 – protocollo regionale 563335;

all’unanimità dei presenti, non ha ravvisato impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione dell’impianto esistente e ha ritenuto pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo della Concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento (numero di archivio 11) denominata "Lissa" in Comune di Posina (VI) (Procedura di evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 412 del 29/06/2021), da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, alla società Fonti di Posina S.p.a. (C.F. 00503010241), senza necessità di individuare misure di mitigazione;

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 07/12/2022 sono state approvate seduta stante;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle risultanze del Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 07/12/2022, in merito al rilascio del rinnovo della concessione di risorsa idrominerale denominata “Lissa” (numero di archivio 27) in Comune di Posina (VI), da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, alla società Fonti di Posina S.p.a. (C.F. 00503010241), con sede legale a Posina (VI) in Via Montagna n. 2, senza necessità di individuare misure di mitigazione e con portate volumetriche medie annue di acqua dalle singole fonti attive pari a 1950 l/min (32,50 l/s) per la sorgente “Lissa” e pari a 780 l/min (13,00 l/s) per la sorgente “Beber-Doppio;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento società Fonti di Posina S.p.a. (PEC fontidiposina@pec.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Posina (VI), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Foreste e Selvicoltura;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Valeria Vonghia

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