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Bur n. 1 del 04 gennaio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 99 del 23 dicembre 2021

ETRA SPA Modifica alla gestione dei fanghi biologici derivanti dal pretrattamento dei rifiuti presso l'impianto di depurazione di Carmignano di Brenta (PD). Comune di localizzazione: Carmignano di Brenta (PD). Comune interessato: Grantorto (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di modifica alla gestione dei fanghi biologici derivanti dal pretrattamento dei rifiuti presso l'impianto di depurazione localizzato nel comune di Carmignano di Brenta (PD), presentato dalla società ETRA SPA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla società ETRA SPA, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 442570 del 4/10/2021; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 8/10/2021 protocollo regionale n. 453632; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 7/12/2021, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

VISTE le modifiche apportate dalla L. n. 108/2021 alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 4/10/2021 dalla società ETRA SpA (P.IVA 03278040245), con sede legale in Largo Parolini 82/B, Bassano del Grappa (VI), acquisita dagli uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 442570 del 4/10/2021;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 453632 del 8/10/2021 con la quale gli uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/10/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 30/11/2021;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la relazione tecnica n. 66/2021, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "Le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata";

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 7/12/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

“VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che in fase di rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere previsto che il CER 190805 in uscita dalla linea fanghi oggetto dell’istanza, sarà sottoposto all’analisi dei parametri previsti dalla DGRV 235/2009, nonché di quelli previsti dal D.Lgs. 99/92 come modificato dal DL 130/2018, per l’ammissione dei fanghi a compostaggio. Le frequenze dell’analisi dovranno essere definite in fase di rilascio dell’autorizzazione;

TENUTO CONTO che i rifiuti ricevuti attualmente nell’impianto corrispondo solamente a una parte minima dei Codici CER autorizzati;

CONSIDERATO che il proponente ha verificato la conformità alla DGRV 235/2009 dei fanghi originati dal trattamento di ossidazione e sedimentazione della linea che tratta i rifiuti liquidi, in particolare delle matrici:

- la miscela aerata proveniente dalla vasca di ossidazione biologica dei rifiuti liquidi a valle dell’impianto di trattamento chimico-fisico;

- il fango di ricircolo della linea di ossidazione biologica dei rifiuti liquidi a valle dell’impianto di trattamento chimico-fisico;

RITENUTO che, per garantire che tale conformità sia verificata durante l’esercizio dell’impianto, dovrà essere previsto in fase di autorizzazione e per tutta la durata della stessa l’esecuzione del monitoraggio delle matrici di cui sopra per i parametri previsti dalla DGRV 235/2009, nonché per quelli ai sensi del D.Lgs. 99/92 come modificato dal DL 130/2018, con frequenze da definire in fase di rilascio dell’autorizzazione;

RITENUTO che in fase di autorizzazione dovranno essere disciplinate le condizioni per il ricevimento in impianto dei rifiuti caratterizzati dai codici EER 200304 e 200306, derivanti dalle attività di manutenzione della rete fognaria e delle fosse settiche, in caso di fermata di emergenza dell’impianto di trattamento chimico-fisico. Tali rifiuti dovranno avere caratteristiche in linea con i limiti previsti dal regolamento di fognatura relativamente ai metalli e ai solventi;

RITENUTO che in fase di autorizzazione dovrà essere previsto il controllo della putrescibilità dei fanghi esitanti dalla sezione di trattamento biologico a fanghi attivi del rifiuto liquido in uscita dal trattamento chimico fisico;

RITENUTO che l’autorizzazione dovrà prevedere che sia garantita la reversibilità della modifica richiesta, ovvero che sia possibile il ripristino dell’invio dei fanghi alla sezione dedicata alla linea rifiuti;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;”

CONSIDERATO che il Comitato tecnico regionale VIA nella seduta del 7/12/2021 ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 7/12/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 7/12/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società ETRA SPA. con sede legale in Largo Parolini 82/B, Bassano del Grappa (VI) (Pec: protocollo@pec.etraspa.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Carmignano di Brenta e al Comune di Grantorto (PD), alla Provincia di Padova, alla Direzione Generale di ARPAV e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela Acque;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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