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Bur n. 192 del 11 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1037 del 30 novembre 2020

Minchio Mariano S.r.l. Modifica delle operazioni autorizzate per un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui al Provvedimento provinciale n. 5916/EC/2020 del 12.05.2020. Comune di localizzazione: Veggiano (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato da Minchio Mariano S.r.l., per la modifica delle operazioni autorizzate per un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui al Provvedimento provinciale n. 5916/EC/2020 del 12.05.2020, sito nel Comune di Veggiano (PD).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Minchio Mariano S.r.l. (P.IVA 03240560247), con sede legale in Montegaldella (VI) – Via Ghizzole n. 47, pervenuta a questa Amministrazione in data 29.07.2020, acquisita agli atti con nota prot. n. 309143 del 04.08.2020;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera t) e z.a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 336253 del 27.08.2020 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 16.09.2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che l’azienda Minchio Mariano S.r.l. svolge attività di stoccaggio e accorpamento (e smontaggio/selezione RAEE) dei rifiuti raccolti principalmente presso produttori che producono piccole quantità di rifiuti (microraccolta);

CONSIDERATO che l’impianto di cui si tratta ad oggi risulta autorizzato con provvedimento provinciale n. 5916/EC/2020 del 12/05/2020;

CONSIDERATO che l’istanza è finalizzata alla modifica delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate con provvedimento provinciale n. 5916/EC/2020 del 12/05/2020 e consiste nell’estensione ai rifiuti pericolosi già oggi trattati (R13 e R12) delle operazioni di deposito preliminare (D15) e accorpamento (D14), nell’eliminazione dell’attuale limite massimo di rifiuti non pericolosi in deposito preliminare, nonché nella ridefinizione del layout delle aree destinate alla gestione rifiuti e loro utilizzo flessibile.

CONSIDERATO che il progetto non prevede alcuna modifica impiantistica, né la realizzazione di nuove opere e che le tipologie di rifiuto gestite, i quantitativi complessivi e le modalità gestionali dell’impianto continueranno ad essere le medesime attualmente svolte;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato, né pareri;

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente e acquisita agli atti con prot. n. 456795 del 27.10.2020;

VISTO il punto 5.1b, lett. d) dell’Allegato B della L.R. n. 4/2016, che individua la soglia di 10 Mg/giorno di rifiuti pericolosi sottoposti al trattamento D14 per l’assoggettamento ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che la potenzialità di trattamento per le operazioni diverse dallo stoccaggio e, segnatamente per il D14 di rifiuti pericolosi, non è specificatamente individuata nello Studio Preliminare Ambientale (48 t/giorno di rifiuti pericolosi conferibili in impianto) di talché potrebbe verificarsi il superamento della soglia AIA sopra richiamata;

RITENUTO che il superamento della soglia AIA prevista per l’operazione D14 di rifiuti pericolosi risulta ininfluente ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA di cui al presente decreto, ma rilevante rispetto all’individuazione dell’Autorità competente alla successiva autorizzazione all’esercizio;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 11.11.2020, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

  • Tenuto conto della normativa vigente in materia;
  • Visti lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;
  • Dato atto che non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
  • Valutati le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti: Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Rumore, Viabilità, Gestione dei rifiuti, Odori, Inquinamento luminoso, Risorse naturali, Paesaggio e Salute pubblica;
  • Tenuto conto che il progetto non rientra tra i siti della Rete Natura 2000;
  • Tenuto conto del parere in materia di valutazione di incidenza ambientale;
  • Considerato che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, fatte salve eventuali diverse prescrizioni sotto specificate;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 11.11.2020, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto di quanto indicato di seguito:

Considerazioni da tenere in debito conto nella successiva fase di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento:

  1. Al fine di dare riscontro di quanto dichiarato in merito al positivo effetto sulla componente rifiuti conseguente alla individuazione della filiera del recupero quale destinazione primaria, riservando allo smaltimento una possibilità residuale, il proponente dovrà dimostrare, nel corso dell’esercizio e con adeguata documentazione da mantenere a disposizione degli Enti, che le operazioni di smaltimento condotte nell’impianto (D14 e D15) costituiranno la fase residuale della gestione dei rifiuti e saranno attuate solamente a fronte della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero.
  2. L’utilizzo promiscuo delle Aree, inteso come possibilità di effettuare operazioni sia di stoccaggio sia di accorpamento, sia nella filiera D sia R, è consentito nel rispetto della tracciabilità dei rifiuti e della identificazione delle aree con adeguata cartellonistica che consenta di identificare in ogni momento il rifiuto ivi presente, la filiera e l’operazione in corso; conseguentemente dette aree non possono essere definite, nella planimetria da autorizzarsi, solamente come “aree di stoccaggio”.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Dovrà essere data evidenza della procedura, da mettere in atto con il gestore del Servizio Idrico Integrato, per l’allontanamento delle acque di spegnimento di eventuali incendi.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima del rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione del progetto

Soggetto verificatore

Regione

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Dovrà essere data evidenza del rispetto delle prescrizioni imposte dalla Provincia di Padova con provvedimento n. 5916/EC/2020 del 12.05.2020, con particolare riferimento a quelle inerenti agli interventi costruttivi di cui ai punti 19, 28, 29, 31, 32, 45 e 47.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima del rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione del progetto

Soggetto verificatore

Regione

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11.11.2020, sono state approvate nella seduta del 25.11.2020;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11.11.2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni e condizioni ambientali di cui in premessa.
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento a Minchio Mariano S.r.l., con sede legale in Montegaldella (VI) – Via Ghizzole n. 47 – Pec: minchiomarianosrl@legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Veggiano; Provincia di Padova; Direzione Generale ARPAV; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova; Azienda ULSS 6 EUGANEA - Dipartimento di Prevenzione; Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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