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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 76 del 25 luglio 2019
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Bernio in sinistra del canale Novissimo nei Comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD). - Comuni di localizzazione: Chioggia (VE), Codevigo (PD). Parere Commissione Regionale V.I.A. n. 438 del 23/10/2013. Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA fatto proprio dalla D.G.R. n. 2542 del 20 dicembre 2013.
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2542 del 20/12/2013 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione relativo agli "Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Bernio in sinistra del canale Novissimo nei Comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD)", con aggiornamento delle relative prescrizioni.
Il Direttore
PREMESSO che il progetto denominato “Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Bernio in sinistra del canale Novissimo nei Comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD)” (ID 004-09) presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione è stato oggetto di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09);
PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 2542 del 20 dicembre 2013 pubblicata nel BUR n. 9 del 21 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. n. 438 del 23/10/2013 (Allegato A alla citata DGR n. 2542);
TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 4, comma 5, lettera b, della legge citata, che prevede che la Giunta Regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatta salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;
VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata D.G.R. n. 2542 del 20 dicembre 2013, formulata dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 504616 del 11.12.2018 e successivamente perfezionata con nota acquisita con prot. n. 521463 del 21.12.2018 in risposta alla nota della U.O. V.I.A. n. 48676 del 05.02.2019;
CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017 e la successiva documentazione di aggiornamento acquisita nel corso del procedimento il 17.05.2019 con n. 194469;
CONSIDERATO che con nota n. 48676 del 05.02.2019 della U.O. V.I.A. è stata data comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con DGR n. 2542 del 20.12.2013;
VISTA la nota del 12.06.2019 acquisita al protocollo regionale con n. 243427 del 13.06.2019, con la quale il legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha comunicato di aver conferito all’Ing. Francesco Veronese la procura per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica delle pratiche alla Regione Veneto – Direzioni Commissioni Valutazioni;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie sopra riportate svolte dalle preposte strutture regionali, le quali hanno tenuto conto:
RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 2542 del 20/12/2013 pubblicata nel BUR n. n. 9 del 21 gennaio 2014, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 438 del 23/10/2013 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate:
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Con riferimento al parere espresso con nota prot. 7098 del 20 maggio 2013, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, si conferma l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni, salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza, alla quale dovrà essere richiesto parere in sede di rilascio di proroga dell’autorizzazione:
“1) per quanto attiene alle opere da realizzarsi nell'area soggetta a vincolo, pur condividendo gli obiettivi idraulici del progetto, al fine di salvaguardare la morfologia tipica del paesaggio agrario, sia conservata e valorizzata la rete dei fossi e dei canali a cielo aperto con interventi di restauro del paesaggio e piantumazione di essenze arboree autoctone.
2) sia studiata l'architettura del torrino al fine di aumentare la qualità nella percezione visiva per costruire, come auspicato nel progetto, un elemento significativo del paesaggio”.
3. Con riferimento al parere espresso con nota prot. 6926 del 21 maggio 2013 espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, si conferma l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni, salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza, alla quale dovrà essere richiesto parere in sede di rilascio di proroga dell’autorizzazione:
“I. E' necessario che, preliminarmente alle opere in oggetto, si proceda ai sensi del D.Lgs 163/2006 art 96, all'esecuzione di trincee esplorative in corrispondenza delle aree di progetto destinate al c.d. “bacino di accumulo” e “all'impianto di sollevamento”;
II. L'esecuzione delle trincee dovrà essere eseguita da operatori professionisti archeologi, con oneri non a carico di questo Ufficio, cui spetta la direzione scientifica; l'esito delle trincee potrà dar luogo ad ulteriori disposizioni di tutela ai sensi del D.lgs 42/2004;
III. Per quanto riguarda le aree interessate dalla posa delle nuove condotte, eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati a questa Soprintendenza a norma dell'art. 90 del D.lgs 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;
IV. Questa Soprintendenza dovrà essere avvisata con congruo anticipo (15 giorni lavorativi) della data di inizio lavori”.
4. Venga realizzata e mantenuta nel tempo la barriera verde lungo il perimetro del torrino dell'impianto di sollevamento.
5. Il proponente dovrà presentare alla Direzione Ambiente, in allegato all’istanza per l’erogazione del finanziamento regionale, un Quadro Economico di progetto aggiornato a quanto disposto dalla sopravvenuta normativa nazionale in termini di variazione dell’aliquota IVA ordinaria.
6. Dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 225/2013 redatta dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – Vinca – NUVV), Servizio Pianificazione Ambientale, di seguito riportate:
a.“nell’esecuzione e realizzazione di qualsiasi intervento interno al sito della Rete Natura 2000, ZPS IT3250046 “LAGUNA DI VENEZIA”, sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal DECRETO DEL MINISTERO DELL’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007;
b. la stesura del materiale di scavo in eccesso, nel rispetto della normativa vigente, non dovrà coinvolgere habitat dei siti della rete Natura 2000”.
7. Dovrà essere aggiornato, ai sensi del D.P.R. 120/2017, il Piano di Utilizzo delle terre che dovrà essere trasmesso, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori.
8. I manufatti contenenti i punti di consegna siano ridotti nelle dimensioni fuori terra ad un massimo di 120 cm di altezza.
9. L'eventuale deposito in cumuli, a fianco delle aree di scavo, dovrà necessariamente avere carattere temporaneo e per nessun motivo essere in adiacenza di abitazioni.
10. I mezzi per la movimentazione del terreno fuori dalle aree di cantiere devono essere idoneamente coperti, prevista la bagnatura delle ruote e le strade adeguatamente spazzate.
11. I mezzi d'opera dovranno rispondere ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti e saranno dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea manutenzione e verifica dell'efficienza, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IV e Euro 5, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico.
12. Preliminarmente all'esecuzione dei lavori dovrà essere avviata comunicazione alla Provincia trenta giorni prima della messa in asciutta del canale per consentire l'intervento di recupero della fauna ittica.
13. Dovrà essere prevista l'installazione di un graticcio all'imbocco del canale di presa dell'acqua derivata dal canale Novissimo ed all'imbocco del canale di presa del bacino Bernio.
decreta
Luigi Masia
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