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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 19 del 19 febbraio 2019
SORDATO SRL Nuovo impianto idroelettrico denominato "Codivolpe" nella Val dell'Erba. Comune di localizzazione: Valli del Pasubio (VI) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.
Con il presente provvedimento si rilascia il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Ditta Sordato Srl denominato "Nuovo impianto idroelettrico denominato "Codivolpe" nella Val dell'Erba" localizzato nel comune di Valli del Pasubio (VI). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla ditta Sordato S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 74778 del 23/02/2017; parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 9) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 12/07/2017; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/07/2017; Comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avvenuta con nota prot. n. 324956 del 02/08/2017; osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente in data 11/08/2017 (PEC acquisita al prot. regionale n. 348990 del 14/08/2017); conferma del parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 46) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 10/10/2018.
Il Direttore
PREMESSO che:
CONSIDERATO inoltre che:
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;
VISTO il parere n. 9 del 12/07/2017, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso all’unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 12/07/2017;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 324956 del 02/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che la medesima società ha inviato le proprie osservazioni in merito con nota del 11/08/2017 con PEC acquisita al prot. regionale n. 348990 del 14/08/2017;
CONSIDERATO che in data 31/10/2017 con nota prot. n. 453410, la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;
VISTO il parere n. 46 del 10/10/2018, Allegato B al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, all’unanimità dei presenti, ha confermato il parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto;
CONSIDERATO che durante la seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/10/2018 è stata data lettura integrale della nota pervenuta dal Comune di Valli del Pasubio, trasmessa con PEC del 09/10/2018 acquisita al prot. reg. n. 409495, con la quale si comunicava l’impossibilità dell’amministrazione ad essere presente e “(…) per ribadire che questa amministrazione Comunale conferma la sua ferma opposizione alla realizzazione dell’intervento, così come esposto e motivato con la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 13/04/2017 inoltrata unitamente alle osservazioni di cittadini e associazioni di settore in data 24/04/2017”;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/10/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 10/10/2018;
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 5 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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