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Bur n. 117 del 27 novembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 95 del 08 novembre 2018

Biondani T.M.G. S.p.A., con sede legale in Via Bacilieri, 6 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230. Progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Bertacchina". Comune di localizzazione: Verona (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “Bertacchina”, localizzata in Comune di Verona (VR), presentato dalla Ditta Biondani T.M.G. S.p.A.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
-  istanza presentata da Biondani T.M.G. S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale 13637 in data 13/01/2017;
-  parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 39) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 12/09/2018;
-  verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/09/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 03/10/2018.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 13/01/2017 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Società Biondani T.M.G. S.p.A. (con sede legale in Via Bacilieri, 6 – 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 44/1982 e dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016, acquisita al protocollo regionale n. 13637.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 2/2017).

Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 13/01/2017, sul quotidiano “Il Corriere di Verona”, l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Verona (VR), l’ARPAV – Direzione Generale, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, l’Azienda Ulss 9 Scaligera, il Consorzio di Bonifica Veronese e l’U.O. Genio Civile di Verona.

In data 24/01/2017, presso la sala conferenze “Stadio” sita in via Brunelleschi in Comune di Verona (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento; come da dichiarazione della Società acquisita in data 08/02/2017 al protocollo regionale n. 51383.

Con nota acquisita in data 08/02/2017 al protocollo regionale n. 51383, la Società proponente ha attestato il depositato della documentazione progettuale presso i sopracitati Enti ed Amministrazioni.

Rilevata l’incompletezza della documentazione presentata, l’U.O. V.I.A. con nota protocollo n. 571381 in data 10/02/2017, ha richiesto alla società proponente documentazione integrativa ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Società Biondani T.M.G. S.p.A. ha inviato in data 13/03/2017 la documentazione integrativa richiesta, acquisita al protocollo regionale n. 102625 in data 13/03/2017 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 2/2017).

Con nota protocollo n. 110766, in data 17/03/2017, gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento.

Con nota in data 25/01/2017 protocollo n. 30195, gli Uffici dell’U.O. V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente alla conformità dell’intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982 e con l’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro e al fine di proseguire con l’iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota in data 27/12/2017 protocollo n. 538540, è stato richiesto espressamente alla medesima Struttura regionale la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Verona (VR), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982.

La Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, con nota in data 07/02/2018 – protocollo n. 47847, ha comunicato la determinazione della percentuale di superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Verona (VR), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982. Tale comunicazione si conclude precisando che: “(…) la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Verona, è pari a 2.239.938 mq (…)”.

Con nota in data 25/01/2017 - protocollo n. 302301 gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 542808, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 02/01/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data 03/02/2017 al protocollo n. 132029, in data 06/02/2017 al protocollo n. 46240, in data 13/03/2017 al protocollo n. 103105 e in data 16/03/2017 al protocollo n. 108349.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/04/2017. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 23/11/2017- protocollo n. 489876, ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto de equo.

Il Vice-Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 02/08/2017 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota in data 15/09/2017 – n. 386338.

Con nota in data 03/10/2017 - protocollo n. 410778 è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Con la medesima nota veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento del suddetto parere della C.T.P.A.C., ovvero trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento avrebbe ripreso il proprio corso, prescindendo dall’eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato (art. 43 della L.R. n. 44/1982).

Essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso.

Il Comune di Verona, con nota acquista al protocollo regionale 49570 in data 07/02/2017, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall’U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 17/03/2017, protocollo n. 110766).

Durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 2/2017):

Mittente

Data acquisizione al
protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

Sig. Beniamino Sandrini

23/01/2017

25186

Sig. Beniamino Sandrini

27/02/2017

79763

Provincia di Verona

28/04/2017

166689

Comune di Verona

23/11/2017

496744

Comune di Verona

23/02/2018

70957

Comune di Verona

28/02/2018

78589

 

Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 23/11/2017, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.

Con riferimento:

  • all’istanza in questione, presentata in vigenza dell’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
  • al ricorso presso la Corte costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (notificato il 28/02/2017 – 02/03/2017, depositato in cancelleria il 07/03/2017 e iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017);
  • alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66/2018, di incostituzionalità dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016;
  • all’entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16/03/2018 “Norme per la disciplina delle attività di cava” e del Piano regionale delle attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018;
  • all’art. 34 della Legge di semplificazione approvato dal Consiglio regionale in data 10/04/2018 recante “Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell’articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.”;

gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota on data 09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare “(…) a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...).” le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore.

Per quanto attiene la normativa in materia di attività estrattive, alla quale soggiace la domanda in argomento, va considerato quanto precisato dalla competente Direzione Difesa del Suolo con nota protocollo 213968 in data 06/06/2018, nella quale viene evidenziato quanto segue:

  • la domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell’art. 95 della L.R. 30/2016.

Per ottenere l’autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti, in particolare quelli di cui ai commi 4 e 5, che successivamente sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21/02/2018.

Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell’art. 95, ormai decaduto, è stata quindi introdotta la norma di cui all’art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

  • che le domande siano portate a definizione in conformità alla Legge n. 13/2018 e al Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;
  • che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.

Conseguentemente la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni di legge 13/2018 e P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare “autorizzabile” a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.

Il P.R.A.C. stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:

  • sono possibili solo ampliamenti di cave non estinte;
  • l’autorizzazione in ampliamento, per singola cava, non può superare il volume di 1 milione di mc;
  • può presentare domanda di ampliamento il titolare di una cava nella quale la riserva di materiale da estrarre: a) sia inferiore a 90.000 mc ovvero b) sia tale da consentire l’attività estrattiva per un periodo non superiore a tre anni, sulla base della produzione annuale dimostrata per la cava;
  • l’ampliamento non potrà superare, nel caso a), il volume di 3000.00 mc mentre, nel caso b), il volume ottenuto moltiplicando la produzione annua per i 10 anni di validità del P.R.A.C.;
  • nei comparti estrattivi, possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave esistenti, purché finalizzate a una più organica ricomposizione ambientale dell’intero sito.

L’art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume autorizzabile rispetto a quanto previsto nel P.R.A.C. approvato, ferma restando l’applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.

Dall’esame della documentazione allegata alla domanda in argomento e per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che la domanda in oggetto sia procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla Legge Regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. 15/2018.

Ciò posto, dall’esame della documentazione allegata alla domanda in oggetto, emerge che:

  • trattasi di cava non estinta, in quanto non sussiste alcuna delle circostanze di cui all’art. 10 comma 9 della L.R. n. 13/2018 che determinano l’estinzione dell’autorizzazione, e pertanto vi è il rispetto del requisito del succitato punto 1);
  • la riserva di materiale a giacimento ancora da estrarre è apri a circa 19.750 mc, come da perizia asseverata allegata al progetto di coltivazione e, pertanto, vi è il rispetto del requisito di cui al succitato punto 3);
  • il volume richiesto in ampliamento è apri a 325.000 mc e le ragioni anzi esposte, detto volume, peraltro inferiore al limite stabilito dal P.R.A.C., è autorizzabile ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 15/2018.

Per le considerazioni di cui sopra, la domanda in oggetto è stata considerata procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art. 34 della L.R. n. 15/2018.

VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la L.R. n. 30/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018;

VISTA la L.R. n. 15/2018;

VISTO il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;

VISTO il parere n. 39 del 12/09/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 12/09/2018, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo) e dell’autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542808 in data 02/01/2018) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con le seguenti prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI:

  1. dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542808 in data 02/01/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:

1.1) mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

1.2) verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

  1. la ditta deve mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante. In particolare dovrà:

2.1) effettuare e trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nella previsione acustica dello Studio di Impatto Ambientale. Il documento dovrà essere redatto da un tecnico competente in acustica.

2.2) al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV.

2.3) durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri.

PRESCRIZIONI MINERARIE:

  1. il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. n. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente all’esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativamente all’elemento Idrocarburi pesanti che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà altresì indicare il quantitativo di materiale necessario al riempimento della depressione esistente all’interno dell’area di cava originariamente autorizzata;
  2. la ditta dovrà mettere a dimora, laddove non già presente, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell’impianto al fine di delimitare l’ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell’attività, contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
  3. la ditta dovrà provvedere alla pulizia e alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
  4. per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate la ditta dovrà prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15/03/2010 e dal D.lgs. n. 117/2008:
  • sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
  • terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava (circa 10.000 mc);
  • sottoprodotti provenienti dall’esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.. e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;

  1. entro il 31.12.2020, dovrà essere ricomposta alla quota del piano campagna circostante l’area residuale riferita all’autorizzazione originaria; la ricomposizione sarà eseguita mediante utilizzo dei materiali indicati alla precedente lettera d), fermo restando che la mancata ricomposizione nel termine non consentirà la prosecuzione dei lavori di estrazione;
  2. la ditta dovrà presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  3. la ditta dovrà regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale nonché provvedere, in sintonia con il Comune e qualora non già provveduto, alla realizzazione di migliorative soluzioni viabilistiche all’incrocio tra Via Bacilieri e Via Bresciana e tra Via Bacilieri e Via Gardesana in accordo con la Circoscrizione 3°, il CdR Traffico e il CdR Patrimonio del Comune di Verona. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
  4. la ditta dovrà concludere i lavori di estrazione entro 8 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 9 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell’arco di temporalità assegnato;
  5. la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava;

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 361281 del 05/09/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 39 del 12/09/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 12/09/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/09/2018;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 03/10/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 12/09/2018;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato da Biondani T.M.G. S.p.A. (con sede legale in Via Bacilieri, 6 – 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230), con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 39 del 12/09/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo) e dell’autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542808 in data 02/01/2018) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;
  3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento cava di sabbia e ghiaia denominata “Bertacchina”, localizzata in Comune di Verona (VR), presentato da Biondani T.M.G. S.p.A. (con sede legale in Via Bacilieri, 6 – 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie, riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 39 del 12/09/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/09/2018;
  5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
  6. di stabilire che, avendo la Ditta Biondani T.M.G. S.p.A., presentato domanda ai sensi dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016, per quanto stabilito dall’art. 34, comma 1 delle L.R. n. 15/2018, l’istanza è da intendersi portata a definizione, in conformità alla L.R. n. 13/2016 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e al Piano regionale della attività di cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico reginale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si è espresso in luogo della CTRAE (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018);
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del progetto de quo;
  8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  9. di trasmettere il presente provvedimento a Biondani T.M.G. S.p.A. (con sede legale in Via Bacilieri, 6 – 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230 - PEC: postacertificata@pec.biondanitmg.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Verona (VR), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, Azienda Ulss 9 Scaligera;
  10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

95_Allegato_DDR_95_08-11-2018_381923.pdf

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