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Bur n. 59 del 19 giugno 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 39 del 07 giugno 2018

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - Interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia. Progetto "Allacciante Sorgaglia Vitella - Monselesana". Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2460 del 18/12/2012.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2460 del 18/12/2012 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo relativo alla realizzazione dell'"Allacciante Sorgaglia Vitella - Monselesana" nel comune di Bagnoli di Sopra, con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana” sito nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD) presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (ex Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione) è stato oggetto di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09);

PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 2460 del 18 dicembre 2012 pubblicata nel BUR n. 2 del 08/01/2013, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 307 del 08/09/2010 (Allegato A alla citata DGR n. 2460 del 18 dicembre 2012);

TENUTO CONTO che l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevede che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (…). Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata...”;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2460 del 18 dicembre 2012, formulata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con nota acquisita agli atti con prot. n. 255980 del 29/06/2017, successivamente perfezionata con nota prot. n. 74036 del 26/02/2018;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 10, comma 4, della legge citata, che prevede che il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 09 maggio 2018,

  • vista la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga del provvedimento di VIA e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento;
  • preso atto che nella succitata documentazione vengono confermate le conclusioni circa la compatibilità ambientale del progetto in oggetto, già riprese dalla Commissione Regionale VIA la quale, ai sensi della L.R. n. 10/99, nel merito ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale n. 307 del 08/09/2010 con prescrizioni;
  • evidenziato che non si rilevano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA n. 307 del 08/09/2010 di cui alla DGR n. 2460 del 18 dicembre 2012;

ha espresso parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2640 del 18/12/2012, relativamente all’intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 307 del 08/09/2010 della Commissione regionale VIA, così come di seguito aggiornate ed integrate:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
  2. Venga previsto il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii.. Per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori si raccomanda di utilizzare la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente.
  3. Salvo diverse determinazioni all’atto del rilascio della proroga dell’autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza si ritiene di confermare le prescrizioni di cui alla nota della Direzione Urbanistica (oggi Direzione Pianificazione Territoriale) n. 422028/57.09 del 04/08/2010.
  4. Prima dell’inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.
  5. Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative per quanto attiene alle emissione di rumore e gas di scarico.
  6. Dovrà essere eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.
  7. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure necessari per evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni per ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
  8. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili inquinamenti nelle aree circostanti.
  9. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell’acqua e i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l’immediato recupero degli ambienti interessati.
  10. In fase di progettazione esecutiva venga predisposto il Piano di Monitoraggio per la qualità delle acque superficiali da condividere con A.R.P.A.V..
  11. Con riferimento alla documentazione inviata con nota del 26/02/2018 n. 74036, relativamente al progetto per la gestione delle terre di scavo, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
    1. In fase di progettazione esecutiva venga eseguito un piano di campionamento concordato preventivamente con ARPAV per l’area di terreno rappresentata dai punti da S10 a S11 e in base ai risultati analitici i terreni dovranno essere gestiti compatibilmente a quanto prevede la normativa in materia.
    2. I terreni rappresentati dai campioni che comportano superamenti dei limiti di colonna A, tabella 1, allegato 5, titolo V alla parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii ma inferiori ai limiti di colonna B (S3, S14, S23 e S24) non possono essere distribuiti sui terreni agricoli ma devono essere utilizzati in base alla normativa vigente in materia.

PRESO ATTO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 23 maggio 2018, è stato approvato il verbale della seduta del 9 maggio 2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 09/05/2018.
  3. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento “Allacciante Sorgaglia – Vitella - Monselesana” nel comune di Bagnoli di Sopra, rilasciato con DGR n. 2640 del 18/12/2012 pubblicata sul BUR n. 2 del 08/01/2013, è prorogata di cinque anni a partire dal 08/01/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 307 del 08/09/2010 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Bagnoli di Sopra (PD), al Comune di Anguillara, al Comune di Arre, al Comune di Conselve, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo – U.O. Bonifica e Irrigazione, alla Regione del Veneto - Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Padova, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente – U.O Supporto di Direzione, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno Padova e Treviso;
  6. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo – U.O. Bonifica e Irrigazione, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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