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Bur n. 7 del 16 gennaio 2018


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 135 del 13 novembre 2017

Progetto regionale "Reddito di Inclusione Attiva - RIA" - DGR n. 1622 del 12.10.2017. Impegno di spesa per la prosecuzione delle progettualità da parte dei Comuni ufficialmente aderenti ed indicazioni per l'estensione delle progettualità a nuovi Comuni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si impegna la somma di Euro 1.800.000,00 destinata dalla DGR 1622 del 12.10.2017 alla prosecuzione del finanziamento delle progettualità, di cui alla DGR n. 2009 del 23.12.2015, per il reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli dei Comuni capoluogo e dei Comuni ufficialmente aderenti ai programmi di intervento – Reddito di Inclusione attiva (RIA). Si forniscono inoltre indicazioni in merito all’impegno di spesa per l’estensione del RIA a nuovi Comuni del Veneto.

Il Direttore

PREMESSO

  • che il mutamento socio – economico in atto ha fatto emergere anche nella nostra regione, nuove forme di marginalità sociale in aggiunta a quelle tradizionalmente intese, basti pensare a chi perde il lavoro con il conseguente crollo del reddito familiare o alla famiglia monogenitoriale;
  • che il Veneto ha favorito negli anni una tipologia di intervento che privilegia la valorizzazione della persona, non limitata all’assistenzialismo mediante contributi economici, sostenendo quei progetti che, per prevenire ed affrontare i casi a rischio di marginalità sociale, prevedono la costruzione di un sistema di rete e la partecipazione di diversi attori sociali (associazioni, cooperative, privati, etc.);

VISTI

  • la DGR n. 2897 del 30.12.2013 con cui la Giunta Regionale ha previsto di estendere la realizzazione del Progetto “Reddito di ultima istanza” (RUI), sperimentato inizialmente nell’area rodigina, a tutti i Comuni capoluogo di provincia, affidando agli stessi il ruolo di promotore nell’istituzione di un coordinamento che diventi gestore della progettualità nel territorio di competenza, nonché il compito di estendere il progetto al maggior numero possibile di altri Comuni dell’ambito provinciale;
  • la DGR n. 2669 del 29.12.2014 con la quale è stata finanziata la seconda annualità del programma RUI nei sette Comuni capoluogo;
  • il DDR n. 347 del 16.12.2015 che ha approvato la nuova denominazione del Progetto regionale “RUI – Reddito di ultima istanza” in “RIA – Reddito di Inclusione Attiva”;
  • la DGR 2009 del 23 dicembre 2015 e il relativo decreto di attuazione n. 53 del 30.12.2015 con il quale è stata finanziata la terza annualità dei programmi di intervento “RIA – Reddito di Inclusione Attiva”, realizzati dai Comuni capoluogo e dai Comuni ufficialmente aderenti;
  • la DGR 1622 del 12.10.2017 che garantisce attraverso un finanziamento specifico di Euro 1.800.000,00 la continuità ai programmi di intervento “RIA – Reddito di Inclusione Attiva” realizzati dai Comuni capoluogo e dai Comuni ufficialmente aderenti;

PRESO ATTO

  • dei programmi presentati dai Comuni capoluogo dai quali emerge il coinvolgimento dei seguenti Comuni:
  • Belluno: Feltre, Limana, Longarone e Ponte nelle Alpi;
  • Padova: Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Sant’Angelo di Piove di Sacco e Teolo;
  • Rovigo: nessun Comune coinvolto;
  • Treviso: Casier, Oderzo, Preganziol, San Biagio di Callalta;
  • Venezia: Cavallino-Treporti, Marcon e Quarto d’Altino;
  • Verona: Bosco Chiesanuova, Grezzana, Roverè Veronese, Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni Lupatoto, Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Cazzano di Tramigna, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Bonifacio, Soave, Selva di Progno; Unione dei Comuni “Verona Est” (composta dai Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto), Unione dei Comuni Adige Guà (composta dai Comuni di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella, Zimella);
  • Vicenza: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Marano Vicentino, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Quinto Vicentino, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Schio, Sossano, Sovizzo, Thiene, Torri di Quartesolo, Zovencedo;

DATO ATTO

  • che i programmi di intervento hanno durata dal 12.10.2017 al 31.12.2018;

RITENUTO

  • di assegnare ai programmi di intervento presentati dai Comuni capoluogo un contributo composto da una quota fissa pari a Euro 50.000,00 e da una quota proporzionale, su base provinciale, in rapporto al numero dei residenti nel Comune capoluogo e nei Comuni ufficialmente coinvolti, secondo i dati Istat sulla popolazione residente riferiti alla data del 1/1/2017, come da Allegato A, parte integrante e necessaria del presente atto;
  • di erogare il finanziamento nelle seguenti modalità:
  • Euro 1.080.000,00 pari al 60%, con imputazione contabile all’esercizio 2017, alla data di esecutività del presente atto;
  • Euro 720.000,00 pari al 40%, con imputazione contabile all’esercizio 2019, a seguito dell’invio di una relazione tecnico amministrativa unitamente ad una rendicontazione che, tenuto conto della nota relativa alla documentazione per la giustificazione dei costi ammissibili di cui all’Allegato B, parte integrante ed essenziale, specifichi la connessione tra le spese sostenute e le attività del progetto cui quelle spese si riferiscono. Tale documentazione dovrà essere approvata con provvedimento amministrativo, da trasmettere via pec all’indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, entro il 15 febbraio 2019;

TENUTO CONTO

  • che è prevista una quota di cofinanziamento a carico di ciascun Comune aderente pari al 20%;

DATO ATTO

  • che la DGR n. 1622 del 12.10.2017 ha approvato, inoltre, la sperimentazione dell’estensione del RIA per un importo totale di Euro 1.000.000,00, fissando in particolare i criteri di individuazione dei nuovi Comuni e l’assegnazione di una quota massima di Euro 30.000,00 per le attività di promozione e coordinamento;

RITENUTO

  • che la disponibilità rimanente sarà ripartita sulla base di una quota minima fissa di Euro 50.000,00 e di una quota proporzionata alla popolazione residente dei Comuni che aderiranno alla sperimentazione;
  • che l’acconto del 60% dell’importo totale, comprensivo della quota di Euro 30.000,00 di cui sopra, sarà erogato a seguito della presentazione da parte dei Comuni capoluogo all’indirizzo pec area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, entro la data del 30.11.2017, di un programma operativo in cui sono individuati i Comuni aderenti e il totale della popolazione ivi residente;
  • di rinviare l’adozione dell’atto di impegno relativo all’estensione del RIA a seguito della presentazione dei

programmi di cui sopra;

DATO ATTO

  • che qualora uno o più Comuni capoluogo non trasmettano via pec entro la scadenza su indicata un programma operativo nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato A della DGR n. 1622 del 12.10.2017, la somma non utilizzata sarà distribuita proporzionalmente agli altri Comuni capoluogo per le stesse finalità;

TENUTO CONTO

  • che le risorse totali a disposizione per la prosecuzione del RIA pari a Euro 1.800.000,00 trovano copertura sullo stanziamento del capitolo 103383 “Fondo nazionale per le Politiche sociali – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale – Trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 – art.80, co. 17, L.23/12/2000, n. 388)” del Bilancio regionale di previsione 2017-2019;
  • che gli interventi di cui al presente atto afferiscono al Decreto interministeriale del 10 ottobre 2016 (registrato alla Corte dei Conti l’8 novembre 2016 – Foglio 4055), Macro Livello 5 - Misure di inclusione sociale – Sostegno al reddito, obiettivo di servizio “Misure di sostegno al reddito”;

CONSIDERATO

  • che si rende necessario assumere l’impegno di spesa di Euro 1.800.000,00 a favore dei Comuni aderenti alla prosecuzione del RIA per il tramite dei Comuni capoluogo, secondo quanto indicato nell’Allegato A;

VERIFICATO

  • che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo nazionale per le politiche sociali e la copertura dell’obbligazione è assicurata dall’accertamento in entrata n. 902/2017 disposto con DDR n. 42 del 19.4.2017 ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 – art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)” (reversale n. 2573/2017);

DATO ATTO

- che l’obbligazione con cui si dispone l’impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;

RICHIAMATO

  • il principio della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che “il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate ed imputate agli esercizi precedenti a quelli d’imputazione delle relative spese”;

VISTI

  • il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
  • la L. R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
  • la L. R. n. 32/2016 “Bilancio di previsione della Regione 2017-2019”;
  • la DGR n. 1052 del 4/07/2017 con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Francesca Russo, Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Servizi Sociali;

decreta

  1. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, l’Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di impegnare, per l’obbligazione assunta con DGR n. 1622 del 12.10.2017, la somma complessiva di Euro 1.800.000,00 a favore dei Comuni che hanno aderito ai programmi di intervento – Reddito di Inclusione attiva (RIA) per il tramite dei Comuni capoluogo, a carico del capitolo 103383 “Fondo nazionale per le Politiche sociali – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 – art.80, co. 17, L.23/12/2000, n. 388)” del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, con i seguenti riferimenti contabili: art. 002, P.d.C V° livello U.1.04.01.02.003 (trasferimenti correnti ad amministrazioni locali);
  3. di assegnare ai programmi di intervento presentati dai Comuni capoluogo un contributo composto da una quota fissa pari a Euro 50.000,00 e da una quota proporzionale, su base provinciale, in rapporto al numero dei residenti nel Comune capoluogo e nei Comuni ufficialmente coinvolti, secondo i dati Istat sulla popolazione residente riferiti alla data del 1/1/2017, come da Allegato A, parte integrante e necessaria del presente atto;
  4. di disporre che è prevista una quota di cofinanziamento a carico di ciascun Comune aderente pari al 20%;
  5. di dare atto che la copertura finanziaria dell’obbligazione è assicurata per Euro 1.800.000,00 dall’accertamento in entrata n. 902/2017 disposto con DDR n. 42 del 19.4.2017 ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 – art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)” (reversale n. 2573/2017);
  6. di liquidare gli importi assegnati ai beneficiari di cui all’Allegato A, con le seguenti modalità:
  • Euro 1.080.000,00 pari al 60% alla data di esecutività del presente atto;
  • Euro 720.000,00 pari al 40% a seguito dell’invio di una relazione tecnico amministrativa unitamente ad una rendicontazione che, tenuto conto della nota relativa alla documentazione per la giustificazione dei costi ammissibili di cui all’Allegato B, parte integrante ed essenziale, specifichi la connessione tra le spese sostenute e le attività del progetto cui quelle spese si riferiscono. Tale documentazione dovrà essere approvata con provvedimento amministrativo, da trasmettere via pec all’indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it entro il 15 febbraio 2019;
  1. di imputare la spesa di cui al precedente punto 5 come segue:
  • quanto a Euro 1.080.000,00, corrispondente alla quota in acconto, sul capitolo103383 per l’esercizio 2017;
  • quanto a Euro 720.000,00, corrispondente alla quota a saldo, sul medesimo capitolo con istituzione a copertura del Fondo pluriennale vincolato per l’esercizio 2019;
  1. di dare atto che l’obbligazione di cui si dispone l’impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
  2. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
  4. che l’importo di Euro 1.000.000,00 destinato alla sperimentazione relativa all’estensione del RIA sarà ripartito, tenuto conto della quota massima di Euro 30.000,00 per le attività di promozione e coordinamento, sulla base di una quota minima fissa di Euro 50.000,00 e di una quota proporzionata alla popolazione residente dei Comuni che aderiranno alla sperimentazione;
  5. che l’acconto del 60% dell’importo totale (Euro 1.000.000,00), comprensivo della quota di Euro 30.000,00 di cui sopra, sarà erogato a seguito della presentazione da parte dei Comuni capoluogo entro la data del 30.11.2017 all’indirizzo pec area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, di un programma operativo in cui sono individuati i Comuni aderenti e il totale della popolazione ivi residente;
  6. di rinviare l’adozione dell’atto di impegno relativo all’importo di Euro 1.000.000,00 in favore dei nuovi Comuni aderenti per il tramite dei Comuni capoluogo, a seguito della presentazione dei programmi di cui sopra;
  7. di disporre che, qualora uno o più Comuni capoluogo non trasmettano un programma operativo entro la scadenza su indicata nel rispetto criteri di cui all’ Allegato A della DGR n. 1622 del 12.10.2017, la somma non utilizzata sarà distribuita proporzionalmente agli altri Comuni capoluogo per le stesse finalità;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall’avvenuta conoscenza;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin

(seguono allegati)

135_Allegato_A_DDR_135_13-11-2017_360434.pdf
135_Allegato_B_DDR_135_13-11-2017_360434.pdf

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