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Bur n. 119 del 12 dicembre 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 37 del 27 novembre 2017

Mosole S.p.A. con sede legale in Via Molinetto, 47 31030 Breda di Piave (TV) (Codice Fiscale e P.IVA 02130000264). Cava di ghiaia denominata "Le Bandie", progetto di riprofilatura scarpate con volume di scavo invariato. Comune di localizzazione: Villorba (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni del progetto denominato "Cava di ghiaia denominata "Le Bandie", progetto di riprofilatura scarpate con volume di scavo invariato", interessante il territorio del Comune di Villorba (TV).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTO il D.P.R. n. 357/2014 e ss.mm.ii., recante “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:

VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Mosole S.p.A. con sede legale in Via Molinetto, 47 – 31030 Breda di Piave (TV) (Codice Fiscale e P.IVA 02130000264), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto (U.O V.I.A.) con protocollo 170618 in data 03/05/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 23/05/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il procedimento di verifica in questione comprende la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997;

VISTA la nota protocollo 206951 in data 26/05/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 23/05/2017;

CONSIDERATO che, la Società Mosole S.p.A. ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza “[…] in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 al punto “progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000” a cui ha allegato la “Relazione tecnica esplicativa di non necessità della valutazione di incidenza”;

CONSIDERATO che l’area d’intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

CONSIDERATO che ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 12/06/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto.

VERIFICATO che, nel corso dell’istruttoria, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell’ex art. 20 c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 25/10/2017, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole, all’unanimità dei presenti, all’esclusione del progetto alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni di seguito riportate:

“(…) VALUTAZIONI FINALI:

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

vista la L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.;

vista la L.R. n. 44/1982 e ss.mm.ii.;

viste la D.G.R. n. 3751 del 27/11/2007 di autorizzazione della cava;

visto il D.D.R.V. del 10/11/2008, n. 242 che assorbe, modifica e sostituisce la precedente autorizzazione;

considerate le ridotte dimensioni dell’intervento, l’assenza di significativi effetti cumulativi con altri progetti, il modesto utilizzo di risorse strettamente finalizzato al completamento dei lavori e l’assenza di produzione di rifiuti;

preso atto delle valutazioni espresse nello studio preliminare ambientale e condivise le conclusioni che evidenziano assenza di inquinamento e contenuti e temporanei disturbi ambientali;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza “[…] in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014 al punto “progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000” a cui ha allegato la “Relazione tecnica esplicativa di non necessità della valutazione di incidenza”;

considerato sulla base degli elementi acquisiti che la realizzazione dei lavori in progetto non comporta rischi di incidenti rilevanti sull’ambiente né per la salute umana;

considerato che l’intervento è ammissibile in rapporto alla pianificazione territoriale e ambientale presente sul contesto di localizzazione;

atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

tutto ciò visto, considerato e valutato, il gruppo istruttorio incaricato propone al Comitato Tecnico regionale V.I.A. di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, dimostra che il progetto non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con l’adeguamento del progetto, per il proseguo dell’iter istruttorio alle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni:

  1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
  2. Al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione, dovrà essere previsto:
    1. l'impiego di mezzi di trasporto di materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e Stage IIIB, considerato che il progetto è ubicato in un'area individuata critica per la matrice aria sulla base della zonizzazione regionale vigente per la qualità dell'aria approvata dalla D.G.R. 2130/2012 e integrata dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l’evolversi degli standard di omologazione Europei;
    2. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri.
    3. i macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e rumorosità entro i limiti consentiti.
  3. La manutenzione dei macchinari, con particolare attenzione a motori, e marmitte, utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall’area della cava. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/11/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 25/10/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 25/10/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni e con le prescrizioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Mosole S.p.A. con sede legale in Via Molinetto, 47 – 31030 Breda di Piave (TV) (Codice Fiscale e P.IVA 02130000264) PEC: mosolespa@pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Provincia di Treviso e al Comune di Villorba;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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