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Scarica versione stampabile Avviso di Rettifica

Bur n. 118 del 09 dicembre 2016


Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

Errata corrige

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 29 giugno 2016 "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13.". (Bollettino Ufficiale n. 71 del 22 luglio 2016).

Nel B.U.R. n. 71 del 22 luglio 2016 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 29 giugno  2016 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13.”.

Si comunica che, per mero errore materiale,  il testo della dgr è errato e, pertanto, viene qui di seguito ripubblicato.
 

"DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1020 del 29 giugno 2016
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13.

Nota per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, lett. m) della L.R. n. 4/2016, vengono definite le modalità di espletamento della procedura di VIA da adottare nel caso di rinnovi di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, ai sensi dell’art. 13 della citata L.R. n. 4/2016.

 

L’Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che viene contestualmente abrogata con la nuova norma.

La normativa in questione prevede all’art. 13 che le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, siano soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla legge n. 4/2016.

L’articolo in questione prevede inoltre che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente.

La medesima legge n. 4/2016, all’art. 4, comma 3, lett. m), affida alla Giunta regionale il compito di definire le modalità di espletamento della procedura di VIA nei casi di cui all’art. 13.

In attuazione alle previsioni del citato comma 3, con il presente provvedimento vengono definiti l’ambito di applicazione e l’autorità competente all’effettuazione delle procedure in questione (di seguito procedure ex art. 13), provvedendo a regolamentare in via generale lo svolgimento della procedura nel caso di autorizzazione/concessione senza modifiche o estensioni significative (così come valutabili ai sensi del p.to 8 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006), alle opere esistenti.

Ai fini di un’uniforme applicazione della norma nell’intero territorio regionale, si propone l’attivazione un tavolo tecnico di coordinamento tra Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, nell’ambito del quale potranno essere individuate modalità applicative di dettaglio della procedura.

Viene fatta salva la facoltà di individuare con successivi provvedimenti, in esito alle valutazioni del predetto tavolo, ulteriori indirizzi applicativi della procedura e di determinare una regolamentazione di dettaglio per specifiche tipologie progettuali che tenga conto del contesto territoriale-ambientale in cui le attività in questione risultano inserite.

Vengono infine fornite disposizioni per coordinare lo svolgimento delle procedure ex art. 13 con la tempistica prevista per il rilascio dei rinnovi di autorizzazione/concessione dalla normativa di settore.

 

Ambito di applicazione

a) La procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016 si applica:

-  al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo di autorizzazioni o concessioni relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna procedura VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA (tipologie di interventi elencati negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006), tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo si comprendono:

  • le attività soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) o diversa autorizzazioni di carattere ambientale;
  • le attività in regime di procedura semplificata ai sensi dell’art. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006.

b) la procedura non si applica:

  • nei confronti delle attività soggette al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
  • nel caso in cui, in vigenza dell’autorizzazione/concessione, debbano essere autorizzate modifiche che incidono su aspetti gestionali o progettuali dell’opera non riconducibili alla fattispecie di cui al punto 8 lett. t) allegato IV alla parte seconda del 152/06): modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III), nel qual caso le attività sono soggette a procedura secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. n. 4/2016.

 

Autorità competente

E’ competente allo svolgimento della procedura ex art. 13 la medesima Autorità individuata nell’allegato A della L.R. n. 4/20116 per lo svolgimento della procedura di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. a seconda della tipologia di attività interessata.

Per quanto riguarda il riparto delle competenze nel periodo transitorio fino alla completa entrata in vigore della legge conseguente all’emanazione degli atti attuativi di cui all’art. 21, si fa proprio quanto riportato nella nota prot. n. 115357 del 23/03/2016 del Direttore del Dipartimento Ambiente che prevede in particolare che:

  • per le istanze presentate successivamente al 22 febbraio 2016 (data di pubblicazione della L.R. n. 4/2016) l’autorità competente è individuata secondo la ripartizione ci cui dagli allegati A1, A2 e B alla L.R. 4/2016;
  • per le istanze presentate antecedentemente al 22 febbraio 2016, anche qualora il procedimento non risulti concluso alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’art. 21 della L.R. n. 4/2016, l’autorità competente è l’amministrazione alla quale è stata originariamente presentata l’istanza ai sensi della L.R. n. 10/1999.

 

Procedura per rinnovi di autorizzazione/concessione senza nuove opere

Per l’espletamento delle procedure ex art. 13 nel caso di meri rinnovi delle autorizzazioni/concessioni, senza modifiche significative alle opere (come sopra definite), vengono previste le modalità procedurali di seguito riportate.

a) Presentazione della domanda:

Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e nelle more dell’emanazione del provvedimento di definizione della disciplina attuativa delle procedure di cui all’art. 4 comma 3 lett. b) della legge regionale, l’istanza va presentata all’autorità competente in materia di VIA contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione o della concessione relativa all’esercizio dell’attività.

b) Documentazione da presentare

In ragione della specificità della procedura introdotta dall’art. 13 della nuova legge regionale, che di fatto riguarda opere esistenti ed attività già inserite nell’ambiente spesso da molti anni, e del fatto che la procedura in questione non trova analoga regolamentazione a livello statale, si ritiene, in applicazione a quanto stabilito dalla legge all’art. 4, comma 3, lett. m), di individuare delle modalità applicative semplificate per la regolamentare lo svolgimento della procedura nel caso di rinnovi di autorizzazione/concessione per attività senza la realizzazione di  nuove opere.

Ciò considerato, nel caso di procedure ex-art. 13, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera a) del presente provvedimento, la documentazione va depositata all’autorità competente che provvede a garantire la necessaria informazione al pubblico inserendo sul proprio sito web l’avviso di presentazione dell’istanza e mettendo a disposizione del pubblico la documentazione in questione.

La pubblicazione sul sito web, essendo di agevole accessibilità ai soggetti interessati e garantendo pertanto il loro diretto coinvolgimento e la loro partecipazione, tiene luogo di fatto della pubblicazione a mezzo stampa di cui all’art. 23 della D.Lgs. n. 152/2006.

Non trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 commi 3 e 4 della L.R. n. 4/2016.

Salvo diversa regolamentazione di dettaglio per specifiche tipologie progettuali, all’istanza, da presentare secondo la modulistica predisposta dell’autorità competente, va allegata una relazione comprendente:

  • una descrizione delle attività e delle opere esistenti contenente le informazioni generali, dati tecnici e notizie relative alle attività svolte, dimensioni strutture, flussi di input/ouput ecc.;
  • una rappresentazione grafica e cartografica delle opere con almeno una planimetria dell’area dell’attività dalla quale dovrà risultare la situazione attuale dell’azienda con evidenziati i punti di emissione, gli scarichi, eventuali aree di deposito rifiuti etc.;
  • la copia delle autorizzazioni in essere;
  • l’indicazione di eventuali sistemi di gestione in materia di ambiente (ISO 14001 o EMAS) di cui l’attività o il sito è in possesso;
  • la valutazione degli impatti sulle matrici ambientali interessate connessi all’esistenza dell’opera, all'utilizzazione delle risorse naturali, all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
  • eventuali dati di monitoraggio delle attività esistenti;
  • misure di mitigazione adottate;
  • proposte di eventuali misure di mitigazione da adottare in futuro; qualora non risulti sufficientemente motivata la non realizzabilità di misure di mitigazione, il proponente ha facoltà di prospettare l’adozione di misure di compensazione che potranno essere valutate dall’Autorità.

 

Istruttoria e parere

Nel caso di rinnovi di autorizzazioni/concessioni sottoposte a procedura di VIA l’Autorità competente convoca la conferenza dei servizi di cui alla Legge n. 241/1990, a cui partecipano con voto deliberativo tutti i soggetti indicati all’art. 10 comma 3 della L.R. n. 4/2016, nell’ambito della quale vengono assunte le determinazioni circa la compatibilità ambientale dell’opera e delle attività esistenti, con specifico riguardo alle proposte di mitigazione formulate dal proponente o indicando eventuali nuove misure di mitigazione da adottare. E’ facoltà del responsabile della struttura competente per la VIA acquisire preventivamente il parere del Comitato Tecnico VIA prima di indire la conferenza dei servizi decisoria.

Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 21 della L.R. 4/2016, l’autorità competente si esprime in merito alle istanze di procedura ex art 13 in esito alle determinazioni della Commissione Regionale o Provinciale VIA.

Nella determinazione delle eventuali nuove misure di mitigazione è necessario valutare che gli interventi siano tecnicamente ed economicamente realizzabili soprattutto in funzione ai benefici ambientali concretamente conseguibili.   

Per quanto non diversamente indicato sopra, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016.

 

Spese istruttorie

Per quanto concerne le spese istruttorie si rinvia a quanto disposto con specifico provvedimento dalla Giunta regionale.

 

Istanze con contestuali modifiche progettuali

Nei casi in cui in occasione del rinnovo di autorizzazioni/concessioni vengano anche richiesti interventi di modifica riconducibili alle ipotesi previste alla lett. ag) dell'allegato III o alla lett. t) del punto 8 dell'allegato IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 si applicano le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità secondo le previsioni del D.Lgs. n. 152/2006 e della legge regionale n. 4/2016.

 

Coordinamento tempistica per effettuazione procedure ex art. 13 con procedure per il rilascio di rinnovo autorizzazione/concessione

Tenuto conto che quanto disposto dall’art. 13 costituisce elemento di novità assoluta rispetto alla prassi in uso fino ad oggi, si ritiene di dover assicurare, sin dalla prime fasi di entrata in vigore della norma, il tempo congruo alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell’attivazione delle procedure ex art. 13, senza pregiudicare la continuità operativa dei diversi soggetti presenti nel territorio.

Si ritiene inoltre necessario che lo svolgimento delle procedure ex art. 13 venga opportunamente coordinato nell’ambito delle usuali procedure di rinnovo di autorizzazioni/concessione previste, stabilendo a tal fine che gli impianti e le e attività già in esercizio per le quali non siano previste modifiche possano continuare ad operare nel rispetto di quanto disposto dalle norme di settore, anche nelle more della conclusione dei procedimenti ex art. 13.

Ciò premesso, si specifica quanto segue:

  1. l’istanza va presentata all’autorità competente in materia di VIA contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione/concessione relativa all’esercizio dell’attività;
  2. qualora il richiedente non provveda alla presentazione nelle modalità di cui al punto 1, le autorizzazioni/concessioni relative ad impianti ed attività per le quali non siano previsti interventi di modifica, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale di settore e fatte salve le verifiche tecnico-amministrative di competenza dell’ente autorizzante, possono essere prorogate per un periodo limitato (di durata da stabilire in ragione della tipologia, delle caratteristiche e della complessità dell’impianto o attività in questione fino al termine massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabili su motivata istanza) con la prescrizione che il richiedente provveda entro tale periodo all’attivazione delle procedure di VIA nelle forme e nelle modalità stabilite e provvedendo a renderne opportuna comunicazione all’autorità competente al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione/concessione;
  3. in caso di attivazione della procedura ex art. 13 da parte del richiedente nei termini di cui al punto 2, l’autorizzazione/concessione in questione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale di settore e fatte salve le verifiche tecnico-amministrative di competenza dell’ente, potrà essere prorogata fino alla conclusione del procedimento di VIA, dei cui esiti si dovrà in ogni caso tener conto all’atto del primo rinnovo ordinario.

Le proroghe di cui ai punti 2 e 3 relative ad autorizzazioni per attività di trattamento rifiuti sono subordinate all’estensione temporale delle garanzie finanziarie dovute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

UDITO  il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;

VISTO  il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO  l’art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA  la L.R. n. 4/2016 che ha abrogato la  L.R. n.10/1999;

VISTA  la nota prot. n. 115357 del 23/03/2016 del Direttore del Dipartimento Ambiente;

 

DELIBERA

 

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di definire, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera m) della L.R. n. 4/2016, le modalità di espletamento delle procedure di VIA nei casi di cui all’art. 13 della medesima legge regionale, come riportato nelle premesse del presente provvedimento;
  3. di attivare un tavolo tecnico di coordinamento tra Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, nell’ambito del quale potranno essere individuate modalità applicative di dettaglio della procedura ex-art. 13;
  4. di rimandare a successivi provvedimenti la regolamentazione di dettaglio per l’applicazione della procedura ex-art. 13 per specifiche tipologie progettuali, sulla scorta anche di segnalazioni che diano conto del contesto territoriale-ambientale in cui le attività in questione risultano inserite, anche in esito alle valutazioni del tavolo di coordinamento di cui al punto precedente;
  5. di trasmettere la presente deliberazione alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia, all’ANCI, ai Dipartimenti regionali, all’ARPAV, alla Sezione regionale Tutela Ambiente, ai Consigli di Bacino del Veneto, all’Unione Veneta Bonifiche;
  6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  7. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell’esecuzione del presente atto;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.”.

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