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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1020 del 29 giugno 2016
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13. (*)
Con il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, lett. m) della L.R. n. 4/2016, vengono definite le modalità di espletamento della procedura di VIA da adottare nel caso di rinnovi di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, ai sensi dell’art. 13 della citata L.R. n. 4/2016.
(*) Il testo della deliberazione è stato integralmente sostituito con errata corrige pubblicata nel BUR n. 118 del 09 dicembre 2016, ndr.
L’Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.
In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che viene contestualmente abrogata con la nuova norma.
La normativa in questione prevede all’art. 13 che le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, siano soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla legge n. 4/2016.
L’articolo in questione prevede inoltre che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente.
La medesima legge n. 4/2016, all’art. 4, comma 3, lett. m), affida alla Giunta regionale il compito di definire le modalità di espletamento della procedura di VIA nei casi di cui all’art. 13.
In attuazione alle previsioni del citato comma 3, con il presente provvedimento vengono definiti l’ambito di applicazione e l’autorità competente all’effettuazione delle procedure in questione (di seguito procedure ex art. 13), provvedendo a regolamentare in via generale lo svolgimento della procedura nel caso di autorizzazione/concessione senza modifiche o estensioni significative (così come valutabili ai sensi del p.to 8 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006), alle opere esistenti.
Ai fini di un’uniforme applicazione della norma nell’intero territorio regionale, si propone l’attivazione un tavolo tecnico di coordinamento tra Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, nell’ambito del quale potranno essere individuate modalità applicative di dettaglio della procedura.
Viene fatta salva la facoltà di individuare con successivi provvedimenti, in esito alle valutazioni del predetto tavolo, ulteriori indirizzi applicativi della procedura e di determinare una regolamentazione di dettaglio per specifiche tipologie progettuali che tenga conto del contesto territoriale-ambientale in cui le attività in questione risultano inserite.
Vengono infine fornite disposizioni per coordinare lo svolgimento delle procedure ex art. 13 con la tempistica prevista per il rilascio dei rinnovi di autorizzazione/concessione dalla normativa di settore.
Ambito di applicazione
a) La procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016 si applica:
- al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo di autorizzazioni o concessioni relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna procedura VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA (tipologie di interventi elencati negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006), tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo si comprendono:
b) la procedura non si applica:
Autorità competente
E’ competente allo svolgimento della procedura ex art. 13 la medesima Autorità individuata nell’allegato A della L.R. n. 4/20116 per lo svolgimento della procedura di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. a seconda della tipologia di attività interessata.
Per quanto riguarda il riparto delle competenze nel periodo transitorio fino alla completa entrata in vigore della legge conseguente all’emanazione degli atti attuativi di cui all’art. 21, si fa proprio quanto riportato nella nota prot. n. 115357 del 23/03/2016 del Direttore del Dipartimento Ambiente che prevede in particolare che:
Procedura per rinnovi di autorizzazione/concessione senza nuove opere
Per l’espletamento delle procedure ex art. 13 nel caso di meri rinnovi delle autorizzazioni/concessioni, senza modifiche significative alle opere (come sopra definite), vengono previste le modalità procedurali di seguito riportate.
a) Presentazione della domanda:
Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e nelle more dell’emanazione del provvedimento di definizione della disciplina attuativa delle procedure di cui all’art. 4 comma 3 lett. b) della legge regionale, l’istanza va presentata all’autorità competente in materia di VIA contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione o della concessione relativa all’esercizio dell’attività.
b) Documentazione da presentare
In ragione della specificità della procedura introdotta dall’art. 13 della nuova legge regionale, che di fatto riguarda opere esistenti ed attività già inserite nell’ambiente spesso da molti anni, e del fatto che la procedura in questione non trova analoga regolamentazione a livello statale, si ritiene, in applicazione a quanto stabilito dalla legge all’art. 4, comma 3, lett. m), di individuare delle modalità applicative semplificate per la regolamentare lo svolgimento della procedura nel caso di rinnovi di autorizzazione/concessione per attività senza la realizzazione di nuove opere.
Ciò considerato, nel caso di procedure ex-art. 13, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera a) del presente provvedimento, la documentazione va depositata all’autorità competente che provvede a garantire la necessaria informazione al pubblico inserendo sul proprio sito web l’avviso di presentazione dell’istanza e mettendo a disposizione del pubblico la documentazione in questione.
La pubblicazione sul sito web, essendo di agevole accessibilità ai soggetti interessati e garantendo pertanto il loro diretto coinvolgimento e la loro partecipazione, tiene luogo di fatto della pubblicazione a mezzo stampa di cui all’art. 23 della D.Lgs. n. 152/2006.
Non trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 commi 3 e 4 della L.R. n. 4/2016.
Salvo diversa regolamentazione di dettaglio per specifiche tipologie progettuali, all’istanza, da presentare secondo la modulistica predisposta dell’autorità competente, va allegata una relazione comprendente:
Istruttoria e parere
Nel caso di rinnovi di autorizzazioni/concessioni sottoposte a procedura di VIA l’Autorità competente convoca la conferenza dei servizi di cui alla Legge n. 241/1990, a cui partecipano con voto deliberativo tutti i soggetti indicati all’art. 10 comma 3 della L.R. n. 4/2016, nell’ambito della quale vengono assunte le determinazioni circa la compatibilità ambientale dell’opera e delle attività esistenti, con specifico riguardo alle proposte di mitigazione formulate dal proponente o indicando eventuali nuove misure di mitigazione da adottare. E’ facoltà del responsabile della struttura competente per la VIA acquisire preventivamente il parere del Comitato Tecnico VIA prima di indire la conferenza dei servizi decisoria.
Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 21 della L.R. 4/2016, l’autorità competente si esprime in merito alle istanze di procedura ex art 13 in esito alle determinazioni della Commissione Regionale o Provinciale VIA.
Nella determinazione delle eventuali nuove misure di mitigazione è necessario valutare che gli interventi siano tecnicamente ed economicamente realizzabili soprattutto in funzione ai benefici ambientali concretamente conseguibili.
Per quanto non diversamente indicato sopra, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016.
Spese istruttorie
Per quanto concerne le spese istruttorie si rinvia a quanto disposto con specifico provvedimento dalla Giunta regionale.
Istanze con contestuali modifiche progettuali
Nei casi in cui in occasione del rinnovo di autorizzazioni/concessioni vengano anche richiesti interventi di modifica riconducibili alle ipotesi previste alla lett. ag) dell'allegato III o alla lett. t) del punto 8 dell'allegato IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 si applicano le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità secondo le previsioni del D.Lgs. n. 152/2006 e della legge regionale n. 4/2016.
Coordinamento tempistica per effettuazione procedure ex art. 13 con procedure per il rilascio di rinnovo autorizzazione/concessione
Tenuto conto che quanto disposto dall’art. 13 costituisce elemento di novità assoluta rispetto alla prassi in uso fino ad oggi, si ritiene di dover assicurare, sin dalla prime fasi di entrata in vigore della norma, il tempo congruo alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell’attivazione delle procedure ex art. 13, senza pregiudicare la continuità operativa dei diversi soggetti presenti nel territorio.
Si ritiene inoltre necessario che lo svolgimento delle procedure ex art. 13 venga opportunamente coordinato nell’ambito delle usuali procedure di rinnovo di autorizzazioni/concessione previste, stabilendo a tal fine che gli impianti e le e attività già in esercizio per le quali non siano previste modifiche possano continuare ad operare nel rispetto di quanto disposto dalle norme di settore, anche nelle more della conclusione dei procedimenti ex art. 13.
Ciò premesso, si specifica quanto segue:
Le proroghe di cui ai punti 2 e 3 relative ad autorizzazioni per attività di trattamento rifiuti sono subordinate all’estensione temporale delle garanzie finanziarie dovute.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 4/2016 che ha abrogato la L.R. n.10/1999;
VISTA la nota prot. n. 115357 del 23/03/2016 del Direttore del Dipartimento Ambiente;
delibera
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