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Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
PIAVE SERVIZI SCRL, SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)
Estratto decreto n. 22 del 31 maggio 2013
Ente promotore e beneficiario dell'esproprio e dell'asservimento: Azienda Servizi Integrati Spa. Lavori di collegamento fognario del comune di Noventa di Piave all'impianto di depurazione di San Dona' di Piave. Decreto di esproprio e asservimento per pubblica utilità (art. 23 d.p.r. 327/2001).
Il Presidente
omissis
- che il Progetto Definitivo dei lavori in titolo è stato approvato in linea tecnica dal C.d.A. di Piave Servizi scrl nella seduta del 18/05/2009, e dal C.d.A. di ASI spa nella seduta del 21/05/2009;
- VISTO il parere favorevole espresso della C.T.R.A. della Regione Veneto con voto n. 3628 nella seduta del 24/09/2009;
- VISTO che lo stesso Progetto Definitivo è stato approvato dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale con Determinazione del Direttore n. 36 del 25/05/2010 prot.n. 464, con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
- VISTO che con la medesima determinazione è stata delegata, a norma dell’art. 6, comma 8 del DPR 327/01, la società Piave Servizi S.c.r.l. per l’espletamento della procedura connessa all’esproprio e asservimento dei terreni delle ditte interessate;
- che con deliberazione del CdA del 10/09/2008 Piave Servizi S.c.r.l. ha costituito l’Ufficio per le Espropriazioni, a cui è preposto il Presidente, che si avvale dei RUP delle Società Operative per l’attuazione dei relativi procedimenti, cioè nella fattispecie della Azienda Servizi Integrati SpA;
- che le opere sono state realizzate da A.S.I. SpA provvedendo agli atti di propria competenza che riguardavano il procedimento di esproprio e costituzione di servitù di fognatura e di passaggio;
- VISTO il verbale di immissione in possesso redatto dall’A.S.I. spa in qualità di promotore e beneficiario dell’esproprio in data 26/09/2011 unitamente allo stato di consistenza, agli atti di questa Autorità Espropriante, attestante l’avvenuta occupazione anticipata dei beni espropriandi in pari data;
- VISTE le quietanze finali liberatorie rilasciate dai proprietari a favore dei quali l’ente espropriante ha effettuato il pagamento delle indennità definitive, dai medesimi accettate e riconosciute in tutto e per tutto regolari;
- VISTI gli art.li 20, 21, 22, 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
decreta
Art. 1) Sono definitivamente espropriati a favore di “AZIENDA SERVIZI INTEGRATI SPA” con sede in San Donà di Piave, Via Nazario Sauro 21 – C.F./P.IVA: 00203920277, per i lavori di “Collegamento fognario del Comune di Noventa di Piave all'impianto di depurazione di San Donà di Piave”, i beni immobili siti nel Comune censuario di San Donà di Piave, di proprietà della seguente ditta:
SORGON MARIO, nato a San Donà di Piave (VE) il 16/01/1952 C.F.: SRG MRA 52A16 H823B – pieno proprietario COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE FOGLIO 25 – MAPPALE 657 – SUP. MQ. 145,10 FOGLIO 25 – MAPPALE 659 – SUP. MQ. 3,00 Valore ai fini fiscali € 1'984,54. I terreni espropriati sono meglio evidenziati con tratteggio di colore rosso nella planimetria allegata al presente decreto sotto la lettera “A”.
Art. 2) Sono definitivamente costituite servitù di fognatura, per una fascia di larghezza pari a ml. 3,00 corrente a cavaliere della condotta, a favore di “AZIENDA SERVIZI INTEGRATI SPA” con sede in San Donà di Piave, Via Nazario Sauro 21 – C.F./P.IVA: 00203920277, per i lavori di “Collegamento fognario del Comune di Noventa di Piave all'impianto di depurazione di San Donà di Piave”, sui beni immobili siti nel Comune censuario di Noventa di Piave di proprietà della seguente ditta:
MAGNOLER MADDALENA, nata in Francia (EE) il 12/03/1937 C.F.: MGN MDL 37C52 Z110A - piena proprietaria COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE FOGLIO 19 – MAPPALE 1499 – SUP. MQ. 67,50 FOGLIO 19 – MAPPALE 196 – SUP. MQ. 84,00 FOGLIO 19 – MAPPALE 200 – SUP. MQ. 93,00 FOGLIO 19 – MAPPALE 772 – SUP. MQ. 36,00 Valore ai fini fiscali € 23’141,25; Tali porzioni di terreno asservite sono meglio evidenziate nella planimetria allegata al presente decreto sotto la lettera “B”.
Art. 3) Sono definitivamente costituite servitù di fognatura, per una fascia di larghezza pari a ml. 4,00 corrente a cavaliere della condotta, a favore di “AZIENDA SERVIZI INTEGRATI SPA” con sede in San Donà di Piave, Via Nazario Sauro 21 – C.F./P.IVA: 00203920277, per i lavori di “Collegamento fognario del Comune di Noventa di Piave all'impianto di depurazione di San Donà di Piave”, sui beni immobili siti nei Comuni censuari di San Donà di Piave e Noventa di Piave di proprietà delle seguenti ditte:
Art. 4) Sono definitivamente costituite servitù di passaggio, per una fascia di larghezza pari a ml. 4,00 corrente in parallelo al ciglio lato campagna del Canale Piveran, e delimitata a Sud-Ovest dal ciglio del canale stesso, a favore di “AZIENDA SERVIZI INTEGRATI SPA” con sede in San Donà di Piave, Via Nazario Sauro 21 – C.F./P.IVA: 00203920277, per i lavori di “Collegamento fognario del Comune di Noventa di Piave all'impianto di depurazione di San Donà di Piave”, sui beni immobili siti nel Comune censuario di San Donà di Piave di proprietà delle seguenti ditte:
Art. 5) Le parti concedenti per loro, loro eredi ed aventi causa, garantiscono il libero esercizio delle servitù di cui agli Artt.2-3-4 e l'accesso alle stesse al personale addetto, nonché la inamovibilità delle servitù stesse; si impegnano altresì a dare comunicazione agli eventuali acquirenti dei terreni sopraindicati sull'esistenza delle presenti servitù, e a farle assumere. In particolare consentono alla parte concessionaria il libero accesso alla zona asservita per controlli, ispezioni, manutenzioni, ampliamenti e rafforzamenti delle condotte. Detto accesso sarà consentito ogni volta che dalla società Azienda Servizi Integrati S.p.a. sia ritenuto necessario, anche ai mezzi meccanici appartenenti all’A.S.I. S.p.a. e ad Imprese private incaricate di eseguire i lavori dall’A.S.I. S.p.a. stessa, salvo in ogni caso il dovere da parte della società A.S.I. S.p.a. di risarcire qualsiasi danno arrecato.
Art. 6) Per quanto riguarda le servitù di cui agli Artt.2-3, si stabilisce che tutti i tipi di piante arboree ad alto fusto (superiori a ml.3 di altezza) dovranno distare ml.2 dall'asse della condotta fognaria. Si stabilisce, inoltre, che non dovranno mai essere realizzati all'interno della zona asservita fabbricati e manufatti eventualmente posti sopra e sotto il suolo assoggettato a servitù, di qualsiasi tipo, forma e materiale siano costruiti, siano essi fissi, mobili o prefabbricati, fosse biologiche, pozzetti, cisterne, tubazioni di scarico e quant'altro. In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, la parte concessionaria potrà concedere deroghe alla presente norma, a discrezione della Società stessa. La parte concessionaria concede alla parte concedente la possibilità di eseguire le normali coltivazioni agrarie, di mantenere le viti, i frutteti e le siepi a basso fusto sull'area asservita, e di svolgere qualsivoglia altra attività purchè non turbativa dell'esercizio della servitù.
Art. 7) Per quanto riguarda la servitù di cui all’Art.4, si stabilisce che non dovranno mai essere realizzati all'interno della zona asservita manufatti eventualmente posti sotto il suolo assoggettato a servitù, di qualsiasi tipo, forma e materiale siano costruiti, siano essi fissi, mobili o prefabbricati, fosse biologiche, pozzetti, cisterne, tubazioni di scarico e quant'altro. In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, la parte concessionaria potrà concedere deroghe alla presente norma, a discrezione della Società stessa.
Art. 8) Il presente Decreto sarà inviato per estratto al Presidente della Giunta Regionale del Veneto per la pubblicazione nel B.U.R.
Art. 9) Il presente Decreto, a cura e spese dell’Ente asservente, senza indugio alcuno verrà registrato presso l’Agenzia delle Entrate, trascritto in termini di urgenza presso l’Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare, e notificato ai relativi proprietari nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.
Art. 10) Di dare atto che il presente Decreto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642/’72 punto 22 – Tabella B, trattandosi di atto di procedura espropriativa.
Il presidente Dott. Ugo Quintavalle
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