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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 9 del 19 gennaio 2025


Regolamento Regionale n. 4 del 09 gennaio 2025

Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).


La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:
 

CAPO I
ASPETTI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento.

1.    Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, fornisce la disciplina in materia di VINCA per i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (di seguito P/P/P/I/A) non direttamente connessi e necessari alla gestione di un sito della rete Natura 2000 e la cui attuazione può comportare, singolarmente o congiuntamente, incidenze significative negative sullo stesso.

2.    L’Autorità per la VINCA, così come definita dall’articolo 2, applica le disposizioni contenute nel presente regolamento secondo gli indirizzi riportati nelle Linee Guida Nazionali di cui all’Intesa Stato- Regioni del 28 novembre 2019.

3.    In coerenza con gli obiettivi e i principi espressi dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, il presente regolamento definisce e individua:

a)   i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei livelli progressivi di valutazione;

b)   le modalità di verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici delle autorità di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a), della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;

c)    le modalità di coordinamento dell’articolo 15, comma 9, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;

d)   le modalità di quantificazione e corresponsione degli eventuali oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani, programmi, progetti, interventi e attività per lo svolgimento della procedura;

e)    le disposizioni attuative in materia di sanzioni di cui all’articolo 16 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;

f)    le disposizioni in materia di VINCA vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 202, n. 12, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate.

Art. 2
Definizioni.

1.    Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   Autorità per la VINCA: autorità competente o delegata allo svolgimento delle funzioni in materia di VINCA ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;

b)   Proponente: soggetto pubblico o privato che attiva la procedura di VINCA;

c)    Valutatore: soggetto che per conto dell’Autorità per la VINCA esamina la documentazione fornita dal Proponente;

d)   soggetto gestore: soggetto individuato con atto della Giunta regionale a cui è affidato il compito della gestione del sito della rete Natura 2000 interessato dagli effetti del P/P/P/I/A ovvero il soggetto gestore del parco e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” o ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, il cui ambito ricade integralmente o parzialmente all’interno del sito della rete Natura 2000 interessato dagli effetti del P/P/P/I/A;

e)    autorità di sorveglianza ambientale: soggetto a cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale (Arma dei carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari - CUFA, Polizia di Stato, Polizia provinciale e Polizia Metropolitana, Polizia locale/urbana/rurale);

f)    procedimento di autorizzazione o approvazione: procedimento finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’attuazione del P/P/P/I/A;

g)    varianti sostanziali: modifiche al P/P/P/I/A già sottoposto a positiva VINCA che comportano l’incremento delle aree o il coinvolgimento di nuove aree direttamente interessate dalle incidenze valutate o una modifica nelle tempistiche di esecuzione o la determinazione di nuove fonti di perturbazione;

h)   Sito: ambito della rete Natura 2000 corrispondente ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), rispetto ai quali va effettuata la VINCA;

i)     elementi di interesse comunitario: habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario di cui agli allegati I, II, IV della Direttiva 92/43/CEE e specie di interesse comunitario di cui all’allegato I della Direttiva 2009/147/CE;

j)    integrità del Sito: la coerenza della struttura ecologica, delle funzioni e dei processi ecologici del Sito su tutta la sua superficie, che consente di sostenere gli habitat, i complessi di habitat e/o le popolazioni di specie per i quali il Sito è designato;

k)   incidenza: qualsiasi effetto negativo, diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all’ambiente fisico e naturale di un Sito da un P/P/P/I/A;

l)     incidenza significativa: significativa condizione di degrado conseguente alla prevista riduzione della superficie dell’habitat di interesse comunitario oppure all’alterazione nel lungo termine della struttura e delle funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento o alla riduzione rispetto alla situazione iniziale della conservazione delle specie tipiche ad esso associate ovvero significativa condizione di perturbazione conseguente al previsto declino nel lungo termine della popolazione della specie di interesse comunitario sul Sito o alla riduzione o al rischio di riduzione dell’areale di distribuzione della specie nel Sito o alla riduzione delle dimensioni dell’habitat di specie nel Sito;

m)  giudizio esperto: valutazione basata su metodi previsionali soggettivi non definiti su misurazioni quantitative del parametro analizzato;

n)   parere motivato: parere obbligatorio e vincolante con cui l’Autorità per la VINCA esprime la valutazione sulle incidenze significative negative del P/P/P/I/A;

o)   Condizioni d’Obbligo: misure standard da adottare nel P/P/P/I/A necessarie a garantire il mantenimento o il ripristino di una conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario nel Sito ovvero ad assicurare la coerenza ecologica tra i siti della rete Natura 2000 in corrispondenza di habitat naturali e seminaturali esterni alla rete;

p)   misure di precauzione: misure specifiche previste dal P/P/P/I/A che contribuiscono a minimizzare le incidenze sugli elementi di interesse comunitario ovvero a rafforzare l’integrità del Sito;

q)   misure di mitigazione: misure specifiche definite nel corso della valutazione al fine di evitare ovvero ridurre le incidenze significative negative derivanti dall’attuazione del P/P/P/I/A, affinché non venga pregiudicata l’integrità del Sito coinvolto;

r)    misure di compensazione: misure finalizzate a bilanciare le incidenze significative negative sugli habitat e sulle specie del Sito coinvolto al fine di garantire la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000 e solamente quando è dimostrabile l’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e non sono ipotizzabili soluzioni alternative praticabili o risulta impossibile adottare adeguate misure di mitigazione che evitino l’incidenza significativa negativa;

s)    soluzione alternativa: alternativa volta alla risoluzione dell’incidenza significativa negativa riconosciuta in fase di valutazione appropriata che risulta ammissibile laddove comporti una minore incidenza rispetto all’originario P/P/P/I/A;

t)    motivi imperativi di rilevante interesse pubblico: motivi propedeutici che devono essere attestati nei casi di incidenza significativa negativa qualora il P/P/P/I/A risulti ricadente:

1)   nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini, con particolare riferimento ai settori sanità, sicurezza e ambiente;

2)   nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;

3)   nell’ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

u)   documento di programmazione pluriennale “Prioritised Action Framework - PAF”: documento predisposto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE e periodicamente aggiornato con specifico atto della Giunta regionale;

v)   obiettivi di conservazione: finalità da conseguire in un Sito affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e specie di interesse comunitario in esso individuati;

w)   misure di conservazione: misure obbligatorie atte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione del Sito, necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente;

x)   piano di gestione: strumento di pianificazione la cui adozione risulta necessaria solo qualora la situazione specifica del Sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso l’attuazione delle misure regolamentari, amministrative o contrattuali e il cui principale obiettivo è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l’individuazione del Sito, mettendo in atto le più opportune strategie di tutela e gestione.


CAPO II
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3
Livelli di valutazione.

1.    La procedura di VINCA si articola nei seguenti tre livelli progressivi:

a)   valutazione preliminare/Screening (Livello I) finalizzata ad accertare l’insorgenza di possibili incidenze sul Sito, singolarmente o congiuntamente con altri P/P/P/I/A, alla luce degli obiettivi di conservazione dello stesso. Lo Screening può essere specifico se riferito a singoli P/P/P/I/A o di prevalutazione se riferito alle tipologie di P/P/P/I/A di cui alla lettera C) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento;

b)   valutazione appropriata (Livello II) finalizzata a valutare la significatività delle possibili incidenze sul Sito, singolarmente o congiuntamente con altri P/P/P/I/A, rispetto all’integrità dello stesso e tenuto conto degli obiettivi di conservazione;

c)    valutazione in deroga (Livello III) conseguente al riconoscimento di una incidenza significativa negativa sul Sito e finalizzata ad accertare l’esistenza di soluzioni alternative ovvero, in loro assenza, la sussistenza di giustificati motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e l’individuazione delle opportune misure di compensazione.

2.    Per ciascuno dei livelli di valutazione, la procedura si conclude con un parere motivato rilasciato dall’Autorità per la VINCA.

3.    La procedura di VINCA è ricompresa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, di seguito TUA, all’interno delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA).

4.    Al di fuori dei casi di cui al comma 3, la procedura di VINCA è ricompresa all’interno dei procedimenti di autorizzazione o approvazione dei P/P/P/I/A nel rispetto dei termini delle procedure di cui alle lettere B), D), E), F) e G) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento.

5.    In ogni altra ipotesi diversa da quella di cui ai commi 3 e 4, la procedura di VINCA viene svolta dalla Regione in qualità di Autorità per la VINCA, qualora siano possibili effetti significativi negativi sul Sito, nel rispetto dei termini delle procedure di cui alle lettere B), D), E), F) e G) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento.

 

Art. 4
Partecipazione del pubblico e del soggetto gestore.

1.    Le osservazioni del pubblico devono essere necessariamente riferite:

a)   agli elementi di interesse comunitario del Sito interessato dal P/P/P/I/A;

b)   agli elementi naturali e seminaturali presenti nelle aree circostanti al Sito e funzionali alla coerenza ecologica tra i siti della rete Natura 2000;

c)    alle specie di interesse conservazionistico meritevoli di tutela.

2.    Il soggetto gestore evidenzia l’eventuale presenza di elementi contrastanti:

a)   con le misure specifiche per gli elementi di interesse comunitario definite nel Piano Ambientale o nel piano di gestione del Sito ovvero con le vigenti misure di conservazione per quanto riguarda gli aspetti sito-specifici;

b)   con i progetti di rilevanza ambientale previsti o realizzati in aree coinvolte dagli effetti del P/P/P/I/A.

3.    Qualora il soggetto gestore coincida con l’Autorità per la VINCA, nelle procedure di cui alle lettere B), D), F), e G) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento, la consultazione è ricompresa nell’attività istruttoria che si estende anche agli aspetti di cui al comma 2.

 

Art. 5
Parere motivato.

1.    Il parere motivato ha una validità di cinque anni fatta salva la possibilità dell’Autorità per la VINCA di estenderla o ridurla in considerazione del cronoprogramma attuativo del P/P/P/I/A, della dinamicità ambientale degli ecosistemi, degli habitat o delle specie interessate, con riferimento ai termini di validità delle autorizzazioni o approvazioni previsti ai sensi di legge.

2.    Per interventi o attività che possono risultare ciclici ovvero replicabili nell’arco temporale di validità del parere motivato, deve essere precisata nella documentazione per la VINCA la cadenza temporale con cui questi si attuano. Il Proponente ha l’obbligo di comunicare alle autorità di sorveglianza ambientale competenti per territorio e al soggetto gestore del Sito, la data di esecuzione di tali interventi o attività con un anticipo di almeno trenta giorni.

3.    Il provvedimento di autorizzazione o approvazione deve riportare gli estremi del parere motivato, i relativi esiti e l’arco temporale di validità.

4.    Il Proponente può presentare all’Autorità per la VINCA che ha rilasciato il parere motivato, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di validità dello stesso, motivata richiesta di proroga finalizzata a consentire la conclusione del P/P/P/I/A.

5.    La richiesta di proroga deve contenere il quadro di validità dei titoli abilitativi acquisiti per il P/P/P/I/A, la relazione comparativa della documentazione del P/P/P/I/A e l’aggiornamento della documentazione per la VINCA, al fine di attualizzare le valutazioni espresse.

6.    L’Autorità per la VINCA, sentiti i soggetti gestori che devono esprimersi entro quindici giorni, si determina entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di proroga.

7.    Il parere dell’Autorità per la VINCA sulla richiesta di proroga è pubblicato nella sezione del sito web istituzionale dell’amministrazione competente in cui è riportato il parere motivato.

8.    La proroga può essere concessa una sola volta ed estende la validità del parere motivato per un periodo che, in ogni caso, non può superare la durata originaria del provvedimento di autorizzazione o approvazione.

9.    La proroga può essere negata laddove il quadro di riferimento ambientale relativo agli elementi di interesse comunitario considerati nella valutazione, risulti significativamente mutato ovvero siano prevedibili nuove tipologie di effetti o effetti con una maggiore intensità, anche in conseguenza della sopravvenuta autorizzazione di ulteriori P/P/P/I/A che possano produrre effetti sinergici e cumulativi.

10. L’Autorità competente per la VINCA comunica il parere sulla richiesta di proroga all’Amministrazione competente del P/P/P/I/A ai fini degli adempimenti successivi.

11. Nella proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA effettuata ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del TUA e secondo le fasi disciplinate dal regolamento attuativo di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, è ricompresa la proroga del parere motivato.

 

Art. 6
Varianti sostanziali.

1.    Nel caso di varianti sostanziali al P/P/P/I/A, il Proponente richiede all’Autorità per la VINCA la conferma della validità del parere motivato, trasmettendo il quadro dello stato autorizzativo o approvativo del P/P/P/I/A, la relazione comparativa del P/P/P/I/A e delle incidenze attese descritte nella documentazione per la VINCA.

2.    L’Autorità per la VINCA, sentiti i soggetti gestori che devono esprimersi entro quindici giorni, si determina entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di conferma della validità del parere motivato.

3.    L’esito della richiesta, comunicato al Proponente e pubblicato nella sezione del sito web istituzionale in cui è riportato il parere motivato, può confermare la validità del parere motivato già reso, integrato eventualmente con ulteriori Condizioni d’Obbligo o con prescrizioni che si rendessero necessarie in ragione delle variazioni apportate, ovvero riconoscere la necessità di una nuova procedura di VINCA nell’ipotesi in cui vi siano variazioni significative al quadro valutativo riportato.

 

CAPO III
PROCEDURE

Art. 7
Procedure valutative.

1.    Le procedure concernenti la VINCA sono disciplinate nell’Allegato Tecnico al presente regolamento con riferimento alle seguenti tipologie:

a)   Verifica Preventiva di P/P/P/I/A direttamente connessi e necessari alla gestione del sito;

b)   Valutazione Preliminare (Livello I – Screening specifico);

c)    P/P/P/I/A oggetto di valutazione preliminare (Livello I – Screening di pre-valutazione);

d)   Valutazione preliminare (Livello I – Screening di pre-valutazione);

e)    Verifica di corrispondenza per i P/P/P/I/A pre-valutati;

f)    Valutazione appropriata (Livello II);

g)    Valutazione in deroga (Livello III).

 

Art. 8
Condizioni d’Obbligo.

1.    Le Condizioni d’Obbligo costituiscono misure vincolanti per il Proponente nell’attuazione del P/P/P/I/A e devono essere indicate nella documentazione concernente le procedure di cui alle lettere B) e D) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento, laddove il P/P/P/I/A coinvolga habitat naturali o seminaturali.

2.    L’Autorità per la VINCA valuta la pertinenza delle Condizioni d’Obbligo individuate rispetto agli effetti attesi del P/P/P/I/A, agli elementi di interesse comunitario che possono risultare coinvolti e al mantenimento della coerenza ecologica tra i siti della rete Natura 2000 e, laddove necessario, ne richiede l’integrazione secondo le modalità previste nelle procedure di cui alle lettere B) e D) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento, o ne identifica di ulteriori nel relativo parere motivato.

3.    La Giunta regionale individua e aggiorna con proprio atto le Condizioni d’Obbligo che il Proponente deve rispettare nell’attuazione del P/P/P/I/A sottoposto a valutazione preliminare/Screening.

Art. 9
Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

1.    I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere espressamente dichiarati, in conformità alle Linee Guida Nazionali per la VINCA, dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell’uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche.

2.    La struttura regionale competente in materia di VINCA acquisisce dal Proponente la dichiarazione di cui al comma 1 e una relazione tecnica con cui è motivata l’indispensabilità del P/P/P/I/A e l’analisi del bilanciamento dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto agli obiettivi di conservazione del Sito.

3.    La struttura regionale competente in materia di VINCA può richiedere al Proponente, per una sola volta, eventuali integrazioni da presentare entro trenta giorni.

4.    La verifica della consistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico è svolta entro trenta giorni dall’acquisizione della documentazione di cui ai commi 2 e 3.

5.    In casi eccezionali, relativi alla complessità di bilanciamento degli interessi pubblici, il termine per la verifica può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

6.    La Giunta regionale dà atto della consistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e riconosce l’importanza strategica del P/P/P/I/A.

7.    Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 6 è presupposto per l’avvio della procedura di cui alla lettera F dell’allegato Tecnico al presente regolamento.

CAPO IV
MONITORAGGIO

Art. 10
Programma di Monitoraggio.

1.    Il programma di monitoraggio è prescritto dall’Autorità per la VINCA nell’ambito delle procedure di cui alle lettere F) e G) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento e concernenti rispettivamente la Valutazione appropriata (livello II) e la Valutazione in deroga (livello III), in conseguenza del giudizio esperto adottato nello studio per la VINCA e nello studio per la VINCA in deroga ovvero al fine della verifica dell’efficacia delle misure di mitigazione e compensazione, nonché per ogni altra evenienza connessa a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del Sito.

2.    Il programma di monitoraggio definisce, quali requisiti minimi, i seguenti contenuti:

a)   responsabile del monitoraggio e figure professionali interessate;

b)   obiettivi del monitoraggio, rappresentati dagli habitat e specie di interesse comunitario coinvolti, rispetto al relativo grado di conservazione, e dagli effetti da verificare, rispetto al relativo ambito di influenza determinato anche in relazione agli effetti sinergici e cumulativi;

c)    metodi e tecniche di monitoraggio previsti;

d)   disegno sperimentale (stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma complessivo dei monitoraggi rispetto alle fasi: ante operam, corso d’opera e post operam);

e)    metodi e tecniche di analisi dei dati raccolti;

f)    tempistiche per la redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio e per la fornitura dei dati grezzi (comprese le schede di monitoraggio), delle relative elaborazioni e dei geodatabase;

g)    struttura dei geodatabase sviluppati per l’archiviazione dei dati.

3.    Il Proponente, entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento di autorizzazione o approvazione, eventualmente prorogabili su motivata richiesta fino a centoventi giorni, trasmette alla struttura regionale competente in materia di VINCA, il programma di monitoraggio, il provvedimento di autorizzazione o approvazione e, laddove la procedura per la VINCA sia stata svolta da una differente Autorità per la VINCA, il parere motivato e lo studio per la VINCA.

4.    Entro novanta giorni dall’acquisizione del programma di monitoraggio, la struttura regionale competente in materia di VINCA, sentiti gli eventuali soggetti gestori e, qualora diversa da ARPAV, l’Autorità che ha rilasciato il parere motivato, esprime il proprio parere preventivo e vincolante a seguito di un’istruttoria tecnica svolta da ARPAV, a titolo oneroso laddove non già compresa nella verifica di ottemperanza ai sensi della disciplina in materia di VIA, con oneri a carico del Proponente, sulla base del tariffario vigente secondo quanto stabilito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

5.    Il procedimento può essere sospeso per una sola volta al fine di richiedere al Proponente eventuali integrazioni da presentare entro trenta giorni, eventualmente prorogabili di altri sessanta giorni su richiesta motivata del Proponente.

6.    Il programma di monitoraggio e il parere sono pubblicati nel sito web istituzionale della Regione e dell’Autorità che ha rilasciato il parere motivato qualora diversa dall’amministrazione regionale.

7.    Il Proponente avvia il monitoraggio sulla base del parere espresso e provvede alla trasmissione delle relazioni sugli esiti secondo le tempistiche fissate con il programma di monitoraggio.

8.    La struttura regionale competente in materia di VINCA, entro trenta giorni dall’acquisizione delle relazioni sugli esiti di monitoraggio, si determina sulla necessità di adottare eventuali misure correttive, le quali devono essere concordate preventivamente con il Proponente e con i soggetti di cui al comma 4.

9.    Il programma di monitoraggio deve essere aggiornato nei termini previsti dal presente articolo, laddove sia mutato il quadro ambientale di riferimento o a seguito di variazioni nell’attuazione del P/P/P/I/A.

10. I dati di tipo ambientale prodotti a seguito del programma di monitoraggio, costituiscono autonomo elaborato al fine degli obblighi previsti decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” relativamente alla pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

CAPO V
ELENCO DELLE AUTORITÀ DELEGATE

Art. 11
Modalità di verifica.

1.    L’assegnazione delle funzioni in materia di VINCA ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a), della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 è subordinata alla preventiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti tecnico-scientifici, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali VINCA, nell’ottica di assicurare un’adeguata capacità nella gestione del processo valutativo e nell’applicazione dei metodi di valutazione previsti per la procedura di VINCA.

2.    La struttura regionale competente in materia di VINCA provvede alla verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici, articolata in:

a)   fase ricognitiva, volta a definire la situazione organizzativa in essere e la presenza di personale qualificato allo svolgimento dei compiti previsti;

b)   fase selettiva, volta a selezionare i soggetti potenzialmente idonei sulla base di un approfondimento delle capacità tecniche-organizzative dichiarate rispetto al contesto territoriale con riguardo ai siti della rete Natura 2000 e ai livelli di valutazione della procedura VINCA che possono essere espletati;

c)    fase attributiva, volta a definire l’elenco definitivo dei soggetti di cui è comprovato il possesso dei requisiti tecnico-scientifici.

3.    La durata massima dell’attività di verifica è di centoventi giorni. Espletata l’attività di verifica, la Giunta regionale approva con proprio atto l’elenco delle Autorità delegate per la VINCA, nel quale sono indicate le Amministrazioni destinatarie della delega e i livelli di valutazione a cui esse sono preposte.

4.    La delega ha durata di quattro anni. In tale periodo l’Autorità delegata è tenuta a garantire il mantenimento dei requisiti organizzativi minimi indicati nel corso della verifica. Ogni sopravvenuta variazione organizzativa che possa compromettere i requisiti minimi deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, per la conseguente conferma o esclusione dell’iscrizione dall’elenco.

Art. 12
Requisiti tecnico-scientifici

1.    I requisiti tecnico-scientifici oggetto di verifica sono riferiti a:

a)   disposizioni organizzative rispetto allo svolgimento delle attività connesse con l’esercizio delle funzioni in materia di VINCA anche in relazione alle eventuali forme associative e di cooperazione tra gli enti locali;

b)   qualifica del personale interno da distinguere tra quello con formazione tecnico-scientifica (secondaria o universitaria o post universitaria) in campo ambientale e naturalistico, con specifico riferimento alle materie di biologia, ecologia, zoologia, botanica e vegetazione, ovvero quello con una formazione tecnico-scientifica di altra tipologia rispetto alla precedente ma in possesso di conoscenze specifiche in materia di Natura 2000 e di una capacità nell’elaborazione delle informazioni descrittive del Sito, degli obiettivi di conservazione e delle misure di conservazione;

c)    durata dell’esperienza maturata dal personale nello svolgimento delle funzioni in materia di VINCA.

2.    I soggetti gestori possono promuovere forme associative e di cooperazione anche con enti locali che non ricadono all’interno del relativo ambito territoriale di competenza.

Art. 13
Aggiornamento elenco.

1.    Nel semestre antecedente alla scadenza della delega, la Giunta regionale avvia una nuova verifica dei requisiti presso gli enti locali secondo le modalità di cui all’articolo 11.

2.    Entro il termine previsto dal comma 1, la Giunta regionale approva con proprio atto l’aggiornamento dell’elenco delle Autorità delegate per la VINCA.

3.    In caso di gravi difformità sul rispetto della disciplina in materia di VINCA ed a seguito dei controlli di cui all’articolo 15, la Giunta regionale dispone la revoca della delega e il conseguente aggiornamento dell’elenco.

CAPO VI
COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ DELEGATE

Art. 14
Attività di coordinamento.

1.    La struttura regionale competente in materia di VINCA coordina le Autorità delegate attraverso uno specifico tavolo tecnico, il quale si riunisce almeno con cadenza annuale dalla pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 3 ovvero su richiesta delle singole Autorità delegate per l’esame di temi specifici.

2.    Il coordinamento delle autorità delegate da parte della Regione si articola nelle seguenti attività:

a)   indirizzo, formazione ed aggiornamento sulle procedure e sulle modalità operative;

b)   definizione di criteri comuni di valutazione sito-specifica e dei contenuti minimi da riportare nel parere motivato di cui all’articolo 5;

c)    definizione delle modalità comuni per il soddisfacimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e accesso alle informazioni ambientali;

d)   acquisizione, elaborazione e pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni inerenti alle procedure di VINCA svolte dalle Autorità delegate necessarie allo svolgimento delle analisi sugli effetti cumulativi e sinergici con altri P/P/P/I/A.

3.    Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera d), le Autorità delegate per la VINCA comunicano alla struttura regionale competente in materia di VINCA con cadenza quindicinale, l’elenco delle procedure di VINCA concluse ai sensi delle lettere B) ed F) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento, riportando i riferimenti al parere motivato e alla pubblicazione degli elaborati nel sito web istituzionale.

Art. 15
Controlli.

1.    La struttura regionale competente in materia di VINCA:

a)   provvede al controllo delle deleghe assegnate ai sensi dell’articolo 11 sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 14, comma 3, ovvero sulla base delle comunicazioni pervenute a seguito di accertamenti delle autorità preposte all’attività di sorveglianza ambientale o a seguito dell’attività di indirizzo e vigilanza del competente Ministero;

b)   effettua, a campione, il controllo dei pareri motivati comunicati dall’autorità delegata con cadenza semestrale dall’assegnazione della delega. Il controllo è svolto anche nei confronti dei pareri motivati a seguito di specifica richiesta da parte delle autorità preposte all’attività di sorveglianza ambientale o del competente Ministero.

Art. 16
Portale regionale per la VINCA.

1.    La gestione telematica delle procedure di VINCA si realizza mediante il portale regionale per la VINCA di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”. Il portale deve consentire l’integrazione dei regimi amministrativi tra i vari soggetti coinvolti nei procedimenti, nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e accesso alle informazioni ambientali.

2.    Le comunicazioni di cui all’articolo 14, comma 3, sono gestite attraverso il portale regionale per la VINCA.

CAPO VII
ONERI E SANZIONI

Art. 17
Oneri istruttori.

1.    Le autorità delegate per la VINCA possono prevedere, sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative, la corresponsione di oneri istruttori a carico dei soggetti privati proponenti il P/P/P/I/A.

2.    La quantificazione degli oneri non può superare l’importo massimo di euro 1000,00 ed è determinata in modo proporzionale secondo i seguenti criteri:

a)   livelli di valutazione della procedura di VINCA così graduati:

1)   verifica di corrispondenza per i P/P/P/I/A pre-valutati, di cui alla lettera E) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento;

2)   valutazione preliminare (Livello I – Screening specifico), di cui alla lettera B) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento;

3)   valutazione appropriata (Livello II), di cui alla lettera F) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento;

b)   valore complessivo delle opere derivanti dall’attuazione dei progetti, interventi e attività stimato sulla base di uno specifico elaborato tecnico-economico ovvero da un preventivo di spesa, allegati alla domanda.

3.    Per la verifica di corrispondenza per i P/P/P/I/A pre-valutati di cui alla lettera E) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento non si applica il criterio indicato al comma 2, lettera b), e l’importo deve corrispondere al valore minimo previsto.

4.    Gli oneri istruttori non sono applicabili laddove la procedura di VINCA sia integrata con i procedimenti in materia di VIA e VAS.

Art. 18
Sanzioni.

1.    Le violazioni di minore rilevanza di cui all’articolo 16, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 si riferiscono ai casi di assenza o difformità rispetto alla verifica di corrispondenza per i P/P/P/I/A pre-valutati di cui alla lettera E) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19
Disposizioni transitorie e finali.

1.    Per le procedure di VINCA non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica l’articolo 23, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.

2.    Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, la Giunta regionale può adottare atti di indirizzo e documenti metodologici che si rendessero necessari in conseguenza dell’aggiornamento dei Formulari Standard, degli obiettivi di conservazione, delle misure di conservazione ovvero in caso di ulteriori disposizioni comunitarie e statali e per gli aspetti connessi all’organizzazione dell’ente.

3.    La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di approvazione del regolamento, adotta i seguenti modelli:

a)   formulari per le procedure di cui alle lettere B) e D) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento rispetto alle categorie di P/P/P/I/A;

b)   declaratorie previste per le procedure di cui alle lettere F) e G) dell’Allegato Tecnico al presente regolamento con riferimento:

1)   alla conclusione asseverata degli esiti dello studio per la VINCA e dello studio per la VINCA in deroga;

2)   al possesso delle specifiche competenze professionali;

3)   alla liberatoria sulla proprietà industriale e intellettuale;

4)   alla liberatoria per la diffusione, comunicazione e pubblicazione dei dati ambientali prodotti;

5)   alla determinazione del Proponente all’avvio della valutazione in deroga.

4.    Al direttore della struttura regionale competente in materia di VINCA è demandato l’aggiornamento con proprio decreto della modulistica necessaria alla presentazione delle domande di VINCA e delle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III e IV.

5.    La Giunta regionale può promuovere forme di collaborazione per l’esercizio delle funzioni di VINCA con i soggetti di cui all’articolo 15, comma 8, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ovvero con Università, Enti di ricerca e Musei naturali per lo svolgimento di indagini di settore di elevata complessità.

Art. 20
VINCA interregionali.

1.    Per le procedure di VINCA ricomprese nei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del TUA.

2.    Nel caso di P/P/P/I/A localizzato in territorio regionale ma con effetti sul Sito di altra Regione o Provincia Autonoma, ovvero nelle ipotesi in cui il P/P/P/I/A sia localizzato in territori appartenenti ad altre Regioni o Province Autonome o sia localizzato in territori esterni al territorio regionale ma abbia effetti sul Sito regionale, la procedura di VINCA è effettuata comunque assicurando le opportune forme di coordinamento tra le rispettive autorità competenti nell’esercizio delle funzioni in materia di VINCA.

3.      La Regione partecipa alle procedure di VINCA interregionali e promuove la definizione di protocolli operativi tra i soggetti coinvolti.

Art. 21
Provvedimenti amministrativi in materia di VINCA.

1.    Cessa di avere efficacia, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, la deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29 agosto 2017, recante “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014” in quanto superata dal presente regolamento.

2.    Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, verificano le disposizioni assunte nell’esercizio delle rispettive competenze incompatibili o superate dalle disposizioni della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 e dal presente regolamento; ad essi si applica l’articolo 23, comma 1 della medesima legge regionale.

Art. 22
Entrata in vigore.

1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 9 gennaio 2025

Luca Zaia


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INDICE

CAPO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

Art. 2 – Definizioni.

CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3 - Livelli di valutazione.

Art. 4 - Partecipazione del pubblico e del soggetto gestore.

Art. 5 - Parere motivato.

Art. 6 - Varianti sostanziali.

CAPO III - PROCEDURE

Art. 7 – Procedure valutative.

Art. 8 - Condizioni d’Obbligo.

Art. 9 - Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

CAPO IV - MONITORAGGIO

Art. 10 - Programma di Monitoraggio.

CAPO V - ELENCO DELLE AUTORITÀ DELEGATE

Art. 11 - Modalità di verifica.

Art. 12 - Requisiti tecnico-scientifici.

Art. 13 - Aggiornamento elenco.

CAPO VI - COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ DELEGATE

Art. 14 - Attività di coordinamento.

Art. 15 – Controlli.

Art. 16 - Portale regionale per la VINCA.

CAPO VII - ONERI E SANZIONI

Art. 17 - Oneri istruttori.

Art. 18 – Sanzioni.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 20 - VINCA interregionali.

Art. 21 – Provvedimenti amministrativi in materia di VINCA.

Art. 22 – Entrata in vigore.

(seguono allegati)

ALLEGATO_Regolamento_04_2025_547406.pdf

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