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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 9 del 19 gennaio 2025


Regolamento Regionale n. 3 del 09 gennaio 2025

Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).


La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:
 

CAPO I
ASPETTI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento.

1.    Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, definisce e individua, in coerenza con gli obiettivi e i principi espressi dagli articoli 2 e 3 della medesima legge regionale, le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Verifica di Assoggettabilità (VA) e di Monitoraggio, per Piani e Programmi e loro modifiche che possono avere impatti significativi sull’ambiente, sulla salute, sul patrimonio culturale e sulla sfera socio economica.

2.    Il presente regolamento tiene conto, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (di seguito TUA), dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e persegue la finalità generale di assicurare che le future attività antropiche, correttamente e preventivamente pianificate, siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e rispettino le capacità rigenerative degli ecosistemi e delle risorse nonché la salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell’ottica di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.


Art. 2
Definizioni.

1.    Ai fini del presente regolamento, ai sensi del TUA, si intendono per:

a)   Piani e Programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dall’Unione Europea, nonché le loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull’ambiente;

b)   autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità (VA) nonché l’elaborazione del parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli 12 e 15 del TUA e che l’articolo 5, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024 n. 12, individua nella Commissione regionale per la VAS;

c)    autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il Piano o Programma soggetto alle disposizioni del TUA, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il Piano o Programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano o Programma e che, nel caso di Piani di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, viene individuata nel Comune capofila;

d)   proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora la proposta di Piano o Programma e le relative modifiche nell’ambito del procedimento di formazione del Piano o Programma la cui competenza è dell’autorità procedente;

e)    soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei Piani e Programmi;

f)    consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione del Piano o Programma;

g)    pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

h)   pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende altresì per:

a)   piano di monitoraggio ambientale: lo strumento metodologico del Piano o Programma che descrive come sarà svolto il monitoraggio ambientale in termini di attività, soggetti coinvolti, responsabilità, metodologia individuata per l’analisi degli impatti e per la loro valutazione, sussistenza delle risorse necessarie, strumenti informatici utilizzati per la gestione del flusso di informazioni e per la loro restituzione ai fini della comunicazione al pubblico e del supporto alle decisioni;

b)   rapporto di monitoraggio VAS: il documento predisposto con cadenza periodica dall’autorità procedente che contiene le informazioni raccolte, gli esiti e i risultati delle attività di monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla Parte Seconda del TUA. Tale documento è finalizzato ad illustrare, nel tempo e con la periodicità definita nel piano di monitoraggio ambientale, gli effetti ambientali che si sono manifestati a seguito dell’attuazione delle diverse azioni del Piano o Programma sottoposto a VAS;

c)    dichiarazione di sintesi: il documento trasmesso dall’autorità procedente alla Commissione regionale per la VAS nella procedura di VAS che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano o Programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano o Programma adottato, alla luce delle alternative individuate;

d)   relazione di sintesi: il documento trasmesso dall’autorità procedente alla Commissione regionale per la VAS nella procedura di VA di Piani e Programmi, che riepiloga sinteticamente le modalità con cui le raccomandazioni ambientali contenute nel provvedimento di VA sono state recepite in sede di approvazione.


CAPO II
CRITERI DI APPLICAZIONE E FORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 3
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

1.    Sono sottoposti a VAS, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUA, tutti i Piani e Programmi:

a)   che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV della Parte Seconda del TUA;

b)   per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche”.

Art. 4
Verifica di Assoggettabilità (VA).

1.    Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del presente regolamento, sono sottoposti a VA secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 del TUA i Piani e Programmi:

a)   che determinano modifiche minori rispetto al piano cui afferisce la modifica;

b)   che determinano l’uso di piccole aree a livello locale;

c)    diversi da quelli dell’articolo 3 del presente regolamento e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di successivi progetti.

2.    La VA relativa a modifiche di Piani e Programmi ovvero di strumenti attuativi di Piani e Programmi già sottoposti positivamente a VA o a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Art. 5
Campo di applicazione
.

1.    Le procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, hanno per oggetto gli aspetti strategici di Piani e Programmi e loro modifiche che possono incidere sulle caratteristiche dell’ambiente, sulle sensibilità del territorio, sulla salute, sul patrimonio culturale e sulla sfera socio economica.

2.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, nonché le relative modifiche, non riconducibili ad un’attività pianificatoria o programmatoria.

3.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le seguenti fattispecie già previste dalla legge nonché quelle aventi natura ricognitiva o connesse a sopravvenute necessità di recepimento o rettifica o riferite esclusivamente ad aspetti progettuali di dettaglio:

a)   interventi di edilizia produttiva, ai sensi dall’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale;

b)   modifiche di Piani e Programmi, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del TUA, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge effetto di variante;

c)    modifiche di Piani e Programmi, già oggetto di VAS, finalizzate ad incrementare le misure di tutela ambientale, tra cui la riduzione del carico urbanistico e l’esclusione di aree edificabili;

d)   strumenti attuativi, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il cui piano sovraordinato sia già stato oggetto di VAS, qualora non comporti variante e abbia altresì definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;

e)    varianti ricognitive dello stato dei luoghi o di rettifica o correzione di errore materiale;

f)    varianti connesse a interventi su singoli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, o comportanti modifiche alla destinazione d’uso o del loro grado di protezione;

g)    varianti di recepimento di disposizioni di legge e di strumenti di pianificazione sovraordinati o di settore;

h)   varianti verdi.

4.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le varianti al Piano di Assetto del Territorio (PAT) e al Piano degli Interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comprese quelle in recepimento di accordi pubblico-privato, finalizzate all’introduzione di nuove aree residenziali con superficie territoriale, anche cumulativa, inferiore a tre ettari, ad esclusione di quelle ricadenti in ambiti caratterizzati dalla presenza o preesistenza di attività di natura antropica che possano aver alterato una o più matrici ambientali, tra cui siti contaminati oggetto di bonifica, siti industriali dismessi, allevamenti dismessi.

5.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, gli strumenti attuativi o loro varianti finalizzati all’introduzione di aree residenziali con superficie territoriale inferiore a tre ettari, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS.

6.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le varianti al PI confermative di strumenti attuativi decaduti, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS.

7.    Ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo regionale, ogni autorità procedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione dei Piani e Programmi che non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, trasmette alla Commissione regionale per la VAS una tabella di sintesi contenente l’oggetto dei Piani e Programmi, le fattispecie di cui al presente articolo che si sono verificate, la tipologia di trasformazione assunta con riferimento alla destinazione urbanistica, la superficie complessiva impermeabilizzata e il nuovo carico antropico aggiunto.

CAPO III
PROCEDURE

Art. 6
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

1.    La procedura per la VAS di Piani e Programmi e loro modifiche, in conformità con l’articolo 13 del TUA, si articola nelle fasi di cui al punto 1 dell’Allegato Tecnico al presente regolamento.

Art. 7
Piani e Programmi transfrontalieri.

1.    I Piani e Programmi transfrontalieri per i quali la Regione del Veneto è Autorità di Gestione, sono sottoposti a VAS.

2.    I Piani e Programmi transfrontalieri per i quali l’Autorità di Gestione è un soggetto diverso dalla Regione del Veneto, sono sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione individuata con apposito decreto del direttore della struttura competente in materia di VAS.

Art. 8
Procedura di Verifica di Assoggettabilità (VA).

1.    La procedura per la VA di Piani e Programmi e loro modifiche, in conformità con l’articolo 12 del TUA, si articola nelle fasi di cui al punto 2 dell’Allegato Tecnico al presente regolamento.

Art. 9
Verifica di Assoggettabilità di varianti tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

1.    Le varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti a interventi di edilizia produttiva di cui all’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 sono soggette alle procedure di VA.

2.    La verifica è attivata su istanza dell’autorità procedente alla quale compete, in via esclusiva, la trasmissione dell’istanza secondo le modalità e la procedura del punto 2 dell’Allegato Tecnico al presente regolamento e allegando la sola documentazione richiesta.

3.    La documentazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa successivamente alla chiusura dei lavori della conferenza di servizi decisoria di adozione della variante.

4.    I pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 3, sono fatti propri dalla Commissione regionale per la VAS ai fini degli adempimenti previsti nella fase 3 del punto 2 dell’Allegato Tecnico al presente regolamento.

5.    Le istanze pervenute in difformità a quanto disposto nei commi 2 e 3 non sono dichiarate procedibili e ne viene comunicata l’archiviazione a cura della struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS.

Art. 10
Procedura di monitoraggio VAS.

1.    La procedura per il monitoraggio VAS di Piani e Programmi, in conformità con l’articolo 18 del TUA, si articola nelle fasi di cui al punto 3 dell’Allegato Tecnico al presente regolamento.


CAPO IV
ONERI

Art. 11
Oneri istruttori.

1.    Possono essere applicate ai proponenti tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

2.    Il direttore della struttura competente in materia di VAS provvede all’eventuale quantificazione degli oneri secondo i seguenti parametri definiti e individuati in attuazione dell’articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12:

a)   una quota commisurata all’attività istruttoria svolta nella procedura di valutazione di cui all’articolo 3 del presente regolamento;

b)   una quota commisurata all’attività istruttoria svolta nella procedura di verifica di cui all’articolo 4 del presente regolamento.


CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12
Disposizioni transitorie e finali.

1.    Alle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4, non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica l’articolo 23, comma 3 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.

2.    Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024 n. 12, sono demandate al direttore della struttura competente in materia di VAS, la predisposizione e l’aggiornamento con proprio decreto della seguente modulistica, la quale deve essere necessariamente utilizzata dall’autorità procedente per l’invio delle istanze:

a)   Modulo istanza di Valutazione Ambientale Strategica;

b)   Modulo istanza di Verifica di Assoggettabilità;

c)    Modulo trasmissione risultati monitoraggio;

d)   Indice Rapporto Ambientale per Valutazione Ambientale Strategica;

e)    Indice Rapporto Preliminare di Assoggettabilità;

f)    Indice Rapporto di Monitoraggio.

3.    Il direttore della struttura competente in materia di VAS provvede con proprio decreto alla predisposizione e aggiornamento dell’ulteriore modulistica che si dovesse rendere necessaria nonché alla formulazione di indirizzi operativi funzionali all’attuazione delle norme e dei contenuti del presente regolamento.

4.    Gli atti di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale della struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS.

5.    Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del TUA.

Art. 13
Provvedimenti amministrativi in materia di VAS.

1.    Cessano di avere efficacia, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, le seguenti disposizioni attuative in materia di VAS incompatibili o superate dalle disposizioni della medesima legge o del presente regolamento:

a)   deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2004, n. 2988;

b)   deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2649;

c)    deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2012, n. 1646;

d)   deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2013 n. 384;

e)    deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2013, n. 1717;

f)    deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 23;

g)    deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2018, n. 1366;

h)   deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 61;

i)     deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2022, n. 545.

Art. 14
Entrata in vigore.

1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________
 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 9 gennaio 2025

Luca Zaia


_____________________
 

INDICE

CAPO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.

Art. 2 – Definizioni.

CAPO II - CRITERI DI APPLICAZIONE E FORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 3 – Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Art. 4 – Verifica di Assoggettabilità (VA).

Art. 5 – Campo di applicazione.

CAPO III - PROCEDURE

Art. 6 – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Art. 7 – Piani e Programmi transfrontalieri.

Art. 8 – Procedura di Verifica di Assoggettabilità (VA).

Art. 9 – Verifica di Assoggettabilità di varianti tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Art. 10 – Procedura di monitoraggio VAS.

CAPO IV - ONERI

Art. 11 – Oneri istruttori.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali .

Art. 13 – Provvedimenti amministrativi in materia di VAS.

Art. 14 – Entrata in vigore.

(seguono allegati)

ALLEGATO_Regolamento_03_2025_547402.pdf

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