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Regolamento Regionale n. 2 del 09 gennaio 2025
Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
e m a n a
il seguente regolamento regionale:
CAPO I ASPETTI GENERALI
Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento.
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ( Testo Unico Ambiente), di seguito “TUA” relative a progetti di interventi e opere la cui competenza è attribuita alla Regione, alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, nella ripartizione di cui all’Allegato A della medesima legge regionale.
2. In coerenza con gli obiettivi e i principi espressi dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, il presente regolamento definisce e individua:
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale;
b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA;
c) le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all’articolo 28 del TUA, nonché per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 29 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell’articolo 33 del TUA;
e) regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale;
f) le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati sui progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA da parte di Regione, Province e Città metropolitana di Venezia;
g) le disposizioni in materia di VIA vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate.
Art. 2 Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) autorità competente per la VIA: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e l’adozione dei provvedimenti di VIA e che l’articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, individua rispettivamente nella Regione, nelle Province e nella Città metropolitana di Venezia;
b) Comitato tecnico VIA: l’organo tecnico-istruttorio indipendente che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;
c) struttura competente per la VIA: la struttura organizzativa individuata dall’autorità competente per l’espletamento delle procedure di VIA;
d) struttura competente all’approvazione o all’autorizzazione: la struttura organizzativa individuata dall’autorità competente per l’espletamento delle procedure di approvazione o all’autorizzazione del progetto;
e) comuni di localizzazione: i comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto;
f) comuni interessati dagli impatti: i comuni potenzialmente interessati dagli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto;
f-bis) soggetto verificatore: soggetto individuato dall’autorità competente per la VIA incaricato della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali.
CAPO II PROCEDURE
Art. 3 Procedure di valutazione di impatto ambientale.
1. Le procedure concernenti la valutazione di impatto ambientale sono disciplinate nell’Allegato A “Allegato Tecnico” al presente regolamento con riferimento alle seguenti tipologie:
a) valutazione preliminare;
b) verifica di assoggettabilità a VIA;
c) consultazione preventiva;
d) consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
e) fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale;
f) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
g) Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR);
h) proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA;
i) modifica di condizioni ambientali.
Art. 4 Partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale.
1. Per i progetti di competenza statale localizzati sul territorio regionale di cui agli Allegati II e II-bis alla Parte Seconda del TUA e per i quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del TUA, il parere della Regione è formalizzato nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 19, 24 e 27 del TUA.
2. Il parere della Regione, sentito il Comitato tecnico VIA, è trasmesso dal direttore dell’Area a cui afferisce la struttura regionale competente in materia di VIA o suo delegato.
CAPO III CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE NEI CASI DI PLURALITÀ DI TIPOLOGIE PROGETTUALI
Art. 5 Ripartizione di competenze.
1. Per i progetti che sulla base della ripartizione di cui all’Allegato A della legge regionale 27 maggio 2024, n.12, sono riconducibili a più tipologie di competenza sia regionale che provinciale, lo studio ambientale predisposto dal proponente deve valutare unitariamente gli impatti ambientali dell’intero intervento, incluse le parti accessorie o connesse.
2. L’autorità competente per la VIA è individuata sulla base della competenza riferita alla tipologia progettuale riconducibile all’attività principale, intesa come l’attività per cui le altre tipologie progettuali identificate siano da considerarsi connesse, funzionali o accessorie, ovvero a servizio, anche parziale, della principale.
3. Regione, Province e Città metropolitana di Venezia promuovono forme di reciproca collaborazione per l’individuazione dell’autorità competente.
CAPO IV MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI
Art. 6 Progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
1. Lo studio di impatto ambientale (SIA), predisposto dal proponente ai sensi dell’articolo 22 del TUA, contiene il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto.
2. Il PMA riguarda esclusivamente le matrici ambientali per le quali lo SIA stima impatti ambientali significativi e negativi connessi alla realizzazione e all’esercizio dell’opera oggetto di valutazione e deve essere commisurato alla significatività degli stessi e tener conto delle caratteristiche progettuali e localizzative dell’intervento proposto quali, tra l’altro, l’estensione dell’area geografica interessata e caratteristiche di sensibilità o criticità delle aree potenzialmente soggette ad impatti significativi o l’ordine di grandezza qualitativo e quantitativo, probabilità, durata, frequenza, reversibilità, complessità degli impatti.
3. Al fine di valutare gli impatti significativi in questione, il PMA contiene una proposta degli elementi da monitorare per le matrici impattate e le rispettive modalità.
4. In esito alla valutazione istruttoria di competenza del Comitato tecnico VIA, le misure di monitoraggio proposte nel PMA possono costituire, come previsto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del TUA, condizioni ambientali da ottemperarsi tramite predisposizione ed attuazione di un apposito piano di monitoraggio di cui all’articolo 7.
Art. 7 Piano di Monitoraggio (PM).
1. Qualora in fase di valutazione siano individuate misure diverse o ulteriori di monitoraggio rispetto a quanto presentato dal proponente nell’ambito del Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) oppure, in relazione alla complessità progettuale, il Piano di monitoraggio (PM) possa essere definito solo in fase di progettazione esecutiva, il provvedimento di VIA, attraverso le condizioni ambientali, può stabilire l’obbligo per il proponente di predisporre un apposito Piano di Monitoraggio (PM), da sottoporre alla valutazione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”, che tiene conto di quanto evidenziato nel PMA e delle valutazioni assunte nel merito da parte del Comitato tecnico VIA.
2. Il PM è vincolante per il proponente e deve prevedere, per ogni impatto significativo e negativo, almeno i seguenti elementi:
a) aree di indagine e punti di monitoraggio;
b) le grandezze ambientali da considerare per ciascuna delle matrici ambientali interessate;
c) la frequenza dei monitoraggi da effettuare;
d) metodiche di rilievo/campionamento e di misurazione;
e) strumentazione utilizzata;
f) tempistiche dei monitoraggi, frequenza e durata;
g) cronoprogramma delle campagne di monitoraggio;
h) i valori massimi corrispondenti agli impatti attesi, tenuto conto delle misure di mitigazione previste, nonché le soglie di attenzione e di intervento in relazione alla modificazione dei parametri ambientali rilevati dal monitoraggio, con riferimento al pregio ed alla vulnerabilità delle risorse ambientali interessate;
i) modalità di restituzione dei dati di monitoraggio;
j) strumenti e metodi per la valutazione degli esiti del monitoraggio;
k) le eventuali misure correttive da adottare immediatamente in caso di superamento dei valori di soglia comprensivo delle modalità e tempistiche attuative.
3. Il PM proposto dal proponente si intende approvato dalla data di trasmissione del parere favorevole di ARPAV all’autorità competente, nell’ambito della verifica di ottemperanza della condizione ambientale relativa.
4. L’attuazione del PM può costituire condizione ambientale rispetto alla quale ARPAV è individuata quale soggetto verificatore. In tal caso ARPAV verifica la corretta attuazione del PM, segnalando eventuali inadempimenti o violazioni all’autorità competente ai fini dell’adozione da parte di quest’ultima degli atti di cui all’articolo 29 del TUA.
5. Il provvedimento di VIA può definire periodici aggiornamenti del PM individuando anche eventuali modifiche agli elementi del PM, finalizzate ad assicurare l’efficace controllo degli impatti ambientali nelle varie fasi di realizzazione ed esercizio dell’intervento.
6. Il PM è in ogni caso modificabile in ragione di nuove esigenze intercorse anche progettuali, degli esiti del monitoraggio delle fasi precedenti o a seguito di criticità accertate successivamente all’autorizzazione del progetto. In tal caso il PM deve essere aggiornato in tempi adeguati a rispondere alle esigenze emerse e sottoposto alla valutazione di ARPAV che riferisce in merito all’autorità competente per la VIA.
Art. 8 Condizioni ambientali.
1. I titoli abilitativi alla realizzazione e all’esercizio del progetto devono obbligatoriamente recepire le condizioni ambientali individuate dal provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.
2. La definizione delle condizioni ambientali è funzionale alla successiva fase di verifica di ottemperanza prevista dall’articolo 28 del TUA, nonché, nel caso di accertati inadempimenti o violazioni, ai fini dell’applicazione di quanto disciplinato dall’articolo 29 del TUA.
3. Le condizioni ambientali devono essere predisposte da parte dell’autorità per la VIA competente secondo i seguenti principi generali:
a) le condizioni devono chiaramente indicare le tempistiche, individuando la macrofase di attuazione delle stesse;
b) le condizioni devono essere numerate progressivamente e ordinate in base alle relative fasi di attuazione del progetto;
c) il quadro delle condizioni ambientali deve contenere, oltre alle disposizioni su realizzazione, esercizio e dismissione delle opere, anche le disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell’opera;
d) le motivazioni che hanno determinato le condizioni ambientali non devono essere riportate nel quadro delle condizioni, ma devono essere argomentate nel corpo del parere o provvedimento;
e) le condizioni ambientali devono indicare le azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione, indicando gli specifici riferimenti normativi nonché, se del caso, le specifiche norme tecniche di riferimento per l’esecuzione del monitoraggio, quali a titolo esemplificativo le norme UNI, le linee guida ISPRA, le linee guida ARPAV;
f) le condizioni ambientali devono individuare chiaramente il soggetto verificatore utilizzandone la precisa denominazione;
g) ciascuna condizione ambientale deve individuare chiaramente la tempistica per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza;
h) il soggetto verificatore non può coincidere con il proponente, anche qualora lo stesso proponente sia un soggetto pubblico;
i) le eventuali indicazioni prescrittive di tipo gestionale che non necessitano di una verifica di ottemperanza devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale.
4. Lo schema tipo per la predisposizione delle condizioni ambientali individuate all’interno del provvedimento di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA è riportato alla lettera M) dell’Allegato A “Allegato Tecnico” al presente regolamento.
Art. 9 Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio.
1. Il soggetto verificatore coincide con l’autorità competente per la VIA, fatta salva la possibilità di individuare un diverso soggetto nella condizione ambientale stabilita nel provvedimento di VIA e di verifica di assoggettabilità al quale affidare l’attività di verifica. Tale soggetto è individuato sulla base delle specifiche competenze inerenti la condizione ambientale stessa.
2. Qualora venga individuato come soggetto verificatore ARPAV, ovvero venga richiesto un supporto alla stessa da parte dell’autorità competente in materia di VIA, l’attività di verifica è svolta a titolo oneroso, con oneri a carico del proponente sulla base del tariffario vigente, secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 15 della legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.”
3. La procedura finalizzata alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si articola nelle fasi di cui alla lettera L) dell’Allegato A “Allegato Tecnico” al presente regolamento.
Art. 10 Verifiche di ottemperanza di provvedimenti statali.
1. Nel caso di condizioni ambientali riportate in provvedimenti di VIA statali, in cui la Regione sia stata individuata dal Ministero quale soggetto verificatore dell’ottemperanza, la Regione, in relazione alla tipologia e natura della condizione ambientale, può avvalersi anche di altri soggetti per la verifica di ottemperanza medesima, in relazione alle specifiche competenze richieste. Nel caso in cui la Regione, per le verifiche affidatele dal Ministero, chieda supporto ad ARPAV, l’attività di verifica è svolta dall’Agenzia senza oneri a carico del proponente.
2. Nel caso in cui l’ARPAV venga individuata direttamente dal Ministero nei propri decreti di compatibilità ambientale, in qualità di “ente vigilante” o “ente coinvolto” secondo la definizione del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015, n. 308 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale.”, trova applicazione quanto disposto dagli articoli 7 e 15 della legge n. 132 del 2016.
Art. 11 Sanzioni.
1. In attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, l’autorità competente assicura l’espletamento delle attività di monitoraggio, di controllo nonché l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui agli articoli 28 e 29 del TUA.
CAPO V MODALITÀ PER LA TENUTA DELL’ARCHIVIO INFORMATICO
Art. 12 Archivio informatico.
1. L’autorità competente in materia di VIA assicura la corretta tenuta dei documenti inviati in conservazione relativamente ai formati documentali, metadati e tipologie di firme secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). A tal fine, l’autorità provvede all’organizzazione di un sistema informativo dedicato.
CAPO VI ONERI A CARICO DEI PROPONENTI
Art. 13 Oneri.
1. Per l’espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, sono dovuti gli oneri istruttori di cui all’articolo 33 del TUA, da calcolare con le modalità di cui all’Allegato B “Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di VIA e del relativo versamento” del presente regolamento.
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14 Disposizioni transitorie e finali.
1. Ai procedimenti relativi alle procedure di cui all’articolo 3, comma 1, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica l’articolo 23, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.
2. Il rinnovo delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo resta disciplinato dagli appositi provvedimenti già adottati dalla Giunta regionale.
3. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, della legge 27 maggio 2024, n. 12, sono demandate al direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, la predisposizione e l’aggiornamento con proprio decreto della modulistica necessaria alla presentazione delle istanze e delle richieste connesse alle procedure di cui all’articolo 3 e all’articolo 9 del presente regolamento.
4. Il direttore della struttura regionale competente in materia di VIA provvede con proprio decreto alla predisposizione e aggiornamento dell’ulteriore modulistica che si dovesse rendere necessaria nonché alla formulazione di indirizzi operativi funzionali all’attuazione delle norme e dei contenuti del presente regolamento.
5. Gli atti di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.
6. Le Province e la Città metropolitana di Venezia adeguano la modulistica sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.
7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del TUA e della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.
Art. 15 Provvedimenti amministrativi in materia di VIA.
1. Cessano di avere efficacia, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, le seguenti disposizioni attuative in materia di VIA incompatibili o superate dalle disposizioni della medesima legge o del presente regolamento:
a) deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2019, n. 1620;
b) deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2018, n. 568;
c) deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2018, n. 567;
d) deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 1678;
e) deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2017, n. 94;
f) deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 1979;
g) deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1596;
h) deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2016, n. 1461;
i) deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 1021;
j) deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 1020;
k) deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2016, n. 550;
l) deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2013, n. 575;
m) deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4145;
n) deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2008, n.1998;
o) deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2649;
p) deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2003, n. 3293;
q) deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2003, n. 816;
r) deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2001, n. 2843;
s) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2000, n. 2569;
t) deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2000, n. 995;
u) deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999, n. 1624.
2. Rimane ferma la validità, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g) della legge regionale 27 maggio 2024 n. 12, delle seguenti disposizioni attuative in materia di VIA in quanto compatibili e non superate dalle disposizioni della medesima legge regionale o del presente regolamento:
a) deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2023, n. 1634;
b) deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2023, n. 621.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia assicurano l’adeguamento del proprio ordinamento alle disposizioni della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ai sensi dell’articolo 23, comma 1 della citata legge regionale.
Art. 16 Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”
_____________________
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.
Venezia, 9 gennaio 2025
Luca Zaia
INDICE
CAPO I - ASPETTI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.
Art. 2 - Definizioni.
CAPO II - PROCEDURE
Art. 3 - Procedure relative alla verifica di assoggettabilità a VIA e alla VIA.
Art. 4 - Partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale.
CAPO III - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE NEI CASI DI PLURALITÀ DI TIPOLOGIE PROGETTUALI
Art. 5 – Ripartizione di competenze.
CAPO IV - MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI
Art. 6 - Progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
Art. 7 - Piano di Monitoraggio (PM).
Art. 8 - Condizioni ambientali.
Art. 9 - Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio.
Art. 10 - Verifiche di ottemperanza di provvedimenti statali.
Art. 11 - Sanzioni.
CAPO V - MODALITÀ PER LA TENUTA DELL’ARCHIVIO INFORMATICO
Art. 12 - Archivio informatico.
CAPO VI - ONERI A CARICO DEI PROPONENTI
Art. 13 - 3Oneri.
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali.
Art. 15 - Provvedimenti amministrativi in materia di VIA.
Art. 16 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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