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Bur n. 1 del 03 gennaio 2023


Regolamento Regionale n. 1 del 03 gennaio 2023

Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".


La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:
 

Art. 1
Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, l’attività di pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto con l’eccezione delle acque del lago di Garda che sono soggette a regolamentazione separata.
 

Art. 2
Ambiti di applicazione.

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:

a) la pesca sportiva e dilettantistica;

b) la pesca professionale;

c) la pesca scientifica;

d) l’acquacoltura;

e) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive;

f) la pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private.
 

Art. 3
Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “esercizio della pesca”, la cattura di organismi acquatici viventi con i mezzi e modi consentiti dalle norme vigenti nonché ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività di pesca. Il soffermarsi lungo corsi d’acqua o bacini d’acqua con attrezzi da pesca pronti all’uso è considerata attività di pesca;

b) “pesca sportiva e dilettantistica”, l’attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro;

c) “pesca professionale”, l’attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci e altri organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono attività connesse alla pesca professionale;

d) “pesca scientifica”, l’attività di pesca finalizzata alla ricerca o al monitoraggio svolta da soggetti qualificati e appositamente autorizzati allo scopo;

e) “acquacoltura”, l’attività economica come descritta all’articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;

f) “pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie alloctone invasive”, l’attività esercitata da soggetti appositamente autorizzati individuati dalla Struttura regionale competente;

g) “pesca finalizzata ai recuperi ittici”, l’attività svolta da personale autorizzato dalla Struttura regionale competente in caso di asciutte artificiali o naturali, nonché in caso di manutenzione dei corsi d’acqua;

h) “luogo di pesca”, il sito ove viene praticato l’esercizio della pesca sia per quanto riguarda la posizione del pescatore che dell’esca o dell’attrezzo in azione di pesca;

i) “specie autoctona o indigena”, una specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si è originata o è giunta senza l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo;

l) “specie alloctona” (sinonimi: esotica, aliena), una specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo;

m) “specie parautoctona”, una specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo e quindi naturalizzata in un periodo storico antico. Sono altresì considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altre aree geografiche e successivamente diffusesi attraverso fenomeni naturali di diffusione e dispersione;

n) “specie alloctona invasiva”, una specie animale o vegetale alloctona che determina un significativo impatto negativo nei confronti della biodiversità e degli ecosistemi. L’elenco delle specie ittiche alloctone invasive è definito dalla Carta ittica regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;

o) “specie alloctona di importanza sportiva”, una specie ittica alloctona individuata dalla Carta ittica regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d) della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per la quale sono previste misure di gestione.

p) “immissione” (sinonimo di semina), l’attività di rilascio di organismi acquatici nell’ambiente naturale;

q) “ripopolamento”, immissione di individui appartenenti ad una specie che è già presente nell’area di rilascio;

r) “reintroduzione”, immissione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata specie autoctona in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

s) “Struttura regionale competente”, la struttura regionale competente in materia di pesca, ove non diversamente precisato.

Art. 4
Forme e modalità di coltivazione delle acque.

1. Ai fini di assicurare una idonea protezione delle varie specie ittiche e le più opportune forme di gestione degli ecosistemi acquatici, le acque pubbliche, o acque private collegate con le acque pubbliche, della Regione del Veneto sono suddivise nelle seguenti tre zone omogenee, individuate nel dettaglio dalla Carta ittica regionale:

a) Zona A: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi;

b) Zona B: comprende tutte le acque popolate prevalentemente da ciprinidi non appartenenti alla Zona A o alla Zona C;

c) Zona C: comprende le acque popolate prevalentemente da specie eurialine ed euriterme dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

2. Le acque di Zona B sono ulteriormente definite dalla Carta ittica regionale in base ai seguenti criteri:

a) acque principali di Zona B, quelle che per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate anche ai fini della pesca professionale in modo economicamente apprezzabile, anche con l’uso di reti;

b) acque secondarie di Zona B, tutte le altre acque di Zona B.

Art. 5
Carta ittica regionale.

1. Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la Carta ittica regionale contiene:

a) individuazione del reticolo idrografico e dei singoli corsi d’acqua di interesse ittiologico e alieutico con relativa loro denominazione e lunghezza;

b) caratterizzazione morfologico-ambientale del reticolo idrografico di interesse alieutico con rilievo dei principali parametri eco-morfologici, ambientali e idrologici su una serie di stazioni di controllo ambientale;

c) individuazione di tutti i tratti di corsi d’acqua di interesse ittiologico oggetto di derivazione idrica con riportato il valore del Deflusso Minimo Vitale previsto (D.M.V.) quantificato ai sensi di legge;

d) caratterizzazione di tutti i corsi d’acqua di interesse ittiologico e alieutico con individuazione dell’elenco delle specie presenti attraverso indagini svolte perlomeno a livello semi-quantitativo e indicazioni dei livelli di strutturazione delle popolazioni ittiche presenti;

e) analisi della distribuzione di tutte le specie ittiche, autoctone, parautoctone e alloctone (invasive e non invasive) presenti a livello di singolo bacino idrografico e a livello provinciale e regionale con analisi dei trend evolutivi demografici rispetto ai dati storici desumibili dalle carte ittiche precedenti;

f) analisi dello stato di conservazione locale, delle pressioni e dei fattori di minaccia nonché delle relative azioni di salvaguardia da intraprendere, per ogni specie ittica autoctona;

g) individuazione delle specie ittiche alloctone di rilevanza sportiva e individuazione delle acque destinate alla loro gestione;

h) individuazione delle acque principali e secondarie nonché classificazione del reticolo idrografico in acque di Zona A (zona salmonicola), Zona B (zona ciprinicola) e Zona C (zona salmastra);

i) individuazione delle specie ittiche oggetto di ripopolamento o immissione nonché definizione dei luoghi, quantitativi, taglie e dei periodi di semina;

j) individuazione delle zone destinabili al controllo delle specie alloctone invasive e relative metodologie di riduzione o eradicazione in relazione al tipo di specie;

k) individuazione delle zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca;

l) individuazione delle zone destinate in via esclusiva a pratiche speciali di pesca;

m) individuazione dei campi gara permanenti destinati alle gare e manifestazioni agonistiche di pesca nonché di altri tratti di corsi d’acqua nei quali è possibile svolgere manifestazioni di pesca a livello non competitivo e relativo numero massimo annuo di manifestazioni e partecipanti autorizzabili;

n) individuazione dei principali parametri e delle tipologie costruttive da prevedere in caso di costruzione o ammodernamento delle scale di risalita per pesci ed eventuali criteri di esclusione;

o) individuazione delle misure gestionali utili alla tutela del patrimonio ittico e al miglioramento della gestione alieutica dei corsi d’acqua.

2. Per i laghi di interesse alieutico e ittiologico potranno essere previste misure gestionali anche sulla base di apposite analisi ambientali e ittiologiche.

3. Le indicazioni gestionali contenute nella Carta ittica regionale possono assumere valore di piano di miglioramento della pesca di cui all’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
 

Art. 6
Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.

1. Con l’approvazione della Carta ittica regionale sono istituite le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca. Nella Carta ittica regionale, inoltre, ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, sono definite le seguenti modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l’esercizio dell’attività di pesca:

a) zone no kill catch and release nelle quali l’esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente con l’uso di coda di topo, tenkara, valsesiana e mosche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione;

b) zone no kill integrali nelle quali è consentito il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione;

c) zone no kill specifiche nelle quali è vietato trattenere determinate specie ittiche autoctone, paraautoctone o alloctone di interesse sportivo individuate dalla Carta ittica regionale; in tali zone può essere consentito anche l’esercizio del carp-fishing e/o bass-fishing;

d) zone trofeo in Zona A nelle quali è consentito esclusivamente l’uso di esche artificiali munite di uno o più ami con dardi privi di ardiglione; in tali zone la Carta ittica regionale stabilisce per la/le specie trofeo una taglia minima di trattenimento maggiore di quella prevista dalla normativa vigente; gli esemplari di lunghezza inferiore a tale taglia minima devono essere immediatamente rilasciati sul luogo di pesca;

e) zone trofeo in Zona B nelle quali è consentito esclusivamente l’uso di esche artificiali o naturali e utilizzando ami con dardi privi di ardiglione e/o di tipo circle hook; in tali zone gli esemplari di Carpa (Cyprinus carpio) di lunghezza superiore a 60 cm non possono essere trattenuti e devono essere immediatamente rilasciati sul luogo di pesca.

2. Nelle zone no kill di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona, parautoctona e alloctona di interesse sportivo.

3. In tutte le zone no kill e nelle zone trofeo è sempre vietata l’immissione di materiale ittico adulto o subadulto.
 

Art. 7
Scale di risalita.

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto, anche esistente, che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione e al mantenimento della funzionalità di apposite scale di risalita.

2. La Struttura regionale competente, per comprovate ragioni di carattere ambientale, sanitario e di tutela della fauna ittica autoctona, può esentare il concessionario dall’obbligo della realizzazione della scala di risalita, nel caso in cui verifichi le condizioni di inutilità della stessa.

3. Il soggetto concessionario della derivazione idraulica esentato ai sensi del comma 2 deve ottemperare all’assolvimento degli obblighi ittiogenici a far data dall’attivazione della derivazione stessa.

4. La Carta ittica regionale determina i criteri e le modalità di calcolo degli obblighi ittiogenici.

5. Le richieste di parere di congruità delle scale di risalita di cui all’articolo 11 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, devono essere presentate alla Struttura regionale competente, allegando:

a) elaborato progettuale relativo a tutte le opere di presa e di scarico;

b) elaborato progettuale relativo alla scala di risalita;

c) una relazione tecnica che consideri i seguenti elementi base:

1) individuazione degli ambienti significativi a monte e a valle dello sbarramento;

2) caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell’ittiofauna del corso d’acqua e definizione dei comportamenti migratori e delle esigenze delle singole specie ittiche;

3) variazioni delle portate e dei livelli idrici in alveo a monte e a valle dello sbarramento durante i periodi di migrazione;

4) criteri adottati nella definizione della portata di progetto, nella scelta della tipologia del dispositivo e nella relativa localizzazione;

5) descrizione del dispositivo corredata dei calcoli di dimensionamento e degli elaborati grafici e specificazione del campo di operatività del passaggio in termini di portate e livelli idrici.

Art. 8
Uso di esche e pasture.

1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l’uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. Nelle acque di Zona A e Zona B sono vietati la detenzione, il trasporto e l’uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 8 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo.

2. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.

3. Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula.

4. Nelle acque principali di Zona B e nelle acque di Zona C il pescatore sportivo o dilettante può detenere e usare, sia come esca sia come pasturazione, per ogni giornata di pesca, non più di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di chilogrammi 4 di altra pasturazione. Nelle acque del fiume Po i quantitativi di cui sopra sono rispettivamente di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 15 di altra pasturazione. Nelle acque secondarie di zona B i quantitativi di pasturazione sono ridotti a chilogrammi 0,5 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 2 di altra pasturazione. I limiti di quantità di pastura sopra indicati, escluse le larve di ditteri, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre per la pastura bagnata, pronta all’uso, vanno considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

5. È vietato l’uso del carp sack dal 1 aprile al 30 giugno. Nel medesimo periodo l’uso delle boiles, delle tigernuts e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture, è consentito unicamente nell’attività di pesca con uso di terminale ad amo singolo dotato di hair rig.

6. È vietato l’uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone.

7. Nell’esercizio della pesca con il bilancino in Zona B è vietata qualsiasi forma di pasturazione.

8. È sempre vietato l’utilizzo come esca dell’anguilla.

9. Nella Zona C sono vietati la detenzione, il trasporto e l’uso come esca di esemplari vivi appartenenti a specie alloctone.

10. Durante l’esercizio della pesca è vietata la detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite nonché la detenzione di quantitativi di pasture superiori a quelli previsti.

Art. 9
Uso del guadino e del raffio.

1. L’uso del guadino con diametro o lato massimo di cm 110 e del raffio è consentito esclusivamente per il recupero del pesce già allamato.

Art. 10
Misurazione della maglia delle reti.

1. La larghezza della maglia delle reti si effettua misurando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L’operazione va eseguita stirando la maglia bagnata lungo la diagonale maggiore dell’attrezzo bagnato e usato.
 

Art. 11
Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante.

1. Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (Alburnus alburnus alborella), Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) e Tinca (Tinca tinca), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall’ultimo esemplare catturato. Al pescatore sportivo o dilettante è inoltre consentita la raccolta in Zona C di non più di chilogrammi 2,5 complessivi tra molluschi, crostacei e ricci di mare, di cui non più di cinquanta esemplari di ricci di mare.

2. Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra anguillidi, salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (Thymallus thymallus). Fatto salvo quanto previsto all’articolo 29, comma 5, in tutte le acque regionali è sempre vietato trattenere esemplari di Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi. Gli esemplari eventualmente catturati in sovrannumero o appartenenti alle specie che non possono essere trattenute devono essere reimmessi in acqua sul luogo di cattura con le medesime modalità previste dall’articolo 29, comma 10, per i pesci di lunghezza inferiore a quella di cattura consentita.

3. Non concorrono alla formazione dei quantitativi le specie ittiche alloctone, fatto salvo che per quelle immesse ai fini di pesca sportiva e dilettantistica, in conformità con quanto stabilito dalla Carta ittica regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e tutti i gamberi alloctoni, per le quali sono consentite catture senza limite di numero o di peso.

Articolo 12
Divieti e obblighi.

1. È sempre vietato l’esercizio della pesca a strappo e con l’impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, fatti salvi i casi di cui all’articolo 16. Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani.

2. È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d’acqua, dei bacini lacustri e degli specchi d’acqua lagunari.

3. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d’acqua totalmente ghiacciati e nei corsi e bacini d’acqua in via di prosciugamento sia naturale che artificiale.

4. Salvo che per l’esercizio della pesca no-kill è vietato esercitare la pesca nelle zone golenali, nelle lanche morte dei rami fluviali ovvero in specchi d’acqua stagnante formatisi nelle anse del fiume abbandonate dalla corrente.

5. È vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell’esca o dell’attrezzo in atto di pesca.

6. È vietato l’esercizio della pesca dai ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.

7. È vietato l’esercizio della pesca con canne da pesca o bilancino, nonché ogni spostamento con canna montata, ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree.

8. Fermo restando i divieti disposti da altre autorità per motivi di pubblica utilità, sicurezza o ragioni igienico sanitarie, la Struttura regionale competente ha facoltà di stabilire, per accertate situazioni di pericolo o di pubblico interesse, zone di divieto di pesca.

9. È vietato l’uso di attrezzi e mezzi non espressamente consentiti.

10. È vietata la pesca subacquea in Zona A e Zona B.
 

Articolo 13
Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A.

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:

a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un’unica esca. Limitatamente ai laghi e bacini lacustri della provincia di Belluno sono consentite due canne;

b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;

c) camolera, munita di un numero massimo di cinque camole, esclusivamente nei laghi e bacini artificiali. Per la sola pesca al persico reale nel lago di Centro Cadore (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente “ciucci”;

d) coda di topo, con un massimo di due mosche artificiali;

e) per la pesca dell’anguilla è consentito l’uso di massimo due canne, con lenza munita di un solo amo con punta singola o con l’uso di boccon o mazzachera. La pesca dell’anguilla è consentita dal 1 aprile al giorno precedente l’ultimo lunedì di settembre anche nell’orario compreso tra un’ora dopo il tramonto e le ore 02,00 del giorno successivo. In tale orario, riservato alla pesca dell’anguilla, non è consentito detenere altri pesci.

2. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A alle seguenti condizioni:

a) l’esercizio della pesca è vietato da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole e dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. La pesca nel fiume Adige è vietata fino al primo sabato di febbraio. Nelle zone no kill di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la pesca ai salmonidi è consentita, senza trattenere alcun capo, fino alla fine del mese di ottobre, qualora sia esercitata con le sole esche artificiali, munite di amo singolo privo di ardiglione;

b) la pesca è vietata nella giornata del martedì. È facoltà del concessionario in alternativa individuare quale giornata di chiusura della pesca il venerdì nonché di disporre ulteriori giorni di chiusura. Tale divieto non vige per le zone no kill ove non siano previste semine di materiale ittico. Nelle giornate di divieto che ricadono in festività nazionali è permessa la pesca;

c) l’esercizio della pesca da natante e da belly boat è consentito esclusivamente nei laghi e nei bacini artificiali.

3. Ai sensi dell’articolo 9, commi 4 e 5, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è obbligo per il pescatore sportivo dilettante munirsi di tesserino regionale delle catture per la zona A, con validità corrispondente all’anno solare di riferimento, nel quale il pescatore deve segnare: l’inizio della giornata di pesca in corrispondenza dello spazio riservato alla giornata di uscita, la sigla della provincia e il nome del corso o specchio d’acqua all’interno del quale si svolge l’attività di pesca, nonché, immediatamente dopo la cattura, tutti gli individui catturati e trattenuti appartenenti a specie di Salmonidi e di Anguillidi.
 

Articolo 14
Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B.

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

a) massimo tre canne da pesca o, in alternativa, massimo tre togne con lenza munita di non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l’uso di esche artificiali. Nell’utilizzo di esche artificiali di lunghezza superiore a cm 14 o utilizzando quale esca il pesce morto, con ami muniti di più dardi, è obbligatorio l’uso del cavetto terminale metallico o in fluorocarbon con diametro minimo di mm 0,5 e di lunghezza non inferiore a cm 20. E’ comunque consentito l’utilizzo di esche siliconiche (soft bait) ad amo singolo, anche senza l’uso del cavetto terminale.

b) massimo quattro canne da pesca con lenza munita di un solo amo con hair rig per la pesca della carpa (carp-fishing); durante tale tipo di pesca non è consentito trattenere alcun altro tipo di pesce;

c) massimo un bilancino, il lato della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L’attrezzo a rete bagnata non deve avere una sacca superiore a cm 40. L’attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente da riva e non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante, né ad una distanza inferiore a metri 20 da ponti, scale di monta, cascate e graticci. La distanza tra due bilancini contigui deve essere superiore a metri 20. L’uso del bilancino è consentito in tutte le acque principali di Zona B, nonché nelle acque secondarie specificamente individuate dalla Carta ittica regionale come idonee per tale tipo di pesca. L’uso del bilancino è vietato nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno. Nell’esercizio della pesca con l’uso del bilancino è vietata qualsiasi forma di pasturazione;

d) tirlindana con non più di tre esche;

e) coda di topo, con un massimo di tre esche artificiali;

f) moschera e camolera con non più di cinque ami. Nel lago di Santa Croce (BL), per la pesca al Coregone, è consentito l’utilizzo di una sola canna armata di camolera con un massimo di dieci camole artificiali. Per la sola pesca al Persico reale nel lago di Santa Croce e nel lago del Corlo (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente “ciucci”;

g) boccon o mazzacchera per la pesca alle anguille.
 

Articolo 15
Pesca professionale in zona B.

1. La pesca professionale in Zona B è consentita esclusivamente nelle acque principali con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni di utilizzo:

a) gli attrezzi di cui al precedente articolo 14 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;

b) tramaglio con la lunghezza massima della rete non superiore a metri 25 (metri 50 sul Fiume Po) e altezza massima metri 3,5. La dimensione della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo lato, ne è vietato l’uso a strascico e come rete da circuizione;

c) bertovello con ali o “cogollo”, “cogularia” o “traturo”, limitatamente al tratto terminale dei corsi d’acqua dei fiumi Piave, Livenza e Tagliamento, a valle dei ponti dell’Autostrada A4 “Venezia-Trieste” e limitatamente al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre. L’apertura massima del corpo non deve superare i metri 4, la lunghezza massima delle due ali i metri 6 ciascuna e l’altezza massima delle stesse i metri 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere inferiore rispettivamente a mm 40 e mm 20. Ne è sempre vietato l’uso a strascico. La distanza di rispetto tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a metri 50. Possono essere utilizzati contemporaneamente dallo stesso pescatore massimo dieci bertovelli per corso d’acqua;

d) bertovello senza ali. Apertura massima della bocca pari a centimetri 80, lunghezza massima della rete metri 2,50, maglia non inferiore a mm 20. È consentito l’uso di più bertovelli in cordata e non affiancati fino a un massimo di cinquanta. Tra un gruppo di bertovelli e un altro deve intercorre una distanza minima di metri 50;

e) nassa. Il diametro di apertura della bocca non deve superare cm 40 e la maglia non deve essere inferiore a mm 5;

f) rete da imbrocco per acquadelle. La maglia della rete non deve esser inferiore a mm 16 e l’altezza della rete non superiore a metri 1,50 e la lunghezza massima non deve essere superiore di metri 50. L’uso dell’attrezzo è vietato nel mese di maggio;

g) barracuda o rete da imbrocco. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 52 e l’altezza della rete non deve essere superiore a metri 2; la lunghezza della rete posta in opera non deve essere superiore a metri 200;

h) bilancione avente le caratteristiche e secondo le modalità d’uso stabilite all’articolo 27.

2. Nei tratti a monte dei ponti dell’Autostrada A4 “Venezia-Trieste” dei fiumi Sile, Piave e Livenza possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere a) e d) del comma 1.

3. Tutte le reti di cui alle lettere b), f) e g) del comma 1 non possono essere utilizzate in modo da occupare più della metà della larghezza del corso d’acqua. Le stesse reti, inoltre, non possono essere unite tra di loro per raggiungere una maggiore lunghezza.

4. Gli attrezzi da posta per la pesca professionale devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di tipo A rilasciata.

5. La pesca professionale è consentita nelle acque che rientrano nelle concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dal concessionario a titolo non oneroso e fatte salve le eventuali limitazioni previste da apposito provvedimento dalla Struttura regionale competente.

6. E’ vietata la pesca professionale della Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e del Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi.
 

Articolo 16
Pesca sportiva e dilettantistica in Zona C.

1. In Zona C (zona salmastra), il pescatore sportivo o dilettante, oltre che con gli attrezzi consentiti di cui all’articolo 14, può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:

a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore, con non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più punte fatta eccezione per la pesca con l’uso di esche artificiali e per l’innesco del pesce vivo, ove autorizzato;

b) “correntina” e “bolentino” con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;

c) bilancino o bilancia a mano o a carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare metri 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini e/o bilance non può essere inferiore a metri 20; l’uso di tali attrezzi è vietato nelle golene e nei canali laddove la misura da sponda a sponda è inferiore a metri 5;

d) fiocina. La distanza tra il primo e l’ultimo dente non deve superare cm 15. È vietato l’uso dell’attrezzo con l’ausilio di fonte luminosa dal 1° gennaio al 15 marzo, dal 15 giugno al 15 luglio e dal 1° dicembre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l’equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso;

e) sugheri o “suri” con un amo e in numero massimo di venticinque;

f) volega. Il diametro non deve superare i cm 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 20. È vietato l’uso di tale attrezzo per la pesca delle seppie, con l’ausilio della fonte luminosa, nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio, dal 1° giugno al 31 luglio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l’equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso. In caso di utilizzo della fonte luminosa da natante, lo stesso deve essere ormeggiato;

g) “paravanti da caminar”, con larghezza della base di misura non superiore a cm 80 e maglia non inferiore a mm 16;

h) rezzaglio o “sparviero” o “giacchio”. La maglia della rete non dev’essere inferiore a mm 28;

i) slitta con scivolo divergente, con non più di otto ami, nella misura di un solo attrezzo per pescatore;

j) “chebe da gò o da gamberi” di lunghezza non superiore a cm 30 e diametro non superiore a cm 15, in numero massimo di quindici per ogni barca;

k) canna da bisati o passarini, con numero massimo complessivo di non più di quindici ami per ogni pescatore;

l) “re’ da imbrocco” o “barracuda”. La rete deve essere in nylon, di lunghezza non superiore a metri 75. La maglia non dev’essere inferiore a mm 44. L’attrezzo deve essere esclusivamente usato come rete di superficie;

m) tremaglio per “acquadelle”. La lunghezza dell’attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev’essere inferiore a mm 16. L’attrezzo dev’essere usato come rete da posta;

n) cerchio o rassaio, con rete a maglia non inferiore a mm 14 e diametro massimo di cm 80.

2. Ove non specificato diversamente, gli attrezzi di cui al presente articolo possono essere utilizzati nel numero massimo di uno per pescatore.

3. Gli attrezzi di cui al comma 1 possono essere usati in modo cumulativo solo fino alla concorrenza di venticinque ami complessivi.

4. È consentita la pesca con le mani.

5. Per limitati periodi di tempo, previa deliberazione della Giunta regionale che stabilisce la tipologia di attrezzi e i criteri di carattere generale, la struttura regionale competente può autorizzare i pescatori sportivi o dilettanti all’utilizzo nelle acque di Zona C di attrezzi non riportati al comma 1 al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionali.

6. Nella Laguna di Caorle e nella Laguna del Mort possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), e) e i) del comma 1, nonché gli attrezzi consentiti di cui all’articolo 14.

7. Nelle acque fluviali e nei canali di bonifica ricadenti nella Zona C del Delta del Po possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, nonché gli attrezzi consentiti di cui all’articolo 14.
 

Articolo 17
Pesca professionale in Zona C.

1. In Zona C (zona salmastra), il pescatore di professione può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:

a) gli attrezzi di cui all’articolo 16 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;

b) cerchio o “rassaio”, con rete a maglia non inferiore a mm 14;

c) tirlindana;

d) saccaleva o cianciolo, denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a metri 100;

e) rete da posta con cogolli o “tresse”. La maglia della rete dei cogolli non deve essere inferiore a mm 12, mentre quella delle “pareti” non deve essere inferiore a mm 14;

f) trimaglio o tramaglio o sorbera, anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35;

g) sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;

h) cogollo denominato anche “bertovello”, “reon” o “traturo”, “monchin” o “mezzaluna”. La bocca dell’attrezzo non deve superare i metri 3 e la sua lunghezza massima non può superare i metri 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12;

i) bertovello senza ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare metri 1,50, la lunghezza massima della rete metri 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 24; 

j) volega. La maglia non deve essere inferiore a mm 16;

k) coccia volante. La maglia non deve essere inferiore a mm 14;

l) coccia con ciocioli. La maglia non deve essere inferiore a mm 12. La pesca con tale attrezzo è svolta da due imbarcazioni in traino parallelo. È consentito l’uso di un peso per ciascuna estremità atto a tenere la rete bilanciata;

m) battarella. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12;

n) tartana fissa da schille o da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12. È vietata l’aggiunta della catena;

o) tartanella ciara o da sepe. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;

p) granzera o bragagna da granchi. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20;

q) schiller. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10;

r) parangale di fondo o di superficie, con un massimo di 100 ami per attrezzo e massimo 1 attrezzo per licenza di pesca;

s) chebe da gò o da gamberi di cm 30 per cm 15;

t) canna da bisati o passarini;

u) fureghin. La maglia non dev’essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a 24 metri;

v) “re’ da imbrocco” o “barracuda”, anche da fondo. La rete deve essere in nylon. La maglia non dev’essere inferiore a mm 35;

w) tremaglio per “acquadelle”. La lunghezza dell’attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev’essere inferiore a mm 16. L’attrezzo dev’essere usato come rete da posta;

x) reoni da seppie. L’attrezzo non deve superare i metri 15 di apertura complessiva e i metri 4 di altezza;

y) nassa da seppie. La nassa deve avere dimensioni non eccedenti a quelle di seguito indicate: se a forma di parallelepipedo o consimile, lunghezza metri 1,10, larghezza metri 0,60, altezza metri 0,60; se a forma cilindrica, lunghezza fra i cerchi più esterni metri 1,50, diametro metri 0,50;

z) nassa. Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm 40, la misura della maglia non deve essere inferiore a mm 5 e la maglia della rete nella bocca, non deve essere inferiore a mm 20;

aa) vangaiola (negossa). L’apertura massima della bocca della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10. Può essere applicata la traversa in legno;

bb) rete da acquadelle. Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 16 nel tresso e a mm 12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a metri 50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno metri 100 l’una dall’altra. L’uso della rete da acquadelle è vietato nei mesi di gennaio e febbraio.

2. Nella Laguna di Caorle e nella Laguna del Mort possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere b), e), f), g), h), j), m), r), s), t), u), v) e w) del comma 1, nonché gli attrezzi di cui all’articolo 16, comma 6.

3. Nei tratti del Fiume Po e dei suoi rami laterali ricadenti entro i confini della Zona C possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere f), h), i), v), w), z), aa) e bb) del comma 1, nonché gli attrezzi di cui all’articolo 16, comma 7. Nelle altre acque fluviali e nei canali di bonifica del Delta del Po ricadenti in Zona C), i pescatori professionali possono utilizzare gli attrezzi di cui alle lettere i) e z) del comma 1, nonché gli attrezzi di cui all’articolo 16, comma 7.

4. E’ vietato l’utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere k), l), n), o), p) e q) del comma 1 in aree caratterizzate da presenza di praterie di fanerogame marine.

5. Gli attrezzi per la pesca professionale devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di tipo A rilasciata.

6. La pesca professionale con gli attrezzi previsti al comma 1, lettere e), x) e y) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori titolari di licenza di pesca professionale ovvero alle loro cooperative e consorzi che ne facciano richiesta.

7. Nella Carta ittica regionale sono stabiliti:

a) il numero massimo di autorizzazioni concedibili;

b) le indicazioni delle località, degli orari e dei periodi, ed eventuali altre limitazioni sulle modalità di pesca e le caratteristiche degli attrezzi;

c) i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie d’assegnazione delle autorizzazioni di cui al comma 6.

8. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 6, i pescatori professionali singoli o associati, ovvero loro cooperative o consorzi devono presentare specifica richiesta, entro e non oltre il mese di dicembre. La suddetta autorizzazione ha validità dal primo febbraio al 31 gennaio dell’anno successivo relativamente alle reti fisse di cui al comma 1, lettera e), dal primo di marzo fino al 30 giugno dello stesso anno per reoni e nasse da seppie di cui al comma 1, lettere x) e y).

9. La posizione dei reoni deve essere segnalata nei seguenti modi:

a) di giorno, le estremità dei bracci e la parte terminale del sacco di raccolta a mezzo di un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a metri 1,50, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno cm 30 per cm 20 riportante la lettera P e il numero di licenza di pesca di tipo A;

b) di notte, le estremità dei bracci e la parte terminale del sacco di raccolta a mezzo di fanale giallo visibile a non meno di metri 1000 di distanza.

10. La posizione delle cordate di nasse deve essere segnalata alle estremità mediante un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a metri 1,50, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno cm 30 per cm 20 riportante la lettera P e il numero di licenza di pesca di tipo A.

11. Gli attrezzi di cui al comma 1, lettere x) e y) devono essere provvisti di idonei supporti rimovibili atti a favorire la deposizione delle ovature di seppia che devono essere successivamente rimossi e collocati secondo modalità idonee a garantire la schiusa, stabilite nel provvedimento di autorizzazione dirigenziale. La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata negli stessi ambienti lagunari dove è praticata la pesca ed è vietata la rimozione delle uova di seppia eventualmente presenti mediante sistemi distruttivi quali idropulitrici, spazzole metalliche o analoghi.

12. Gli attrezzi di cui al comma 1, lettera e) devono essere dotati di appositi contrassegni riportanti il numero di licenza di pesca di tipo A posti su un palo all’estremità della rete.

13. La distanza tra ogni gruppo o linea di reti da posta o tresse non deve essere inferiore a metri 200.

14. Durante il periodo di pesca autorizzato le reti da posta o tresse devono essere ripulite periodicamente al fine di garantire il regolare flusso dell’acqua. Al termine del periodo di pesca autorizzato le reti e i pali di sostegno devono essere riportati a terra.
 

Articolo 18
Pesca di molluschi bivalvi.

1. Al pescatore sportivo o dilettante è consentito raccogliere molluschi bivalvi, al di fuori di aree assegnate in concessione a fini di molluschicoltura, esclusivamente mediante raccolta a mano e nei limiti di cui all’articolo 11. È fatto divieto di esercitare la pesca di vongole di tipo sportivo e dilettantistico dal tramonto all’alba.

2. La pesca professionale di vongole, appartenenti alla famiglia Veneridae, al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura e di aree soggette a diritti esclusivi di pesca, è soggetta alla autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori di professione titolari di licenza di pesca di tipo A che ne facciano richiesta.

3. Nella Carta ittica regionale sono stabiliti:

a) il numero massimo di autorizzazioni concedibili;

b) il quantitativo giornaliero massimo pro capite di prodotto pescabile;

c) le indicazioni dei metodi e attrezzi utilizzabili, delle località, degli orari e dei periodi, ed eventuali altre limitazioni;

d) i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie d’assegnazione delle autorizzazioni di cui al comma 2.

4. La pesca professionale di vongole, appartenenti alla famiglia Veneridae, al di fuori delle aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è consentita con i seguenti attrezzi e nelle aree di seguito indicate:

a) raccolta a mano, rasca manuale trainata all’indietro, rastrello manuale da barca, nelle aree individuate dalla Carta ittica regionale per la Laguna di Venezia;

b) rasca in lungo tradizionale, rasca in lungo a pompa, rasca in corto tradizionale, rasca in corto a pompa, rasca a pompa modificata, nelle aree individuate dalla Carta ittica regionale per le lagune del Delta del Po.

5. È fatto divieto di esercitare la pesca professionale di vongole, appartenenti alla famiglia Veneridae, dal tramonto all’alba. È fatto divieto, altresì, di esercitare la pesca professionale di vongole, appartenenti alla famiglia Veneridae, nei giorni festivi, fatte salve le giornate festive eventualmente individuate con specifico provvedimento del Direttore della Struttura regionale competente in occasione di particolari periodi e festività.

6. Per la raccolta del cannolicchio è consentito l’utilizzo del cloruro di sodio di derivazione marina (sale da cucina) in zona C, nel limite massimo di chilogrammi 1 per ogni giornata di pesca.

7. La pesca professionale delle ostriche è consentita col solo ausilio delle mani, del coltello, del vanghetto e del raschietto con lama non superiore a 20 cm.

8. La pesca e la raccolta della Vongola adriatica (Chamelea gallina) è sempre vietata in tutte le acque interne e marittime interne del Veneto.

Articolo 19
Pesca professionale del pesce novello.

1. La pesca del pesce novello allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un’apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.

3. I soggetti autorizzati alla pesca del pesce novello possono utilizzare le reti a tratta denominate bragotto, bragotto da pesce novello, rete da pesce novello, rete da pescetti o strassin, tela da pesce novello o tratolina da pesce novello.

4. È sempre vietata la pesca di novellame di anguilla.

5. I soggetti autorizzati devono inviare alla Struttura regionale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del novellame, la quantità raccolta complessiva e per singole specie, nonché la destinazione del prodotto.

6. L’autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Articolo 20
Pesca del seme di mollusco.

1. Le attività di pesca del seme di mollusco devono essere svolte con le modalità e nei periodi indicati nella Carta ittica regionale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un’apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.

3. I soggetti autorizzati devono inviare alla Struttura regionale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del seme di mollusco, la quantità raccolta complessiva, nonché la destinazione del prodotto.

4. L’autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Articolo 21
Raccolta di anellidi e corbole.

1. Il pescatore sportivo o dilettante può raccogliere per proprio uso esclusivo e col solo ausilio delle mani, del coltello, del palo o della forca, senza ausilio del crivello, fino a 100 esemplari al giorno complessivi di anellidi (vermi), di cui non più di 50 della specie verme duro o “muriddu”, e fino a 100 esemplari di corbole (Upogebia pusilla).

2. La raccolta degli anellidi (vermi) e delle corbole è consentita ai pescatori di professione, oltre che con le modalità di cui al comma 1, anche con l’ausilio del crivello a mano con rete a sacco avente dimensioni massime di cm 60 per cm 90 oppure cm 80 di diametro.

3. Per la cattura delle corbole ai pescatori di professione e ai pescatori sportivi o dilettanti è consentito l’utilizzo del vaso con manico, di diametro massimo di cm 15.

Articolo 22
Pesca subacquea.

1. La pesca subacquea è consentita solo in Zona C (acque salmastre) e, salvo quanto previsto dal comma 5, esclusivamente in apnea, a pescatori maggiorenni in possesso di licenza di pesca di tipo A o di tipo B.

2. La pesca subacquea è vietata da un’ora prima del tramonto a un’ora dopo la levata del sole. Inoltre la pesca subacquea è sempre vietata nelle seguenti località:

a) a distanza inferiore a metri 500 da zone di balneazione;

b) a distanza inferiore a metri 100 da impianti di acquacoltura, natanti ancorati, centri abitati, opere portuali, boe e segnali marittimi e altre opere idrauliche.

3. Durante l’immersione il pescatore subacqueo ha l’obbligo di segnalare la sua presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a metri 300. Se il pescatore si serve di un natante appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante.

4. Il fucile subacqueo può essere tenuto in posizione di armamento solo durante l’immersione.

5. L’utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione, che costituiscono attrezzatura da pesca, è consentito esclusivamente ai pescatori titolari di licenza di pesca di tipo A per le acque interne e marittime interne che siano anche titolari dell’autorizzazione per la pesca professionale subacquea valida per i compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia. L’utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito ai suddetti soggetti esclusivamente per la raccolta a mano di esemplari di Riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di molluschi bivalvi, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 18. Per l’esercizio della pesca subacquea professionale con apparecchi ausiliari di respirazione devono essere utilizzate esclusivamente unità da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti munite di apposita licenza di pesca “Unità Appoggio per la Pesca Subacquea Professionale” in corso di validità. Il pescatore professionale che esercita la pesca di Riccio di mare nelle acque della Zona C non può effettuare la pesca in mare nel corso della stessa giornata. Il pescatore professionale non può catturare giornalmente più di mille esemplari di Riccio di mare.
 

Articolo 23
Pesca scientifica.

1. L’autorizzazione all’esercizio della pesca per fini scientifici ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica, viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini ittiofaunistiche, della ricerca, tutela e promozione dei beni faunistico-ambientali.

2. La domanda è presentata con un anticipo minimo di giorni trenta dalla data di previsione dell’inizio lavori, corredata dal piano di ricerca contenente le finalità, il periodo, i luoghi, gli attrezzi, l’elenco nominativo degli operatori coinvolti con relativa qualifica e titolo di studio, le imbarcazioni utilizzate e ogni altra modalità di svolgimento delle attività.

3. Le autorizzazioni non possono avere durata superiore a quella prevista per l’esecuzione dei lavori che motivano il loro rilascio, ovvero la durata prevista nello specifico progetto di ricerca. Qualora tali date non siano definibili non possono avere durata superiore all’anno e possono essere rinnovate, previa presentazione dell’istanza alla Struttura regionale competente, almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento.

4. Le autorizzazioni dovranno specificare i corsi d’acqua interessati dalla ricerca, nonché le modalità e i mezzi con cui tale attività potrà essere effettuata, le quantità e le specie ittiche che potranno essere raccolte.

5. I titolari di autorizzazione all’esercizio della pesca scientifica sono tenuti a comunicare preventivamente alla Struttura regionale competente e all’eventuale concessionario il calendario delle attività programmate e a presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell’autorizzazione, una breve relazione tecnico-scientifica in merito agli studi effettuati.
 

Articolo 24
Autorizzazioni per pesca ai fini ittiogenici.

1. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Struttura regionale competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l’utilizzo di fauna ittica per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

2. L’autorizzazione indica i luoghi e i periodi di intervento, gli strumenti di cattura utilizzati, l’elenco nominativo degli operatori coinvolti e ogni altra modalità di svolgimento dell’attività. Gli interventi possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione anche con strumenti e mezzi vietati dalla normativa vigente.

3. La pesca ai fini ittiogenici è svolta:

a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;

b) dai concessionari di acque pubbliche per la pesca sportiva e dilettantistica;

c) dai pescatori professionisti;

d) da società di ricerca e consulenza in campo ambientale.

4. Il personale del Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, esercita la pesca a fini ittiogenici senza la necessità di autorizzazione.

5. I concessionari di acque pubbliche, titolari di concessione nel cui disciplinare è contemplata la cattura di fauna ittica per la riproduzione artificiale e il ripopolamento, non necessitano di autorizzazione. Resta fermo l’obbligo di comunicare preventivamente alla Struttura regionale competente il programma di tali attività con l’indicazione dei periodi, luoghi, modalità di intervento e nominativi del personale impiegato.

6. Le catture a fini ittiogenici possono essere effettuate con i seguenti attrezzi:

a) elettrostorditore;

b) guadini e altri similari strumenti di cattura;

c) reti da pesca;

d) nasse e trappole;

e) altri strumenti di cattura, purché caratterizzati da una elevata selettività e da un ridotto impatto sull’ambiente acquatico e sull’ittiofauna.
 

Articolo 25
Permessi temporanei di pesca.

1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è rilasciato dalla Struttura regionale competente, anche tramite altri soggetti delegati, è ha validità nelle sole acque interne e marittime interne incluse entro il territorio del Veneto. Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca sportiva e dilettantistica e il tesserino regionale per la zona A salmonicola, ove necessario. Nel permesso temporaneo sono chiaramente indicati il nominativo, la data, il luogo di nascita del pescatore, la data di inizio e di termine del periodo di validità del permesso e il numero massimo consentito di catture di ciascuna specie.

2. Il permesso temporaneo di cui al comma 1, con validità non superiore a 7 giorni, è rilasciato a fronte del versamento di un importo pari a euro 8,00 per una giornata e di euro 20,00 per una settimana. Tali importi sono introitati dalla Regione del Veneto e sono destinati agli interventi in materia di pesca sportiva e dilettantistica che competono alla stessa ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
 

Art. 26
Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica.

1. Ogni pescatore, nell’azione di pesca, non può occupare un fronte complessivo superiore a metri 20.

2. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi da pesca a una distanza di rispetto di almeno metri 10, calcolati in linea d’aria, di fronte, a monte e a valle da uno dei galleggianti, o altri strumenti di pesca consentiti, già in acqua.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono anche per la pesca da barca o natante e per la gittata dell’esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning, a mosca e con qualsiasi altra tecnica che preveda spostamenti dal punto di inizio dell’attività di pesca).

4. La distanza minima di rispetto tra due barche o natanti, qualora richiesta dal primo occupante lo spazio acqueo, è fissata in metri 20.
 

Art. 27
Uso del bilancione.

1. Il bilancione deve avere le seguenti caratteristiche:

a) il lato o il diametro massimo della rete superiore a metri 4;

b) non deve superare la metà della larghezza del corso d’acqua al momento dell’emersione;

c) la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40.

2. È consentito l’uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a un sesto di quella totale, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a un sesto di quella precedente, con maglia non inferiore a mm 12.

3. Fatte salve le installazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i bilancioni dovranno avere struttura a due bracci e utilizzare reti prive di sacco terminale per la raccolta del pescato.

4. L’uso del bilancione è soggetto ad autorizzazione rilasciata ai singoli pescatori da parte della Struttura regionale competente, con validità triennale, che definisce criteri e modalità di utilizzo, tenuto conto delle limitazioni geografiche stabilite nella Carta ittica regionale

5. L’autorizzazione può essere rilasciata ai pescatori in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere titolari di licenza di pesca di tipo A o di tipo B;

b) essere titolari della concessione all’occupazione dello spazio demaniale o di altro atto attestante la legittima disponibilità dell’area, ovvero essere delegati dal titolare.

c) eventuale atto di assenso del titolare dei diritti esclusivi di pesca o del concessionario ai fini di pesca sportiva e dilettantistica.

6. I pescatori autorizzabili per ogni bilancione non possono superare il numero di cinque.

7. La pesca con l’utilizzo dei bilancioni è disciplinata dalla Carta ittica regionale che individua le zone in cui tale forma di pesca è consentita e che definisce il numero massimo di bilancioni autorizzabili per ciascuna zona.

8. L’uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato a rete emersa.
 

Art. 28
Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all’attività di pesca.

1. Per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono essere utilizzati imbarcazioni o natanti nelle acque di Zona B e Zona C, nonché nei laghi e nei bacini artificiali della Zona A.

2. Per l’esercizio della pesca professionale o dell’acquacoltura possono essere utilizzate navi minori aventi stazza lorda non superiore a tonnellate 10 e apparato motore non superiore a kilowatt 112, nonché altre unità galleggianti mobili aventi i medesimi limiti massimi di stazza e potenza motore.

3. Le navi minori e le altre unità galleggianti mobili adibite alla pesca professionale o all’acquacoltura devono essere iscritte negli appositi registri delle unità adibite a scopo di pesca professionale o di acquacoltura tenuti dagli uffici delle capitanerie di porto o dagli ispettorati regionali di porto.

4. Sono fatte salve le disposizioni per la navigazione previste da leggi statali e regionali, regolamenti e provvedimenti emanati dalle autorità competenti.
 

Art. 29
Periodi di divieto e misure minime di prelievo.

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

a) Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e suo ibrido con la trota fario dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell’articolo 11, comma 2;

b) Trota fario (Salmo trutta trutta) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio;

c) Trota di lago (Salmo trutta lacustris) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

d) Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

e) Temolo (Thymallus thymallus) dall’ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;

f) Persico reale (Perca fluviatilis) dal 1° aprile al 31 maggio;

g) Tinca (Tinca tinca) dal 1 maggio al 30 giugno;

h) Carpa (Cyprinus carpio) dal 1 aprile al 30 giugno;

i) Luccio (Esox lucius) dal 1° gennaio al 31 marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo ai sensi dell’articolo 11, comma 2;

j) Anguilla (Anguilla anguilla) dal 1° gennaio al 31 marzo;

k) Alborella (Alburnus alburnus alborella) dal 15 maggio al 30 giugno;

l) Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) dal 15 maggio al 15 giugno;

m) Scardola (Scardinius erythrophthalmus) dal 15 maggio al 15 giugno;

n) Triotto (Rutilus erythrophthalmus) dal 15 maggio al 15 giugno;

o) Cavedano (Leuciscus cephalus) dal 15 maggio al 15 giugno;

p) Coregone lavarello (Coregonus lavaretus): dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

q) Persico trota (Micropterus salmoides): dal 1° maggio al 15 giugno.

2. Il prelievo delle seguenti specie ittiche è sempre vietato:

a) Barbo canino (Barbus caninus);

b) Barbo comune (Barbus plebejus);

c) Scazzone (Cottus gobio);

d) Lasca (Chondrostoma genei);

e) Savetta (Chondrostoma soetta);

f) Pigo (Rutilus pigus);

g) Cheppia (Alosa fallax);

h) Gobione (Gobio gobio);

i) Spinarello (Gasterosteus aculeatus);

j) Ghiozzo padano (Padogobius martensii);

k) Panzarolo (Knipowitschia punctatissima);

l) Cobite comune (Cobitis taenia);

m) Cobite mascherato (Sabanejewia larvata);

n) Nono (Aphanius fasciatus);

o) Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae);

p) Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini);

q) Storione cobice (Acipenser naccarii);

r) Storione comune (Acipenser sturio);

s) Storione ladano (Huso huso);

t) Lampreda padana (Lampetra zanandreai);

u) Lampreda marina (Petromyzon marinus).

3. È sempre vietato il prelievo delle seguenti specie di invertebrati: Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus e Astacus astacus), Pinna comune o Nacchera (Pinna nobilis), Dattero di mare (Litophaga litophaga), Vongola adriatica (Chamelea gallina), tutte le specie appartenenti alla classe Holothuroidea.

4. Per le specie di organismi invertebrati di seguito elencati, i periodi di divieto di prelievo sono:

a) Corbola (Upogepia spp.) dal 1° giugno al 31 luglio;

b) anellidi (Marphysa sanguinea, Hediste sin. Nereis spp., Perinereis spp.) dal 1° dicembre al 28 febbraio;

c) Riccio di mare (Paracentrotus lividus) dal 1° maggio al 30 giugno.

5. Per le specie Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi, il direttore della Struttura regionale competente può autorizzarne la cattura e il trattenimento sulla base delle indicazioni contenute nella Carta ittica regionale, definendo il numero massimo di esemplari catturabili, le zone, i periodi e le misure consentite.

6. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica e di altri organismi acquatici, le misure minime di prelievo per le seguenti specie sono le seguenti:

a) Trota di lago (Salmo trutta lacustris): cm 35;

b) Trota fario (Salmo trutta trutta): cm 22;

c) Temolo (Thymallus thymallus): cm 30;

d) Salmerino alpino (Salvelinus alpinus): cm 25;

e) Persico reale (Perca fluviatilis): cm 25;

f) Persico reale (Perca fluviatilis), nei laghi e bacini lacustri: cm 15;

g) Tinca (Tinca tinca): cm 30;

h) Carpa (Cyprinus carpio): cm 40;

i) Cavedano (Leuciscus cephalus): cm 25;

j) Anguilla (Anguilla anguilla): cm 40;

k) Coregone lavarello (Coregonus lavaretus): cm. 30;

l) Persico trota (Micropterus salmoides): cm. 30;

m) Vongole veraci (Venerupis spp., sin. Ruditapes spp., sin Tapes spp.): cm 2,5;

n) Ostrica concava (Crassostea gigas): cm 3,0.

7. Al fine di tutelare la fauna, le lunghezze minime di cui al comma 6 possono essere modificate in modo restrittivo dai concessionari di cui all’articolo 36.

8. Per le specie di origine marina, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, valgono le lunghezze indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

9. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale; per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

10. I pesci catturati di lunghezza inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell’esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.

Art. 30
Immissioni di specie ittiche.

1. Le immissioni di esemplari appartenenti alla fauna ittica a scopo di ripopolamento, di reintroduzione, ai fini di pesca dilettantistica e sportiva e ai fini dell’assolvimento degli obblighi ittiogenici sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

2. Le popolazioni e le specie ittiche che possono essere oggetto di immissione, previo ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) Storione cobice, Acipenser naccarii;

b) Anguilla, Anguilla anguilla;

c) Carpa, Cyprinus carpio;

d) Tinca, Tinca tinca;

e) Luccio, Esox lucius (limitatamente ad esemplari appartenenti alla popolazione italica – sin. Esox cisalpinus);

f) Persico reale, Perca fluviatilis;

g) Temolo, Thymallus thymallus (limitatamente ad esemplari appartenenti alla popolazione adriatica (sin. Thymallus aeliani);

h) Trota marmorata, Salmo (trutta) marmoratus (sin. Salmo marmoratus);

i) Trota fario, Salmo (trutta) trutta, limitatamente ad esemplari appartenenti alle popolazioni atlantiche e danubiane;

j) Trota iridea, Onchorhyncus mykiss;

k) Coregone lavarello, Coregonus lavaretus.

3. Fatta salva la necessità di ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 1, possono essere oggetto di immissione anche altre specie ittiche autoctone, diverse da quelle elencate al comma 2, esclusivamente a seguito della presentazione di uno specifico progetto di reintroduzione in ambiti fluviali dove la specie risulti vocazionale ed in fase di accertato calo demografico e a condizione che il materiale provenga da attività di traslocazione con prelievo effettuato esclusivamente in altri corsi d’acqua del territorio della Regione del Veneto.

4. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale, nonché, per la specie di cui alla lettera a) del comma 2, alla verifica del rispetto dei criteri, delle procedure e delle prescrizioni stabiliti dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

5. Per le specie di cui alle lettere i), j), e k) del comma 2, il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato, a far data dal 1° gennaio 2024, all’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

6. Per le immissioni effettuate ai fini dell’assolvimento degli obblighi ittiogenici, in capo al concessionario di una derivazione idrica, si applica quanto previsto dal presente articolo, dalla Carta ittica regionale e dall’articolo 10 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”. Qualora non sussistano le condizioni ecologiche necessarie per il ripopolamento o reintroduzione di fauna ittica nello stesso corpo idrico interessato dalla derivazione, il ripopolamento o reintroduzione potrà avvenire in un altro corso d’acqua all’interno del medesimo bacino idrografico nell’areale di pertinenza delle popolazioni ittiche che subiscono gli effetti dell’intervento.

7. Le operazioni di immissione e di trasporto del materiale ittico, anche in occasione dei recuperi ittici per asciutte e manutenzioni dei corpi idrici, sono soggette alla normativa nazionale e regionale in materia di sanità e benessere animale.

8. Agli organi di vigilanza devono essere esibiti tutti i documenti previsti nell’autorizzazione alla immissione. Le operazioni di immissione sono immediatamente sospese nel caso in cui venga riscontrata la mancanza o la non regolarità dei documenti previsti nell’autorizzazione.

9. I commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano nei seguenti casi:

a) immissioni effettuate a seguito degli interventi di recupero in caso di asciutta di cui all’articolo 16, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, da parte di personale autorizzato, per le specie ittiche autoctone, paraautoctone e alloctone di interesse sportivo;

b) immissioni effettuate nelle aree destinate all’attività di acquacoltura autorizzate ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dall’autorizzazione;

c) immissioni effettuate negli specchi d’acqua esistenti all’interno di proprietà private nei quali viene svolta attività di pesca dilettantistico-sportiva autorizzata ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dall’autorizzazione;

d) immissioni effettuate nelle acque oggetto di concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dal disciplinare di concessione, fatto salvo l’obbligo di comunicazione preventiva dell’attività di immissione alla Struttura regionale competente;

e) immissioni effettuate in occasione di gare e manifestazioni di pesca sportiva autorizzate ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, per le specie ittiche espressamente previste dall’autorizzazione.
 

Art. 31
Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica.

1. Ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone e degli equilibri ecologici esistenti, la Struttura regionale competente può autorizzare azioni mirate al contenimento delle specie alloctone invasive di fauna acquatica, che prevedano anche attività di cattura.

2. L’autorizzazione prevede i periodi di intervento e gli strumenti di cattura utilizzabili, in relazione alla specie e alle caratteristiche dei corpi idrici interessati, nonché tutte le prescrizioni che devono essere rispettate nell’esercizio dell’attività di contenimento, con riferimento anche alla destinazione degli esemplari di fauna acquatica catturati in relazione alla specie di appartenenza. Gli interventi di contenimento possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione.

3. Il contenimento delle specie alloctone invasive può essere effettuato con i seguenti attrezzi:

a) elettrostorditore;

b) guadini, raffi e altri similari strumenti di cattura;

c) reti da pesca;

d) nasse e trappole per i gamberi;

e) fucile subacqueo.

4. Gli interventi di contenimento di cui al presente articolo possono essere svolti dal Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché, previa autorizzazione della Struttura regionale competente:

a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti rappresentate nella Consulta regionale di cui all’articolo 27 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;

b) da imprese di ricerca e consulenza in campo ambientale iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

5. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da un progetto operativo indicante almeno i dati anagrafici di tutti gli operatori per cui si richiede l’autorizzazione alla cattura, periodi, orari, metodi di cattura, eventuali imbarcazioni utilizzate, corsi d’acqua interessati, specie obiettivo delle attività, metodi di smaltimento degli esemplari catturati. I soggetti di cui al comma 4 possono indicare tra gli operatori addetti alla cattura anche pescatori di professione, titolari di licenza di pesca di tipo A), i quali, fatto salvo il rigoroso rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, possono avviare al commercio gli esemplari appartenenti a specie alloctone oggetto delle attività di contenimento di cui al presente articolo.
 

Art. 32
Asciutte e manutenzione di corpi idrici.

1. Al fine di assicurare il recupero della fauna ittica, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, chiunque pone in asciutta totale o parziale corsi o bacini d’acqua deve comunicarlo, almeno trenta giorni prima dell’evento, alla Struttura regionale competente e, per le acque oggetto di concessione, anche al concessionario.

2. Qualora sussistano motivi di urgenza e non prevedibili, la comunicazione di cui al comma 1 può essere contestuale alla messa in asciutta.

3. Gli interventi che interessano l’alveo dei corsi d’acqua, anche se non comportano asciutte totali o parziali del corso d’acqua stesso, devono essere comunicati alla Struttura regionale competente e al concessionario, con i tempi di cui ai commi 1 e 2.

4. La Struttura regionale competente provvede ad attivare le operazioni di recupero ittico, anche sulla base di appositi accordi con le Associazioni di pesca sportiva o altri soggetti. Il recupero può essere effettuato, anche attraverso l’uso dell’elettrostorditore, dagli agenti del Servizio di vigilanza regionale o da personale appositamente autorizzato che abbia frequentato un idoneo corso di formazione all’uso di apparecchiature elettriche.

5. Il personale addetto al recupero deve trasmettere alla Struttura regionale competente apposito verbale che deve contenere l’indicazione relativa al tratto di corso d’acqua interessato, alle specie e alle quantità recuperate, alle località e ai corsi d’acqua in cui si è provveduto alla successiva reimmissione.

6. Ai sensi dell’articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il richiedente l’intervento di messa in asciutta di un corso d’acqua o bacino, è soggetto al pagamento degli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Regione o dagli eventuali concessionari delle acque a scopo di pesca sportiva e dilettantistica. I costi delle operazioni di recupero ittico e le disposizioni integrative sono disciplinate con provvedimenti della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale può prevedere dei protocolli d’intesa con i consorzi di bonifica o con l’ente gestore dei corpi idrici ai fini della protezione dell’ambiente fluviale e della conservazione del patrimonio ittico ivi presente.

8. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non fosse possibile, in uno o più corsi o specchi d’acqua dello stesso bacino idrografico di pari stato sanitario o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d’acqua idonei dal punto di vista faunistico.
 

Art. 33
Gare e manifestazioni.

1. Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati.

2. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica possono essere svolte esclusivamente nei Campi gara e negli Ambienti compatibili individuati dalla Carta ittica regionale.

3. Le gare e manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, previa verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34 per i campi gara fissi la cui gestione è stata affidata in concessione ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, i soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca negli altri campi gara e negli ambienti compatibili devono presentare istanza alla Struttura regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno, la quale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi, articolato per ciascun campo gara o ambiente compatibile, che costituisce l’autorizzazione di cui al comma 3.

5. Per gare e manifestazioni che vengono svolte in acque in concessione le istanze devono essere presentate dai soggetti promotori corredate dal parere favorevole del concessionario.

6. Qualora pervengano, per un medesimo tratto di corso d’acqua, più richieste per gare o manifestazioni di pesca, l’autorizzazione viene concessa secondo il seguente ordine di priorità:

a) gare internazionali;

b) gare di campionato nazionale;

c) gare di campionato regionale;

d) gare di campionato provinciale;

e) altre gare;

f) manifestazioni.

A parità d’ordine di priorità, costituisce elemento preferenziale l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

7. L’istanza deve contenere:

a) il nominativo del rappresentante legale del soggetto che organizza la gara o la manifestazione di pesca;

b) data, orario di svolgimento, campo gara e tratto di corso d’acqua interessato;

c) tipologia di gara in base alle categorie di cui al comma 6);

d) numero presumibile di pescatori partecipanti;

e) qualora consentito, l’indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca;

f) eventuale campo gara o ambiente compatibile individuato come riserva.

8. Per gare e manifestazioni di pesca in Zona A con immissione di salmonidi, nel tratto di corso d’acqua autorizzato, deve essere preventivamente immesso, a cura e spese dell’organizzatore, un quantitativo minimo pari a chilogrammi 0,8 di salmonidi di lunghezza minima di cm 22 per ogni pescatore partecipante previsto nell’istanza. Il quantitativo massimo di salmonidi da immettere non può superare il valore di chilogrammi 1 negli Ambienti compatibili, di chilogrammi 1,5 nei Campi gara di Tipo B e di chilogrammi 2 nei Campi gara di tipo A. In tale tratto vige il divieto di libera pesca dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un’ora dopo la fine della gara o manifestazione. Il materiale ittico utilizzato per le immissioni è soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia sanitaria. Il tratto e il divieto devono essere segnalati da tabelle, posizionate a cura del soggetto autorizzato secondo quanto previsto con provvedimento della Giunta regionale, e devono essere rimosse entro tre ore dal termine della gara o manifestazione. È fatto obbligo di liberare immediatamente, provvedendo al taglio della lenza, eventuali altre specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella consentita. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca è consentita la deroga ai limiti di quantitativo e ai periodi di divieto relativi alle specie oggetto di immissione. Deve essere rispettata la lunghezza minima di cattura.

9. La Struttura regionale competente può autorizzare gare e manifestazioni in Zona A anche senza l’obbligo della semina ittica, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente rilasciato in loco e che vengano utilizzate esclusivamente le tecniche della pesca a mosca o spinning, con ami privi di ardiglione.

10. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in Zona B e Zona C è consentita la cattura di esemplari in deroga ai limiti di quantitativo, di lunghezza e di periodo di divieto. Il pesce pescato, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere mantenuto vivo e, al termine della manifestazione, deve essere reimmesso nell’ambiente acquatico dal quale è stato prelevato. Il tratto di corso d’acqua autorizzato allo svolgimento della gara o manifestazione è precluso alla libera pesca, su entrambe le sponde, dalle ore 5.00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione fino a un’ora dopo il termine della stessa.

11. I concorrenti ammessi alle gare e manifestazioni di pesca, regolarmente autorizzate, devono essere muniti di licenza di pesca o del permesso temporaneo di pesca e possono partecipare alle medesime anche se privi del tesserino regionale o del permesso del concessionario.

12. In deroga ai limiti di cui all’articolo 8, comma 4, è consentito l’uso di un quantitativo superiore di pastura da utilizzare nel corso delle gare e manifestazioni di pesca entro il limite dei seguenti quantitativi massimi giornalieri:

a) per le gare internazionali e quelle di campionati nazionali massimo kg 1 tra vermi e/o “fouillis”, g 100 di “ver de vase”, kg 1,5 di larva di mosca carnaria (= 1,5 litri) o in alternativa kg 1,5 (= 3 litri) di Caster, kg 10 (= 20 litri sul prodotto bagnato) tra pastura, terra e granturco;

b) per le gare di campionati regionali e provinciali massimo kg 0,5 di vermi e/o fouillis, kg 1,5 di larva di mosca carnaria (= 1,5 litri) o in alternativa kg 1,5 (= 3 litri) di Caster, kg 8 (= 16 litri sul prodotto bagnato) tra pastura, terra e granturco, g 100 di ver de vase. Nel caso in cui non sia previsto l’uso di vermi e/o fouillis, il limite per pasture, terra e granoturco è diminuito a kg 6 (= 12 litri sul prodotto bagnato);

c) per le altre gare, manifestazioni e raduni massimo kg 1 di larva di mosca carnaria (= 1 litro) o in alternativa kg 1 (= 2 litri) di Caster, kg 4 (= 8 litri sul prodotto bagnato) tra pastura, terra e granturco o e g 200 di vermi di terra.

13. Nelle sole acque di Zona B) possono essere autorizzate manifestazioni di pesca dilettantistico sportiva anche al di fuori dei campi gara e degli ambienti compatibili con un numero massimo di 50 partecipanti, riservate a pescatori disabili o ai minori di anni 14. Tali manifestazioni devono essere svolte in tratti di corsi d’acqua posti al di fuori di Siti Rete Natura 2000, nella misura massima di 2 manifestazioni all’anno per ciascun corpo idrico. In tali casi la richiesta di autorizzazione va presentata alla Struttura regionale competente almeno 30 giorni prima della data della manifestazione di pesca.
 

Art. 34
Campi di gara fissi.

1. I campi gara fissi la cui gestione può essere affidata in concessione sono individuati dalla Carta ittica regionale ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

2. La gestione dei campi gara di cui al comma 1 può essere affidata ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), mediante apposito provvedimento della Struttura regionale competente con il quale sono stabilite le norme di utilizzo. Il provvedimento di affidamento della gestione dei campi gara fissi costituisce l’autorizzazione di cui all’articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

3. Qualora il campo gara fisso ricada in un tratto di corso d’acqua affidato in concessione per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il soggetto gestore del campo gara deve coincidere con il soggetto titolare della concessione per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto gestore trasmette il calendario delle gare e manifestazioni di pesca sportiva alla Struttura regionale competente, indicando:

a) data e campo gara interessati;

b) tipologia di gara o manifestazione di pesca sportiva;

c) qualora consentito, l’indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca.

5. Il calendario è formulato nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale. Eventuali modifiche al calendario annuale devono essere trasmesse alla Struttura regionale competente con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alle variazioni introdotte.

6. I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca nei campi gara fissi la cui gestione è stata affidata a soggetti terzi ai sensi del comma 2 devono presentare istanza al soggetto gestore, il quale provvede, sulla base dei principi di imparzialità e correttezza, e in base ai tempi e alle modalità stabilite dallo stesso soggetto gestore, ad autorizzare i soggetti richiedenti ad organizzare una o più gare o manifestazioni di pesca tra quelle previste dal calendario di cui al comma 4.

7. La denominazione dei soggetti organizzatori, gli estremi identificativi dei rispettivi rappresentanti legali, i quantitativi di specie ittiche immesse e i quantitativi di specie ittiche prelevate devono essere comunicati, per ciascuna gara e manifestazione autorizzata, dal soggetto gestore alla Struttura regionale competente entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono svolte le gare e manifestazioni di pesca.

8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 8, nei campi gara fissi, al di fuori dei periodi di svolgimento delle gare e manifestazioni, la pesca si effettua nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e del presente regolamento.
 

Art. 35
Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private.

1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d’acqua esistenti all’interno di proprietà private, nonché le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica all’interno di impianti di acquacoltura e piscicoltura in proprietà privata, sono rilasciate dalla Struttura regionale competente.

2. Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) dati identificativi del richiedente;

b) copia dell’atto di proprietà dell’area interessata dall’impianto o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, copia del contratto d’affitto dell’area o consenso scritto all’uso dell’area da parte del proprietario del fondo;

c) dichiarazione attestante:

1) le caratteristiche dell’eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità per la derivazione delle acque e dell’eventuale autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall’ente competente;

2) l’assenza di attività estrattive in atto all’interno del bacino anche se marginale allo stesso;

3) l’assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;

d) copia della planimetria dell’impianto con relative indicazioni batimetriche;

e) relazione tecnica-illustrativa in cui siano indicati in particolare:

1) l’elenco delle specie ittiche oggetto di immissione (nome scientifico e nome comune);

2) il numero e la superficie dei bacini;

3) piano di gestione delle attività di pesca;

4) gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell’impianto dal reticolo idrografico circostante, ai fini di evitare la fuoriuscita di specie ittiche;

5) le modalità di restituzione dell’acqua.

3. L’autorizzazione per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente, verificata la compatibilità con le disposizioni della normativa antimafia. La durata dell’autorizzazione è di cinque anni.

4. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra o ogni variazione sulla titolarità dell’autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata alla Struttura regionale competente.

5. L’autorizzazione deve prevedere l’elenco delle specie ittiche oggetto di immissione. Per le specie alloctone, individuate tra quelle previste dalla Carta ittica regionale, deve essere effettuata una valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante secondo la procedura stabilita dalla Carta ittica regionale.

6. Le immissioni di cui al punto precedente possono essere effettuate esclusivamente con materiale ittico proveniente da allevamenti autorizzati e in regola con la normativa sanitaria vigente.

7. Dagli impianti di pesca sportiva e dilettantistica di cui al presente articolo non può essere portato all’esterno alcun esemplare ancora in vita di specie ittiche. Il titolare dell’impianto è responsabile del rispetto di tale prescrizione e ha l’obbligo di verificare l’avvenuta soppressione degli esemplari catturati. Il titolare deve inoltre rilasciare al pescatore un’attestazione nella quale vengono indicati le specie e il numero di capi catturati.

8. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo devono:

a) provvedere, a proprie spese, all’installazione di idonee tabelle lungo il perimetro del bacino e nei principali punti di accesso;

b) chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino;

c) attenersi alle prescrizioni fissate nell’atto autorizzativo;

d) permettere il controllo da parte degli organi di vigilanza.

9. L’autorizzazione può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata dalla Struttura regionale competente in caso di:

a) violazioni degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dalla medesima autorizzazione;

b) inosservanza della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale;

c) in assenza o nel venir meno di uno o più requisiti previsti nel presente articolo.

10. Negli impianti di pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private, possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento.
 

Art. 36
Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica.

1. Le concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche previste dall’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro. Il concessionario deve essere una persona giuridica riconosciuta o un’associazione con statuto o atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

2. Le concessioni vengono rilasciate per zone omogenee, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e della pressione di pesca e sulla base dei criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale al fine della conservazione degli stock ittici autoctoni e dell’ecosistema fluviale, attraverso procedura a evidenza pubblica mediante pubblicazione di appositi bandi che dovranno garantire la pluralità dei soggetti concessionari.

3. In particolare il bando deve prevedere per il soggetto concessionario:

a) la propria sede, o quella di una propria dipendenza permanente, nel territorio di pertinenza della concessione; gli enti pubblici ammessi alla concessione devono possedere competenza territoriale estesa all’intera area in concessione, mediante l’eventuale costituzione di forme associative consortili;

b) significatività dell’associazione o dell’ente in relazione al numero di pescatori soci e alla loro residenza nei territori comunali in cui ricadono le acque oggetto di concessione;

c) l’obbligo di garantire la vigilanza ittica nelle acque in concessione con un congruo numero di guardie giurate attive nel territorio;

d) l’obbligo di garantire le operazioni di recupero ittico in occasione di asciutte naturali e artificiali di corsi o bacini d’acqua, di cui all’articolo 16, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, fatta salva la facoltà per la Giunta regionale di provvedervi autonomamente o di provvedere al loro coordinamento.

4. Le concessioni vengono rilasciate a seguito di sottoscrizione di specifico disciplinare da parte del responsabile della Struttura regionale competente e del concessionario, nel quale vengono esplicitati la dimensione e la localizzazione dei bacini, specchi acquei e corsi d’acqua oggetto della concessione, la durata della concessione, gli obblighi del concessionario, il piano delle attività di vigilanza, la quantità, la taglia e l’elenco delle specie ittiche da immettere nelle acque in concessione, gli ulteriori elementi previsti dalla Carta ittica regionale.

5. Le concessioni possono essere sospese in qualsiasi momento previa diffida e successivamente revocate con apposito atto dirigenziale per ragioni di prevalente interesse pubblico, per accertate cause di depauperamento del patrimonio ittico da parte del concessionario, nonché per gravi o ripetute violazioni da parte dello stesso delle norme di legge o regolamentari o del disciplinare di concessione.

6. Nelle acque in concessione può esercitare la pesca il pescatore munito di regolare licenza di pesca, ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 11 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e in possesso del permesso rilasciato dal concessionario in corso di validità da esibire in caso di controllo.

7. Ai fini della tutela del patrimonio ittico e della protezione dell’ambiente fluviale il concessionario di pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche può proporre alla Struttura regionale competente l’adozione di ulteriori restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo. La Struttura regionale competente, qualora la proposta sia adeguatamente motivata e giustificata dalle esigenze di tutela del patrimonio ittico e di protezione dell’ambiente fluviale, adotta il provvedimento di approvazione delle misure proposte, il quale costituisce regolamentazione dell’esercizio di pesca, anche ai fini sanzionatori.
 

Art. 37
Attività di acquacoltura.

1. L’attività di acquacoltura, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, e all’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è esercitata dagli imprenditori ittici ed è sempre soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente, sia quando esercitata in acque poste in aree di proprietà privata sia quando esercitata in acque poste in aree del demanio pubblico.

2. Il regime di autorizzazione di cui al presente articolo non si applica all’allevamento di specie acquatiche negli impianti ornamentali chiusi come definiti dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici.

3. Gli allevamenti ittiogenici a scopo di ripopolamento possono essere gestiti anche da associazioni senza scopo di lucro, enti pubblici ed altri organismi di diritto pubblico, previa autorizzazione di cui al presente articolo.

4. La domanda di autorizzazione all’esercizio di attività di acquacoltura deve contenere:

a) dati identificativi del richiedente;

b) titolo attestante la legittima detenzione del fondo ovvero atto di concessione dello spazio demaniale da parte dell’amministrazione pubblica competente per l’assegnazione dello spazio acqueo ovvero altro atto equivalente dell’organo competente per l’assegnazione dello spazio acqueo;

c) dichiarazione attestante:

1) le caratteristiche dell’eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi del provvedimento relativo all’uso delle acque;

2) gli estremi dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell’impianto, ove esistenti;

3) la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività di acquacoltura;

d) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all’area di attività;

e) relazione tecnica indicante:

1) l’elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;

2) la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;

3) le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall’impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica;

4) la descrizione del ciclo colturale di ciascuna specie;

5) la modalità di alimentazione e di integrazione trofica;

6) solo per gli allevamenti posti nelle acque di Zona C), l’elenco degli addetti all’allevamento di acquacoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 9, lettera a) della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;

f) studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

5. L’autorizzazione per l’esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente, verificata la compatibilità con le disposizioni della normativa antimafia.

6. L’autorizzazione di cui al presente articolo costituisce requisito necessario ai fini dell’ottenimento della registrazione o del riconoscimento previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”.

7. Nelle acque poste in Zona C, nonché all’interno degli impianti di acquacoltura in zone di risaia o in terreni temporaneamente allagati, può essere autorizzato esclusivamente l’allevamento di specie autoctone e di quelle considerate indigene ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. È comunque consentita la raccolta e commercializzazione di eventuali esemplari di fauna acquatica alloctona presenti accidentalmente nell’impianto.

8. Fatti salvi gli impianti chiusi di cui all’articolo 2, comma 7, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell’11 giugno 2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, nelle acque diverse da quelle poste in Zona C, l’allevamento di specie non autoctone è consentito previa valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante, secondo la procedura prevista dalla Carta ittica regionale.

9. La durata delle autorizzazioni è di dieci anni per gli allevamenti posti in acque di Zona A) e di Zona B) e per gli allevamenti di vallicoltura tradizionale, mentre è di cinque anni per le altre tipologie di allevamento poste in acque di Zona C). L’autorizzazione per gli allevamenti posti in zone di risaia o in terreni temporaneamente allagati ha validità sino al 31 dicembre dell’anno di rilascio.

10. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura regionale competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima autorizzazione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell’esercizio della predetta attività.

11. In caso di morte del titolare o di cessione dell’attività determinata da specifico atto scritto, può essere autorizzato il subentro nell’autorizzazione, su istanza degli eredi o del cessionario, da presentarsi entro due mesi dal decesso o dalla stipula dell’atto di cessione, purché il soggetto subentrante dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 4.

12. Fatte salve le attività di raccolta delle specie oggetto dell’autorizzazione di cui al comma 1 da parte degli addetti all’allevamento, nonché le attività autorizzate ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nelle aree interessate dall’attività di acquacoltura l’attività di pesca è vietata.

13. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura provvedono, qualora l’area non sia opportunamente recintata, all’installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

14. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura permettono l’accesso agli organi di vigilanza e controllo.

15. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura relative ad allevamenti posti all’interno della Zona C hanno l’obbligo di trasmettere alla Struttura regionale competente l’elenco aggiornato e completo degli addetti all’allevamento di acquacoltura in occasione di ogni variazione dello stesso e comunque almeno una volta l’anno entro il 31 dicembre di ogni anno.

16. Nella gestione degli impianti di acquacoltura posti in Zona A e in Zona B possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento. La raccolta del prodotto negli allevamenti posti nelle acque di Zona C è effettuata con gli attrezzi e le modalità indicati dalla Carta ittica regionale.
 

Art. 38
Sanzioni amministrative.

1. Le infrazioni al presente regolamento, qualora non diversamente sanzionate, saranno punite con le sanzioni di cui all’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, in quanto applicabili.
 

Art. 39
Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento regionale sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””;

b) regolamento regionale 7 ottobre 2019, n. 3 <<Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””>>;

c) regolamento regionale 13 marzo 2020, n. 4 <<Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””>>.
 

Art. 40
Disposizioni transitorie.

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
 

Art. 41
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 3 gennaio 2023

Luca Zaia


                          

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