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Regolamento Regionale n. 3 del 20 settembre 2022
Regolamento per la disciplina dei requisiti di ammissione e delle modalità di consultazione e controllo dell'Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale".
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 18 bis della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”, il presente regolamento definisce le disposizioni attuative dell’Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione (di seguito Elenco) e disciplina, in particolare, i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione a ciascuna Sezione; i termini, le modalità di iscrizione e di cancellazione nonché le eventuali limitazioni; le modalità di consultazione dell’elenco e le modalità di controllo periodico sui soggetti iscritti.
2. In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c) dello Statuto, il presente regolamento garantisce il rispetto delle condizioni di parità e di pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione.
Art. 2 Sezioni dell’Elenco
1. L’Elenco di cui all’articolo 1 è composto delle seguenti Sezioni:
Art. 3 Gestione dell’Elenco
1. Ai sensi dell’articolo 18 bis, comma 2, della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, la società regionale Veneto Innovazione Spa di cui all’articolo 10 della medesima legge (di seguito Gestore) svolge le funzioni di gestione dell’Elenco.
2. Ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco, il Gestore accredita e controlla i soggetti iscritti.
CAPO II DISCIPLINA DEI SOGGETTI E DEI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE A CIASCUNA SEZIONE
Art. 4 Soggetti
1. Possono richiedere l’iscrizione nell'Elenco le persone fisiche e le persone giuridiche operanti nei settori della consulenza, in possesso dei requisiti specifici stabiliti per ciascuna Sezione.
2. Ai fini dell’iscrizione nell'Elenco trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.
Art. 5 Requisiti specifici di ammissione per la Sezione A - “Temporary Manager – TM”
1. Ai fini dell’iscrizione nella Sezione A - “Temporary Manager – TM” dell’Elenco, le persone fisiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:
2. Ai fini dell’iscrizione nella Sezione A - “Temporary Manager – TM” dell’Elenco, le persone giuridiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:
Art. 6 Requisiti specifici di ammissione per la Sezione B - “Temporary Export Manager – TEM”
1. Ai fini dell’iscrizione nella Sezione B - “Temporary Export Manager – TEM” dell’Elenco, le persone fisiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:
2. Ai fini dell’iscrizione nella Sezione B - “Temporary Export Manager – TEM” dell’Elenco, le persone giuridiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:
Art. 7 Requisiti specifici di ammissione per la Sezione C - “Manager dell’Innovazione – Innovation Manager – IM”
1. Ai fini dell’iscrizione nella Sezione C - “Manager dell’Innovazione – Innovation Manager – IM” dell’Elenco, le persone fisiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:
2. Ai fini dell’iscrizione nella Sezione C - “Manager dell’Innovazione – Innovation Manager – IM” dell’Elenco, le persone giuridiche devono possedere tutti i seguenti requisiti:
Art. 8 Altri soggetti iscritti nella Sezione C
1. Sono iscritti d’ufficio nella Sezione C - “Manager dell’Innovazione – Innovation Manager – IM” dell’Elenco, previa richiesta:
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 11 e 12.
CAPO III ISCRIZIONE, TERMINI DI AMMISSIONE, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONI
Art. 9 Istanza di iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione nelle Sezioni A, B e C dell'Elenco, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui agli articoli 5, 6 e 7, presentano domanda al Gestore compilando il modulo di iscrizione on line.
2. Il modulo di cui al comma 1 è disponibile presso il sito istituzionale "Innoveneto” raggiungibile al seguente link: www.innoveneto.org.
Art. 10 Procedura di iscrizione
1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione ad una Sezione dell’Elenco, il Gestore comunica all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto richiedente gli esiti dell’istruttoria compiuta ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti specifici di ammissione di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, per richiedere al soggetto interessato le informazioni e le integrazioni documentali necessarie ad istruire la domanda di iscrizione.
3. Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione di ammissione di cui al comma 1, il soggetto interessato viene registrato nella Sezione specifica dell’Elenco con un numero progressivo di registrazione.
4. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per carenza dei requisiti specifici di ammissione il soggetto richiedente non potrà presentare una nuova istanza di iscrizione all’Elenco prima che siano decorsi dodici mesi dal rigetto.
5. Il Gestore è autorizzato a ricorrere ai soggetti valutatori di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale” per valutare l’ammissibilità delle istanze di iscrizione pervenute.
Art. 11 Formazione dell'Elenco
1. Le domande di iscrizione possono essere presentate durante il periodo temporale corrispondente ai mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre di ciascun anno.
2. L’iscrizione decorre dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale "Innoveneto”.
3. In caso di particolari e motivate esigenze, con provvedimento della Giunta regionale può essere disposta l’apertura di periodi temporali straordinari per la presentazione delle domande di iscrizione, ulteriori rispetto a quanto stabilito al comma 1.
Art. 12 Cancellazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, la cancellazione dall'Elenco viene disposta dal Gestore a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto a mezzo di PEC inviata all’indirizzo del Gestore (“amministrazione@pec.venetoinnovazione.it”) e diventa effettiva entro i successivi cinque giorni.
Art. 13 Limitazioni
1. Ciascun soggetto interessato può chiedere l’iscrizione ad una sola Sezione dell’Elenco.
2. Il soggetto già iscritto può chiedere l’iscrizione presso altra Sezione dell’Elenco nelle modalità di cui all’articolo 9, previa cancellazione dalla Sezione in cui il soggetto risulta già iscritto.
CAPO IV CONTROLLO DEI SOGGETTI ISCRITTI E PUBBLICAZIONE ELENCO
Art. 14 Controllo periodico sui soggetti iscritti
1. Le dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione nell’Elenco circa il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono soggette ad un controllo triennale del Gestore.
2. È facoltà del Gestore richiedere al soggetto iscritto la documentazione ritenuta utile per l’espletamento dei controlli di cui al comma 1.
3. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui agli articoli 5, 6 e 7 consegue la cancellazione dall’Elenco comunicata all’indirizzo PEC del soggetto iscritto.
4. Prima della formale adozione del provvedimento di cui al comma 3, il Gestore comunica tempestivamente al soggetto iscritto i motivi di tale provvedimento.
5. Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, il soggetto interessato ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
6. Qualora il soggetto iscritto abbia presentato le osservazioni di cui al comma 5 ed il Gestore non si sia pronunciato nel termine di dieci giorni dal ricevimento di tali osservazioni, queste si ritengono respinte/rigettate.
Art. 15 Pubblicazione e accesso all’Elenco
1. L’Elenco è pubblicato presso il sito istituzionale "Innoveneto” senza oneri da parte degli iscritti ed è accessibile gratuitamente per la consultazione da parte dell’utenza.
Art. 16 Tutela della Privacy
1. I dati personali forniti saranno trattati, con o senza l’uso di mezzi elettronici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.”, per le finalità e le modalità del presente regolamento e per lo svolgimento di ogni eventuale successivo rapporto.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.
Venezia, 20 settembre 2022
Luca Zaia
__________________________
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione Art. 2 – Sezioni dell’Elenco Art. 3 – Gestione dell’Elenco
CAPO II – DISCIPLINA DEI SOGGETTI E DEI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE A CIASCUNA SEZIONE
Art. 4 – Soggetti Art. 5 – Requisiti specifici di ammissione per la Sezione A – “Temporary Manager – TM” Art. 6 – Requisiti specifici di ammissione per la Sezione B – “Temporary Export Manager – TEM” Art. 7 – Requisiti specifici di ammissione per la Sezione C – “Manager dell’Innovazione – Innovation Manager - IM” Art. 8 – Altri soggetti iscritti nella Sezione C
CAPO III – ISCRIZIONE, TERMINI DI AMMISSIONE, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONI
Art. 9 – Istanza di iscrizione Art. 10 – Procedura di iscrizione Art. 11 – Formazione dell’Elenco Art. 12 – Cancellazione Art. 13 – Limitazioni
CAPO IV – CONTROLLO DEI SOGGETTI ISCRITTI E PUBBLICAZIONE ELENCO
Art. 14 – Controllo periodico sui soggetti iscritti Art. 15 – Pubblicazione e accesso all’Elenco Art. 16 – Tutela della Privacy
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 – Entrata in vigore
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