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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 59 del 19 giugno 2018


Regolamento Regionale n. 1 del 15 giugno 2018

Attività di vigilanza e controllo su Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ulss).

 

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

 

Art. 1
Finalità

1.  Il presente Regolamento disciplina l’esercizio della vigilanza e del controllo su Azienda Zero, ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.

2.  La vigilanza e il controllo su Azienda Zero sono svolti dalla Giunta regionale, per il tramite del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale.

3.  Sono confermate, anche nei confronti di Azienda Zero, le funzioni ispettive e  di vigilanza di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21.

 

Art. 2
Obiettivi dell’attività di vigilanza e dei controlli

1.  La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo su Azienda Zero al fine di verificarne l’efficacia delle azioni e delle funzioni svolte nonché le ricadute sulla gestione e le performance delle aziende sanitarie e del Sistema sanitario regionale.

2.  La vigilanza ed il controllo di cui al comma 1 si estrinsecano nelle modalità di cui agli articoli seguenti.

 

Art. 3
Vigilanza sulle funzioni di Azienda Zero preposte al monitoraggio delle performance del Servizio sanitario regionale

1.  La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle funzioni di Azienda Zero preposte al monitoraggio delle performance del Servizio sanitario regionale.

2.  Ai fini di cui al comma 1, Azienda Zero predispone un’adeguata relazione sul rispetto degli obiettivi annuali definiti dalla Giunta regionale, o discendenti dalle linee di indirizzo di cui    all’articolo 2, comma 9, della legge regionale n.

19 del 2016 e sul monitoraggio dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Servizio sanitario regionale.

3.  Azienda Zero trasmette la relazione di cui al comma 2 all’Area Sanità e Sociale:

a)  entro quarantacinque giorni dalla scadenza di ciascun trimestre (relazione trimestrale);

b)  entro i sei mesi successivi alla scadenza di ciascun esercizio (relazione annuale);

c)  comunque tempestivamente, nel caso di evidenza di criticità di particolare rilievo.

4.  L’Area Sanità e Sociale, ricevuta la documentazione da Azienda Zero, relaziona alla Giunta regionale la quale riferisce alla competente Commissione consiliare.

 

Art. 4
Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile

1. Fermi restando le funzioni e i compiti che la legge attribuisce al Collegio Sindacale di Azienda Zero, l’Area Sanità e Sociale:

a)  è autorizzata a prendere visione dei verbali del Collegio Sindacale di Azienda Zero depositati sul portale PISA;

b)  è autorizzata ad interloquire con il Collegio Sindacale di Azienda Zero, nel caso in cui si rendesse necessario acquisire ulteriori elementi istruttori;

c)  riferisce alla Giunta regionale nel caso emergano e siano accertate gravi irregolarità.

 

Art. 5
Visto di congruità

1.  Il Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità sul Bilancio economico preventivo di Azienda Zero, sul Bilancio preventivo della GSA e sul Bilancio economico preventivo consolidato del SSR, previa valutazione della completezza della documentazione prevista dalla normativa, dell’assenza di irregolarità tecniche che compromettano la veridicità segnalate dal collegio sindacale nell’apposita relazione e della coerenza con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

2.  Il Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale, appone il visto di congruità sul Bilancio di esercizio di Azienda Zero, sul Bilancio consuntivo della GSA e sul Bilancio consolidato del SSR previa valutazione della completezza della documentazione prevista dalla normativa, dell’assenza di irregolarità tecniche che compromettano la veridicità segnalate dal collegio sindacale nell’apposita relazione. Il Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale, può inoltre disporre la valutazione di specifiche poste contabili riferite a finanziamenti regionali al fine di valutarne la congruità con il bilancio regionale.

3.  Per l’espletamento delle valutazioni preordinate al visto di congruità, il Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale può avvalersi anche di esperti esterni.

 

Art. 6
Controllo sugli investimenti e sulle procedure di gara

1.  La Giunta regionale, a seguito di istruttoria da parte della Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), autorizza gli investimenti di Azienda Zero e le procedure di gara relative a beni e servizi, limitatamente alle tipologie con base d’asta superiore alla soglia comunitaria.

2.  La Giunta regionale può disporre, con proprio provvedimento, di avvalersi del supporto della C.R.I.T.E. per altre tipologie di procedure di Azienda Zero o delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, riferite al reperimento di risorse materiali, strumentali e professionali.

 

Art. 7
Vigilanza sugli esiti dell’attività di internal auditing

1.  Al fine di acquisire ogni possibile informazione in ordine ai rischi amministrativi e contabili di Azienda Zero, la Giunta regionale, attraverso l’Area Sanità e Sociale:

a)  può acquisire le analisi di risk assessment condotte in Azienda Zero;

b)  può disporre analisi di risk assessment su processi ritenuti critici o potenzialmente tali;

c)  può acquisire i risultati delle attività di audit svolte in Azienda Zero o presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale;

d)  può interloquire con il Direttore della funzione di Internal Audit di Azienda Zero per acquisire ulteriori eventuali elementi istruttori.

2.  L’Area Sanità e Sociale riferisce alla Giunta regionale in ordine alle eventuali criticità di cui viene a conoscenza.

 

Art. 8
Vigilanza sull’attività di anticorruzione e trasparenza di Azienda Zero

1. Fermi restando le funzioni e i compiti che la legge attribuisce all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), l’Area Sanità e Sociale:

a)  è autorizzata ad acquisire i verbali dell’OIV di Azienda Zero al fine di verificare il pieno assolvimento degli obblighi normativi in ordine alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza della gestione;

b)  è autorizzata ad interloquire con l’OIV o con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Azienda Zero, nel caso in cui si rendesse necessario acquisire ulteriori elementi istruttori;

c)  riferisce alla Giunta regionale nel caso emergano e siano accertate gravi irregolarità in ordine al rispetto degli obblighi o adempimenti di legge in materia di anticorruzione e trasparenza.

 

Art. 9
Verifica il corretto funzionamento del ciclo delle performance di Azienda Zero

1. Fermi restando le funzioni e i compiti che la legge attribuisce all’Organismo indipendente di valutazione, l’Area Sanità e Sociale:

a)  è autorizzata ad acquisire i verbali dell’OIV di Azienda Zero al fine di verificare il grado di funzionamento del ciclo delle performance di Azienda Zero;

b)  è autorizzata ad interloquire con l’OIV di Azienda Zero, nel caso in cui si rendesse necessario acquisire ulteriori elementi istruttori;

c)  riferisce alla Giunta regionale nel caso emergano e siano accertate gravi irregolarità in ordine al funzionamento del ciclo delle performance.

______________________
 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 15 giugno 2018

Luca Zaia


(Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 796 del 8 giugno 2018, pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

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