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Regolamento Regionale n. 2 del 23 dicembre 2014
Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto.
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale emana
il seguente regolamento regionale:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice), individua, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso il Consiglio regionale della Regione del Veneto con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice o da altre disposizioni di legge.
Art. 2 Disposizioni generali
1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3 Tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. Nelle schede di cui all’allegato A numerate da 1 a 14, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché le operazioni eseguibili.
Art. 4 Aggiornamento
1. L’individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento eseguibili è aggiornata periodicamente.
Art. 5 Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet
1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale.
Art. 6 Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. È abrogato il regolamento 13 gennaio 2006, n. 1.
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Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.
23 dicembre 2014
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Disposizioni generali Art. 3 - Tipi di dati e di operazioni eseguibili Art. 4 - Aggiornamento Art. 5 - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet Art. 6 - Entrata in vigore e abrogazioni
(seguono allegati)
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