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Scarica versione stampabile Procedimento VIA

Bur n. 120 del 07 dicembre 2018


PROVINCIA DI ROVIGO

Determinazione n. 1103 del 08 giugno 2018. Soc. Agricola F.LLI CESTARO SS - Lendinara Via S.Lucia,85. Ampliamento allevamento avicolo polli da carne. Determinazione di compatibilità ambientale (VIA) e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.; L.R. 4 del 18.02.2016.

Il Dirigente

(...omissis…)

determina:

1) di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale favorevole al pro­getto presentato dalla ditta F.lli Cestaro s.s. con sede legale nel Comune di Lendinara (RO), per un ampliamento di un allevamento avicolo ubicato in via S. Lucia 87 e via Bilogna n. 1 nel Comune di Lendinara, ai sensi dell'ex art. 26 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.;

2) di rilasciare contestualmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell' art. 29 quater e seguenti del D.Lgs n.152/06 e s.m.,per la gestione di detto allevamento (costituito da n. 2 centri con in comune la concimaia);

3) di approvare le risultanze dei lavori della commissione VIA del 16.5.2018 e le relative prescrizioni, così come sopra riportate;

4) di dare atto che la massima potenzialità allevabile a regime sarà di 362.000 capi/ciclo di polli da carne (eventuali deroghe al superamento dei 33 Kg/mq dovranno essere oggetto di autorizzazione dell'ASL) ;

5) di dare atto che l'accasamento è altresì subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l'approvvigionamento idrico da parte di Acque Venete e della valutazione di compatibilità idraulica da parte del Consorzio di Bonifica e del Genio Civile di Rovigo;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpav comprensiva del rispetto delle prescri­zioni di cui sopra (art. 28 comma 3 del D.Lgs n.152/06 vigente);

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. n.152/06 e s.m., il gestore deve trasmettere alla Provincia, all'Arpav ed al Comune entro il 30 Marzo di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo, dell'anno precedente, ivi compresa una relazione dell'attività aziendale svolta nel periodo considerato;

8) di dare atto che con il presente provvedimento, vengono autorizzate an­che le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento, considerate di carattere diffuso e costituite principalmente dai seguenti inquinanti: NH3, CH4, N2O, polveri, per le quali la normativa vigente (Dec. CE n.302/2017 ed ex DMA 29.01.2007) prevede, ai fini della loro mitigazione, l'applicazione di tecniche gestionali basate sulle migliori tecnologie disponibili, anche in relazione alla fattibilità economica (rapporti co­sti/benefici), quali:

  • utilizzo buone pratiche gestionali;
  • rispetto delle superfici di allevamento previste dal D.Lgs. n. 181 del 27.12.2010;
  • adozione di un Piano di Monitoraggio e di Controllo;

9) di dare atto che la pollina dovrà essere raccolta nell'apposita conci­maia adeguatamente coperta e smaltita o nei terreni agricoli ( nel ri­spetto del PUA) od ad impianti autorizzati;

10) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'allevamento in oggetto, sarà sottoposto ad ispezioni ambientali con cadenza almeno triennale che verranno effettuate dai tec­nici del Dipartimento provinciale ARPAV di Rovigo, nell'arco della vali­dità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con oneri a carico del ge­store. La Provincia di Rovigo, può disporre ispezioni straordinarie, se­condo quanto disposto dall'art. 29-decies, c.4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.;

11) di dare atto che le modalità di controllo analitico verranno specifi­cate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale), nella lettera che verrà trasmessa da Arpav entro il 31 gen­naio dell'anno in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata;

12) di dare atto che l'Arpav effettuerà nell'ambito di tali controlli, an­che la verifica del rispetto delle condizioni per il rilascio della VIA, secondo quanto previsto dall'ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. (ora art.28);

13) di dare atto che sono fatte salve,le prescrizioni e/o condizioni (non ambientali) espresse dagli Enti interessati in materia di igiene e sicu­rezza, di prevenzione incendi, urbanistica, ecc. per le quali la ditta dovrà munirsi delle relative autorizzazioni, visti, pareri e/o nulla osta;

14) di dare atto che, in attuazione a quanto previsto dall'ex art. 26 comma 6 del D.Lgs n.152/2006 e s.m. (ora art.25 comma 5), il progetto in questione deve essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale;

15) di dare atto che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale deve essere pubblicato nel BURV, ai sensi dell'ex art. 27 del D.Lgs n. 152/2006, nella versione previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104;

16) di stabilire che il riesame del presente provvedimento, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, è effettuato ogni 10 anni, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, ovvero quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 4 e 6;

17) di dare atto che la determinazione n.603 del 21.2.2012 di Autorizza­zione Integrata Ambientale rilasciata per l'allevamento nello stato di fatto, s'intenderà decaduta all'atto della realizzazione ed esercizio del presente progetto.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei ter­mini e nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

Il Dirigente dr. Vanni Bellonzi

Allegati:  (…omissis…)

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