Emergenza idrica nel territorio della Regione del Veneto. Ulteriori misure urgenti di regolazione e razionalizzazione delle derivazioni dal fiume Adige per il contrasto della carenza di disponibilità idrica, la salvaguardia dell'approvvigionamento idropotabile e per l'equilibrio ambientale. Disposizioni relative al canale LEB ed ai bacini ricettori Fratta-Gorzone e Bacchiglione.
| Note per la trasparenza |
A seguito del persistere dello stato di emergenza regionale per deficit idrico, dell'aggravamento dello scenario di severità idrica confermato dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Delibera dell’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali n. 9 del 15 luglio 2026), come desumibile dalla Relazione tecnica trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile in data 14 luglio 2026 con nota prot. 418983 e successive integrazioni relative al fiume Adige, il presente provvedimento dispone misure immediate di rimodulazione dei rilasci del canale LEB (Consorzio Lessinio Euganeo Berico) verso il fiume Fratta e verso il fiume Bacchiglione, al fine di preservare le riserve idriche dell'Adige per gli usi potabili prioritari e contrastare la risalita del cuneo salino. |
Il Presidente
VISTO l’art. 1 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 che dispone che « In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate.»;
PRESO ATTO della perdurante e gravissima condizione di deficit idrico che sta interessando l'intero territorio della Regione del Veneto, caratterizzata da precipitazioni ben inferiori alle medie storiche, esaurimento precoce della risorsa nivale e temperature nettamente superiori alla norma stagionale, con conseguente marcata riduzione delle portate delle maggiori aste fluviali e dei livelli piezometrici delle falde;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 1° luglio 2026 di dichiarazione dello stato di emergenza regionale per deficit idrico su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 e dell'art. 1 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20, con la quale sono state stabilite le prime misure straordinarie di salvaguardia della risorsa;
VISTA la nota del Presidente della Regione del Veneto n. 402745 del 3 luglio 2026 con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché la successiva nota dello stesso n. 418983 del 14 luglio 2026 con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica finalizzata alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 per fronteggiare la crisi idrica nella Regione del Veneto;
CONSIDERATO che la citata relazione evidenzia un quadro idrologico ed idraulico di estrema criticità, registrando un deficit pluviometrico regionale cumulato del -26% dall'inizio dell'anno idrologico e del -29% nel quadrimestre marzo-giugno 2026, unito ad un'anomalia termica di +1,99 °C ed a portate dei principali corsi d'acqua (Adige, Po, Brenta, Bacchiglione, Livenza, Piave) ridotte fino al 50%-70% rispetto alle medie storiche del periodo ed in progressivo peggioramento;
CONSIDERATO che, in particolare, l'asta terminale del fiume Adige presenta portate stabilmente inferiori alla soglia critica di 80 mc/s presso la stazione di Boara Pisani (PD), esponendo gli impianti di captazione idropotabile delle province di Padova, Rovigo e Venezia al grave rischio di insabbiamento delle opere di presa ed all'ingressione del cuneo salino;
VISTA la Delibera n. 9 adottata dall'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nella seduta del 15 luglio 2026, avente ad oggetto "Presa d'atto del quadro conoscitivo ed individuazione dei livelli di severità idrica del Distretto delle Alpi Orientali con adozione di misure";
DATO ATTO che la citata Delibera dell’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali n. 9 del 15 luglio 2026 individua il livello di severità idrica "Medio" per tutto il territorio distrettuale e dispone la temporanea limitazione generalizzata delle grandi derivazioni irrigue in forma modulabile in relazione alle criticità specifiche, demandando alle Regioni l'adozione di provvedimenti volti a garantire il mantenimento della portata minima di 80 mc/s nell'Adige a Boara Pisani per la tutela del consumo umano;
DATO ATTO altresì che la Delibera dell’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali n. 9 del 15 luglio 2026 ha ravvisato l’opportunità di istituire un Tavolo istituzionale con la partecipazione della Regione del Veneto, delle Province autonome di Trento e Bolzano, dell’Autorità di Bacino e il coinvolgimento dei gestori idroelettrici dei serbatoi strategici nonché Terna «per valutare le modalità per la riduzione degli effetti dell’hydropeaking nell’Adige a Ponte San Lorenzo, al fine di sostenere i livelli minimi di portata fluente di 80 mc/s a Boara Pisani e ad agevolare di seguito i prelievi nella parte bassa dell’Adige»;
VISTE le risultanze del Tavolo istituzionale che si è riunito in data 20, 24 e 28 luglio 2026 nell'ambito del quale è stato raggiunto un accordo volontario tra le Province Autonome di Trento e Bolzano, la Regione del Veneto e i gestori idroelettrici dei serbatoi strategici afferenti il bacino del fiume Adige per contenere l'hydropeaking e appiattire la curva di portata dell'Adige a Ponte San Lorenzo, contestualmente all'impegno della Regione del Veneto di ridurre ulteriormente il prelievo irriguo per ripristinare la portata di riferimento di 80 mc/s a Boara Pisani a tutela del fabbisogno idropotabile;
CONSIDERATO che l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, con nota prot. n. 10736 del 30 luglio 2026, ha rilevato che, alla luce del quadro meteo-climatico previsto per le prossime settimane, caratterizzato da un rapido innalzamento delle temperature ben oltre i valori tipici del periodo e dal perdurare dell'assenza di precipitazioni sull'intero territorio regionale, sussistono le condizioni per l'innalzamento del livello di severità idrica da "medio" ad "alto" sull'intero territorio regionale;
VALUTATO che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici, con comunicazione agli atti del 30 luglio 2026, ha rappresentato il perdurare delle condizioni di grave criticità idrica e conseguentemente ha proposto al Presidente della Giunta regionale l'adozione di misure volte a ridurre lo scarico portato dal canale LEB (Consorzio di secondo grado Lessinio Euganeo Berico) nel fiume Fratta nella misura di 3 mc/s, al fine di contenere il prelievo complessivo operato dal canale LEB sull'asta del fiume Adige e preservare la portata fluente dell'Adige a valle della presa di Belfiore nonché la riduzione dello scarico del canale LEB nel fiume Bacchiglione dal 20% al 10% della portata complessivamente derivata dal canale LEB stesso, ottimizzando i volumi d'acqua residui per il sostegno dei fabbisogni prioritari del bacino;
CONSIDERATO che l'art. 167 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. stabilisce espressamente la priorità dell'uso dell'acqua per il consumo umano nei periodi di siccità e di scarsità idrica, che l'art. 144, comma 4 del medesimo decreto consente gli usi diversi solo a condizione che non ne pregiudichino la quantità e la qualità sufficienti al soddisfacimento del fabbisogno potabile;
RILEVATO che tutti i Consorzi di Bonifica titolari di concessioni di derivazione hanno attuato riduzioni di derivazione superiori al 50% delle portate concessionate e, stante l’aggravamento del quadro idrologico, si rende necessario, adottare ulteriori misure di contenimento dei prelievi al fine di garantire prioritariamente gli usi idropotabili;
CONSIDERATO che il Consorzio di secondo grado Lessinio Euganeo Berico (LEB) deriva le proprie portate dal fiume Adige in località Belfiore (VR) e che si rende improcrastinabile contenere l'entità di detta derivazione ed ottimizzarne la ripartizione, al fine di garantire l'alimentazione degli acquedotti serviti dall'Adige ed evitare la salinizzazione e l'interruzione dell'erogazione idropotabile;
CONSIDERATO che, a tal fine, risulta strettamente necessario disporre la riduzione delle portate scaricate dal canale LEB – Lessinio Euganeo Berico verso il fiume Fratta e verso il fiume Bacchiglione, garantendo al contempo il controllo ambientale delle acque ricettrici;
RITENUTO di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi della L.R. n. 13/2022 e della L.R. n. 20/2007 per disporre immediate misure vincolanti di regolazione delle portate del LEB e di tutela sanitaria e ambientale su tutto il reticolo interessato;
VISTI:
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e s.m.i. “Codice della protezione civile”;
- la Legge regionale 1° giugno 2022, n. 13, art. 15 rubricato “Stato di emergenza regionale”;
- la Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20, art. 1 rubricato “Regolazione delle derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di siccità”;
- la Legge regionale 17 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 1° luglio 2026;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
- di richiamare integralmente quanto disposto con precedente Ordinanza n. 72 del 1° luglio 2026 di dichiarazione dello stato di emergenza regionale per deficit idrico su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 e dell'art. 1 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20;
- di prendere atto delle determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale, composto dalla Regione del Veneto, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, dai gestori idroelettrici dei serbatoi strategici e da Terna, volte ad assicurare il mantenimento della portata minima del fiume Adige a Boara Pisani e a mitigare gli effetti della crisi idrica in atto;
- di prendere atto della nota prot. n. 10736 del 30 luglio 2026 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali che ha rilevato che sussistono le condizioni per l'innalzamento del livello di severità idrica da "medio" ad "alto" sull'intero territorio regionale;
- di prendere atto che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici, con comunicazione agli atti del 30 luglio 2026, ha rappresentato il perdurare delle condizioni di grave criticità idrica e, conseguentemente, ha proposto l'adozione di misure finalizzate a ridurre i prelievi dal fiume Adige mediante la rimodulazione delle portate del canale LEB, al fine di preservare la risorsa idrica per gli usi prioritari, garantire la portata fluente dell'Adige e contenere il rischio di risalita del cuneo salino;
- di disporre, con decorrenza immediata e fino a nuova determinazione, la riduzione dello scarico portato dal canale LEB (Consorzio di secondo grado Lessinio Euganeo Berico) nel fiume Fratta nella misura di 3 mc/s, al fine di contenere il prelievo complessivo operato dal canale LEB sull'asta del fiume Adige e preservare la portata fluente dell'Adige a valle della presa di Belfiore;
- di disporre, altresì, la riduzione dello scarico del canale LEB nel fiume Bacchiglione dal 20% al 10% della portata complessivamente derivata dal canale LEB stesso, ottimizzando i volumi d'acqua residui per il sostegno dei fabbisogni idropotabili prioritari derivanti dal fiume Adige;
- di incaricare il Consorzio di secondo grado LEB di dare immediata ed esecutiva attuazione alle disposizioni di cui ai punti 5 e 6, regolando i manufatti di partizione e le opere di presa nel rispetto delle direttive impartite e garantendo la tempestiva comunicazione dei dati di portata alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici ed al Genio Civile competente;
- di disporre che i Consorzi di Bonifica titolari di concessioni a derivare dal fiume Adige attuino progressive ulteriori riduzioni delle portate prelevate in funzione della portata propria del fiume Adige per garantire il livello idrico e le portate atte al funzionamento degli impianti di sollevamento idropotabile di valle;
- di confermare tutte le disposizioni, raccomandazioni e direttive impartite con la precedente Ordinanza presidenziale n. 72 del 1° luglio 2026 per i Consorzi di bonifica, i Gestori del Servizio Idrico Integrato, i Gestori degli invasi idroelettrici montani e l'ANCI Veneto, ferme restando le limitazioni percentuali derivatorie stabilite dalla Delibera n. 9 del 15 luglio 2026 dell’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;
- di incaricare la Direzione Protezione Civile e la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici dell'esecuzione del presente provvedimento e della sua immediata notifica al Consorzio LEB, ad ARPAV, all'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di Venezia ed alle Prefetture del Veneto, alle Province interessate, ai Consorzi di Bonifica ed ai Gestori del Servizio Idrico Integrato;
- di incaricare la Direzione Protezione Civile di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile ad integrazione della richiesta di dichiarazione di stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, già trasmessa;
- di stabilire che la presente ordinanza ha validità immediata dalla data di adozione e fino a nuova determinazione, con riserva di integrazione o modifica in relazione all'evoluzione dell'andamento idrologico e meteoclimatico;
- di dare atto che la presente ordinanza non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Stefani