Integrazione delle disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute, di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026.
| Note per la trasparenza |
Con la presente Ordinanza si provvede ad integrare le disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito alla salute dei lavoratori che svolgono l’attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute, già adottate con l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026, in ragione dell’intensificarsi del rischio da stress termico a causa del perdurare da più settimane delle condizioni climatiche con elevate temperature.
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Il Presidente
VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32, comma 3 che prevede, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, il potere del Presidente della Giunta regionale di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni;
VISTA la Legge regionale 17 aprile 2012, n. 1 recante lo Statuto della Regione del Veneto e, in particolare, l’art. 3, comma 1 secondo cui “L’autonomia della Regione si esprime nell’esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e nella piena attuazione della autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione”;
VISTO l’art. 117, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che disciplina la ripartizione delle competenze tra gli enti territoriali in materia di interventi d’urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
VISTO l’art. 650 del Codice penale;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
DATO ATTO che l’esposizione ad alte temperature costituisce un importante fattore di rischio anche in ambiente lavorativo, che può comportare gravi conseguenze per la salute dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che svolgono la propria mansione all’aperto. L’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole possono, infatti, determinare un esaurimento da calore, colpo di calore e altre malattie legate allo stress da calore, possono aumentare il rischio di lesioni dovute ad affaticamento, nonché l’esposizione a sostanze chimiche nocive per i lavoratori correlate alle alte temperature;
VISTE le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025, recepite con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 30 giugno 2025, n. 32, successivamente ratificato con Deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2025, n. 739;
CONSIDERATO che tali Linee di indirizzo prevedono, nell’ambito delle raccomandazioni finalizzate alla prevenzione degli effetti del calore e della radiazione solare, misure relative all’organizzazione del lavoro, tra le quali anche quella di limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i lavoratori che operano all'aperto qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 1° luglio 2025 con la quale sono state emanate disposizioni di carattere contingibile e urgente fino al 31 agosto 2025 in merito alla salute dei lavoratori che svolgono l’attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori;
DATO ATTO che la suddetta Ordinanza ha raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, le quali garantiscono un’adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutte le attività lavorative svolte all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne;
DATO ATTO che il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 4182, ha intrapreso un percorso per garantire la tutela dei lavoratori per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro e per definire un quadro condiviso di impegni volto a promuovere un approccio integrato e coordinato tra tutti i soggetti coinvolti per sostenere l’adozione di misure organizzative, tecniche e procedurali idonee a tutelare la salute dei lavoratori, a ridurre il rischio di infortuni e a garantire condizioni di lavoro sicure in caso di emergenze climatiche dovute alle elevate temperature e alla radiazione solare;
CONSIDERATO che, conseguentemente, la Giunta regionale con Deliberazione n. 376 del 19 maggio 2026 ha approvato lo schema di "Protocollo d'Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" condiviso con la Direzione regionale Veneto dell'INPS, la Direzione Regionale Veneto dell'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro dell’Area Metropolitana di Venezia – Coordinamento Veneto, l'ANCI Veneto e gli Uffici Territoriali del Governo (UTG) del Veneto e le parti sociali (le organizzazioni sindacali e datoriali) e volto a favorire la diffusione e l’effettiva applicazione delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” di cui alla DGR n. 739/2025, nonché a rafforzare le azioni di prevenzione e protezione dai rischi connessi alle elevate temperature e alla radiazione solare, la cui sottoscrizione è in corso di formalizzazione;
RILEVATO altresì che, con Deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 19 maggio 2026 sono state definite le procedure in ambito sanitario per la gestione del rischio derivante dalle ondate di calore, finalizzate alla prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana e in altre categorie di persone a rischio nella Regione del Veneto per la stagione estiva 2026 e successive e che, contestualmente, sono stati approvati il “Piano di prevenzione delle ondate di calore - Raccomandazioni per la Popolazione Generale con particolare riferimento ai fragili” e il documento recante “Procedure in ambito sanitario per rischio ondate di calore ai fini della prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana e in altre categorie di persone a rischio: indicazioni per l’estate 2026 e seguenti”, quali documenti strategici di prevenzione della salute pubblica;
PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell’11 giugno 2026 ha ritenuto opportuno condividere nuovamente il documento già approvato nel corso della seduta del 19 giugno 2025, recante “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, come comunicato con nota della Segreteria Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 4056/C7SAN del 12 giugno 2026, quale strumento per la realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare e per promuovere un comportamento uniforme da parte delle Regioni e delle Province autonome, sull’intero territorio nazionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 16 giugno 2026 con la quale sono state nuovamente adottate le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, già approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025 e confermate nella seduta dell’11 giugno 2026;
CONSIDERATO che nella riunione straordinaria del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 4182, tenutasi in data 16 giugno 2026 è emersa la necessità di adottare un provvedimento contingibile e urgente, con efficacia su tutto il territorio regionale, a tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio calore;
CONSIDERATO che i dati previsionali disponibili evidenziano per i mesi estivi 2026 e per il territorio regionale, condizioni climatiche suscettibili di determinare livelli elevati di rischio da stress termico, in particolare per i lavoratori occupati in attività svolte all’aperto e caratterizzate da intenso impegno fisico e prolungata esposizione alla radiazione solare;
CONSIDERATO altresì che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (INAIL-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori, e, più specificatamente, sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026 con la quale sono state adottate le prime disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute, in conseguenza dell’arrivo dell’ondata di calore e delle valutazioni emerse nella riunione straordinaria del 16 giugno 2026 del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
VALUTATO che l’intensificarsi del rischio da stress termico a causa del perdurare da più settimane delle condizioni climatiche con elevate temperature impone di riconsiderare gli effetti del rischio calore rispetto ad alcune tipologie di attività non contemplate nell’Ordinanza n. 58/2026;
PRESO ATTO che nella riunione straordinaria del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 4182, tenutasi in data 29 giugno 2026 è stato valutato l’andamento della condizione climatica, l’esigenza di assicurare un sistema di controlli efficace rispetto alle disposizioni dell’Ordinanza n. 58/2026 e la possibilità di estendere le disposizioni della stessa anche ad altre nuove categorie di attività che per le modalità di lavoro svolto dai lavoratori addetti comportano un’esposizione prolungata al sole, con conseguenze gravemente pregiudizievoli sulla salute degli stessi;
RITENUTO pertanto opportuno ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impiegati prioritariamente anche
- nei cantieri stradali;
- nelle attività di logistica di piazzale;
- nella consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote,
in quanto soggetti a condizioni di esposizione prolungata al sole, con conseguenze gravemente pregiudizievoli sulla salute degli stessi;
RILEVATO che, con riferimento alle tipologie di attività citate, trattasi di lavoro che viene svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
CONSIDERATO inoltre che anche il lavoro indoor può rappresentare una situazione di criticità ad alto rischio di stress termico che può costituire un pericolo per la salute del lavoratore;
RILEVATO in particolare che la tipologia lavorativa legata alla produzione del vetro artistico comporta criticità uniche quali:
- l’esposizione continua a calore radiante, in quanto gli operatori lavorano costantemente a ridosso di forni fusori ad altissime temperature;
- la presenza di un microclima estremo negli ambienti di lavoro, che a causa dell'innalzamento delle temperature estive, determina livelli di calore nei locali interni tali da diventare estremamente pericolosi per la salute, l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori;
VALUTATO conseguentemente, con riferimento a tutte le attività lavorative svolte nei cantieri stradali, nella logistica di piazzale, nella consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote che comportano una esposizione prolungata al sole, ed altresì nei luoghi di produzione del vetro artistico che determinano l’esposizione ad ambienti termici severi, di estendere il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, dal 2 luglio 2026 fino al 31 agosto 2026 e limitatamente ai soli giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, ore 12:00 segnali un livello di rischio “ALTO”;
PRECISATO che sono fatti salvi eventuali accordi aziendali che prevedano misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto o in luoghi indoor con ambienti termici severi uguali o maggiori rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;
CONSIDERATO altresì opportuno raccomandare:
- in via generale, ai Datori di lavoro di valutare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, la rimodulazione degli orari di lavoro e l'adozione di ogni ulteriore misura organizzativa idonea a ridurre l'esposizione dei lavoratori alle alte temperature, con particolare riguardo alle fasce orarie caratterizzate da maggiore rischio, esercitando il proprio ruolo con senso di responsabilità e privilegiando, ove possibile, le soluzioni più idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in via generale, ai Comuni del Veneto di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l’adozione di nuova Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, che deve intendersi integrativadell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
- di integrare le disposizioni di carattere contingibile e urgente adottate con l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026 relativamente all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, estendendole anche a tutte le attività lavorative svolte nei cantieri stradali, nella logistica di piazzale e nella consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute, trattandosi di lavoro che viene svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
- di integrare, altresì, le disposizioni di cui al punto 1 estendendole alle attività lavorative che si svolgono nei luoghi indoor di produzione del vetro artistico che comportano criticità uniche quali l’esposizione continua a calore radiante, in quanto gli operatori lavorano costantemente a ridosso di forni fusori ad altissime temperature, e la presenza di un microclima estremo negli ambienti di lavoro, che a causa dell'innalzamento delle temperature estive, determina livelli di calore nei locali interni tali da diventare estremamente pericolosi per la salute, l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori;
- di vietare, pertanto, lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 2 luglio 2026 e fino al 31 agosto 2026, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento anche di attività lavorative svolte nei cantieri stradali, nella logistica di piazzale e nella consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote che comportano una esposizione prolungata al sole, ed altresì nei luoghi di produzione del vetro artistico che determinano l’esposizione ad ambienti termici severi, qualora - nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” - lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
- di stabilire che sono fatti salvi eventuali accordi aziendali che prevedano misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto o in luoghi indoor con ambienti termici severi uguali o maggiori rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;
- che in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” adottate da ultimo con DGR n. 568 del 16 giugno 2026;
RACCOMANDA
- in via generale, ai Datori di lavoro di valutare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, la rimodulazione degli orari di lavoro e l'adozione di ogni ulteriore misura organizzativa idonea a ridurre l'esposizione dei lavoratori alle alte temperature, con particolare riguardo alle fasce orarie caratterizzate da maggiore rischio, esercitando il proprio ruolo con senso di responsabilità e privilegiando, ove possibile, le soluzioni più idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in via generale, ai Comuni del Veneto di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche;
DISPONE
- che il divieto di cui alla presente Ordinanza non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative - come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” - che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In tale contesto, le interruzioni dell’attività lavorativa dovute all’esecuzione della presente Ordinanza possono rientrare nella fattispecie di cui all’art. 121, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, senza applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto;
- che restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento;
- di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di legge ai Prefetti del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province del Veneto, ai Sindaci dei Comuni del Veneto, alle Aziende ULSS del Veneto, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria del Veneto;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, nonché sui siti internet delle Aziende ULSS;
AVVERTE
- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato);
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Alberto Stefani