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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 121 del 10 settembre 2024


Materia: Veterinaria e zootecnia

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 10 settembre 2024

Misure di prevenzione e controllo della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) sul territorio regionale; preparazione della filiera delle carni suine in caso di estensione delle Zone di Restrizione dai territori limitrofi o della conferma di focolai di PSA sul territorio regionale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono intensificate le misure di prevenzione della diffusione del virus della Peste Suina Africana sul territorio regionale, in particolare mediante il rafforzamento del controllo sull’applicazione delle misure di biosicurezza (strutturali e gestionali) negli allevamenti suini e vengono fornite indicazioni per l’organizzazione della filiera delle carni suine in caso di coinvolgimento del territorio regionale.

Il Presidente

VISTI:

  • il Regolamento (UE) n. 2016/429 del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
  • il Regolamento (UE) n. 2017/625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
  • il Regolamento (UE) n. 2018/1882 del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
  • il Regolamento (UE) n. 2020/687 del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
  • il Regolamento delegato (UE) n. 2020/689 del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di "indenne" della malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/224 della Commissione del 2 febbraio 2023, recante modifica dell’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/835 della Commissione del 19 aprile 2023, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 per quanto riguarda le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
  • il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
  • il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)” convertito, con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”;
  • il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;
  • il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;
  • il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2008 "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi";
  • il Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022 “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”;
  • il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico 2014, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della Salute;
  • il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste Suina Africana in Italia per il 2024;
  • il dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;
  • il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici – rev. n. 3- dicembre 2022 del Ministero della Salute;
  • il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini detenuti – rev. n. 3- dicembre 2022 del Ministero della Salute;
  • il “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028”, trasmesso con nota del Commissario Straordinario n. 0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P;
  • la Legge 2 giugno 1988, n. 218 “Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
  • la DGR n. 50 del 25/01/2022, di istituzione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) per le emergenze veterinarie;
  • la DGR n. 712 del 14/06/2022 “Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d’allevamento e nei cinghiali a vita libera”;
  • la nota della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione prot. n. 429784 del 10/08/2023, di indicazioni in merito alla costituzione dei Gruppi operativi locali per PSA e con la quale è stato identificato il Gruppo Operativo Territoriale (GOT) con l’UCR, in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 4/2023;
  • la DGR n. 251 del 13/03/2024 “Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa). L. n. 157/1992; DGR n. 712/2022”;
  • la DGR. n. 800 del 12/07/2024 “Approvazione della “Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto”. Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028”;
  • la DGR n. 857 del 16/07/2024 “Nuove linee operative per il perseguimento degli obiettivi definiti dal PRIU di cui alla DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii, compresa la prosecuzione fino al 31/12/2025 della validità del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e le Organizzazioni professionali agricole di cui alla DGR n. 560/2023”;
  • la DGR n. 926 del 6/08/2024 “Individuazione del Coordinatore Operativo a livello regionale per l'implementazione delle misure volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto. Attuazione del Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU) e della DGR n. 857 del 16 luglio 2024.”;
  • il provvedimento del Ministero della Salute, ex Direzione Generale dell’Igiene e Sicurezza Alimentare e della Nutrizione prot. n. 018569-11/06/2024-DGSAF-MDS-P, “Peste suina africana (PSA). Ulteriori indicazioni e criteri applicativi per rilascio delle deroghe alle movimentazioni di carni e prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/594”;
  • il provvedimento del Ministero della Salute, ex Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e Direzione Generale dell’Igiene e Sicurezza Alimentare e della Nutrizione prot. n. 0025539-21/08/2024-DGSAF-MDS-P, “Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione”;
  • l’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 3/2024 del 29 agosto 2024;

VISTI altresì:

  • l’art. 117, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
  • l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
  • l’art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 che individua le Regioni, insieme al Ministero della salute e alle Aziende sanitarie locali, come Autorità Competenti (Regionale - ACR, Centrale - ACC e Locale ACL) designate, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) n. 2017/625, per pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del medesimo Regolamento, nei settori della sicurezza alimentare, della salute animale, del benessere degli animali, dei sottoprodotti di origine animale e dei mangimi;

CONSIDERATO che la peste suina africana (PSA) è una malattia infettiva letale per i suidi, tra i quali i suini e i cinghiali allevati e selvatici;

CONSIDERATO altresì che la PSA è categorizzata come una malattia di categoria A ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale”, integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, in quanto non si manifesta normalmente nell’Unione e che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione;

RILEVATO che il virus della PSA rappresenta un serio rischio epidemico per i suini allevati determinando un elevato indice di morbilità e letalità con pesanti conseguenze dirette ed indirette sulle imprese agrozootecniche, sulle produzioni della filiera suinicola e sull’economia legata all’indotto dei territori colpiti;

VERIFICATO che il virus della PSA sta circolando nella popolazione di cinghiali selvatici dei territori delle Regioni Campania, Calabria, Lazio, Piemonte, Toscana, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna e che con il Regolamento (UE) n. 2023/594 sono state istituite le zone di restrizione (ZR) di tipo I e II, aggiornate con successivi regolamenti di esecuzione in base alla evoluzione della situazione epidemiologica;

RILEVATO altresì che, a partire dal mese di luglio 2024, la PSA ha coinvolto anche i suini detenuti presso allevamenti delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, portando così alla istituzione delle zone di protezione (ZP) e sorveglianza (ZS) attorno ai focolai, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/687, nonché alla istituzione di zone di restrizione (ZR) di tipo I e III, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/594;

PRESO ATTO che il fronte di avanzamento della ZR di tipo I verso il Veneto attualmente è a circa 80 km dalle province di Verona e Rovigo;

CONSIDERATO che il rischio di diffusione della malattia nella popolazione di cinghiali nel territorio del Veneto è elevato e potrebbe comportare la diffusione della malattia agli allevamenti di suini nel caso di carenza nelle misure di biosicurezza;

RAVVISATO altresì che la rapida evoluzione della citata situazione epidemiologica della PSA in Italia con gli ultimi focolai negli allevamenti di suini delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sta assumendo un andamento sempre più preoccupante;

RILEVATO che l’art.10 del Regolamento (UE) n. 2016/429 pone in capo agli operatori la responsabilità per la sanità degli animali detenuti e dei relativi prodotti, anche mediante l’adozione di misure di biosicurezza e misure gestionali, tra cui procedure per la movimentazione in sicurezza degli animali, un sistema di smaltimento sicuro dei medesimi e dei prodotti derivati, l’esecuzione di procedure efficaci di pulizia e disinfezione di ambienti, strutture, attrezzature, aree e mezzi;

CONSIDERATO che ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 3/2024, il riscontro di eventuale mancata segnalazione dei suddetti segni compatibili con un sospetto, in caso di successiva conferma del focolaio, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme nonché la sospensione delle procedure di indennizzo dei danni diretti e indiretti e che laddove siano accertati negligenza, colpa o addirittura dolo si attiveranno le procedure per la decadenza dal beneficio, fatte salve le misure previste dal Codice di Procedura Penale;

CONSIDERATO che la trasmissione dell’infezione da un allevamento all’altro è stata dimostrata essere conseguente soprattutto a movimenti incontrollati di persone e mezzi;

CONSIDERATO che la diffusione del virus tra gli allevamenti è massimamente favorita dalla mancanza o carenza dei requisiti di biosicurezza degli allevamenti sia strutturali che gestionali;

RITENUTO pertanto necessario e urgente, nell’ambito delle attività di preparedness all’emergenza infettiva di sanità pubblica veterinaria, adottare misure tese a prevenire il più efficacemente possibile la diffusione dell’infezione del virus della PSA agli allevamenti del territorio regionale e a mitigarne l’impatto durante la fase di emergenza;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

  1. che gli operatori della filiera suinicola concludano le operazioni di adeguamento degli stabilimenti di suini detenuti ai requisiti di biosicurezza di cui al Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022, entro 4 settimane dall’entrata in vigore del presente provvedimento;
  1. che gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti predispongano un piano di adeguamento dei propri allevamenti ai requisiti previsti dall’Allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 (biosicurezze rafforzate), in preparazione alle disposizioni previste ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 3/2024;
  1. che il personale dell’Autorità Competente Locale (Servizi Veterinari delle Aziende ULSS-ACL) completi le verifiche dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di suini (esclusi i familiari), di cui al Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022, secondo la programmazione dei controlli basata sul rischio presente in ClassyFarm, aumentando del 10% la programmazione prevista per il 2024;
  1. che in caso di rilievo di non conformità (NC) strutturali o gestionali a seguito delle verifiche di cui al punto 3), l’Autorità Competente Locale, sulla base della gravità della NC e dei tempi previsti per la sua eventuale risoluzione, proceda con i provvedimenti di competenza, ovvero:
    1. prescrizione;
    2. sanzione;
    3. diffida, laddove ne sussistano le condizioni.

Ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 3/2024, in caso di rilievo di carenze gravi e non sanabili nelle misure di biosicurezza, obbligatorie al momento del controllo, attestate dall’ACL nei documenti di controllo ufficiale e nelle relative check-list, in caso di abbattimento degli animali a seguito di focolaio o di abbattimento preventivo ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/687, non sarà dato seguito all’indennizzo ai sensi della Legge n. 218/1988;

  1. che sia resa disponibile da Azienda Zero una graduatoria di medici veterinari a cui le Aziende ULSS e la Regione possano attingere per eseguire le attività correlate alle fasi pre emergenziali ed emergenziali in considerazione della necessità di rispettare il tempo di “inattività” minimo previsto tra i sopralluoghi in allevamenti, diversi in funzione delle diverse situazioni che si potrebbero verificare;
  1. che le Aziende Ulss garantiscano la disponibilità di almeno un veterinario ogni 100 allevamenti suini (esclusi i familiari), dedicato alle attività da svolgere in fase pre emergenziale ed emergenziale per le funzioni di sorveglianza, controllo ufficiale, accertamento diagnostico, indagine epidemiologica, azioni esecutive ed amministrative in fase pre emergenziale ed emergenziale e di personale amministrativo;
  1. che la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare Veterinaria sia dotata di almeno un veterinario ed un’unità amministrativa dedicati alle funzioni di competenza correlate alle fasi pre emergenziale ed emergenziale;
  1. che ogni operatore responsabile di uno o più stabilimenti in cui sono detenuti suini (ad eccezione degli allevamenti familiari) predisponga una “Procedura di macellazione PSA” da adottare nel caso in cui l’allevamento ricada rispettivamente in ZP o ZS, istituite ai sensi del Regolamento (UE) n. 687/2020, o comunque in ZR II o ZR III, istituite ai sensi del Regolamento (UE) n. 594/2023. Nella fase di preparedeness si rende opportuno avviare delle trattative negoziali finalizzate alla eventuale conclusione di contratti d’opera o di compravendita con uno o più stabilimenti di macellazione e garantire il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e il trasporto degli animali; nel caso in cui l’allevamento ricada in ZR II o in ZR III, il macello dovrà rispettare i requisiti previsti dall’art. 44 del Regolamento (UE) n. 594/2023 ed essere “designato” dall’Autorità competente;
     
  2. che gli operatori responsabili degli stabilimenti in cui i suini sono macellati o, nel caso di macelli che lavorano per conto terzi, le imprese proprietarie delle carni degli animali macellati, predispongano una “Procedura per la destinazione delle carni in relazione alle condizioni e all’ubicazione dell’allevamento di provenienza”. In fase di preparedeness si rende opportuno avviare delle trattative negoziali finalizzate alla eventuale conclusione di contratti d’opera o di compravendita con uno o più stabilimenti a cui inviare le carni, compresi quelli in cui le carni possano essere sottoposte ai trattamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 687/2020;
     
  3. che gli operatori della filiera agroalimentare dispongano di una procedura che permetta di fornire all’ACL i dati precisi della tracciabilità degli animali e delle merci a monte e a valle entro al massimo 12 ore dalla richiesta (Procedura di tracciabilità), con l’obiettivo di integrare e rendere più rapido il processo di comunicazione delle informazioni;
  1. che nella “zona pulita” (individuata e delimitata dagli operatori ai sensi del DM 28 giugno 2022) degli allevamenti di suini della Regione Veneto sia vietato l’accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare mangimi, carcasse e liquami e quelli destinati al trasporto di animali; i mezzi esterni dedicati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno accedere alla “zona pulita” degli allevamenti di suini solo per interventi preventivamente autorizzati dal Servizio Veterinario territorialmente competente, al fine di garantire la salute e il benessere degli animali, nonché il rispetto dei requisiti di biosicurezza; tali mezzi in ogni caso dovranno rispettare le condizioni previste dalla nota del Ministero della Salute ex DGSAF/ex DGISAN prot. n. 255339 del 21 agosto 2024; sono inoltre fatte salve le misure di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022;
  1. che negli allevamenti di suini del territorio regionale sia vietato l’ingresso di personale non strettamente collegato alle attività di allevamento e alle attività di controllo ufficiale dell’Autorità competente e di controllo e sorveglianza della malattia o comunque ritenute inderogabili al fine di garantire la salute e il benessere degli animali e il mantenimento dei requisiti di biosicurezza;
  1. che sia tenuta puntuale registrazione al fine di garantire la piena tracciabilità delle movimentazioni di animali, merci, cose, persone e prodotti diversi dagli animali (mangimi, carcasse, sottoprodotti di origine animale e ogni altro elemento funzionale alla gestione dell’allevamento). Chiunque entri in allevamento, anche se solo nella “zona sporca” intesa ai sensi del DM 28 giugno 2022, inclusi i veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i tecnici e gli autotrasportatori di animali e di mangime, e tutti i fornitori di servizi agli allevamenti, deve registrarsi sul registro di allevamento (garantendo l’igiene delle mani e del materiale utilizzato per la registrazione) ricordando che ognuno è tenuto a fornire immediatamente, su richiesta dell’AC, il dettaglio degli allevamenti “visitati” almeno nel periodo di monitoraggio di cui all’allegato 2 del Regolamento (UE) n. 687/2020 con indicazione, in particolare, del codice aziendale, targa automezzo utilizzato (la quale deve essere correttamente riportata sul Documento di Accompagnamento emesso dalla Banca Dati Nazionale), motivo della visita, data e orario di ingresso in ordine cronologico;
  1. che negli impianti di macellazione di suini si provveda alle procedure di pulizia e disinfezione di cui al Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022, e che tali procedure siano verificate, da parte dell’ACL per gli automezzi che scaricano gli animali e quelle del macello per le stalle di sosta e le zone di transito degli automezzi, nonché la “Procedura per l’invio delle carni in relazione alle condizioni e all’ubicazione dell’allevamento di provenienza”;
  1. che, ai fini della precoce rilevazione dei casi di PSA, gli operatori dell’intera filiera e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche, compresi i veterinari libero professionisti, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, segnalino immediatamente all’ACL la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la comparsa di un improvviso e progressivo aumento della mortalità giornaliera, anche se limitata a singoli settori dell’allevamento, ai fini di una compiuta valutazione ed effettuazione degli opportuni approfondimenti. In ogni caso, in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento (UE) n. 687/2020;
  1. che nelle aree di sosta autostradali sia obbligatorio allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari ai fini di non renderli disponibili per la fauna selvatica; i gestori delle aree di sosta autostradali devono installare cartelli informativi che evidenzino chiaramente le prescrizioni per il corretto smaltimento dei rifiuti alimentari, al fine di evitare il contatto con la fauna selvatica;
  1. che la popolazione non abbandoni rifiuti alimentari nell’ambiente e in aree pubbliche poiché costituiscono un rischio per la diffusione della PSA; per l’abbandono di rifiuti, compresi quelli alimentari, saranno applicate le sanzioni già previste;
  1. a cura dei competenti Uffici Regionali la predisposizione di un piano di comunicazione finalizzato a sensibilizzare i Comuni e le Società da loro preposte alla raccolta dei rifiuti per rimuovere e mettere celermente in sicurezza i rifiuti alimentari ai fini di non renderli disponibili per la fauna selvatica;
  1. che sul territorio regionale siano vietate fiere, mostre e mercati che interessino gli animali della specie suina;
  1. che in ogni allevamento di suini sia presente e utilizzato vestiario monouso (tuta, calzature, guanti e copricapo) per ogni singolo soggetto che entri nella “zona pulita” degli allevamenti, avendo cura che tale vestiario venga correttamente gestito e smaltito dopo l’utilizzo; in alternativa, dovranno essere resi disponibili dal detentore abiti e calzature, già presenti in allevamento. In ogni caso dovranno essere garantite tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio sanitario legato agli indumenti propri, i quali dovranno essere riposti nella zona filtro prima dell’ingresso in “zona pulita” di allevamento. La non osservanza di tali norme, in caso di focolaio o abbattimento preventivo, potrà comportare la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi (ex Legge n. 218/1988) e/o configurare elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e verrà valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile ai sensi dell’art. 500 del Codice penale;
  1. che in ogni stabilimento siano disponibili dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiale di consumo in quantitativi adeguati alla tipologia di attività svolta e con garanzia di continuità di fornitura in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta in fase emergenziale. Deve essere predisposto il potenziamento delle attività di pulizia e disinfezione e dei servizi di smaltimento rifiuti e sottoprodotti di origine animale in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta in fase emergenziale;
  1. che, al fine di una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione e di tutti i soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione e controllo della malattia, venga data capillare diffusione sul territorio regionale, ciascuno per quanto di propria competenza, del materiale informativo sulla prevenzione e controllo della PSA pubblicato sui principali siti istituzionali (Ministero della Salute, EFSA, IZS delle Venezie, etc.), scaricabile dai seguenti link:
  1. che dell’esecuzione del presente atto siano incaricate, per gli aspetti di propria competenza, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari e Unità Organizzativa Sicurezza alimentare e la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto;
  1. che la presente Ordinanza sia notificata al Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, al Ministero della Salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai Prefetti delle Province del Veneto, agli Ispettorati Repressione Frodi (ICQRF), ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome, al Comando Carabinieri Tutela foreste e parchi, ai Comandi Carabinieri NAS, , all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai Sindaci dei Comuni del Veneto, alle Autorità competenti locali (Aziende ULSS) del Veneto, alle Polizie Provinciali per il tramite della competente Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai Presidenti dei Parchi regionali insistenti nel territorio regionale, al Coordinatore Operativo delle Polizie Provinciali, a tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini del Veneto, agli Organismi di Controllo, alle Associazioni di categoria e ai rappresentanti della filiera suinicola;
  1. che le disposizioni della presente Ordinanza trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e sono aggiornate in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi emanati in materia sia in ambito europeo che nazionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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