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Materia: Veterinaria e zootecnia
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 10 settembre 2024
Misure di prevenzione e controllo della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) sul territorio regionale; preparazione della filiera delle carni suine in caso di estensione delle Zone di Restrizione dai territori limitrofi o della conferma di focolai di PSA sul territorio regionale.
Con il presente provvedimento vengono intensificate le misure di prevenzione della diffusione del virus della Peste Suina Africana sul territorio regionale, in particolare mediante il rafforzamento del controllo sull’applicazione delle misure di biosicurezza (strutturali e gestionali) negli allevamenti suini e vengono fornite indicazioni per l’organizzazione della filiera delle carni suine in caso di coinvolgimento del territorio regionale.
Il Presidente
VISTI:
VISTI altresì:
CONSIDERATO che la peste suina africana (PSA) è una malattia infettiva letale per i suidi, tra i quali i suini e i cinghiali allevati e selvatici;
CONSIDERATO altresì che la PSA è categorizzata come una malattia di categoria A ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale”, integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, in quanto non si manifesta normalmente nell’Unione e che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione;
RILEVATO che il virus della PSA rappresenta un serio rischio epidemico per i suini allevati determinando un elevato indice di morbilità e letalità con pesanti conseguenze dirette ed indirette sulle imprese agrozootecniche, sulle produzioni della filiera suinicola e sull’economia legata all’indotto dei territori colpiti;
VERIFICATO che il virus della PSA sta circolando nella popolazione di cinghiali selvatici dei territori delle Regioni Campania, Calabria, Lazio, Piemonte, Toscana, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna e che con il Regolamento (UE) n. 2023/594 sono state istituite le zone di restrizione (ZR) di tipo I e II, aggiornate con successivi regolamenti di esecuzione in base alla evoluzione della situazione epidemiologica;
RILEVATO altresì che, a partire dal mese di luglio 2024, la PSA ha coinvolto anche i suini detenuti presso allevamenti delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, portando così alla istituzione delle zone di protezione (ZP) e sorveglianza (ZS) attorno ai focolai, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/687, nonché alla istituzione di zone di restrizione (ZR) di tipo I e III, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/594;
PRESO ATTO che il fronte di avanzamento della ZR di tipo I verso il Veneto attualmente è a circa 80 km dalle province di Verona e Rovigo;
CONSIDERATO che il rischio di diffusione della malattia nella popolazione di cinghiali nel territorio del Veneto è elevato e potrebbe comportare la diffusione della malattia agli allevamenti di suini nel caso di carenza nelle misure di biosicurezza;
RAVVISATO altresì che la rapida evoluzione della citata situazione epidemiologica della PSA in Italia con gli ultimi focolai negli allevamenti di suini delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sta assumendo un andamento sempre più preoccupante;
RILEVATO che l’art.10 del Regolamento (UE) n. 2016/429 pone in capo agli operatori la responsabilità per la sanità degli animali detenuti e dei relativi prodotti, anche mediante l’adozione di misure di biosicurezza e misure gestionali, tra cui procedure per la movimentazione in sicurezza degli animali, un sistema di smaltimento sicuro dei medesimi e dei prodotti derivati, l’esecuzione di procedure efficaci di pulizia e disinfezione di ambienti, strutture, attrezzature, aree e mezzi;
CONSIDERATO che ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 3/2024, il riscontro di eventuale mancata segnalazione dei suddetti segni compatibili con un sospetto, in caso di successiva conferma del focolaio, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme nonché la sospensione delle procedure di indennizzo dei danni diretti e indiretti e che laddove siano accertati negligenza, colpa o addirittura dolo si attiveranno le procedure per la decadenza dal beneficio, fatte salve le misure previste dal Codice di Procedura Penale;
CONSIDERATO che la trasmissione dell’infezione da un allevamento all’altro è stata dimostrata essere conseguente soprattutto a movimenti incontrollati di persone e mezzi;
CONSIDERATO che la diffusione del virus tra gli allevamenti è massimamente favorita dalla mancanza o carenza dei requisiti di biosicurezza degli allevamenti sia strutturali che gestionali;
RITENUTO pertanto necessario e urgente, nell’ambito delle attività di preparedness all’emergenza infettiva di sanità pubblica veterinaria, adottare misure tese a prevenire il più efficacemente possibile la diffusione dell’infezione del virus della PSA agli allevamenti del territorio regionale e a mitigarne l’impatto durante la fase di emergenza;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
Ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 3/2024, in caso di rilievo di carenze gravi e non sanabili nelle misure di biosicurezza, obbligatorie al momento del controllo, attestate dall’ACL nei documenti di controllo ufficiale e nelle relative check-list, in caso di abbattimento degli animali a seguito di focolaio o di abbattimento preventivo ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/687, non sarà dato seguito all’indennizzo ai sensi della Legge n. 218/1988;
Luca Zaia
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