Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 55 del 21 aprile 2023


Materia: Veterinaria e zootecnia

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 29 del 20 aprile 2023

Influenza Aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR) in provincia di Verona.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si istituisce una zona di ulteriore restrizione per Influenza Aviaria nei Comuni della provincia di Verona elencati in allegato A e si definiscono, inoltre, le misure da adottare nella zona di restrizione medesima.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, ed in particolare l’art. 64;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, ed in particolare l’art. 21, comma 1, lett. c);

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile” e s.m.i., la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza del Ministero della Salute 8 aprile 2022;

VISTO il Dispositivo ministeriale prot. n. 0009342-05/04/2023-DGSAF-MDS-P avente per oggetto “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e contenere la diffusione dell’influenza aviaria”;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

DATO ATTO che l’art. 19, comma 1, lett. d) del succitato D.Lgs. n. 136/2022 “Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici” stabilisce, che, a seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti adottino le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, tra cui quelle dell’art. 64 del medesimo Regolamento come integrate dagli articoli del Reg. (UE) 2020/687;

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato D.Lgs. n. 136/2022 dispone che le Regioni, mediante accordo con il Ministero della Salute, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definiscono compiti e attribuzione del Responsabile del servizio veterinario regionale e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale;

RITENUTO che, nelle more dell’attribuzione della funzione di Responsabile del servizio veterinario regionale, sussiste la necessità di adottare misure sanitarie al fine di scongiurare il rischio che il virus dell’Influenza Aviaria si diffonda in maniera incontrollabile nelle zone ad elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale; 

CONSIDERATO che, dal mese di gennaio 2023 ad oggi, sul territorio regionale sono stati rilevati numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità in avifauna selvatica;

CONSIDERATO inoltre che, dal mese di marzo 2023 ad oggi, sul territorio della regione Veneto sono stati confermati dal Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria presso l’IZS delle Venezie n. 5 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in allevamenti avicoli commerciali, tutti localizzati in provincia di Verona;

CONSIDERATO che la provincia di Verona, a causa delle elevate densità di allevamenti avicoli e il consistente flusso di uccelli migratori, rappresenta un’area particolarmente a rischio di introduzione e di diffusione del virus influenzale, e storicamente è sempre stata interessata dalle varie epidemie di influenza aviaria susseguitesi in Veneto;

RICHIAMATO il Dispositivo dirigenziale del Direttore dell’UOC Sanità Animale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera prot. n. 46780 del 8 marzo 2023 con cui sono state istituite le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) per il focolaio di Influenza Aviaria nel Comune di Sorgà (VR);   

RICHIAMATO il Dispositivo dirigenziale del Direttore dell’UOC Sanità Animale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera prot. n. 63180 del 29 marzo 2023 con cui sono state istituite le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) per il focolaio di Influenza Aviaria nel Comune di Nogarole Rocca (VR); 

RICHIAMATO il Dispositivo dirigenziale del Direttore dell’UOC Sanità Animale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera prot. n. 65908 del 3 aprile 2023 con cui sono state istituite le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) per il focolaio di Influenza Aviaria nel Comune di Vigasio (VR); 

RICHIAMATO il Dispositivo dirigenziale del Direttore dell’UOC Sanità Animale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera prot. n. 72352 del 12 aprile 2023 con cui sono state istituite le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) per il focolaio di Influenza Aviaria nel Comune di Povegliano Veronese (VR); 

RICHIAMATO infine il Dispositivo dirigenziale del Direttore dell’UOC Sanità Animale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera prot. n. 74954 del 15 aprile 2023 con cui sono state istituite le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) per il focolaio di Influenza Aviaria nel Comune di Mozzecane (VR); 

RITENUTO pertanto necessario rafforzare le misure restrittive adottate con Determina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 9, attraverso l'istituzione di una zona di ulteriore restrizione;

VISTO la nota dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie protocollo n. 0003820/2023 del 18/04/2023 avente per oggetto “HPAI H5N1. Sintesi della situazione epidemiologica periodo gennaio – aprile 2023”, in cui si rileva la necessità di adottare misure urgenti che consentano di istituire aree di ulteriori restrizioni per ridurre il rischio di introduzione del virus influenzale dagli uccelli selvatici a quelli domestici e la diffusione laterale della malattia tra gli allevamenti;

EVIDENZIATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica anche in relazione agli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

1.  di istituire, ai sensi dell’art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell’art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687, una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente i Comuni di cui all’elenco riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.  di rendere obbligatorio nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) i provvedimenti di cui al successivo punto 3);
3.  di adottare nella ZUR le seguenti misure:

  1. le filiere devono, senza ritardi, inviare al macello gli animali arrivati a fine ciclo o carriera produttiva dagli allevamenti presenti nella ZUR (Allegato A); la macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all’Azienda ULSS competente per territorio sull’allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
  2. è vietato l’accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR fino al 02 maggio 2023;
  3. sono vietate fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg. (UE) 2016/429;
  4. il Servizio veterinario dell’Azienda ULSS territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nella ZUR siano applicate le seguenti misure:
    1. il censimento del pollame negli allevamenti industriali e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfoltimenti, svuotamenti) ove consentiti;
    2. la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all’aperto. Esclusivamente per gli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell’Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
    3. l’invio agli impianti di macellazione di tacchini da carne, ovaiole e anatidi presenti nella ZUR, è consentito previa esecuzione delle visite cliniche e campionamenti previsti dal Dispositivo ministeriale prot. n. 0009342-05/04/2023-DGSAF-MDS-P. Ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l’accasamento.
    4. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’allevatore dovrà garantire l’individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
    5. a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall’Azienda ULSS competente l’invio in vincolo di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla ZUR assicurando comunicazione all’Azienda ULSS competente dell’allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all’attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale, che prevede, in caso di mortalità anomala, il prelievo dei soggetti morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti i morti presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZUR, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso Stati Membri o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZUR;
    6. le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate a un centro di imballaggio o a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all’art. 50 del Reg. (UE) 2020/687 e purché tali impianti non siano annessi ad allevamenti avicoli;
    7. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall’Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e s.m.i.;
    8. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;
    9. sono fatte salve:
      • le misure disposte con apposito provvedimento dalle Aziende ULSS sede di focolaio di HPAI, relative all’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e relativi divieti di cui al Regolamento (UE) 2020/687, le cui deroghe possono essere rilasciate dalle Regioni territorialmente competenti in conformità all’art. 21 del D.Lgs. n. 136/2022;
      • le misure già disposte dal Ministero della Salute, con il Dispositivo prot. n. 0009342 - 05/04/2023 - DGSAF - MDS-P, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione;

4.  che il presente provvedimento è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 02 maggio 2023 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica;
5.  di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;
6.  di notificare la presente ordinanza al Ministero della Salute, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, alle Autorità sanitarie locali, alle Associazioni di categoria e ai rappresentanti della filiera avicola;
7.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

29_OPGR_2023_04_20_N029_All_A_501575.pdf

Torna indietro