Home » Dettaglio Ordinanza del Presidente della Giunta regionale
Materia: Veterinaria e zootecnia
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 92 del 05 novembre 2022
Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 Proroga del divieto di accasamento di tacchini da carne nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) di cui alla OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022.
Con il presente provvedimento si proroga il divieto di accasamento di tacchini da carne nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) di cui alla OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022 fino al 30 novembre 2022.
Il Presidente
VISTO il Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, ed in particolare l’art. 64;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, ed in particolare l’art. 21, comma 1, lett. c);
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile” e s.m.i., la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza del Ministero della Salute 8 aprile 2022;
VISTO il Dispositivo ministeriale prot. n. 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e contenere la diffusione dell’influenza aviaria”;
VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;
DATO ATTO che l’art. 19, comma 1, lett. d) del succitato D.Lgs. n. 136/2022 “Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici” stabilisce, che, a seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti adottino le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, tra cui quelle dell’art. 64 del medesimo Regolamento come integrate dagli articoli del Reg. (UE) 2020/687;
CONSIDERATO che l’art. 4 del citato D.Lgs. n. 136/2022 dispone che le Regioni, mediante accordo con il Ministero della Salute, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definiscono compiti e attribuzione del Responsabile del servizio veterinario regionale e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale;
RITENUTO che, nelle more dell’attribuzione della funzione di Responsabile del servizio veterinario regionale, sussiste la necessità di adottare misure sanitarie al fine di scongiurare il rischio che il virus dell’Influenza Aviaria si diffonda in maniera incontrollabile nelle zone ad elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale;
PRESO ATTO che numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 in uccelli selvatici presenti in diversi paesi del nord Europa;
PRESO ATTO che nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati accertati in allevamenti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, Germania, Francia, Olanda e Portogallo;
VERIFICATO che, a partire dalla metà del mese di ottobre 2022, sono stati riscontrati sul territorio nazionale nove focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), sei dei quali sul territorio della Regione del Veneto, oltre a numerose positività per HPAI in esemplari di avifauna selvatica trovati morti nell’ambito dell’attività di sorveglianza passiva del virus, in atto sul territorio nazionale;
RICHIAMATA l’OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022, con cui si è istituita, ai sensi dell’art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell’art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687, una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente i territori di alcuni Comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova;
CONSIDERATO che, con la citata OPGR, tra le altre disposizioni, si è vietato l’accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR fino al 6 novembre 2022;
VISTO il resoconto della riunione dell’Unità di Crisi Centrale (UCC) per HPAI del 4 novembre 2022, nel corso della quale:
CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta UCC, si è concordato di prorogare il citato divieto di accasamento di tacchini nella ZUR fino a fine novembre 2022, con l’impegno di valutare sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica, sentito il Centro di referenza nazionale IA, la possibilità di concessione di deroghe a tale divieto a partire dal 21 novembre 2022, sulla base di criteri condivisi;
RITENUTO pertanto necessario e urgente prorogare il divieto di accasamento di tacchini da carne in ZUR, di cui all’OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022 “Influenza Aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR) nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova”;
EVIDENZIATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica anche in relazione agli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
Luca Zaia
Torna indietro