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Materia: Veterinaria e zootecnia
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 21 ottobre 2022
Influenza Aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR) nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova.
Con il presente provvedimento si istituisce una zona di ulteriore restrizione per Influenza Aviaria nei Comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova elencati in allegato A e si definiscono, inoltre, le misure da adottare nella zona di restrizione medesima.
Il Presidente
VISTO il Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, ed in particolare l’art. 64;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, ed in particolare l’art. 21, comma 1, lett. c);
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile” e s.m.i., la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza del Ministero della Salute 8 aprile 2022;
VISTO il Dispositivo ministeriale prot. n. 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e contenere la diffusione dell’influenza aviaria”;
VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;
DATO ATTO che l’art. 19, comma 1, lett. d) del succitato D.Lgs. n. 136/2022 “Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici” stabilisce, che, a seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti adottino le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, tra cui quelle dell’art. 64 del medesimo Regolamento come integrate dagli articoli del Reg. (UE) 2020/687;
CONSIDERATO che l’art. 4 del citato D.Lgs. n. 136/2022 dispone che le Regioni, mediante accordo con il Ministero della Salute, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definiscono compiti e attribuzione del Responsabile del servizio veterinario regionale e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale;
RITENUTO che, nelle more dell’attribuzione della funzione di Responsabile del servizio veterinario regionale, sussiste la necessità di adottare misure sanitarie al fine di scongiurare il rischio che il virus dell’Influenza Aviaria si diffonda in maniera incontrollabile nelle zone ad elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale;
CONSIDERATO che numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 in uccelli selvatici presenti in diversi paesi del nord Europa;
CONSIDERATO che nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati accertati in allevamenti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, Germania, Francia, Olanda e Portogallo;
VERIFICATO il riscontro nel mese di ottobre 2022, da parte del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria presso l’IZS delle Venezie, di positività a virus influenzali H5 ad alta patogenicità in volatili selvatici nei Comuni di Cavallino Treporti (VE) e Campagna Lupia (VE);
VERIFICATO che, successivamente alla conferma di positività ad Influenza Aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 registrata il 22 settembre 2022 da parte del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria presso l’IZS delle Venezie in un allevamento multispecie sito nel Comune di Silea (TV), è stata confermata in data 18 ottobre 2022 una ulteriore positività HPAI in un allevamento di polli da carne nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e in data 19 ottobre 2022 in un allevamento di tacchini da carne nel Comune di Quinzano d’Oglio (BS);
RICHIAMATA la Determina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana del 4 ottobre 2022 con cui sono state istituite le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) per il focolaio di Influenza Aviaria nel Comune di Silea (TV);
RICHIAMATO il Dispositivo dirigenziale del Direttore dell’UOC Sanità Animale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera prot. n. 206689 del 18 ottobre 2022 con cui sono state istituite le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) per il focolaio di Influenza Aviaria nel Comune di Ronco all’Adige (VR);
CONSIDERATO che le province di Vicenza, di Padova e, in particolare, di Verona, a causa delle elevate densità di allevamenti avicoli e il consistente flusso di uccelli migratori, rappresentano aree particolarmente a rischio di introduzione e di diffusione del virus influenzale;
RITENUTO pertanto necessario rafforzare le misure restrittive previste dall’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, attraverso l'istituzione di una zona di ulteriore restrizione;
VISTO il resoconto della riunione dell’Unità di Crisi Centrale (UCC) tenutasi il 18 ottobre 2022, di cui alla nota del Ministero della Salute prot. n. 25288-20/10/2022-DGSAF acquisita a protocollo regionale n. 489811 del 20 ottobre 2022, nel corso della quale è stato convenuto che, in ragione della evoluzione della situazione epidemiologica e del rischio di diffusione dell’infezione, le Regioni intervenute, in qualità di autorità competenti ai sensi del D.Lgs. n. 27/2021, in attuazione dell’art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell’art. 21 del Reg. (UE) 2020/687, istituiscano, per i territori di competenza, una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR);
RILEVATO che, nel citato resoconto dell’Unità di Crisi Centrale del 18 ottobre 2022, il Ministero della Salute ha stabilito che nella ZUR debba essere attuata una riduzione della densità della popolazione avicola attraverso il blocco degli accasamenti per gli allevamenti di tacchini da carne siti in tale Zona;
EVIDENZIATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica anche in relazione agli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
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Luca Zaia
(seguono allegati)
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