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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 125 del 21 ottobre 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 21 ottobre 2022

Influenza Aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR) nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si istituisce una zona di ulteriore restrizione per Influenza Aviaria nei Comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova elencati in allegato A e si definiscono, inoltre, le misure da adottare nella zona di restrizione medesima.

Il Presidente

VISTO il Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, ed in particolare l’art. 64;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, ed in particolare l’art. 21, comma 1, lett. c);

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile” e s.m.i., la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza del Ministero della Salute 8 aprile 2022;

VISTO il Dispositivo ministeriale prot. n. 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e contenere la diffusione dell’influenza aviaria”;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

DATO ATTO che l’art. 19, comma 1, lett. d) del succitato D.Lgs. n. 136/2022 “Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici” stabilisce, che, a seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti adottino le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, tra cui quelle dell’art. 64 del medesimo Regolamento come integrate dagli articoli del Reg. (UE) 2020/687;

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato D.Lgs. n. 136/2022 dispone che le Regioni, mediante accordo con il Ministero della Salute, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definiscono compiti e attribuzione del Responsabile del servizio veterinario regionale e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale;

RITENUTO che, nelle more dell’attribuzione della funzione di Responsabile del servizio veterinario regionale, sussiste la necessità di adottare misure sanitarie al fine di scongiurare il rischio che il virus dell’Influenza Aviaria si diffonda in maniera incontrollabile nelle zone ad elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale; 

CONSIDERATO che numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 in uccelli selvatici presenti in diversi paesi del nord Europa;

CONSIDERATO che nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati accertati in allevamenti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, Germania, Francia, Olanda e Portogallo;

VERIFICATO il riscontro nel mese di ottobre 2022, da parte del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria presso l’IZS delle Venezie, di positività a virus influenzali H5 ad alta patogenicità in volatili selvatici nei Comuni di Cavallino Treporti (VE) e Campagna Lupia (VE);

VERIFICATO che, successivamente alla conferma di positività ad Influenza Aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 registrata il 22 settembre 2022 da parte del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria presso l’IZS delle Venezie in un allevamento multispecie sito nel Comune di Silea (TV), è stata confermata in data 18 ottobre 2022 una ulteriore positività HPAI in un allevamento di polli da carne nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e in data 19 ottobre 2022 in un allevamento di tacchini da carne nel Comune di Quinzano d’Oglio (BS);

RICHIAMATA la Determina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana del 4 ottobre 2022 con cui sono state istituite le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) per il focolaio di Influenza Aviaria nel Comune di Silea (TV);

RICHIAMATO il Dispositivo dirigenziale del Direttore dell’UOC Sanità Animale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera prot. n. 206689 del 18 ottobre 2022 con cui sono state istituite le Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) per il focolaio di Influenza Aviaria nel Comune di Ronco all’Adige (VR);

CONSIDERATO che le province di Vicenza, di Padova e, in particolare, di Verona, a causa delle elevate densità di allevamenti avicoli e il consistente flusso di uccelli migratori, rappresentano aree particolarmente a rischio di introduzione e di diffusione del virus influenzale;

RITENUTO pertanto necessario rafforzare le misure restrittive previste dall’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, attraverso l'istituzione di una zona di ulteriore restrizione;

VISTO il resoconto della riunione dell’Unità di Crisi Centrale (UCC) tenutasi il 18 ottobre 2022, di cui alla nota del Ministero della Salute prot. n. 25288-20/10/2022-DGSAF acquisita a protocollo regionale n. 489811 del 20 ottobre 2022, nel corso della quale è stato convenuto che, in ragione della evoluzione della situazione epidemiologica e del rischio di diffusione dell’infezione, le Regioni intervenute, in qualità di autorità competenti ai sensi del D.Lgs. n. 27/2021, in attuazione dell’art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell’art. 21 del Reg. (UE) 2020/687, istituiscano, per i territori di competenza, una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR);

RILEVATO che, nel citato resoconto dell’Unità di Crisi Centrale del 18 ottobre 2022, il Ministero della Salute ha stabilito che nella ZUR debba essere attuata una riduzione della densità della popolazione avicola attraverso il blocco degli accasamenti per gli allevamenti di tacchini da carne siti in tale Zona;

EVIDENZIATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica anche in relazione agli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

  1. di istituire, ai sensi dell’art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell’art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687, una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente i Comuni di cui all’elenco riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di rendere obbligatorio nella Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) i provvedimenti di cui al successivo punto 3);
     
  3. di adottare nella ZUR le seguenti misure:
    1. le filiere devono, senza ritardi, inviare al macello gli animali arrivati a fine ciclo o carriera produttiva dagli allevamenti presenti nella ZUR (Allegato A); la macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all’Azienda ULSS competente per territorio sull’allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
       
    2. è vietato l’accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR fino al 6 novembre 2022;
       
    3. sono vietate fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg. (UE) 2016/429;
       
    4. il Servizio veterinario dell’Azienda ULSS territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nella ZUR siano applicate le seguenti misure:
      1. il censimento del pollame negli allevamenti industriali e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfoltimenti, svuotamenti) ove consentiti;
         
      2. la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all’aperto. Esclusivamente per gli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell’Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
         
      3. l’invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti nella ZUR, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo “Procedure e modalità di campionamento per l’invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZUR” di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l’accasamento. I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti nella ZUR; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati a impianti di macellazione siti esternamente alla ZUR che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;
         
      4. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’allevatore dovrà garantire l’individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
         
      5. nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla ZUR, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall’Azienda ULSS competente l’invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all’Azienda ULSS competente dell’allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all’attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale, che prevede, in caso di mortalità anomala, il prelievo dei soggetti morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti i morti presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZUR, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso Stati Membri o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZUR;
         
      6. le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate a un centro di imballaggio o a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all’art. 50 del Reg. (UE) 2020/687;
         
      7. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall’Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e s.m.i.;
         
      8. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;
         
      9. sono fatte salve:
        • le misure disposte con apposito provvedimento dalle Aziende ULSS sede di focolaio di HPAI, relative all’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e relativi divieti di cui al Regolamento (UE) 2020/687, le cui deroghe possono essere rilasciate dalle Regioni territorialmente competenti in conformità all’art. 21 del D.Lgs. n. 136/2022;
           
        • le misure già disposte dal Ministero della Salute, con il Dispositivo 0023556-03 /10/2022-DGSAF-MDS-P, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione;
           
  4. che il presente provvedimento è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 30 novembre 2022 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica;
     
  5. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;
     
  6. di notificare la presente ordinanza al Ministero della Salute, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, alle Autorità sanitarie locali, alle Associazioni di categoria e ai rappresentanti della filiera avicola;
     
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

91_OPGR_2022_10_21_N091_All_A_487522.pdf
91_OPGR_2022_10_21_N091_All_B_487522.pdf

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