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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 132 del 27 agosto 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 92 del 27 agosto 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (in Gazz. Uff., 16 maggio 2020, n. 125). - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui art. 1, comma 14, dispone che “Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16” e il cui comma 16 stabilisce che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che dispone che “ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Rilevato, sulla base dei dati rilevati in data 27 agosto 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra 2221 casi attualmente positivi, in crescita rispetto ai 1385 del 13 agosto 2020, 140 ricoverati in ospedali per acuti in area non critica e 8 ricoverati positivi in terapia intensiva, di cui 5 positivi, con un totale di 22469 di casi con tampone positivo;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 10 agosto - 16 agosto 2020 (aggiornati al 18 agosto 2020) evidenzia la seguente situazione epidemiologica:

- Casi totali: 21274 | Incidenza cumulativa: 433.48 per 100000

- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 10/8-16/8: 538 | Incidenza: 10.96 per 100000

- Rt: 1.21 (CI: 0.78-1.79) [medio 14gg]

Ritenuto che sussistano, alla luce dei dati predetti, le condizioni per procedere ad un rafforzamento delle misure di prevenzione del contagio, considerato l’incremento dei casi recentemente registrato, e tenuto conto, da un lato, della corrente stagione a forte attività e mobilità turistica, con conseguente aumento della potenzialità infettiva, dall’altro della necessità di ridurre il più possibile le positività in vista della ripresa dell’attività scolastica, sicuramente produttiva, secondo le conoscenze attualmente disponibili, di potenziale diffusione del virus;

Rilevato, con riguardo alla mobilità turistica in ingresso in Veneto, che possibile significativa fonte di possibile incremento è la provenienza dalla Sardegna, nella quale regione si sono registrati, proprio in località turistiche di frequente approdo di turisti veneti, focolai importanti di diffusione del coronavirus e di provenienza dalla quale regione sono caratterizzati numerosi soggetti risultati positivi in Veneto;

Ritenuto, pertanto, in considerazione dell’attuale scenario epidemiologico e delle segnalazioni di focolai di importazione di COVID-19 nel territorio della Regione del Veneto, che hanno coinvolto soggetti di rientro dalla Regione Sardegna nonché della situazione epidemiologica registrata nelle zone turistiche della Sardegna, la necessità di attivare controlli, su base volontaria, e misure integrative rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

1.  Controllo su base volontaria di persone provenienti dalla Regione Sardegna

I soggetti che fanno ingresso, con qualsiasi mezzo, nel territorio della Regione del Veneto e che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Sardegna, possono effettuare un test di screening a mezzo tampone (test di biologia molecolare o test antigenico rapido).

Il test è effettuato gratuitamente presso uno qualsiasi dei punti tampone dedicati alle attività di screening, istituiti dalla Regione del Veneto ed allestiti negli aeroporti o nelle sedi predisposte dalle Aziende Sanitarie.

Le Aziende Sanitarie pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità di accesso al servizio.

Il soggetto, in attesa dell’esito del test non è sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario, ma può riprendere la vita di comunità nel rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali finalizzate alla prevenzione della diffusione di COVID-19.

In caso di esito positivo, il soggetto si colloca immediatamente in isolamento fiduciario.

2. Ulteriori misure di prevenzione

Tutti i soggetti sottoposti ai test di screening ai sensi della presente Ordinanza e della Ordinanza n. 84 del 13.8.2020, in considerazione del periodo di incubazione che può arrivare fino a 14 giorni, anche in caso di esito negativo del test, sono obbligati al rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali generali, con particolare riferimento al rigoroso mantenimento del distanziamento interpersonale, all’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie quando prevista e alla frequente igiene delle mani.

3. Disposizioni finali

La presente ordinanza ha efficacia con riguardo ai rientri o ingressi in Veneto che avvengano dal 28 agosto al 6 settembre 2020.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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