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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 124 del 13 agosto 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 13 agosto 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (in Gazz. Uff., 16 maggio 2020, n. 125). - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui art. 1, comma 14, dispone che “Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16” e il cui comma 16 stabilisce che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che dispone che “ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto legge n. 83 del 30.7.2020, il quale stabilisce, tra l’altro, che nelle “more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Rilevato, sulla base dei dati rilevati in data 13 agosto 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra 1385 casi attualmente positivi, 30 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 6 ricoverati positivi in terapia intensiva, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 27 luglio -02 agosto 2020 (aggiornati al 04 agosto 2020), evidenzia: a) Casi totali: 20258 | Incidenza cumulativa: 412.94 per 100000; b) Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 27/7-2/8: 413 | Incidenza: 8.42 per 100000; c) Rt: 1.28 (CI: 0.7-2.31) [medio 14gg];

Ritenuto che sussistano, alla luce dei dati predetti, le condizioni, da un lato, per il mantenimento di misure di contenimento della diffusione della suddetta patologia virale, dall’altro, per esercitare la facoltà attribuita alle Regioni di adottare misure restrittive e/o anche ampliative rispetto a quelle statali, attualmente contenute nel DPCM 7.8.2020 e nelle ordinanze ministeriali richiamate;

Considerato che dalla motivazione del DPCM 7.8.2020 e delle ordinanze del Ministro della Salute non emerge l’accertamento, con riguardo in particolare al Veneto ma nemmeno con riferimento al restante territorio nazionale in generale, di elementi di aggravamento significativo delle condizioni in presenza delle quali è stata adottata l’ordinanza n. 81 del 31 luglio 2020, di proroga delle ordinanze fino a quel momento in vigore;

Considerato che non emerge neppure dai dati regionali alcuna condizione di aggravamento delle condizioni di contagio rispetto al momento di cui al capoverso precedente, posto che gli ulteriori contagi registrati nel periodo decorrente dalla data dell’ordinanza di proroga sopra citata sono riconducibili a fattispecie puntuali, non significative di un’estensione del pericolo all’intero territorio regionale o a parti significative dello stesso;

Rilevato che i verbali del CTS menzionati negli atti statali sopra ricordati non risultano pubblicati;

Viste le linee di indirizzo approvate dalle Regioni il 6 agosto 2020;

Viste le ordinanze n. 59 del 13 giugno 2020, con il relativo avviso di rettifica pubblicato sul Bur del 14.6.2020, n. 63 del 26 giugno 2020, n. 64 del 6 luglio 2020, 65 del 9 luglio 2020 e n. 81 del 31 luglio 2020, nonché i relativi allegati;

Ritenuto congruo e tuttora valido il contenuto delle ordinanze suddette e opportuno riadottarle, ove la relativa efficacia dovesse ritenersi cessata a seguito dell’adozione del DPCM 7.8.2020, o, diversamente, di confermarne la vigenza, a modifica di quanto disposto con l’ordinanza n. 81 del 31 luglio 2020, fino al 6 settembre 2020, salve eventuali ordinanze modificative correlate alla situazione epidemiologica e al quadro normativo statale e regionale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1104 del 6.8.2020 “Approvazione del nuovo Piano ‘Emergenza COVID-19 - Fase 3 - Aggiornamento delle Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'Effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening’ e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020”, con la quale, tra l’altro, si raccomanda alle Aziende ULSS l’effettuazione di saggio diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 (test di biologia molecolare o test diagnostico rapido) o di un test sierologico rapido con finalità di screening nei confronti dei seguenti soggetti:

1) pazienti che accedono al Pronto Soccorso, o agli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, in presenza di segni e/o sintomi sospetti per COVID-19, nonché per tutti i pazienti in previsione dei ricoveri programmati;

2) ospiti e operatori a diretto contatto con gli ospiti di strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti, con particolare attenzione nel caso di operatori che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;

3) operatori sanitari impiegati presso le strutture del servizio sanitario regionale, con particolare attenzione nel caso di operatori che prestano servizio presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (hospice, ospedale di comunità, URT) e che hanno transitato soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;

4) personale direttamente coinvolto nell’assistenza continuativa delle persone affette da disabilità sensoriali, psichiche e intellettive;

5) ospiti ed operatori dei centri di accoglienza per migranti;

6) soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione del Veneto e che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero rientranti nelle categorie di seguito elencate:

i. operatori (es. badanti) che prestano assistenza domiciliare continuativa ad anziani e soggetti affetti da disabilità parzialmente o completamente non autosufficienti;

ii. tutti i lavoratori che si sono recati all’estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni), per i quali è prevista un'eccezione all’obbligo di quarantena ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di rientro dall’estero;

iii. lavoratori stagionali del settore agricolo;

iv. persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre;

v. gruppi target di popolazione che rivestono un particolare interesse epidemiologico per la realtà locale, su valutazione dell’Azienda ULSS;

Ritenuto di garantire l’efficacia di tali disposizioni relative alle prestazioni rese dalle aziende Ulss con l’adozione di una misura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. ee), d.l. 19/20, per la quale si devono sottoporre a controllo i soggetti a rischio sopra indicati e meglio specificati nel dispositivo, con conseguente applicazione, in caso di violazione, per le persone suddette e i relativi datori di lavoro, delle sanzioni pure specificate in dispositivo;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, che prescrive il controllo nei confronti di tutti coloro che entrano nel territorio nazionale dopo un soggiorno in Grecia, Repubblica di Malta, Spagna e Croazia;

Ritenuto di specificare gli obblighi connessi alla predetta ordinanza con riguardo al territorio regionale;

Considerato che fonte di contagio importante è da individuare nella provenienza di soggetti dall’estero e in particolare da determinati Paesi, con conseguente necessità di attivare controlli e misure integrative rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale;

Rilevato che l’isolamento fiduciario per 14 giorni per effetto di ingressi da Paesi esteri è regolato dal DPCM 7.8.2020, che lo prevede con riguardo ai Paesi di cui agli elenchi da C a F dell’allegato 20 del medesimo DPCM;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. e nel pieno rispetto delle linee guida, che in tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga possa essere estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati, e che la locuzione “frequentatori o commensali abituali”, debba intendersi riferita a soggetti appartenenti ad una cerchia di persone con legame affettivo, ossia con interessi comuni, frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità, idonei a consentire l’estensione della deroga;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

1) Controllo obbligatorio di persone a rischio provenienti da Paesi esteri

1.1 Soggetti a rischio particolare

Al fine di dare attuazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 1104 del 6.8.2020 “Approvazione del nuovo Piano ‘Emergenza COVID-19 - Fase 3 - Aggiornamento delle Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'Effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening’ e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020”, è fatto obbligo, anche agli effetti sanzionatori, dell’effettuazione di saggio diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 (test di biologia molecolare o test diagnostico rapido) o di un test sierologico rapido con finalità di screening nei confronti dei seguenti soggetti (la tipologia e la tempistica dei test sono specificati nella citata DGR), per i seguenti soggetti:

1. operatori a diretto contatto con gli ospiti di strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;

2. operatori sanitari impiegati presso le strutture del servizio sanitario regionale che prestano servizio presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (hospice, ospedale di comunità, URT) e che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;

3. operatori (es. badanti) che prestano assistenza domiciliare continuativa ad anziani e soggetti affetti da disabilità parzialmente o completamente non autosufficienti e che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;

4. lavoratori stagionali del settore agricolo che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;

5. tutti i lavoratori che si sono recati all’estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni), per i quali è prevista un'eccezione all’obbligo di quarantena ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di rientro dall’estero;

6. persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre;

7. gruppi target di popolazione, anche legati a rientro dall’estero, che rivestono un particolare interesse epidemiologico per la realtà locale, su valutazione dell’Azienda ULSS.

Non si considerano paesi esteri la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

I soggetti di cui sopra devono comunicare all’Azienda Ulss di riferimento l’ingresso in Veneto e si sottopongono a quarantena immediata se provenienti dai Paesi di cui all’allegato 1), qualora prevista, ottemperando alle disposizioni dell’Azienda Ulss.

1.2 Soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria

I soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto, anche indirettamente, con qualsiasi mezzo dai Paesi di cui all’allegato 1) si sottopongono alla quarantena dall’ingresso in Veneto, salve le ipotesi di esonero previste dal DPCM 7.8.2020.

1.3 Soggetti con obbligo del test

I soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta, indicati nell’allegato 2 e successive modifiche, devono dare comunicazione dell’avvenuto ingresso in Veneto all’Azienda Ulss di riferimento territoriale per residenza o dimora per essere sottoposti al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 o comunque per trasmettere il documento attestante l’esito dell’eventuale test già eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.

In entrambi i casi, la prestazione sanitaria è fornita dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente, anche su prescrizione del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta. L’esame potrà essere eseguito anche presso laboratori accreditati e autorizzati, che sono tenuti a trasmettere l’esito del test al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS di riferimento del soggetto per disporre il termine dell’eventuale isolamento quando previsto.

Le Aziende ULSS pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità atte ad adempiere agli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero. Per chiarimenti ed informazioni sono attivi il numero verde regionale (800462340) e i numeri e gli indirizzi mail di riferimento delle singole Aziende ULSS pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

Le disposizioni impartite ai suddetti soggetti dalle Aziende ULSS e gli altri enti del SSR sono vincolanti anche agli effetti sanzionatori in quanto misure di prevenzione.

In attesa dell’esito del test i soggetti rimangono presso la propria residenza o dimora.

1.4 Sanzioni

La mancata effettuazione della quarantena, la mancata comunicazione di ingresso nel termine di 24 ore dall’ingresso o rientro in Veneto per l’esecuzione del test di screening per i soggetti obbligati o la mancata sottoposizione al test messo a disposizione dall’Azienda determina, fatte salve le eventuali sanzioni penali, l’applicazione della sanzione di euro 1000 per il soggetto che fa ingresso o rientro dai Paesi suddetti. Il datore di lavoro che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo come da disposizione di cui sopra senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo è sottoposto alla sanzione di euro 1000 per ciascun lavoratore dipendente.

L’effettuazione del test deve avvenire entro 48 ore dalla comunicazione.

Fino all’esito del test il soggetto rimane in isolamento.

Gli allegati 1) e 2) possono essere modificati con pubblicazione di allegati aggiornati sul sito della Regione.

2) Centri di accoglienza straordinaria

Gli ospiti e gli operatori dei centri di accoglienza straordinaria sono obbligati a sottoporsi ai controlli e alle misure disposte dall’Azienda Ulss competente per territorio. Il mancato rispetto delle disposizioni delle Aziende Ulss comporta la sanzione di euro 1.000.

3) Linee guida regionali

Le attività economiche e sociali sono disciplinate dalle specifiche schede delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni il 6 agosto 2020 e già pubblicate sul sito della Regione, con efficacia decorrente dalla pubblicazione. Per le attività non specificamente regolate dalle schede si applicano le schede più attinenti alle attività medesime. È fatta salva la pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto delle linee guida aggiornate o integrative, con conseguente validità delle nuove linee guida dalla data di pubblicazione medesima.

Le disposizioni ampliative contenute nelle ordinanze regionali prevalgono sulle linee guida di cui al capoverso precedente.

In tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia espressamente prevista dalle suddetti linee guida la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga si estende anche ai congiunti e a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

4) Eventi e manifestazioni sportive

E’ consentita la presenza del pubblico durante le competizioni e gli eventi sportivi, anche di allenamento, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento, il controllo degli ingressi e la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nei limiti quantitativi e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in Veneto per i cinema e gli spettacoli dal vivo, tra le quali distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro e, per gli impianti al chiuso, obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie. In ogni caso, sia per gli impianti all’aperto, sia per gli impianti al chiuso, tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. E’ vietata la presenza di pubblico negli spazi in cui non sia prevista la collocazione su sedute e si possano determinare assembramenti.

5) Servizi educativi 0/6 anni

A decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la ripresa delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia di cui al D. Lgs. n. 65/2017, nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 3) della presente ordinanza.

6) Efficacia delle ordinanze regionali in vigore

Per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza, hanno effetto fino al 6 settembre 2020, salva diversa ordinanza regionale di adeguamento a mutate condizioni epidemiologiche e normative, le ordinanze regionali n. 59 del 13 giugno 2020, n. 63 del 26 giugno 2020, n. 64 del 6 luglio 2020, 65 del 9 luglio 2020 e n. 81 del 31 luglio 2020, nonché i relativi allegati.

7) Disposizioni finali

La presente ordinanza ha efficacia dal 14 agosto al 6 settembre 2020, salva diversa ordinanza di adeguamento a nuove condizioni epidemiologiche e/o normative.

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 1 e 2, la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81, anche su segnalazione dei servizi delle Aziende Ulss del Veneto; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

OPGR_84_2020_Allegato1_426371.pdf
OPGR_84_2020_Allegato2_426371.pdf
OPGR_84_2020_Allegato3_426371.pdf

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