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Materia: Sanità e igiene pubblica
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 15 aprile 2020
Disposizioni urgenti in material di gestione rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.
Con il presente provvedimento di carattere contingibile e urgente si forniscono disposizioni a seguito delle criticità nella gestione dei rifiuti venutesi a creare per emergenza epidemiologica COVID-19.
Il Presidente
Richiamata: la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
le disposizioni contenute nel decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 32 del 19 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle strutture sanitarie regionali a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle aree dichiarate focolaio”;
il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 contenente misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che ha sostituito l’Allegato 1 del DPCM del 22.03.2020 in cui sono riportati i codici ATECO delle attività economiche che possono continuare l’attività in vigenza della situazione emergenziale.
Considerato che: con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’evolversi della situazione epidemiologica con l’incremento dei casi sul territorio regionale di soggetti contagiati dal virus COVID-19 ha determinato un aumento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo nelle strutture sanitarie impegnate ad assistere i soggetti contagiati;
il Ministero della Salute, con alle note Circolari n. 1997 del 22.01.2020 e n. 2302 del 27.01.2020 e n. 5443 del 22.02.2020, ha fornito indicazioni per la gestione dei casi contagiati nelle strutture sanitarie, sull’utilizzo di DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza;
l’Istituto Superiore di Sanità, con nota prot. n. 8293 del 12.03.2020, ha inoltre fornito indirizzi per contenere la diffusione dell’infezione improntati su un principio di cautela, volti a dettare modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale;
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 22276 del 30.03.2020, evidenziando le criticità emerse nella gestione dei rifiuti dovuta alla complessa situazione emergenziale legata alla diffusione del contagio da SARS-Cov-2, ha inteso fornire indicazioni alle Regioni, rilevando la possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per gestire le criticità e disciplinare forme speciali di gestione rifiuti sul proprio territorio;
la succitata nota ritiene possibile prefigurare regimi straordinari, circoscritti alla durata dell’emergenza, finalizzati ad aumentare la capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) o al deposito preliminare di rifiuti (D15), nonché aumentare i quantitativi e il limite temporale per i rifiuti sottoposti a deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett bb), punto 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i;
il Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI con nota del 29.03.2020 ha evidenziato la grave situazione che si sta determinando nella intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti dal servizio pubblico di raccolta differenziata, con il rischio di una completa saturazione degli impianti di trattamento a causa della chiusura di molte destinazioni delle frazioni non riciclabili e, in taluni settori, anche l’interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo.
Rilevato che la situazione emergenziale ha comportato la chiusura di alcune realtà industriali che rappresentavano l’ordinaria destinazione dei rifiuti prodotti.
Ritenuto: necessario ed urgente disporre l’attivazione di iniziative di carattere straordinario finalizzate a scongiurare l’interruzione delle attività di gestione rifiuti, individuando concrete soluzioni anche mediante il ricorso a misure emergenziali e urgenti di carattere straordinario.
Dato atto che: l’adozione di rapide iniziative emergenziali di immediata attuazione permette di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che, inevitabilmente, conseguirebbero in forza di una mancata e accurata gestione dei rifiuti prodotti sul territorio, nonché dell’abbondante quantità di rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc), utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive .
Richiamate: le attribuzioni conferite al Presidente della Giunta regionale dall’art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del D. Lgs. 152 del 2006 ss.mm.ii. in situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nelle circostanze in cui non si possa altrimenti provvedere.
Ritenuto: necessario nella circostanza di cui trattasi, procedere all’adozione di una ordinanza contingibile e urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
necessario ampliare, nel rispetto delle condizioni di sicurezza riguardo alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione incendi:
Ritenuto: opportuno indicare le modalità gestionali da adottare in fase di conferimento agli impianti di gestione dei rifiuti, nonché le diverse azioni da porre in essere nella situazione emergenziale di cui trattasi;
Visti: il DPCM del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
il Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i. ed in particolare, l’art. 191 recante “ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”;
la L. R. 3/2000 s. m. i. ed in particolare art. 4. comma 1, lett. h;
il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 30 del 29.04.2015.
Acquisito: il parere favorevole reso dalla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare e Veterinaria in sede di comitato di Unità di crisi asincrona del 10 aprile 2020 in conformità all’art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i., in ordine alle modalità emergenziali di gestione dei rifiuti proposte dalla Direzione Ambiente;
Dato atto che: l’adozione del presente atto, alla luce di quanto sancito dall’art. 33, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ss.mm.ii., è promossa dal Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 33/2013.
Su conforme proposta dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, che ha verificato la regolarità della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
ordina
nel periodo di vigenza dello stato emergenziale, di stabilire per il deposito temporaneo di rifiuti previsto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett bb) del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., le seguenti deroghe:
Luca Zaia
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