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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 45 del 03 aprile 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 02 aprile 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM dell' 11 marzo 2020. Ulteriore proroga dell'efficacia delle disposizioni per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.

Note per la trasparenza

Con la presente ordinanza si proroga al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni urgenti per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, di cui alle precedenti ordinanze nn. 28 e 29 del 12.03.2020, n. 30 del 18.03.2020, già prorogate con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020, al fine di contenere l’emergenza coronavirus, in attuazione del DPCM dell’ 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020.

Il Presidente

Richiamati:

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visti:

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei DDPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Richiamate le proprie ordinanze:

  • n. 28 del 12 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su ferro”, pubblicata nel BUR n. 32 del 13 marzo 2020;
  • n. 29 del 12 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua, pubblicata nel BUR n. 32 del 13 marzo 2020;
  • n. 30 del 18 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”, pubblicata nel BUR n. 35 del 18 marzo 2020;
  • n. 34 del 24 marzo 2020 con la quale è stato prorogato sino al 3 aprile 2020 il termine di validità delle ordinanze n. 28 del 12 marzo 2020, n. 29 del 12 marzo 2020 e n. 30 del 18 marzo 2020;

Preso atto che ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, e in particolare dell’articolo 1, comma 5, richiamato in ultimo dal DPCM 1° aprile 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e la situazione dei casi sul territorio regionale;

Ritenuto necessario prorogare l’efficacia, sull’intero territorio regionale, delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:

a) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 28 del 12 marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su ferro, già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020, è ulteriormente prorogata sino al 13 aprile 2020;

b) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua, già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020, è ulteriormente prorogata sino al 13 aprile 2020;

c) l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza e n. 30 del 18 marzo 2020, riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo ai servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020, è ulteriormente prorogata sino al 13 aprile 2020.

2. Di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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