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Bur n. 142 del 20 ottobre 2026


Materia: Acque

Ordinanza DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 19400 del 05 ottobre 2026

Ordinanza di ingiunzione allo sgombero e alla rimozione coatta di opere non autorizzate su beni del demanio marittimo, con contestuale riduzione in pristino stato dei luoghi ex artt. 49, 54 e 1161 del Codice della Navigazione. Area demaniale marittima: Laguna di Caleri, Comune di Rosolina (RO). Società Agricola Moceniga Pesca S.S. di Siviero Alessandra & C. (CF/P.IVA (omissis)).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si ingiungono lo sgombero e la rimozione coatta di opere non autorizzate su beni del demanio marittimo, con contestuale riduzione in pristino stato dei luoghi ex artt. 49, 54 e 1161 del Codice della Navigazione nell'area demaniale marittima Laguna di Caleri, in Comune di Rosolina (RO).

Il Direttore

PREMESSO che:

  • La Società agricola Moceniga Pesca S.S. di Siviero Alessandra & C. (P.IVA/C.F.  (omissis) ), avente sede legale in  (omissis), è stata titolare della concessione avente per oggetto specchi acquei demaniali marittimi per l'esercizio dell'attività di acquacoltura n. 108-1996 (ID-SID n. 2021R004260), estesa per mq 74.364 in Laguna di Caleri;
  • la medesima Società è stata titolare anche delle concessioni demaniali marittime per acquacoltura in Laguna di Marinetta n. 002-2011 (ID-SID n. 2017X019683) di mq 49.580, n. 002-2015 (ID-SID n. 2017W019682) di mq 9.224 e n. 003-2015 (ID-SID n. 2017Y019684) di mq 11.066, per una superficie complessiva in detta laguna pari a mq 69.870;
  • le suddette concessioni demaniali marittime in Laguna di Caleri e Marinetta, oggetto di provvedimenti di proroga adottati nelle more del completamento delle procedure comparative per l'assegnazione di nuove concessioni a scopo di acquacoltura, sono scadute in data 31 luglio 2025 per effetto di quanto disposto con D.G.R.V. n. 487 del 2 maggio 2025;

CONSIDERATO che:

  • con avviso pubblicato sul B.U.R.V. n. 135 del 13.10.2023 è stata avviata una procedura comparativa per la concessione di aree del Demanio Marittimo da destinarsi ad attività di venericoltura nel comprensorio "Delta del Po a nord del Po di Maistra" nei comuni di Porto Viro e Rosolina, in esecuzione della DGR n. 1060 del 29 agosto 2023, tra le quali rientrano le aree su indicate in Laguna di Caleri e Marinetta;
  • nell'ambito della prima fase (fase A) di detta procedura, la Società Agricola Moceniga Pesca S.S. ha presentato in data 09.11.2023 manifestazione di interesse per l'assegnazione in concessione di specchi acquei nelle Lagune di Caleri e Marinetta per complessivi mq 247.500 (di cui mq 144.234 a titolo di rinnovo delle aree precedentemente in concessione e mq 103.266 per nuove aree);
  • con D.D.R. dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 235 del 19 aprile 2024, l'Amministrazione regionale ha rigettato parzialmente la manifestazione d'interesse della Società, in applicazione dei criteri previsti dal citato avviso pubblico, riducendo la superficie massima concedibile a mq 112.500;
  • con successivo D.D.R. n. 336 del 17 giugno 2024 è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi alla seconda fase (Fase B) della medesima procedura comparativa, invitando la Società a presentare formale istanza di concessione entro il termine perentorio di 30 giorni, nei soli limiti della minor superficie assegnabile di mq 112.500;
  • nei termini previsti dalla procedura la Società non ha presentato formale istanza di concessione, di fatto determinando con la propria inerzia l'esclusione dalla procedura comparativa, conclusasi con D.D.R. n. 17 del 14.01.2025 di approvazione delle risultanze istruttorie finali in ordine all'assegnazione provvisoria delle aree demaniali in argomento;
  • la Società, non prestando acquiescenza a tali provvedimenti, ha impugnato il decreto conclusivo della procedura e i provvedimenti connessi sollevando ricorso principale e motivi aggiunti dinnanzi al TAR Veneto;
  • a seguito del rigetto del gravame in primo grado con sentenza del TAR Veneto, Sezione Prima, n. 669 del 12 febbraio 2025, la Società ha impugnato la decisione promuovendo formale ricorso in appello dinnanzi al Consiglio di Stato (Reg. Ric. n. 9070/2025);
  • il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 5081 del 25.06.2026 ha definitivamente respinto in sede giurisdizionale l'appello della Società, validando la legittimità della procedura e delle relative risultanze e confermando in tal modo la cessazione dei titoli concessori precedentemente rilasciati alla Società;
 

RICHIAMATA la citata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 5081 del 25.06.2026, con la quale è stato definitivamente acclarato che la Società Agricola Moceniga Pesca S.S. non possiede alcun titolo concessorio per l'occupazione e l'utilizzo degli specchi acquei sopra considerati;

VISTO il verbale del sopralluogo ed accertamento tecnico dello stato dei luoghi eseguito in data 25 agosto 2026, in ottemperanza alla richiamata sentenza, dai tecnici dell'U.O. Genio Civile Rovigo unitamente al Direttore della U.O. Pianificazione e Gestione risorse ittiche e Fondi UE e al personale della Polizia Provinciale di Rovigo, in contraddittorio con la Società Agricola Moceniga Pesca S.S., nella persona del legale rappresentante  (omissis)  assistita dal tecnico  (omissis); 

PRESO ATTO che dal suddetto verbale di accertamento, tenuti distinti i singoli ambiti lagunari di Caleri e Marinetta, emergono le seguenti risultanze:

  1. LAGUNA DI CALERI:
    relativamente alle aree in Laguna di Caleri all'interno dello specchio acqueo afferente alla ex concessione n. 108-1996 (ID-SID n. 2021R004260), estesa per mq 74.364, è stata accertata la persistenza materiale e sine titulo delle seguenti opere e strutture per l'esercizio dell'attività di acquacoltura, non rimosse al termine del rapporto concessorio: pali in legno (o altro materiale) infissi nel fondale, inclusi pali in legno muniti di recinzione di delimitazione dal granchio blu; reti, reste, gabbie o tavoli, long-lines, incluse due long-lines galleggianti ancorate alle estremità alle briccole di delimitazione del canale per l'allevamento di ostriche; ormeggi, manufatti, pontoni, impianti fl.up.sy, boe e corpi morti, in particolare un pontone galleggiante denominato "Albatros" (sigla 1V4096) a cui risultano ancorati 4 corpi galleggianti di tipo fl.up.sy;
     
  2. LAGUNA DI MARINETTA:
    all'interno degli specchi acquei in Laguna di Marinetta afferenti alle ex concessioni n. 002-2011 (ID-SID n. 2017X019683), n. 002-2015 (ID-SID n. 2017W019682) e n. 003-2015 (ID-SID n. 2017Y019684), per una superficie complessiva di mq 69.870, è stata accertata l'assenza di opere, impianti o manufatti destinati all'esercizio dell'acquacoltura, risultando i relativi specchi acquei liberi da occupazioni materiali ad eccezione dei soli pali di delimitazione delle concessioni stesse;

CONSIDERATO che la persistenza delle suddette strutture a seguito della definitiva cessazione di validità dei titoli concessori, confermata in sede giurisprudenziale, integra una fattispecie di occupazione sine titulo di spazio demaniale marittimo regionale ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione, arrecando pregiudizio all'integrità dei luoghi e al corretto uso pubblico e gestionale del demanio; 

CONSIDERATO che i fatti sopra descritti, integranti l'ipotesi di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale di cui all'art. 1161 del Codice della Navigazione, sono stati accertati in sede di sopralluogo dai competenti agenti della Polizia Provinciale di Rovigo in qualità di Polizia Giudiziaria, per i prescritti adempimenti di cui all'art. 347 c.p.p. verso la competente Autorità Giudiziaria;

PRESO ATTO delle dichiarazioni, rese in sede di sopralluogo dal rappresentante legale della Società, relative alle reti protettive contro l'invasione del granchio blu e ritenuto che tali circostanze emergenziali o eventuali provvedimenti comunali contingenti non escludano né superino l'obbligo primario di sgombero del demanio marittimo per cessazione del titolo principale, né la relativa competenza in capo all'Amministrazione regionale in qualità di ente gestore del demanio; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione, qualora si verifichino occupazioni non autorizzate, l'autorità amministrativa competente ordina al contravventore la rimozione delle opere nel termine assegnato e, in caso di inottemperanza, procede d'ufficio a spese dell'interessato; 

VISTA la nota regionale prot. n. 521790 del 21.09.2026 con la quale il Direttore della U.O. Pianificazione e Gestione risorse ittiche e Fondi UE, riscontrando la richiesta dell'U.O. Genio civile Rovigo, prot. n. 446910 del 31.07.2026, di fornire indicazioni in ordine ai tempi da ritenersi congrui a contemperare le esigenze di tutela del bene demaniale con la tutela delle attività economiche e produttive in corso, ha suggerito un periodo indicativo necessario alla raccolta del prodotto presente compreso tra 90 e 120 giorni;

RITENUTO:

  • con riferimento alla Laguna di Caleri, di ingiungere alla società ex concessionaria il ripristino dello stato originario dei luoghi mediante la rimozione completa e lo smaltimento a norma di legge di tutte le strutture censite nel verbale del 25.08.2026, assegnando il termine di 120 giorni per consentire le attività di raccolta del prodotto presente; 
  • con riferimento alla Laguna di Marinetta, di prendere atto delle risultanze del citato verbale di sopralluogo, il quale ha accertato la sostanziale liberazione degli specchi acquei da impianti e strutture produttive, ad eccezione dei soli pali di delimitazione per i quali non si ritiene necessario procedere a rimozione in quanto funzionali alla individuazione delle aree oggetto della pendente procedura comparativa avviata con avviso pubblicato sul BURVET n. 129 del 25.09.2026;

VISTI:

  • la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
  • la D.G.R. n. 783 del 11.03.2005; 
  • la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
  • il R.D. 30.03.1942, n. 327 (Codice della Navigazione);
  • D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
  • Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
  • il D.D.R. n. 308 del 02.09.2019 con il quale sono stati individuati gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art. 18;
  • la D.G.R. n. 562 del 16.06.2026 con la quale sono state individuate le Direzioni e le Unità Organizzative in attuazione della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.;
  • la D.G.R. n. 627 del 24.06.2026;
  • la nota del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio del 04.10.2021 prot. n. 442192 con la quale sono stati individuati gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile e Servizi Forestali;

ordina

alla Società agricola Moceniga Pesca S.S. di Siviero Alessandra & C. (P.IVA/C.F. (omissis) ), in persona del legale rappresentante pro tempore (omissis), con sede legale (omissis):

  1. di rimuovere, a propria cura, spese e responsabilità, tutte le opere, impianti e manufatti accertati nel verbale del 25.08.2026, insistenti negli specchi acquei della LAGUNA DI CALERI (ex concessione n. 108-1996, ID-SID n. 2021R004260, estesa per mq 74.364) quali: pali in legno (o altro materiale) infissi nel fondale, inclusi pali in legno muniti di recinzione di delimitazione dal granchio blu; reti, reste, gabbie o tavoli, long-lines, incluse due long-lines galleggianti ancorate alle estremità alle briccole di delimitazione del canale per l'allevamento di ostriche; ormeggi, manufatti, pontoni, impianti fl.up.sy, boe e corpi morti, in particolare un pontone galleggiante denominato "Albatros" (sigla 1V4096) a cui risultano ancorati 4 corpi galleggianti di tipo fl.up.sy, nonché quant'altro utilizzato per l'esercizio dell'attività di acquacoltura, provvedendo al contempo al corretto smaltimento dei materiali di risulta secondo le vigenti normative ambientali;

  2. di eseguire le attività di riduzione in pristino stato dei luoghi di cui al precedente punto n. 1) entro e non oltre il termine perentorio di GIORNI 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza; il termine è assegnato al solo fine di consentire lo sgombero delle strutture e la raccolta del prodotto residuo, senza che ciò costituisca in alcun modo sanatoria dell'occupazione sine titulo; nelle more del termine assegnato la Società è autorizzata ad accedere alle aree per il tempo strettamente necessario e al solo fine di porre in essere le suddette operazioni di raccolta del prodotto e di rimozione delle opere;

  3. di eseguire le attività di raccolta e di rimozione delle opere dandone congruo preavviso all'U.O. Genio Civile Rovigo;

  4. di dare immediata comunicazione scritta a questa U.O. Genio Civile Rovigo dell'avvenuto completamento delle operazioni di ripristino, al fine di consentire la programmazione del conseguente sopralluogo di verifica della regolare esecuzione.

AVVERTE

la Società ingiunta che:

  • in caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, questa Amministrazione procederà d'ufficio alla rimozione forzata delle strutture e all'esecuzione in danno dei lavori di ripristino ambientale ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione, ponendo tutti i relativi costi materiali e amministrativi a totale carico della società;
  • la presente ordinanza costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle spese sostenute dall'Amministrazione in caso di esecuzione d'ufficio;

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

  • notificata alla Società agricola Moceniga Pesca S.S. di Siviero Alessandra & C. (P.IVA/C.F. (omissis) ), tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al domicilio digitale reperito telematicamente ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 82/2005, dal pubblico elenco denominato Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INI-PEC) e così specificato: (omissis);
  • trasmessa per quanto di competenza:
    1. al Comando Polizia Provinciale di Rovigo;

    2. al Comune di Rosolina (RO);

    3. alla Capitaneria di Porto di Chioggia;

    4. all'Agenzia del Demanio - Direzione territoriale Veneto;

INFORMA che

  • il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo, ing. Alessandra Tessarollo;
  • avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 come modificato dalla L. n. 50/2026, fatta salva la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Alessandra Tessarollo



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