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Materia: Acque
Ordinanza DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 491 del 26 ottobre 2022
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Pieralberto Degli Albertini per ottenere la concessione di derivazione di acque pubbliche dal Lago di Garda in comune di Comune di Garda (VR) ad uso irriguo aree verdi. Pratica N. iD/686.
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, del 10/08/2017 (prot. G.C. 345882). Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 40 del 27/04/2018. Dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese del 13/04/2018 prot. n. 1-4915. Parere Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po prot. n. 4306/2022. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.
Il Direttore
VISTA la domanda in data 10/08/2017 (prot. G.C. 345882) di Pieralberto Degli Albertini tendente ad ottenere la concessione di derivazione di acque pubbliche dal Lago di Garda per medi e massimi mod. 0,08 (l/s 8) con un volume massimo di prelievo di m3/annui 51.840, da destinarsi ad uso irrigazione delle aree verdi in comune di Garda (VR); VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese del 13/04/2018 prot. n. 1-4915 con la quale comunica che non esiste una rete irrigua consortile a servizio del terreno oggetto della domanda (foglio 3 mappali 139-.141-144-151); VISTO il parere favorevole con condizioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po prot. n. 4306/2022. Tale parere ha stabilito che il rilascio della concessione dovrà tenere conto del principio di precauzione di cui all’art. 191 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 301 del D. Lgs. n.152/06 s.m.i., che la derivazione non pregiudichi il mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato e che non sussistano possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulti sostenibile sotto il profilo economico. VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
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Domenico Vinciguerra
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