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Bur n. 50 del 19 aprile 2022


Materia: Acque

Ordinanza DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 141 del 05 aprile 2022

R.D. 1775/1933 art. 7, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Francesco Corradini per la concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea ad uso irriguo, mediante n. 1 pozzo esistente nel Comune di Monteforte d'Alpone (VR, foglio 10 mappale 772 sub 4). Pratica N. D/9902.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione alla derivazione di acque pubbliche.

Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot.n. 717014 del 03/11/2004 e subentro e aggiornamento prot.n. 456975 del 12/10/2021;
Dichiarazione Consorzio di Bonifica; Parere ex art. 96 D.Lgs. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot.n. 1826 del 15/03/2022;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l’istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 03/11/2004 (prot.n. G.C. 717014) da Giuseppe Corradini e successivo aggiornamento prot.n. 456975 del 12/10/2021, di concessione alla derivazione di acque pubbliche da pozzo esistente nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 10 mappale 772 sub 4 nel comune di Monteforte d’Alpone (VR), per il prelievo di moduli medi 0,0034 (l/s 0,34) e massimi 0,0204 (l/s 2,04) ed un volume annuo di mc 5.300,00 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo vigneto di 5,3 ettari;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 727 del 27/01/2022 con la quale comunica che i terreni individuati nel Comune di Monteforte d’Alpone su foglio 10 mappali 490-772 sub 4-146-552-155-153-149-147-138-137-139-151-161-160-163-157-156-225-228-229-273-775-259-778-784-782-777-780-786-264-281-488-785 non sono serviti dalla rete irrigua consortile;

VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento (ex Autorità di Bacino del fiume Adige) prot.n. 1826 del 15/03/2022, formulato ai sensi dell’art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, favorevole con condizioni. Tale parere ha ridotto il volume annuo massimo concedibile a mc 3.500,00 in luogo dei 5.300,00 mc/a richiesti con l’istanza, pertanto la portata media viene ricalcolata in 0,223 l/s e la portata massima in 1,33 l/s;

CONSIDERATO che il sopra citato parere del Distretto delle Alpi Orientali, pur favorevole per quanto di competenza, segnala comunque uno stato chimico “non buono” del corpo idrico in argomento in relazione al superamento degli standard di qualità ambientale delle seguenti sostanze: cromo esavalente, pfos e pfoa;

VISTA la nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa della Regione del Veneto, che detta indicazioni procedurali per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque dai corpi idrici sotterranea in stato chimico “non buono”;

VISTI   il R.D. 1775/33, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e loro ss.mm.ii., la D.G.R.V. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina

  1. Che ai sensi dell’art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Monteforte d’Alpone (VR) per l’affissione all’Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l’acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all’istanza di derivazione di acque pubbliche così come presentata.
  2. Che la domanda, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l’Ufficio Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 – 37126 – Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all’Albo pretorio comunale di Tregnago, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’apertura dell’Ufficio.
  3. Che, per quanto stabilito nella sopra citata nota prot. n. 67121 del 18/02/2019 dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa della Regione del Veneto, a seguito della segnalazione ricevuta di stato chimico “non buono” delle acque sotterranee che saranno oggetto della derivazione, le “Autorità Sanitarie Regionali” nello specifico individuate nel Sindaco del Comune di Monteforte d’Alpone e nell’AULSS 9 Scaligera – Distretto n. 2 sede di San Bonifacio dovranno rilasciare nei medesimi termini di pubblicazione della presente ordinanza eventuali pareri o prescrizioni di loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con l’uso della risorsa idrica.
    Qualora non pervenga entro detto termine alcuna comunicazione scritta ostativa, l’Ufficio istruttore della U.O. Genio Civile di Verona procederà al rilascio dell’autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della concessione di derivazione delle acque.
  4. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Monteforte d’Alpone (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della presente ordinanza.
  5. Copia della presente ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
  6. Che ai sensi della DGRV n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d’istruttoria viene omessa essendo l’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell’opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
  7. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Monteforte d’Alpone (VR) provveda alla trasmissione all’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l’avvenuto o meno deposito di osservazioni/opposizioni, da allegarsi assieme all’eventuale dichiarazione del Sindaco e/o dell’AULSS territorialmente competente ostativa al rilascio dell’autorizzazione alla terebrazione del pozzo e della concessione di derivazione delle acque di cui al punto 3 della presente ordinanza.
  8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Domenico Vinciguerra

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