Dati informativi concernenti la legge regionale 9 ottobre 2026, n. 24
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Filippo Giacinti, di concerto con l’Assessore Massimo Bitonci, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 luglio 2026, n. 16/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 luglio 2026, dove ha acquisito il n. 105 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 15 settembre 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il il Presidente della stessa, Consigliere Andrea Tomaello, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Consigliere Flavio Baldan, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 ottobre 2026, n. 24.
2. Relazione al Consiglio regionale
- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Tomaello, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
in attuazione della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe””, la Regione del Veneto partecipa, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., a Finest S.p.A. per circa il 20,438 per cento del capitale sociale. La società, partecipata anche da Friulia S.p.A. (finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Provincia autonoma di Trento e da Simest S.p.A. oltre che da altri soci, è preposta al sostegno di investimenti effettuati da imprese del Triveneto (prevalentemente del Veneto) in Paesi dell’Europa centro orientale, dei Balcani e del Mediterraneo (Nord Africa più Francia e Spagna).
Finest S.p.A., da qualche tempo, sta registrando un rallentamento degli investimenti nei Paesi sopra indicati che, conseguentemente, stanno determinando una situazione di progressivo incremento della liquidità che appare eccedente rispetto ai fabbisogni dei progetti di investimento caratteristici della società.
Questa circostanza ha suggerito ai soci di procedere al prelievo dalla società delle disponibilità liquide “in eccesso”, attraverso la distribuzione di un “maxi dividendo” (pari complessivamente a 10,7 milioni di euro, di cui 2,19 milioni di euro di competenza Veneto Sviluppo S.p.A.) e successivamente, per ciascun socio, alla individuazione delle modalità di utilizzo di dette risorse.
Finest S.p.A., al fine di poter ampliare la propria operatività, ha elaborato un progetto denominato “Programma investimenti aggiuntivi” - per consentire alle imprese di investire nei Paesi del resto del mondo - che prevede una serie di iniziative da realizzarsi a valere su una provvista finanziaria differente da quella costituita dai contributi assegnati dallo Stato alle regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991. Per questo motivo Finest S.p.A., nell’assemblea straordinaria dell’8 giugno 2026 ha approvato alcune modifiche statutarie e un aumento di capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per complessivi 10.460.261,30 euro da offrire in opzione agli azionisti mediante l’emissione di 202.522 nuove azioni correlate di categoria «Alfa», ai sensi dell’articolo 2350 del codice civile, al valore nominale di 51,65 euro per azione e con un sovrapprezzo di 1,17 euro. Si ricorda che l’emissione di azioni correlate prevede, a differenza del “patrimonio destinato”, la sola segregazione contabile di dette azioni rispetto all’intero capitale. Si evidenzia che tali azioni sono caratterizzate da “diritti amministrativi” rappresentati dal diritto di voto pieno e da “diritti patrimoniali” correlati ai risultati della nuova progettualità, dei quali beneficeranno solamente gli azionisti sottoscrittori di tale categoria di azioni, a condizione comunque che la società non sia in perdita e nei limiti degli utili risultanti dal bilancio di Finest S.p.A.
Il valore di emissione delle nuove azioni, complessivamente pari a 52,82 euro per azione, si conferma coerente con il valore unitario determinato sulla base del patrimonio netto della società al 31 dicembre 2025.
Il settore oggetto di correlazione sarà identificato, in prima battuta, pertanto, dalla liquidità apportata dagli azionisti sottoscrittori e successivamente dalle partecipazioni acquisite, dai finanziamenti erogati e dalle obbligazioni sottoscritte, unitamente agli elementi derivanti dalla successiva gestione di tali interventi (risultati della gestione).
Le caratteristiche del “Programma investimenti aggiuntivi” sono le seguenti:
Tipologia degli interventi:
a) partecipazione in società estere - già costituite o da costituire;
b) finanziamento soci alle società estere partecipate ai sensi della precedente lettera a).
Competenza territoriale:
i Paesi in cui le imprese partecipate possono avere la propria sede legale sono quelli diversi dai Paesi o ambiti territoriali di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 9 bis, della legge n. 19/1991.
Caratteristiche delle imprese proponenti e dei progetti eligibili:
1) l’impresa che propone a Finest S.p.A. l’investimento estero deve avere organizzazione operativa nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto o Trentino-Alto Adige;
2) l’impresa proponente deve presentarsi con una posizione e con un piano di sviluppo prospettico (per mercato, prodotto, tecnologia, organizzazione) che consenta ragionevoli aspettative di successo;
3) le risorse apportate al settore da parte del socio di maggioranza Friulia S.p.A. saranno investite esclusivamente a sostegno di progetti promossi da imprese aventi organizzazione operativa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e che prevedano il coinvestimento - in Italia o all’estero - di Friulia S.p.A.;
4) le risorse apportate al settore da parte del socio Veneto Sviluppo S.p.A. saranno investite esclusivamente a sostegno di progetti promossi da imprese aventi organizzazione operativa nel territorio della Regione del Veneto;
5) analogamente, le risorse apportate da parte degli altri soci potranno essere investite in coerenza rispetto all’origine territoriale delle stesse secondo quanto indicato da ciascun socio all’atto della sottoscrizione delle azioni di categoria «Alfa».
Rating progetto:
ai fini della realizzazione del progetto, Finest S.p.A. verificherà che il rating rinveniente dal bilancio della singola società proponente - o su base consolidata, ove disponibile - validato con il metodo di calcolo ModeFinance dovrà risultare almeno pari alla classe “B+” (“azienda sana, con un equilibrio economico-finanziario buono ma leggermente più sensibile a congiunture avverse”) prima dell’operazione di intervento o, in alternativa, dovrà essere previsto un miglioramento atteso almeno pari alla classe “B+” entro i primi due anni di piano.
Importi e durate:
a) massima quota di partecipazione e durata dell’intervento: ciascuna partecipazione non può superare la misura del 35 per cento del capitale della società estera di cui Finest S.p.A. venga a far parte, tenuto conto anche delle quote eventualmente detenute direttamente da Friulia S.p.A. Le partecipazioni acquisite hanno carattere temporaneo e il loro smobilizzo avrà luogo, di norma, entro dieci anni dalla loro acquisizione. In relazione a particolari esigenze le quote di partecipazione potranno essere detenute anche per un periodo superiore;
b) massimo importo di finanziamento soci e durata dell’intervento: i finanziamenti soci non potranno superare il valore del 50 per cento dell’investimento totale effettuato dall’impresa estera partecipata. La durata del finanziamento non può in ogni caso superare la durata della partecipazione;
c) entità dell’investimento di Finest S.p.A.: tra i 500 mila e i 2 milioni di euro da intendersi complessivamente per tutte le forme tecniche di intervento attuabili (partecipazione e finanziamento soci) nei confronti di una singola società (o gruppo ove esistente).
In conclusione l’ampliamento dell’operatività di Finest S.p.A. appare rispondente ai cambiamenti geo-strategici ed economici in corso a livello globale e pertanto la provvista dedicata alle nuove attività in relazione ai Paesi di intervento non contemplati dalla legge n. 19/1991 potrà, nel corso dei prossimi anni, aumentare con l’apporto di risorse da parte dei soci o della società, fornendo nuove prospettive di sviluppo internazionale alle imprese del Nord-est e in particolar modo alle imprese venete.
In chiusura, viene riassunto il percorso istruttorio svolto nel 2026 relativamente alla proposta legislativa all’esame di questa Assemblea.
Il disegno di legge (16/DDL) è stato deliberato dalla Giunta regionale in data 28 luglio 2026 e trasmesso il 30 luglio 2026 al Consiglio regionale, assumendo il numero 105 tra i progetti di legge depositati da inizio legislatura.
In data 3 agosto 2026 il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare in sede referente.
Nella seduta della Prima Commissione consiliare del 1° settembre 2026 è stato illustrato dai tecnici della Giunta regionale competenti per materia.
Nella seduta del 15 settembre la Prima Commissione consiliare ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge licenziandolo a maggioranza.
Hanno espresso voto favorevole i consiglieri: Corazzari, Marcon con delega Barbisan (Lega - Liga Veneta), Tomaello con delega Pressi (Stefani Presidente), Benetti con delega Borgia (Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni), Patron (Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Pasqualon (Unione di Centro (UdC), Rocco (Riformisti Veneti in Azione - Uniti per Manildo Presidente), Cendron (Le Civiche Venete), Lovat (Szumski Resistere Veneto).
Si sono astenuti i consiglieri: Dalla Pozza, Galeano (Partito Democratico), Baldan Flavio (Movimento 5 Stelle).”;
- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Flavio Baldan, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
cercherò di essere breve. Ringrazio per la presentazione della correlazione. Come sapete, noi avevamo già espresso parere favorevole a questa operazione in Prima Commissione consiliare, in quanto riteniamo che le imprese venete abbiano bisogno di un concreto sostegno all’export e all’internazionalizzazione.
Rispetto alla legge originaria, questo intervento consente di ampliare l’estensione geografica dei mercati di riferimento, aprendo a contesti differenti - in particolare a quello asiatico, ma anche a quello americano, canadese e ad altre aree strategiche - che possono offrire importanti opportunità di sviluppo per le nostre aziende. Pertanto, pur detenendo una quota societaria pari a poco più del 20 per cento rispetto al Friuli-Venezia Giulia, riteniamo che l’operazione sia assolutamente condivisibile.
Come specificato dal disegno di legge, per sottoscrivere l’aumento di capitale vengono utilizzati fondi non distribuiti e dividendi precedentemente previsti per Veneto Sviluppo S.p.A., operando tramite l’emissione di azioni correlate. Si tratta di particolari strumenti finanziari che attribuiscono specifici diritti patrimoniali legati ai risultati dell’operazione, individuati come la via normativamente più coerente ed efficace.
Tuttavia, pur condividendo il beneficio complessivo dell’iniziativa e la sua validità sul piano regionale, ho ritenuto opportuno integrare il testo con tre emendamenti, affinché l’azione promossa tramite Finest S.p.A. - pur con la gestione e la vigilanza previste in capo a Veneto Sviluppo S.p.A. e alla Regione - possa avviarsi con le migliori garanzie operative.
Andando a operare in contesti geografici in parte inesplorati e complessi per il tessuto imprenditoriale veneto, è fondamentale introdurre elementi di certezza che vadano oltre il solo rating finanziario. Il rating rappresenta infatti un mero parametro economico che misura la salute finanziaria dell’azienda, ma non offre garanzie di carattere sociale, ambientale o di stabilità occupazionale.
Per questa ragione ho presentato tre emendamenti, auspicandone l’accoglimento affinché completino in modo efficace gli articoli del progetto di legge.
Emendamento sostitutivo all’articolo 1, comma 1, capoverso 4 bis: “La Società può inoltre partecipare, in via temporanea e con quote di minoranza, a società estere con sede in Paesi e ambiti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 9 bis, della legge regionale n. 19/1991, nonché concedere alle stesse finanziamenti dei soci e strumenti finanziari, utilizzando risorse diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 19/1991, a condizione che l’impresa proponente, avente sede od organizzazione operativa nel territorio della Regione del Veneto:
a) si impegni a non effettuare riduzioni di personale o licenziamenti collettivi nelle proprie unità produttive situate in Veneto nei tre anni successivi all’ottenimento dell’investimento finanziario (anche nei casi di società a responsabilità limitata o di finanziamenti ai soci fino a 2,5 milioni di euro);
b) garantisca la piena tracciabilità e trasparenza del titolare effettivo della società estera partecipata, ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione del riciclaggio e dell’antiriciclaggio;
c) assicuri il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, decarbonizzazione e responsabilità sociale (ESG - Environmental, Social and Governance) definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.”.
Emendamento integrativo all’articolo 1, comma 1, capoverso 4 ter: si propone di aggiungere, in calce al comma, le seguenti parole: “con riferimento alla modifica del plafond massimo a disposizione della Giunta per gli anni a venire (fino a un limite di 20 milioni di euro), previa trasmissione da parte della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare di una preventiva informativa in ordine a ciascun singolo aumento di capitale sociale, operazione straordinaria o modifica societaria riguardante Finest S.p.A.”. Nota di chiarimento: qualora vengano distribuiti utili da Finest S.p.A. che la Regione del Veneto intenda reinvestire in ulteriori aumenti di capitale o quote, è doveroso che la Giunta regionale e la commissione consiliare conoscano preventivamente i criteri e i dati quantitativi dell’operazione, a garanzia della massima trasparenza.
Emendamento aggiuntivo dopo il capoverso 4 ter del comma 1 dell’articolo 1: “La Giunta regionale trasmette, entro il mese successivo all’approvazione del bilancio di esercizio, alla competente Commissione consiliare in materia di bilancio e partecipazioni societarie, una relazione dettagliata sull’attuazione degli interventi autorizzati ai sensi dei commi 4 bis e 4 ter. La relazione evidenzia in modo analitico l’ammontare delle risorse impiegate da Veneto Sviluppo S.p.A., le partecipazioni acquisite, i finanziamenti concessi, le garanzie acquisite sulla tracciabilità dei titolari effettivi, nonché le ricadute economiche, occupazionali e ambientali prodotte sul territorio del Veneto.”.
In conclusione, ritengo che l’operazione sia nella sostanza assolutamente corretta. Le nostre imprese hanno un forte bisogno di sostegno all’export, che rappresenta una leva economica fondamentale. Tuttavia, proprio perché ci avviamo a lanciare questo nuovo modello di intervento, è doveroso improntarlo alla massima trasparenza, agevolando al contempo il lavoro di rendicontazione di Veneto Sviluppo S.p.A. nei confronti della Regione. Anche se si tratta di investimenti rivolti a società non quotate (società a responsabilità limitata) con tetti fino a 2,5 milioni di euro per operazione, parliamo pur sempre di risorse pubbliche rilevanti che richiedono grande attenzione sotto ogni profilo.
Esprimo quindi il mio parere favorevole sul progetto di legge, con l’auspicio che gli emendamenti presentati vengano accolti per garantire un modello operativo trasparente, solido e rigoroso.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 38/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Costituzione della società FIN. EST.
1. In attuazione dell'articolo 2 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, la Regione del Veneto partecipa, direttamente o attraverso proprie società finanziarie, alla costituzione della società denominata "Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo FIN. EST. S. p. A.", con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e ad assumervi partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 24 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993.
2. La partecipazione della Regione del Veneto è deliberata dalla Giunta Regionale a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società di cui al precedente comma 1:
a) riservino la nomina di un componente del consiglio di amministrazione alla "Simest" S. p. A., ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 19/1991;
b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed alla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, nonchè di un componente effettivo al Ministro del Commercio con l'estero e di un altro componente effettivo al Ministro del tesoro, da scegliersi tra i funzionari della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile;
c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale della costituenda società finanziaria da parte di società controllate dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonchè da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 19/1991, anche riuniti in consorzio;
d) prevedano l'istituzione di una speciale sezione autonoma, ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge n. 19/1991, le cui operazioni non sono soggette al disposto dell'art. 2 comma 6 della stessa legge. Tale sezione sarà finanziata con risorse conferite da soggetti privati e con fondi della Regione del Veneto diversi da quelli previsti dalla ridetta legge n. 19/1991, a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nelle aree della Regione Veneta non comprese nel territorio indicato dall'art. 2 comma 1 della medesima legge 19/1991. Le risorse aggiuntive conferite dalla Regione del Veneto al fondo della sezione autonoma potranno essere destinate anche a favore delle iniziative relative al territorio indicato dall'art. 2 comma 1 della legge n. 19/1991;
e) prevedano specifiche disposizioni che garantiscano l'effettiva autonomia gestionale del fondo della sezione, assicurando la rappresentanza dei vari apporti di capitale al fondo stesso e garantendo adeguate forme di indirizzo e controllo delle risorse conferite alla sezione da parte della Regione del Veneto e dei soggetti privati;
f) prevedano l'attivazione nel Veneto di una sede decentrata della costituenda società finanziaria;
g) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il perseguimento dei propri scopi sociali, realizzi le necessarie forme di coordinamento - anche tramite la stipula di apposite convenzioni - con la "Simest" S. p. A., la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) ed il Mediocredito Centrale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991;
h) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta, di adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in essere dalla costituenda società finanziaria.
3. Per le finalità previste dal precedente comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 24 miliardi, suddivisa in ragione di lire 9 miliardi per l'anno 1991, lire 7,5 miliardi per l'anno 1992, e lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 10 del precitato articolo 2 della legge n. 19/1991.
4. Per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma di cui al precedente comma 2 lettera d) la Giunta regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 800 milioni per l'anno 1991 a valere sul fondo stanziato con il successivo art. 3.
4 bis. La società può inoltre partecipare, in via temporanea, con quote di minoranza, a società estere aventi sede in Paesi o ambiti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 9 bis, della legge n. 19/1991, nonché concedere alle stesse finanziamenti dei soci o altri strumenti finanziari utilizzando fondi messi a disposizione per tale scopo con risorse diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991.
4 ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 bis, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare, tramite Veneto Sviluppo S.p.A. di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”, a uno o più aumenti di capitale della società mediante emissione di azioni correlate di cui all’articolo 2350, secondo comma, del codice civile, fino all’importo di euro 20.000.000,00.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione Partecipazioni societarie ed enti regionali