Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Promozione e valorizzazione della pianura veneta.
1. La Regione del Veneto riconosce l’alto valore paesaggistico, naturale, storico, culturale, produttivo e sociale del territorio della pianura veneta e ne promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, nel rispetto delle specificità locali.
2. Ai fini della presente legge, la Giunta regionale individua l’ambito territoriale della pianura veneta sulla base degli ambiti di paesaggio e degli elaborati cartografici del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) vigente, previo parere della commissione consiliare competente. Tale individuazione costituisce riferimento per l’accesso alle iniziative e ai finanziamenti previsti dalla presente legge.
3. A tal fine, la Regione promuove e sostiene:
a) le azioni mirate alla tutela attiva e alla valorizzazione integrata delle risorse paesaggistiche e naturali, nonché del tessuto economico, sociale e istituzionale delle comunità insediate nella pianura, in linea con i principi di uno sviluppo etico, responsabile e autenticamente sostenibile e che tenga conto delle specificità territoriali;
b) la promozione del valore intrinseco dell'ambiente della pianura veneta, quale espressione di biodiversità di rilevanza regionale e nazionale, anche evidenziandone la fragilità e la necessità di conservazione;
c) la valorizzazione e la divulgazione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, intesi come elementi distintivi dell'identità della pianura, al fine di diffondere la conoscenza approfondita della sua storia, del suo paesaggio, delle sue risorse endogene e dei prodotti tipici, con particolare attenzione alla promozione e al sostegno delle eccellenze enogastronomiche che ne rappresentano un tratto identitario e un motore di sviluppo;
d) le iniziative riconosciute di interesse regionale, promosse dai Comuni ricadenti nell'ambito della pianura veneta, privilegiando forme di collaborazione intercomunale e il coinvolgimento attivo delle pro loco, delle associazioni locali riconosciute e di altri soggetti del terzo settore, al fine di valorizzare le specificità territoriali e di favorire uno sviluppo armonico e duraturo.
4. Le finalità della presente legge sono perseguite in coordinamento con gli strumenti di pianificazione, programmazione e partecipazione previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e in conformità alle prescrizioni del PTRC vigente. Le iniziative di carattere culturale e turistico sono attuate in armonia con le programmazioni regionali previste rispettivamente dalla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura” e dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 2
Istituzione della Giornata regionale per la pianura veneta.
1. È istituita la Giornata regionale per la pianura veneta, che si celebra annualmente l’11 novembre, in concomitanza con la festa di San Martino. La ricorrenza rappresenta il momento per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e le peculiarità del territorio della pianura veneta.
2. In occasione della Giornata regionale, la Giunta regionale promuove un programma di iniziative orientate a:
a) approfondire la conoscenza e la fruizione consapevole del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, evidenziandone la biodiversità, le peculiarità geologiche e idrologiche, nonché la necessità di tutela e ripristino degli ecosistemi;
b) promuovere e tutelare la ricchezza e la diversità delle espressioni culturali e delle tradizioni peculiari della pianura veneta, ivi inclusi il patrimonio storico-artistico, l'artigianato locale, le manifestazioni popolari, nonché la lingua e i dialetti locali, in quanto elementi costitutivi e distintivi dell'identità regionale;
c) incentivare e promuovere modelli di sviluppo sostenibile, favorendo la cooperazione sinergica tra le comunità locali, le aree urbane e le aree rurali della pianura, promuovendo pratiche agricole ecocompatibili, il turismo responsabile, la mobilità dolce e l'utilizzo di energie rinnovabili;
d) sostenere la creazione e la diffusione di narrazioni evocative, di storia e tradizioni sulla pianura veneta, capaci di attrarre un pubblico ampio e diversificato, valorizzandone l'unicità e le potenzialità.
3. A tal fine la Giunta regionale pubblica, su apposita sezione del proprio sito web istituzionale e con congruo preavviso, avvisi pubblici per la raccolta di progetti per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge, definendo le condizioni di ammissibilità delle diverse tipologie di iniziative, i rispettivi criteri di valutazione e le tipologie di spese ammissibili.
4. Per la realizzazione delle iniziative, la Giunta regionale si avvale della collaborazione di:
a) enti locali, associazioni di categoria rappresentative dei diversi settori economici, pro loco e associazioni culturali, ambientali, sportive e di promozione sociale operanti nel territorio della pianura, ivi compresi i Consorzi di bonifica e l’Azienda regionale Veneto Agricoltura;
b) università e centri di ricerca, enti gestori di parchi e aree protette ricadenti nella pianura veneta e altri soggetti pubblici e privati con competenze specifiche e interessi convergenti con le finalità della presente legge.
5. Per le attività di conoscenza, monitoraggio, analisi e partecipazione relative alle dinamiche evolutive del territorio della pianura veneta, la Giunta regionale assicura il coinvolgimento dell’Osservatorio regionale per il paesaggio e degli osservatori locali aderenti alla Rete regionale di cui all’articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, utilizzando prioritariamente le attività, i dati e gli strumenti già sviluppati nell’ambito della medesima Rete.
6. La Giunta regionale promuove, altresì, le seguenti azioni strategiche e permanenti:
a) iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, al fine di intraprendere azioni dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione della pianura veneta, presso gli istituti del sistema di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, sensibilizzando le giovani generazioni sul suo valore e sulla necessità di una sua gestione sostenibile;
b) una mirata attività di informazione e comunicazione attraverso la stampa locale e nazionale, i canali televisivi e radiofonici, nonché attraverso una strategia digitale integrata che utilizzi efficacemente i principali strumenti di social media, siti web tematici e piattaforme online, al fine di raggiungere un vasto pubblico e promuovere la partecipazione alle iniziative;
c) la produzione e l'aggiornamento di mappe tematiche, guide, materiale informativo e strumenti digitali interattivi, quali app, realtà aumentata, virtual tour, per facilitare la scoperta e la visita dei territori della pianura, evidenziandone i profili di interesse storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico;
d) la valorizzazione e la promozione della rete di sentieri naturalistici, dei percorsi cicloturistici, delle ippovie e delle infrastrutture per la pratica di sport all'aria aperta a basso impatto ambientale, favorendo la fruizione sostenibile del territorio e incentivando forme di turismo attivo e consapevole, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo di cui all’articolo 2 e con il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 “Promozione del cicloturismo e istituzione del logo “Venice Bike Lands””, nonché con la Rete dei cammini veneti di cui all’articolo 2 e con il relativo Registro di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”, nonché con le altre normative vigenti di settore.
Art. 3
Monitoraggio dell'attuazione.
1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della presente legge riferita all'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 1 dà conto, in particolare:
a) delle iniziative realizzate e dei soggetti beneficiari dei finanziamenti;
b) della distribuzione territoriale delle risorse:
c) delle risorse complessivamente impegnate e liquidate:
d) dei risultati conseguiti e degli indicatori utilizzati per valutarne l'efficacia;
e) delle modalità di coordinamento con gli strumenti e i programmi regionali già esistenti aventi finalità analoghe.
Art. 4
Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, finalizzati alle iniziative della Giornata regionale per la pianura veneta e quantificati in euro 80.000,00 per ognuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, lettera a), quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2027 ed euro 25.000,00 per l'esercizio 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio” Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, lettere b), c) e d}, quantificati per ognuno degli esercizi 2027 e 2028 in euro 75.000,00 per la lettera b), in euro 92.500,00 per la lettera c) e in euro 100.000,00 per la lettera d), per un totale di euro 535.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 15 settembre 2026
Alberto Stefani
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INDICE
Art. 1 - Promozione e valorizzazione della pianura veneta.
Art. 2 - Istituzione della Giornata regionale per la pianura veneta.
Art. 3 – Monitoraggio dell'attuazione.
Art. 4 - Norma finanziaria.
Dati informativi concernenti la legge regionale 15 settembre 2026, n. 20
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 dicembre 2025, dove ha acquisito il n. 5 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rigo, Vianello, Marcon, Martini, Mosco, Bedin e Corazzari;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 luglio 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Filippo Rigo, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Monica Sambo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 settembre 2026, n. 20.
2. Relazione al Consiglio regionale
- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Filippo Rigo, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la pianura veneta costituisce il cuore geografico, economico e sociale della nostra regione. Estendendosi dalle Prealpi al mare Adriatico, essa rappresenta un mosaico complesso e vitale, caratterizzato da una straordinaria ricchezza di elementi che ne definiscono un'identità unica. Parliamo di un territorio plasmato da secoli di interazione tra uomo e natura, dove fertili campagne coltivate si alternano a testimonianze storiche di grande pregio, da borghi rurali a città d'arte minori, da un patrimonio naturalistico sorprendente, spesso celato ma di fondamentale importanza per la biodiversità regionale, a una vivace e diversificata attività produttiva che spazia dall'agricoltura all'industria, dall'artigianato all'enogastronomia di eccellenza.
La pianura veneta è custode di un paesaggio multiforme, segnato da corsi d'acqua, risorgive, aree umide, boschi planiziali, e da una trama insediativa che riflette la sua storia millenaria. Le sue città e i suoi centri minori conservano un patrimonio culturale, artistico e architettonico significativo, spesso meno noto rispetto alle grandi mete turistiche, ma non per questo meno prezioso. Le tradizioni popolari, i saperi artigianali, la lingua e i dialetti locali costituiscono un patrimonio immateriale che contribuisce in modo essenziale all'identità veneta. L'attività agricola, con le sue produzioni tipiche e di qualità, rappresenta un pilastro dell'economia regionale e un elemento fondamentale del paesaggio. L'enogastronomia, con i suoi prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e IGP, le sue ricette tradizionali e l'eccellenza delle sue cantine, è un vero e proprio ambasciatore del territorio.
Tuttavia, la Pianura Veneta è anche un territorio che fronteggia criticità significative. È in questo contesto che si inserisce la necessità del presente Progetto di Legge, che istituisce la Giornata Regionale per la Pianura Veneta. Questa valorizzazione, anche con una ricorrenza annuale, non vuole essere una semplice celebrazione, ma un momento strategico per focalizzare l'attenzione pubblica sull'importanza di questo territorio, sulle sue peculiarità e sulle sue criticità. L'obiettivo è di accrescere la consapevolezza del suo ricco e variegato patrimonio, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di una sua tutela attiva e promuovere un approccio integrato e sostenibile al suo sviluppo.
Questo Progetto di Legge nasce dalla consapevolezza che la Pianura Veneta, pur nella sua apparente quotidianità, rappresenta un patrimonio di valore eccezionale che merita riconoscimento, tutela e valorizzazione attiva.
Il Progetto di Legge si articola in 3 articoli che definiscono chiaramente le finalità e le azioni previste per il raggiungimento di questo obiettivo.
L'articolo 1 della legge regionale evidenzia l'impegno della Regione Veneto nel promuovere azioni concrete volte alla tutela e alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturali della pianura, nonché del suo tessuto economico, sociale e istituzionale. In particolare, la Regione si propone di:
- diffondere la conoscenza del valore intrinseco dell'ambiente della pianura, riconosciuto come scrigno di biodiversità;
- valorizzare e divulgare le tradizioni culturali e i saperi locali, patrimonio immateriale di inestimabile valore;
- sostenere le iniziative dei comuni finalizzate alla valorizzazione delle specificità territoriali, promuovendo un approccio partecipativo e condiviso.
All’articolo 2 si istituisce la Giornata Regionale per la Pianura Veneta, da celebrarsi ogni anno l’11 novembre, in coincidenza con la festa di San Martino, tradizionalmente legata alla civiltà contadina. La ricorrenza diventa un momento simbolico per valorizzare il paesaggio, sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere il patrimonio immateriale e incentivare modelli di sviluppo sostenibile, attraverso il coinvolgimento di enti locali, scuole, associazioni e operatori del territorio. La Giunta regionale promuove azioni strategiche e permanenti con l'Ufficio scolastico regionale al fine di intraprendere azioni dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione della pianura veneta, presso gli istituti del sistema di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, sensibilizzando le giovani generazioni sul suo valore e sulla necessità di una sua gestione sostenibile. la produzione e l'aggiornamento di mappe tematiche, guide, materiale informativo, la valorizzazione e la promozione della rete di sentieri naturalistici, dei percorsi cicloturistici, delle ippovie e delle infrastrutture per la pratica di sport all'aria aperta a basso impatto ambientale.
Il seguente progetto di legge si chiude con la norma finanziaria all’articolo 3.
Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione il 14 gennaio 2026. L’illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 03 del 04 febbraio 2026. Il parere del Consiglio delle autonomie locali, richiesto in data 14 gennaio 2026, non è pervenuto alla commissione nei tempi previsti da Regolamento. L’esame della Sesta Commissione è ripreso nella seduta n. 24 del 08 luglio 2026. La Prima Commissione permanente ha regolarmente espresso il proprio parere favorevole sulla norma finanziaria, proponendone una riformulazione, nella seduta del 21 luglio 2026.
Nella seduta del 22 luglio la Sesta Commissione, preso atto del parere della Prima Commissione, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge, approvandolo a maggioranza.
Per il progetto di legge n. 5 hanno espresso voto favorevole i consiglieri:
Bevilacqua, Marcon con delega Calzavara, Vianello (Lega Liga Veneta), Maltauro con delega Bozza (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Barbera, Besio con delega Baldan M, Soranzo (Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni).
Astenuti i Consiglieri: Del Bianco con delega Trevisi, Luisetto, Sambo (Partito Democratico), Cunegato, Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra), Lovat (Szumski Resistere Veneto).”;
- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Monica Sambo, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
Questo progetto di legge parte da un presupposto che credo possa essere largamente condiviso: la Pianura Veneta rappresenta una componente fondamentale dell’identità, della storia e dell’economia, ma soprattutto del patrimonio ambientale della nostra Regione. Parliamo di un territorio che interessa oltre la metà della superficie regionale e nel quale si concentra la maggior parte della popolazione veneta. La stessa documentazione istruttoria ricorda che la Pianura occupa circa il 56% del territorio regionale. Ma la stessa documentazione ci dice anche una cosa importante: la Pianura Veneta non è un territorio uniforme. Infatti, il Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) la articola in diversi ambiti paesaggistici. Ed è proprio da qui che nasce la nostra principale perplessità. Non contestiamo, ovviamente, di per sé le finalità della legge, ma ci interroghiamo sul metodo scelto per perseguirle e soprattutto sulla sua efficacia effettiva.
La Regione del Veneto dispone già di politiche, strumenti e normative che intervengono sulla tutela del paesaggio, sulla biodiversità, sull’agricoltura, sul turismo, sulla cultura, sulle tradizioni locali, sulla mobilità dolce, sull’istruzione e sulla promozione territoriale. Il rischio che vediamo in questo progetto di legge è quello di prendere pezzi di politiche regionali che già esistono, spacchettarli e successivamente ricomporli all’interno di un nuovo contenitore denominato “Pianura Veneta”. Proprio l’articolo 1 è indicativo; troviamo insieme la tutela delle risorse paesaggistiche e naturali, la biodiversità, le tradizioni culturali, i saperi locali, i prodotti tipici, le eccellenze enogastronomiche, le iniziative dei Comuni, delle Pro Loco, delle associazioni e del terzo settore. Tutti obiettivi di per sé condivisibili. Ma la domanda che dobbiamo porci come legislatori è un’altra: abbiamo davvero bisogno di una legge per perseguirli oppure dovremmo rendere più coordinate, efficaci e riconducibili le politiche regionali che già se ne occupano? Perché aggiungere un contenitore non significa necessariamente aggiungere una politica. Anzi, il rischio è proprio quello di creare sovrapposizioni, nuovi canali di finanziamento e interventi paralleli rispetto a quelli già esistenti, con il risultato di frammentare l’azione regionale, anziché renderla più efficace. E non si tratta solo di una nostra preoccupazione. Se pensiamo, infatti, al testo originario della proposta di legge, era prevista la creazione e il sostegno di nuovi osservatori del territorio della Pianura, quali strumenti permanenti di monitoraggio, analisi e sensibilizzazione. Ma proprio durante l’istruttoria alla legge la Direzione Pianificazione ha chiarito che le loro finalità risultavano già sovrapponibili a quelle già attribuite e svolte dagli Osservatori locali per il paesaggio e dalla relativa rete regionale. Per questo, la Direzione Pianificazione ha proposto, richiesta successivamente accolta, lo stralcio di quella parte, che, però, rimane, probabilmente per una svista, nella relazione alla legge.
Questo, che chiaramente è solo un episodio rispetto alla legge, sintetizza perfettamente il problema: se abbiamo già strumenti regionali dedicati al paesaggio, dovremmo rafforzarli, coordinarli, finanziarli e farli funzionare, piuttosto che introdurre nuovi strumenti che rischiano di duplicare le funzioni.
Vi è poi un altro elemento. Va detto con chiarezza che la legge contiene finalità ambientali. Parla di biodiversità, di conservazione e anche della necessità di tutela e di ripristino degli ecosistemi. Il problema è un altro: come questa paventata finalità ambientale riesca poi a tradursi in azioni concrete e in risorse adeguate, perché accanto alla tutela nel testo assume un peso significativo il concetto di fruizione del territorio. Si parla di conoscenza e fruizione consapevole del patrimonio, di turismo responsabile, di narrazioni sulla Pianura Veneta capaci di attrarre pubblico ampio e diversificato, ma quando si passa alle azioni permanenti troviamo comunicazione attraverso stampa, televisione, radio, mappe, guide, app, realtà aumentata, virtual tour, sentieri naturalistici, percorsi cicloturistici, fino all’obiettivo di incentivare forme di turismo attivo e consapevole, ma quasi nulla dal punto di vista ambientale.
Dobbiamo mantenere chiara una distinzione: tutelare il patrimonio, valorizzarlo e promuovere la fruizione non sempre sono questioni complementari. Per essere realmente sostenibile, la fruizione dovrebbe poggiare su una politica forte di tutela del patrimonio ambientale che intendiamo far conoscere e visitare. Ed è proprio sulla tutela ambientale che credo emerga una contraddizione nella legge ancora più profonda. La prima tutela della Pianura Veneta dovrebbe, infatti, avvenire attraverso il governo del territorio, attraverso strumenti di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, perché stiamo parlando di un territorio che negli ultimi decenni è stato sottoposto alle cementificazioni e alle pressioni infrastrutturali. Su questo ci sono dati che, ovviamente, non possiamo ignorare. Infatti, secondo i dati ufficiali ISPRA relativi al 2024, il suolo consumato in Veneto rappresenta l’11,86% dell’intera superficie. Siamo la seconda Regione italiana per percentuale di suolo consumato dopo la Lombardia. Sempre nel 2024 sono stati registrati 730 ettari di nuovo suolo consumato e solo 74 ettari di suolo ripristinato, con un saldo netto di 655 ettari consumati.
Credo, allora, che dobbiamo porci una domanda molto semplice: possiamo davvero parlare di tutela e valorizzazione del paesaggio della Pianura Veneta senza mettere al centro il modo in cui quel territorio viene pianificato, trasformato e realmente tutelato dal punto di vista ambientale? Perché, altrimenti, rischiamo un paradosso: da una parte abbiamo consentito per decenni trasformazioni urbanistiche, insediative, infrastrutturali e cementificazioni, che hanno progressivamente consumato e frammentato il territorio; dall’altra oggi interveniamo con una nuova legge per raccontare quel paesaggio, promuoverlo, incentivare la funzione, ma senza tutelarlo in alcun modo.
È alla luce di questo quadro che la distribuzione delle risorse ¿ in realtà previste originariamente, e adesso spiego perché ¿ del provvedimento diventa ancora più significativa. Nell’impostazione finanziaria originaria del progetto si prevedevano complessivamente 360.000 euro annui, di cui 285.000 erano ricondotti alla Missione “Turismo”, 25.000 alla Missione “Istruzione” e solo 50.000 alla Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”. Quindi, la parte ambientale ricopriva solo il 14% del complesso delle risorse stanziate. Ma c’è di più: quei 50.000 euro non erano destinati alla rinaturalizzazione delle aree degradate, al recupero delle zone umide, alla tutela delle risorgive, alle bonifiche o al ripristino degli ecosistemi, ma erano destinati al sostegno degli osservatori, gli stessi osservatori che sono stati eliminati dalla legge perché già esistenti. Quindi, anche quei 50.000 euro sono stati tolti. Dunque, questa legge prevede quasi il 100% per il turismo e lo 0% per l’ambiente. Invece, se ci sono risorse aggiuntive da destinare alla Pianura Veneta, concentriamole su interventi puntuali e verificabili: recupero e riqualificazione delle aree compromesse, rinaturalizzazione, tutela delle risorgive, delle zone umide eccetera, come avevo già detto. Così si valorizza veramente un territorio. Altrimenti, facciamo grandi proclami, ma poi rimangono i classici metodi comunicativi alla green washing, senza una reale tutela del territorio.
La stessa documentazione istruttoria ricorda, del resto, che la legge regionale sul turismo già individua sistemi turistici, nei quali ricadono diversi territori della Pianura, ma se vogliamo valorizzare davvero il territorio dobbiamo investire anche su politiche che decidano concretamente come quel territorio viene trasformato, perché prima dobbiamo preservare e recuperare il territorio, poi certamente possiamo valorizzarlo e raccontarlo e promuovere la sua fruizione sostenibile.
Qui arriviamo a una questione più generale che credo il Consiglio regionale, in particolare il Presidente della Sesta Commissione ¿ mi dispiace che oggi non ci sia per motivi personali, comunque mi aveva avvisato ¿ debba iniziare a porsi. Noi dobbiamo valutare una proposta non soltanto chiedendoci se abbia di per sé finalità condivisibili, ma chiedendoci anche se questa legge serva davvero, sia efficace, produca un risultato che non potremmo ottenere utilizzando meglio gli strumenti che già abbiamo. È una riflessione che non riguarda soltanto questo provvedimento, perché soprattutto nei lavori della Sesta Commissione stiamo assistendo a una successione di provvedimenti molto circoscritti, piccole leggi settoriali, talvolta ¿ devo dirlo ¿ mortificanti per un legislatore, che talvolta sono accompagnate da stanziamenti ancora più contenuti di quelli che vediamo oggi, ciascuna dedicata a uno specifico tema, a una ricorrenza, a un’attività o a una particolare iniziativa. Prese singolarmente queste proposte possono avere una loro motivazione, ma è la loro sommatoria che deve interrogarci, perché una Regione, un legislatore dovrebbe innanzitutto programmare, stabilire le priorità, concentrare le risorse, mettere a sistema gli strumenti esistenti e misurare i risultati. Invece, se continuiamo a suddividere l’azione regionale in tante piccole leggi, ciascuna con il proprio specifico obiettivo e il proprio piccolo finanziamento, rischiamo di frammentare ulteriormente risorse già purtroppo limitate e soprattutto rischiamo di dare l’impressione di una legislazione costruita più per dare risposte di volta in volta a singole richieste che per costruire politiche regionali organiche, strutturali e durature. Credo, invece, che il Consiglio debba avere anche la capacità di dire che una finalità può essere meritevole, senza che per questo sia necessaria una nuova legge regionale.
Per tali ragioni, il nostro giudizio sulla legge è negativo, senza mettere in discussione l’obiettivo di valorizzare la Pianura Veneta. Al contrario, riteniamo che questo territorio sia troppo importante per essere affrontato attraverso una sommatoria di interventi frammentati. Avremmo preferito una politica più organica, capace di mettere a sistema gli strumenti regionali già esistenti ed evitare sovrapposizioni, e avremmo voluto vedere un rapporto diverso tra tutela e fruizione, che purtroppo in questa legge non vediamo.
Se riconosciamo che la Pianura Veneta è un patrimonio fragile, allora dobbiamo innanzitutto investire nella sua salvaguardia e dobbiamo farlo partendo dalle politiche che hanno maggiore capacità di incidere sul territorio: pianificazioni, consumo di suolo, recupero delle aree compromesse, tutela degli ecosistemi.
In questo quadro, 285.000 euro riconducibili alla Missione “Turismo” e 0 euro alla Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” sono emblematici. Prima tuteliamo il patrimonio, poi certamente valorizziamolo, raccontiamolo e rendiamolo fruibile, perché la vera valorizzazione della Pianura Veneta non consiste soltanto nel farla conoscere o nel renderla più fruibile, ma consiste prima di tutto nel consegnare alle prossime generazioni un territorio che abbia ancora qualcosa da tutelare, da valorizzare e da raccontare.”.
3. Note agli articoli
Note all’articolo 2
- Il testo dell’articolo 45 septies della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:
“Art. 45 septies - Osservatorio regionale per il paesaggio.
1. Ai sensi dell’articolo 133 del Codice è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l’Osservatorio regionale per il paesaggio.
2. L’Osservatorio regionale per il paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.
2 bis. L’Osservatorio regionale per il paesaggio coordina la Rete regionale degli Osservatori locali di cui al comma 2 ter che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice. Gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del paesaggio a tutto il territorio regionale. Le modalità di adesione degli Osservatori locali per il paesaggio alla Rete regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale.
2 ter. Gli Osservatori locali per il paesaggio sono forme organizzative costituite da soggetti pubblici e privati, finalizzate a rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio. Gli Osservatori locali concorrono altresì a dare concreta applicazione ai principi enunciati nella Convenzione europea del paesaggio.
2 quater. L’Osservatorio regionale, in collaborazione con gli Osservatori locali valuta i caratteri del paesaggio locale, le dinamiche e le pressioni che li modificano, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei paesaggi del Veneto.
2 quinquies. Gli Osservatori locali, per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto, al fine di poter acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati, possono costituirsi in forma associativa.
3. L’Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con l’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio con i comuni, le comunità montane, gli enti parco, le province e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e valorizzazione del paesaggio.”.
- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 35/2019 è il seguente:
“Art. 3 - Iniziative attuative.
1. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche dei percorsi cicloturistici, i limiti di utilizzazione anche in relazione all’utilizzo plurimo della sentieristica per equidi e trekking, nonché le condizioni per l’adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i percorsi cicloturistici del territorio regionale, ivi compresa la segnaletica relativa agli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d).
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, la Federazione ciclistica Italiana (FCI) e le associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo, il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto, al quale possono essere iscritti i percorsi cicloturistici che rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 1.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, ed in seguito periodicamente ad aggiornare, sentiti gli enti locali interessati e la Federazione ciclistica Italiana (FCI), il Registro regionale degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), definendone per ciascuno la mappatura, la località di partenza e quella di arrivo, la lunghezza del percorso, le sue caratteristiche, le pendenze ed ogni altro dato tecnico la cui conoscenza sia necessaria al ciclista.”.
- Il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 4/2020 è il seguente:
“Art. 5 - Registro della RCV.
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Giunta regionale il Registro della RCV al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell’articolo 2.
2. Il Registro della RCV è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale ed è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.”.
4. Strutture di riferimento
- Direzione Turismo e Marketing Territoriale
- Direzione Formazione e Istruzione