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Bur n. 124 del 15 settembre 2026


LEGGE REGIONALE  n. 19 del 15 settembre 2026

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale
in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”””, è sostituito dal seguente:

“3. La Segreteria della Giunta regionale e la Direzione della Presidenza possono essere articolate nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale e il Direttore della Presidenza svolgono, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.”.

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 settembre 2026

Alberto Stefani


____________________

INDICE

Art. 1 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.



Dati informativi concernenti la legge regionale 15 settembre 2026, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1.  Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Filippo Giacinti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 giugno 2026, n. 14/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 luglio 2026, dove ha acquisito il n. 97 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;

- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 luglio 2026;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il  Presidente della stessa, consigliere Andrea Tomaello, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Nicolò Maria Rocco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 settembre 2026, n. 19.

2.  Relazione al Consiglio regionale

-  Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Tomaello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le funzioni attribuite in concreto alla Direzione della Presidenza, quale struttura di supporto della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, sono così rimodulate, da ultimo, con la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2026, n. 312 che dispone: “ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge regionale 54/2012 e successive modificazioni la Direzione del Presidente cura gli affari correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le  politiche di intervento regionale, di norma con riferimento alle materie non attribuite dallo stesso ai componenti della Giunta e riferisce al Presidente. La Direzione del Presidente cura il coordinamento e la gestione dei rapporti tra il Presidente della Regione, la Giunta regionale e il sistema delle conferenze istituzionali (Conferenza delle regioni e Province Autonome, Conferenza unificata, Conferenza Stato-regioni e loro organismi associazionistici e Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS), assicurandone la partecipazione attiva, sia a livello politico che tecnico in ogni articolazione. Divulgazione dei provvedimenti proposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri, dai singoli ministeri e dagli organismi parlamentari alle strutture regionali interessate”.

In ragione di quanto precede e a distanza di dieci anni dall’ultima modifica rapportata all’articolo 7, comma 3 della legge in parola, risulta opportuno che la Direzione del Presidente possa essere articolata anche in direzioni e unità organizzative con caratteristiche gestionali, così com’era originariamente previsto quando è stata approvata la legge regionale 54/2012 e così come attualmente stabilito per l’altra struttura di supporto della Giunta regionale, ovvero la Segreteria della Giunta regionale.

Pertanto, con l’articolo 1 si modifica l’articolo 7, comma 3, della legge regionale 54/2012, che attualmente prevede - per le citate strutture di supporto della Giunta regionale - solo la Segreteria della Giunta regionale quale struttura che può essere articolata in direzioni e unità organizzative. Con il nuovo testo si estende anche alla Direzione della Presidenza la possibilità di essere articolata nelle strutture (direzioni e unità organizzative) di cui agli articoli 12 e 17 della legge regionale 54/2012. In tal caso il Direttore della Presidenza (così come già il Segretario della Giunta regionale) assume, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

L’articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria, atteso che l’intervento normativo non ha impatti sul bilancio regionale.

L’articolo 3 prevede, da ultimo, che la legge regionale entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, attesa la necessità di consentire una pronta definizione dell’articolazione delle strutture regionali a seguito dell’avvio della XII legislatura regionale.

In chiusura, viene riassunto il percorso istruttorio svolto nel 2026 relativamente alla proposta legislativa all’esame di questa Assemblea.

Il disegno di legge (n. 14) è stato deliberato dalla Giunta regionale in data 26 giugno e trasmesso il 1° luglio al Consiglio regionale, assumendo il numero 97 tra i progetti di legge depositati da inizio legislatura.

In data 7 luglio il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare in sede referente.

Nella seduta di Prima Commissione del 14 luglio 2026 è stato illustrato dai tecnici della Giunta competenti per materia.

Nella seduta del 21 luglio la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge licenziandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i consiglieri: Barbisan, Corazzari, Marcon (Lega - Liga Veneta), Tomaello con delega Pressi (Stefani Presidente), Barbera con delega Borgia, Benetti (Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni), Patron (Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Brescacin (Gruppo Misto).

Si sono astenuti i consiglieri: Dalla Pozza, Galeano, Manildo (Partito Democratico), Rocco (Riformisti Veneti in Azione - Uniti per Manildo Presidente), Cendron (Le Civiche Venete), Szumski con delega Lovat (Szumski Resistere Veneto), Baldan F. (Movimento 5 Stelle).”;

-  Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicolò Maria Rocco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Il progetto di legge interviene sulla norma di organizzazione della Giunta, la L.R. 54/2012.

Nei Ministeri e in diverse Regioni, l’Ufficio di Gabinetto del Presidente è molto ampio e il capo di gabinetto, che è raccordo fra politica (Presidente) e tecnica (la tecnostruttura della Giunta), ha alle dipendenze un’elevata quantità di personale afferente agli uffici del Consigliere diplomatico, del Legislativo etc. In Veneto così non è e, fino alla passata Legislatura, la Direzione del Presidente, questo è il nome preciso della struttura nella Giunta Regionale del Veneto, era suddivisa in una “U.O. Risorse Strumentali della Presidenza” per la gestione della struttura stessa e per la cura degli aspetti amministrativi, in una Segreteria del Presidente (la Segreteria particolare), in una struttura formalmente facente capo al Responsabile della Segreteria del Capo di Gabinetto che de facto curava la dimensione comunicativa del Presidente e nel personale di diretta collaborazione del Capo di Gabinetto (in Veneto, Direttore della Direzione del Presidente).

Questo assetto nel tempo ha manifestato dei limiti:

  1. La gestione del Cerimoniale istituzionale, pur risultando molto complessa e gravosa, non disponeva di una struttura a sé.
  2. La struttura che gestisce la sede istituzionale di Roma e quella che gestisce la sede istituzionale di Bruxelles sono alle dipendenze della Segreteria Generale della Programmazione (quella di Bruxelles neanche direttamente, essendo subordinata alla U.O. Relazioni Internazionali): ciò nel tempo ha generato il corto circuito di dirigenti di strutture vocate all’attività di lobbying interistituzionale che rispondono a una struttura diversa da quella che detiene il coordinamento con la politica, con l’aggravante procedurale che il relativo personale, anche dirigente, necessita oggi dell’autorizzazione di un dirigente diverso per recarsi in una particolare sede e assecondare le richieste del Presidente di seguire determinati dossier. In prospettiva, la modifica potrà agevolare la riconduzione di queste strutture tecniche sotto la Presidenza e forse, per la loro natura, si rivelerebbe una scelta congrua.
  3. Storicamente è la Segreteria della Giunta Regionale la struttura di vertice che cura i rapporti con la Conferenza Stato-Regioni e le altre Conferenze Istituzionali. È una scelta risalente che riconduceva il suo senso nel trattarsi di una struttura molto tecnica per la quale è molto opportuno un raccordo diretto con chi gestisce il perfezionamento delle Proposte di Deliberazione. Il limite sta, anche in questo caso, nel necessario passaggio per un’altra struttura apicale per fornire istruzioni su come gestire delle partite con il Governo.
  4. Le Segreterie politiche, come in Consiglio, scontano delle rigidità notevoli nella definizione degli organici: sono le uniche alle quali si può ricondurre anche (non solo) personale di nomina fiduciaria (ed è bene che resti così) ma, se l’organigramma di una Presidenza che ha molti compiti ma solo quelle strutture per realizzarli, non consente di integrare personale necessario, ne consegue che  si devono riadattare parzialmente quelle strutture per realizzare anche compiti diversi da quelli per cui sono stati pensati.

Venendo al testo della proposta, va evidenziato come, de facto, già oggi il Direttore della Direzione del Presidente funga da Direttore di Area per la gestione amministrativa delle strutture subordinate, avendo un organigramma separato dal resto della parte tecnica della Giunta. È evidente l’opportunità di chiarire l’aspetto sul piano normativo nella misura in cui si desideri articolare molto la struttura creando diverse Direzioni, diverse U.O., E.Q. etc. e integrandovi così molto personale e articolazioni che oggi sono invece nella tecnostruttura vera e propria.

Un provvedimento di Giunta di imminente pubblicazione si sta già incaricando della ridefinizione degli organigrammi volta a limare, nelle forme che l’esecutivo ritiene più idonee, gli aspetti sopra evidenziati per una maggiore efficienza del sistema e la Legge Regionale che ci apprestiamo ad approvare potrà consentire anche di trasferire ulteriori strutture ritenute strategiche sotto l’egida della Presidenza (si pensi alla nuova Unità per il contrasto alle mafie di cui sono pervenute notizie a mezzo stampa) o, in ipotesi, alla comunicazione della Giunta, portandoci nel solco di quanto avviene già in altri enti territoriali e ministeriali.

Il tutto dovrà avvenire a invarianza di spesa, per cui non sarà possibile individuare maggiori risorse ma solo trasferire le singole strutture.

La norma null’altro dice e non sarebbe corretto andare oltre, ma offre lo spunto per alcune brevi chiose su alcuni aspetti critici che motivano l’ astensione delle minoranze, già preannunciata con il voto in Prima Commissione: Segretario della Giunta, Segretario Generale della Programmazione e Direttore della Direzione del Presidente sono tre dirigenti apicali, ossia vantano un vincolo fiduciario e rispondono direttamente al Presidente senza intermediazioni, quindi non si evidenzia OGGI il rischio di una maggiore politicizzazione delle strutture che nel breve termine potranno passare sotto la Direzione del Presidente rispetto alla situazione attuale.

È chiaro, tuttavia, che, se la norma dovesse essere utilizzata per portare sotto il controllo diretto della Presidenza strutture meramente tecniche e non di staff o comunque del tutto slegate dalla necessità di coordinare l’immagine esterna dell’Amministrazione o di accorciare la catena di comando per una maggiore tempestività ed efficienza a beneficio dell’azione amministrativa, saremmo davanti a uffici gerarchicamente subordinati non a chi ha il ruolo di coordinare e garantire la legittimità fungendo anche da cuscinetto rispetto alla politica ma a chi ha il compito di realizzare il programma elettorale e si muove sul campo della mediazione politica.

Come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha inequivocabilmente sancito in merito alla commistione di funzioni (sent. 81/2013), il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e le funzioni di gestione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, costituisce un presidio invalicabile.

Credendo, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, che sia fondamentale preservare sempre il sereno equilibrio dettato dal principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, è essenziale che i nostri dirigenti tecnici possano operare con la massima tranquillità, mantenendo la preziosa opera di coordinamento d’Area della Segreteria Generale per tutelare al meglio la loro autonomia e le loro specifiche responsabilità.

In conclusione, al netto di queste ultime riflessioni su questioni su cui sarà cura delle minoranze monitorare operando nell’esercizio delle funzioni di controllo proprie del Consiglio Regionale, trattandosi di una norma di riorganizzazione che potenzialmente, a prescindere dalle maggioranze, potrà portare in prospettiva maggiore efficienza ai processi decisionali regionali, non si ravvisano elementi ostativi, certi che l'obiettivo comune di tutta l'Aula resti quello di valorizzare le  professionalità interne, garantendo sempre il miglior funzionamento possibile della macchina amministrativa regionale.”.

3.  Note agli articoli

Nota all’articolo 1

-  Il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 7 - Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza.

1. L’incarico di Segretario della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni dall’insediamento, su proposta del Presidente della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall’esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell’attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l’incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
2. L’incarico di Direttore della Presidenza è conferito dal Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale, a personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall’esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell’attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l’incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
3. La Segreteria della Giunta regionale può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

4. Agli incarichi di Segretario della Giunta regionale e di Direttore della Presidenza si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all’ articolo 22, comma 1.”.

4.  Struttura di riferimento

Direzione Organizzazione e Personale

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