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Bur n. 103 del 31 luglio 2026


LEGGE REGIONALE  n. 16 del 31 luglio 2026

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n 32 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

 

1.   Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, sono aggiunte le parole: “, anche ai fini del supporto alle azioni di protezione civile.”.
 

2.   Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è inserito il seguente:
 

“2 bis. L’ARPAV, in attuazione dell’articolo 27 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quale componente del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), svolge le attività di cui al comma 2 in collaborazione con il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).”.


Art. 2

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

 

1.   Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è inserita la seguente:
 

“i bis) fornire alla Regione e alle strutture del servizio sanitario regionale il supporto tecnico-scientifico e la collaborazione, in attuazione degli atti di indirizzo e di coordinamento della Regione;”.
 

2.  Dopo la lettera n ter) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come inserita dal comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 20 maggio 2025, n. 6 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, è inserita la seguente:
 

“n quater) fornire alla Regione il supporto operativo specialistico nella gestione dei servizi della Protezione civile regionale e del Centro funzionale decentrato regionale per la Protezione civile (CFD), garantendo le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dei dati idrologici, nivologici e meteorologici, anche mediante elaborazioni di tipo modellistico;”.


Art. 3

Abrogazione della lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

 

1.   La lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come sostituita dal comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.

Art. 4
Abrogazione della lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

 

1.  La lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come sostituito dal comma 9 dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.


Art. 5
Abrogazione della lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

 

1.   La lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come sostituita dal comma 12 dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.


Art. 6
Abrogazione della lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 bis della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

 

1.   La lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 bis della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, aggiunto dal comma 14 dell’articolo 13, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.


Art. 7
Clausola di neutralità finanziaria.

 

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.


Art. 8
Entrata in vigore.

 

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 luglio 2026

Alberto Stefani


__________________

 

INDICE
 

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

Art. 3 - Abrogazione della lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

Art. 4 - Abrogazione della lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

Art. 5 - Abrogazione della lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

Art. 6 - Abrogazione della lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 bis della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.

Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 8 - Entrata in vigore.



Dati informativi concernenti la legge regionale 31 luglio 2026, n. 16
 

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elisa Venturini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 luglio 2026, n. 15/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 luglio 2026, dove ha acquisito il n. 99 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;

- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 luglio 2026;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Consigliere Mirco Patron, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, Consigliere Jonatan Montanariello, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 2026, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Mirco Patron, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di modifica normativa si adegua la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” (BUR n. 94/1996) alle successive disposizioni normative statali e regionali che hanno ampliato le funzioni istituzionali di ARPAV, e in particolare:

- al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), cui è seguito il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022 “Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)” che ha disposto, tra l’altro, che le regioni provvedessero ad istituire il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), che concorre, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS. L’SRPS è stato istituito in Veneto con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2023, n. 203 ed è composto dalla Regione del Veneto, dall’ARPAV, da Azienda Zero, dalle aziende ULSS e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVe);

- alla legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”, che ha istituito il sistema regionale della protezione civile ed ha individuato ARPAV tra i soggetti preposti all’attuazione delle attività di protezione civile, quale struttura operativa del Servizio regionale e soggetto operativo nell’ambito del Centro funzionale decentrato (CFD) per la competenza nei campi della meteorologia, idrografia, idrologia e nivologia.

Con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge si apportano pertanto le modifiche necessarie a dare evidenza della stretta interconnessione e sinergia tra ambiente e salute in attuazione dell’approccio “One Health” e “Planetary Health” e della sempre maggiore integrazione tra ARPAV e Protezione civile.

Inoltre, si adegua il limite massimo di età anagrafica per la nomina a Direttore generale, a Direttore di Area, a Direttore di Dipartimento provinciale e Direttore di Dipartimento regionale di ARPAV alla disciplina regionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali che richiede il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e i requisiti per il conferimento di incarichi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni, oltre ai requisiti specifici per il settore di competenza.

D’altronde, il limite di sessantacinque anni previsto all’epoca della legge regionale 32/1996 non va considerato un vincolo autonomo, ma un rinvio al limite di età per il pensionamento previsto dalla “riforma Dini” di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

Da ciò discende che le successive modifiche introdotte dalla legislazione nazionale in materia di innalzamento dei requisiti pensionistici per i dipendenti pubblici, vanno conseguentemente applicate.

La legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” ha innalzato, dal 1° gennaio 2025, il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio (precedentemente previsto a sessantacinque anni) all’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia, attualmente prevista a sessantasette anni.

Alla luce del mutato quadro normativo si ritiene di allineare la normativa regionale concernente la nomina del direttore generale di ARPAV, nonché dei direttori di Area e dei dipartimenti provinciali e regionali dell’Agenzia a quella prevista per i dirigenti regionali rimuovendo, pertanto, il limite di età per la nomina, previsto dalla legge istitutiva di ARPAV.

Con gli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge si apportano pertanto delle modifiche all’articolo 10, comma 3, all’articolo 13, comma 6, all’articolo 14, comma 2, e all’articolo 14 bis, comma 4, della legge regionale 32/1996, sopprimendo le parole che prevedono il limite di età anagrafica di sessantacinque anni per la nomina a Direttore generale di ARPAV, nonché a direttore di area e dei dipartimenti provinciali e regionali dell’Agenzia.

L’articolo 7 contiene la clausola di neutralità finanziaria dell’intervento normativo dando atto che dall’attuazione della legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

L’articolo 8 dispone che l’entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La proposta legislativa all’esame dell’Assemblea è stata deliberata dalla Giunta regionale in data 7 luglio 2026 e trasmessa il 9 luglio al Consiglio regionale, dove ha assunto il numero 99 tra i progetti di legge della dodicesima legislatura.  

In data 10 luglio il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare in sede referente e alla Prima Commissione, per il parere obbligatorio ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale.

Nella seduta di Seconda Commissione del 16 luglio 2026 è stato illustrato dall’Assessore all’ambiente, parchi, clima e protezione civile.

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (espresso in data 27 luglio 2026), ed essendosi avvalsa, in sede d’esame, dell’assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell’assistenza tecnica della struttura regionale competente, la Seconda Commissione nella seduta del 27 luglio 2026 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge regionale n. 99 e lo ha licenziato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente De Berti ed i Consiglieri Bevilacqua e Marcon (Lega - Liga Veneta), Calligaro, Leso e Rucco (Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni), Bozza e Patron (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE).  

Astenuti: i Consiglieri Bigon, Dalla Pozza, Galeano, Manildo e Montanariello (Partito Democratico), Lovat (Szumski Resistere Veneto) e Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra).”;

-  relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge oggi al nostro esame interviene sulla disciplina istitutiva e organizzativa dell’ARPAV attraverso alcune modifiche puntuali che possono essere considerate, in larga parte, atti necessari nell’ambito del percorso di adeguamento della legislazione regionale.

Due dei tre principali interventi contenuti nel provvedimento sono infatti finalizzati a recepire le sopravvenute disposizioni nazionali e a rendere più efficace il coordinamento dell’agenzia con gli altri enti e soggetti istituzionali competenti, in particolare con le aziende sanitarie e con le strutture che, a diverso titolo, concorrono alle attività di prevenzione, tutela della salute e protezione ambientale.

Si tratta, pertanto, di modifiche necessarie per assicurare che l’attività dell’ARPAV possa svolgersi all’interno di un quadro normativo coerente e aggiornato, favorendo una corretta integrazione tra competenze ambientali, sanitarie e amministrative.

La terza modifica riguarda l’innalzamento da sessantacinque a sessantasette anni del limite anagrafico previsto per l’incarico di direttore generale.

Su questo punto ritengo opportuno sgombrare il campo da possibili equivoci. La modifica non sembra finalizzata a costruire la norma intorno a una particolare nomina o a consentire la scelta di uno specifico candidato. Essa risponde, piuttosto, alla necessità di coordinare la disciplina regionale con l’evoluzione della normativa pensionistica.

In assenza di tale adeguamento, un dirigente che abbia raggiunto i sessantacinque anni, pur non avendo ancora maturato i requisiti per il pensionamento, non potrebbe più continuare a svolgere l’incarico di direttore generale. L’amministrazione sarebbe quindi costretta ad assegnargli, per gli ultimi anni della sua carriera, funzioni diverse da quelle ricoperte fino a quel momento, con il rischio di disperdere competenze ed esperienza professionale e di determinare situazioni organizzative difficilmente giustificabili.

Ritengo, dunque, che sotto questo profilo la disposizione risponda a un criterio di ragionevolezza e di buon senso, oltre che all’esigenza di garantire continuità amministrativa e valorizzazione delle professionalità maturate all’interno dell’Agenzia.

Tuttavia, come ho già avuto modo di evidenziare in commissione, il contenuto di questo progetto di legge non può essere considerato sufficiente.

La legge regionale n. 32 del 1996 ha ormai trent’anni. Nel corso del tempo è stata interessata da numerosi interventi correttivi, resi necessari tanto dall’evoluzione della normativa nazionale quanto dall’emergere di nuove esigenze regionali e organizzative.

Il risultato è una disciplina progressivamente stratificata, composta da modifiche e innesti successivi, che rischia di perdere organicità, chiarezza e coerenza complessiva. Non siamo più di fronte a un impianto normativo lineare, ma a una struttura più volte adattata per rispondere, di volta in volta, alle necessità contingenti.

La vera sfida, pertanto, non consiste soltanto nell’approvare ulteriori modifiche puntuali, ma nell’avviare una riscrittura organica dell’intera legge regionale.

Il Veneto non può continuare a disciplinare un’Agenzia centrale per la prevenzione e la protezione ambientale attraverso una legge concepita trent’anni fa e successivamente modificata in modo frammentario. È necessario dotare la Regione e l’ARPAV di una normativa moderna, chiara e pienamente adeguata alle funzioni che oggi l’agenzia è chiamata a svolgere.

Nella scorsa legislatura il Consiglio regionale ha affrontato un percorso analogo con la riforma della disciplina della protezione civile. Si trattava di un provvedimento complesso, sul quale è stato tuttavia possibile costruire un confronto positivo tra maggioranza e opposizioni, fondato sul merito delle questioni e sulla consapevolezza dell’importanza del tema. Quel percorso ha consentito di giungere all’approvazione unanime della legge.

Ritengo che anche per l’ARPAV si dovrebbe tentare il medesimo sforzo: costruire una riforma organica e condivisa, capace di superare le contrapposizioni politiche e di restituire alla disciplina regionale maggiore chiarezza, coerenza e modernità.

Per queste ragioni, pur riconoscendo che il progetto di legge contiene disposizioni necessarie e ragionevoli, il nostro giudizio non può essere pienamente positivo.

Non voteremo contro il provvedimento, poiché riteniamo corretto adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali e garantire una soluzione equilibrata rispetto alla posizione di chi ricopre l’incarico di direttore generale. Non sarebbe ragionevole che un dirigente, per il solo effetto di un mancato coordinamento tra norme regionali e previdenziali, fosse costretto negli ultimi anni della propria carriera a svolgere funzioni differenti, con conseguente perdita di competenze ed esperienza per l’Agenzia.

Ci asterremo, pertanto, nell’attesa di una riforma più ampia e complessiva della legge istitutiva dell’ARPAV.”.

3.  Note agli articoli

Nota all’articolo 1

Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. È istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, in seguito denominata ARPAV, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. L'ARPAV opera per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente, anche ai fini del supporto alle azioni di protezione civile.

2 bis. L’ARPAV, in attuazione dell’articolo 27 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quale componente del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), svolge le attività di cui al comma 2 in collaborazione con il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

3.  Con la presente legge sono disciplinati altresì il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'ARPAV alla regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane, alle unità locali socio sanitarie, agli altri enti pubblici ed ai privati.

4.  Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini della ricomposizione organica in capo alle province delle funzioni di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.”.

Nota all’articolo 2

Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia.

1. L'ARPAV svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente relative:

a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

1) acqua;

2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;

3) suolo;

4) rifiuti solidi e liquidi;

b) alla radioattività ambientale;

c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni.

2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’ARPAV provvede, in particolare, a:

a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;

b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell’ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;

c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare e in materia di protezione dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattività ambientale;

d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al DPR n. 175/1988 e successive modificazioni;

d bis) effettuare, su richiesta, attività di supporto tecnico - scientifico funzionale all’esercizio delle attività di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva;

e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali;

f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica, in ambienti di vita;

g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;

h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;

i bis) fornire alla Regione e alle strutture del servizio sanitario regionale il supporto tecnico-scientifico e la collaborazione, in attuazione degli atti di indirizzo e di coordinamento della Regione;

l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;

m) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;

n) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;

n bis) svolgere le funzioni dell’ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare quelle indicate dall’articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e mareografico;

n ter) realizzare attività e servizi di supporto alla gestione dei rischi naturali ed ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti;

n quater) fornire alla Regione il supporto operativo specialistico nella gestione dei servizi della Protezione civile regionale e del Centro funzionale decentrato regionale per la Protezione civile (CFD), garantendo le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dei dati idrologici, nivologici e meteorologici, anche mediante elaborazioni di tipo modellistico;

o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l’integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle unità locali socio sanitarie e con il Sistema informativo nazionale per l’ambiente (SINA);

p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti operanti nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente, nonché sulle forme di tutela degli ecosistemi;

q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit;

r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;

s) promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;

t) realizzare attività di formazione ed informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;

u) promuovere l’attuazione della normativa sull’assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio;

v) promuovere le attività di educazione ed informazione ambientale dei cittadini.

3. L'ARPAV può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 6.”.

Nota all’articolo 3

Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 10 - Direttore generale.

1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPAV, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine al direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPAV, di cui è il legale rappresentante.

2. Il direttore generale provvede in particolare:

a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali dell'ARPAV;

b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

c) alla predisposizione del piano pluriennale di attività di cui all’ articolo 16;

d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15;

e) all’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

f) all’approvazione del programma annuale di attività di cui all’articolo 16, delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 6;

g) alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale di una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;

h) alla stipula di contratti e di convenzioni;

i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali e regionali di cui agli articoli 14 e 14 bis.

3. Il direttore generale è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 e successive modificazioni, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e dei seguenti:

[a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;]

b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni, dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita negli otto anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso;

c) adeguata qualificazione in materia ambientale.

4. Il direttore generale dura in carica cinque anni; l'incarico è rinnovabile.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale.

6. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di area regionali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , e successive modificazioni.

7. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale approvata dal Consiglio regionale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

8. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Nota all’articolo 4

Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 13 - Organizzazione della direzione generale.

1. La direzione generale si articola in più aree funzionali preposte all’espletamento di attività di natura amministrativa e tecnico – scientifica.

2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. omissis

6. A ciascun’area o a più aree funzionali di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale con provvedimento motivato e scelto fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

[a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;]

b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni;

c) adeguata qualificazione in materia ambientale.

7. omissis

8. II rapporto di lavoro dei direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.

9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di direzione regionali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni.

10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

12. omissis.”

Nota all’articolo 5

Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 14 - Dipartimenti provinciali.

1. In ciascuna provincia sono istituiti i dipartimenti provinciali dell'ARPAV, che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti provinciali riferiscono alle aree funzionali della direzione generale.

2. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore nominato dal direttore generale, di intesa con il presidente della provincia, tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei seguenti requisiti:

[a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;]

b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private.

3. Fino alla stipula di apposito contratto per il personale dell’ARPAV, di cui all’ articolo 26, ai direttori dei dipartimenti provinciali è attribuito il trattamento economico e normativo previsto per i dirigenti regionali apicali ovvero viene mantenuto il trattamento economico in godimento all’atto della nomina, qualora più favorevole.

4. omissis

5. omissis”.

Nota all’articolo 6

Il testo dell’art. 14 bis della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 14 bis – Dipartimenti regionali.

1. Sono istituiti il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio e il dipartimento regionale laboratori che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti regionali riferiscono alle aree funzionali della direzione generale.

2. Il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio svolge le funzioni di cui alla lettera n) comma 2 dell’articolo 3, incluse quelle di nivologia e pluviometria, nonché in materia di idrografia e idrologia di cui alla lettera n bis) comma 2 dell’articolo 3.

3. Il dipartimento regionale laboratori è costituito dai laboratori presenti nelle sedi dei dipartimenti provinciali e svolge le attività laboratoristiche di analisi chimiche, fisiche e biologiche su tutte le materie di competenza dell’Agenzia.

4. Ad ogni dipartimento regionale è preposto un direttore nominato dal direttore generale tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei seguenti requisiti:

[a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;]

b) diploma di laurea in discipline tecnico – scientifiche e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private.”.

4. Struttura di riferimento

Area Ambiente e Tutela del Territorio

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